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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14184/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14184/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Giglio Parte_1 P.IVA_1
attrice - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Controparte_1 C.F._1
Cocchetti convenuto - opposto
CONCLUSIONI
Per parte attrice - opponente:
“- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
per le motivazioni argomentate in atti e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione, ex art.
1453 c.c., del contratto di compravendita stipulato in data 3 novembre 2014 tra e Controparte_1
oggi nonché, condannare il sig. al Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 trasferimento della partecipazione azionaria in in favore dell'attore (oggi n. 46904 Controparte_3
azioni per effetto di varie operazioni societarie), nonché, di tutti i frutti medio termine derivanti dalla proprietà dei suddetti titoli azionari, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
- in via principale, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza o inefficacia del diritto di put esercitato dal sig. e conseguentemente CP_1
pagina 1 di 15 revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 4365/2022 del Tribunale di Brescia, n. RG
11371/2022;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e conseguentemente di conferma del decreto opposto, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento in favore della dell'importo pari ad € 73.000,00, quale saldo prezzo della Parte_1
compravendita del 3 novembre 2014, oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze pattuite con contratto, oltre interessi moratori ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché, al trasferimento della partecipazione azionaria della del sig. Controparte_4 [...]
(oggi pari a n. 46904), in favore della CP_1 Parte_1
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e conseguentemente di conferma del decreto opposto, ridurre l'importo dovuto dalla Parte_1
contenendolo nei limiti del valore individuati nella perizia del 30 giugno 2022.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta - opposta:
“- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1) confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo, n. 4365/2022 R.G.N. 11371/2022, emesso dal
Tribunale di Brescia Sez. Imprese relativamente alla somma non contestata di Euro 53.713,49 concessa con provvedimento del 28.04.2023, oltre alle spese di giudizio ivi liquidata e quantificate in
Euro 4.185,00 oltre agli accessori di legge;
2) accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa nonché alla stregua della documentazione riversata in atti, che il sig. è creditore nei confronti della Controparte_1 [...]
(C.F.: ) oggi in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_1 Parte_1
pro tempore della somma di Euro 300.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio Parte_2
monitorio, quantificate in Euro 4.185,00 oltre agli accessori di legge di cui al Decreto Ingiuntivo opposto n. 4365/2022 R.G.N. 11371/2022 emesso dal Tribunale di Brescia Sez. Imprese e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandone per l'intero importo la sua esecutività, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree formulate, ivi inclusa la riconvenzionale e risarcitoria, poiché infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare la società (C.F.: ) oggi Controparte_5 P.IVA_1
Pa
e in persona del legale rappresentante pro tempore , a versare a Parte_1 Parte_2 [...]
- in ragione della piena e corretta operatività del contratto fra gli stessi incorso - la CP_1
somma di euro 300.000,00 alla quale andranno decurtati i citati 53.713,49, concessi con la parziale
pagina 2 di 15 provvisoria esecutività del D.I.. n. 4365/2022 R.G.N. 11371/2022, emesso dal Tribunale di Brescia Sez.
Imprese, con ordinanza del 28.04.2023 e per i quali nelle more del giudizio vi e' già stato il versamento, nonché ulteriormente decurtata della somma di euro 73.000,00, somma che sarebbe dovuta essere versata da alla società (C.F.: Controparte_1 Controparte_5
Pa
) oggi e solo, appunto, successivamente alla completa liquidazione delle P.IVA_1 Parte_1
Contr azioni, a seguito del citato esercizio del diritto di con conseguente rigetto di tutte le domande attoree formulate, ivi inclusa la riconvenzionale e risarcitoria, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse accolto quanto sopra in via principale indicato, ed accolte le istanze ex adverso avanzate, confermare
Contr che le azioni, oggetto del presente contenzioso sono solo quelle relative al diritto di quantificate in n. 30.000 ed in possesso del sig. , nel caso di condanna alla loro restituzione, Controparte_1
ordinare il rimborso di quanto dallo stesso versato alla società (C.F.: Controparte_5
Pa
) oggi e per il loro acquisto, oltre alla rivalutazione monetaria e P.IVA_1 Parte_1
interessi legali dal pagamento alla data del soddisfo e al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
- IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: nell'ipotesi trovasse accoglimento la domanda di
Contr riduzione del corrispettivo dovuto dalla debitrice per l'esercizio del diritto di ex art. 1467 c.c., rimandando a quanto detto in narrativa sul punto, calcolare il valore delle 30.000 azioni de quibus Contr alla data dell'esercizio del diritto di e in ogni caso attribuire alle stesse un valore non inferiore a quello
d'acquisto;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.p.a. 4% ed
I.V.A. 22%”.
pagina 3 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con decreto ingiuntivo n. 4365/2022 del 28.10.2022, notificato in pari data, il Tribunale di Brescia,
Sez. specializza in materia di imprese, ha ingiunto alla oggi Controparte_7 Parte_1
Cont (cfr. doc. 6 di parte opponente;
di seguito anche solo “ ” o “ ”), il pagamento in favore Parte_1 del ricorrente dell'importo di € 300.000,00, oltre interessi legali e spese di Controparte_1 procedura, a titolo di corrispettivo per l'esercizio del “diritto di put” pattuito tra le parti con scrittura privata del 3.11.2014, avente ad oggetto le 6.000 azioni ordinarie della vendute Controparte_4
da a con altra scrittura privata del 3.11.2014 al prezzo di € Controparte_2 Controparte_1
100.000.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto rituale opposizione la società ingiunta, eccependo la risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente inefficacia dell'esercizio dell'opzione put da parte dell'opposto, la nullità sotto vari profili di quest'ultimo negozio e, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo a I&G con conseguente richiesta di riduzione della stessa;
la società opponente ha, quindi, concluso, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversaria pretesa di pagamento, formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto “al trasferimento della partecipazione azionaria in Raganella S.p.a. del sig.
[...]
(oggi n. 46904 azioni per effetto di varie operazioni societarie) in favore della CP_1 [...]
, nonché, invia subordinata al rigetto dell'eccezione di risoluzione, domanda di condanna Parte_1
del convenuto al pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di compravendita azionaria per l'importo di € 73.000,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al pagamento effettivo.
Si è costituita in giudizio la convenuta, che ha contestato le avversarie eccezioni e deduzioni e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il g.i. ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 53.713,49, ritenendo sino a tale ammontare riconosciuto il debito della società opponente “quale saldo corrispettivo Put”, come da comunicazione pec del
5.11.2021 prodotta da entrambe le difese.
Sono stati, quindi, concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'esito dello scambio delle relative memorie, stante la natura documentale della lite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.- L'opposizione è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
pagina 4 di 15 2.1.- È documentale e pacifico che, in data 3.11.2014, ha acquistato dalla Controparte_1 [...]
6000 azioni della pari, all'epoca, allo 0,7613% del relativo Controparte_5 Controparte_4 capitale sociale, al prezzo complessivo di € 100.000,00, da versarsi in tre rate di cui € 35.000,00 entro il
31.12.2014, € 30.000,00 entro il 31.12.2015 ed € 35.000,00 entro il 31.12.2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, punto 3.1.1.).
Con separata scrittura privata sottoscritta tra le stesse parti in pari data (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), la
I.&G. ha concesso a il diritto di esercitare l'opzione a rivendere le CP_5 Controparte_1
azioni in questione alla cedente al prezzo di 300.000,00 (cfr. art. 2.1); in base all'art.
2.2. del negozio,
l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata in un periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre del
2019, mentre il pagamento di quanto dovuto dalla società a titolo di “corrispettivo put”, sarebbe dovuto avvenire entro la data della “girata/transfert” delle azioni in questione e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2019. ha allegato di aver esercitato “in pieno ossequio agli accordi intercorsi” in data Controparte_1
28 dicembre 2019 il diritto di “put” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), come riconosciuto dalla stessa debitrice con comunicazione pec del 5.11.2021 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), inviata dalla Parte_1 al ricorrente, avente ad oggetto proprio l'avvenuto esercizio del diritto in parola. Non avendo, nondimeno, la società intrapreso alcuna attività volta al ri-acquisto delle azioni, ha Controparte_1
ritenuto di agire in giudizio onde conseguire il corrispettivo in tesi dovutogli.
2.2.- Il tempestivo e regolare esercizio dell'opzione non è in contestazione, avendolo la società riconosciuto espressamente in fase stragiudiziale (si veda la menzionata comunicazione del 5.11.2021)
e non avendolo contraddetto nel presente giudizio sino al formarsi delle preclusioni istruttorie.
2.3.- Le parti riferiscono, poi, concordemente che la consistenza del capitale sociale di Controparte_4
è variata nel tempo intercorso tra la stipula dei contratti e l'esercizio dell'opzione.
Escludono, tuttavia, sempre concordemente, che tale vicenda possa aver impedito l'esercizio del diritto di rivendere alle condizioni disciplinate nel patto, discutendo unicamente sulla quantità di azioni da ritrasferire (ferme, quanto all'opponente, le preliminari eccezioni di risoluzione e nullità di cui infra).
Secondo l'opponente si tratterebbe di tutte le 46.904 azioni in attuale titolarità di Controparte_1
che corrisponderebbero alle originarie 6.000 acquistate dal incrementate nel periodo 2015-2023 CP_1 per effetto di “varie operazioni societarie” (cfr. atto di citazione, pag. 2), operazioni che l'opponente ha, nondimeno, mancato di specificare e puntualmente ricostruire nei propri scritti difensivi, avendo precisato, solo in sede di comparsa conclusionale, che “l'attribuzione annuale delle azioni ai singoli soci, e dunque anche al sig. è sempre avvenuta mediante aumento di capitale a titolo gratuito CP_1
(cfr doc. n. 12 e 13 - ricostruzione partecipazione ” (così in comparsa conclusionale a pag. 2-3). CP_1
pagina 5 di 15 Il documento 12 ivi menzionato risulta allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice e riporta, effettivamente, una serie di verbali di assemblea societaria contenenti delibere straordinarie di aumento di capitale. Tale produzione è, tuttavia, carente, nei precedenti scritti difensivi e nella stessa memoria contestualmente alla quale è stato depositato, di qualsivoglia illustrazione o commento, con evidente difetto di allegazione.
Secondo la difesa di le 6.000 azioni oggetto di compravendita e contestuale Controparte_1 opzione put sarebbero state “convertite” nel 2015 in “circa” 30.000 azioni (come risulterebbe dal verbale dell'assemblea straordinaria della società prodotto dal convenuto sub doc. 7), mentre le ulteriori azioni in sua attuale proprietà gli sarebbero state attribuite quale “rendimento annuale” del pacchetto azionario acquistato a novembre 2014, dovendo, di conseguenza, restare escluse dal ritrasferimento alla cedente.
Rileva il collegio che il tenore dei contratti indurrebbe a ritenere che le 6.000 azioni siano l'identico oggetto e del contratto di compravendita e dell'opzione put; è, tuttavia, lo stesso convenuto a riconoscere, affermandolo a più riprese nel corso dell'intero giudizio, che la corretta attuazione dell'esercizio dell'opzione comporta il ritrasferimento in favore della società opponente di 30.000 azioni quale consistenza che lo stesso opzionario ritiene equivalente alle 6.000 azioni originarie.
Non potendosi, per le su esposte ragioni (difetto di allegazione e differente tenore dei contratti) seguire la tesi della società opponente, in applicazione del principio dispositivo pacificamente applicabile alla materia in esame, l'oggetto del ritrasferimento va identificato nelle 30.000 azioni riconosciute e offerte in restituzione dallo stesso obbligato.
Pa 3.1.- Venendo, quindi, ai motivi di opposizione sollevati da e con il primo motivo di Parte_1 essi l'ingiunta ha eccepito la risoluzione del contratto di compravendita del 3.11.2014, in ragione del
(preteso) grave inadempimento dell'acquirente, il quale, tenuto al pagamento del prezzo di €
100.000,00 in tre rate di cui, come visto, la prima, di € 35.000,00, scadente il 31 dicembre 2014, la seconda, di € 30.000,00, scadente il 31 dicembre 2015 e la terza, di € 35.000,00, scadente il 31 dicembre 2016, ha corrisposto unicamente un importo di € 27.000,00, come da contabile del 3.12.2014
(cfr. doc.4 di parte opponente), omettendo i successivi pagamenti. La risoluzione contrattuale, facendo venir meno ex tunc gli effetti del contratto di compravendita azionaria, travolgerebbe altresì l'esercizio dell'opzione put, “non essendo il sig. mai stato titolare della partecipazione azionaria oggetto CP_1 della concessione dell'opzione di vendita” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3). In conseguenza dell'invocata pronuncia di risoluzione, la società opponente ha, quindi, domandato la condanna dell'opposto “alla restituzione della partecipazione detenuta in oltre agli Controparte_4 eventuali interessi, frutti e/o attribuzioni eventualmente ricevute” (ibidem).
pagina 6 di 15 A tale eccezione ha replicato la difesa avversaria, argomentando l'esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale “i restanti 73.000,00 Euro, necessari per l'acquisto delle azioni in questione in virtù del primo contratto posto in essere tra le parti e di cui non disponeva al momento della CP_1 sottoscrizione” avrebbero dovuto essere “pagati dal medesimo in un'unica soluzione e solo al momento Contr dell'esercizio del diritto di venendo, in tal modo, ad essere decurtati dai 300.000,00 Euro dovuti dall'attrice opponente” (cfr. di costituzione e risposta, pag. 8).
Detto accordo, in base alla prospettazione della difesa convenuta, risulterebbe consacrato al punto 4.1. della scrittura privata disciplinante l'opzione put, ove le parti hanno concordato che “nessuna delle stesse avrà facoltà di esperire alcuna azione contro un'altra in relazione a qualsivoglia precedente accordo avente ad oggetto il contenuto della presente scrittura privata”.
L'argomento è, all'evidenza, privo di fondamento, essendo palese la non riferibilità della suddetta clausola al contratto di compravendita di azioni, quanto piuttosto al contenuto della “presente scrittura privata” vale a dire la scrittura disciplinante il “Diritto di PUT”.
In mancanza di ulteriori (non allegati né provati) successivi accordi scritti, deve disattendersi la tesi dell'inesigibilità del pagamento del corrispettivo delle 6.000 azioni Raganella alle scadenze pattuite nel contratto di compravendita sino al pagamento ad opera della cedente del corrispettivo stabilito per il ri- acquisto delle medesime azioni a seguito dell'esercizio dell'opzione put da parte del cessionario.
Sul piano oggettivo, pertanto, l'inadempimento del convenuto appare indiscusso e rilevante, tenuto conto del tempo trascorso dalle scadenze contrattuali (l'ultima delle quali stabilita al 31.12.2016) e considerato che la parte di corrispettivo versato dall'acquirente non è neppure pari all'ammontare della prima rata.
Deve, nondimeno, ritenersi che, in ragione del contegno complessivamente assunto da entrambe le parti successivamente alla sottoscrizione dei contratti in esame, in particolare come manifestato dalla società opponente nella missiva del 5.11.2021, il suddetto inadempimento non possa essere qualificato come
“di non scarsa importanza” ai fini dell'ottenimento di una pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Invero, il quesito se, nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, sia sufficiente a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento il solo dato obiettivo della sua gravità (ossia la dimensione economica della violazione negoziale, in sé e per sé considerata) ovvero vi concorra anche l'elemento soggettivo sotteso all'inadempimento (con riferimento tanto alla posizione del debitore quanto a quella del creditore) è stato dalla giurisprudenza di legittimità risolto nel senso che la gravità dell'inadempimento va apprezzata non solo in ordine alla vicenda obiettiva in cui si concreta l'inadempimento, ma anche con riferimento al correlato elemento soggettivo ex latere ambo partium, ammettendosi la possibilità per il giudice di escludere la risoluzione anche in presenza di violazioni di pagina 7 di 15 obblighi essenziali, ove risulti in modo non equivoco che la parte a ciò interessata vi abbia attribuito una non rilevante importanza con il proprio contegno concludente.
Con particolare riferimento al termine non essenziale previsto per l'esecuzione di un'obbligazione, che può tradursi in inadempimento di non scarsa importanza ove il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, la S.C. ha in più occasioni ritenuto che l'accertamento di tale superamento debba essere condotto “in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'atro contraente alla prestazione dopo un certo tempo” (cfr. Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n.
10127/2006), sicché, anche a fronte di un inadempimento oggettivamente incidente in misura apprezzabile sull'economia del rapporto, la risoluzione potrebbe essere esclusa da elementi di carattere soggettivo, quali una protratta tolleranza, che, in relazione alle circostanze del caso, possa attenuare l'intensità dell'inadempimento e manifestare il persistente interesse del creditore alla prestazione (cfr.
Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 10127/2006).
Nel caso in esame, il contegno complessivamente tenuto dalle parti dopo la stipulazione dei contratti in oggetto e sino all'approssimarsi del presente contenzioso conduce a escludere che il pacifico, grave, ritardo dell'opposto nell'adempimento abbia ecceduto il limite di tolleranza e comportato il venir meno dell'interesse della società opponente all'esecuzione del contratto di compravendita.
Invero, a tre anni dalla scadenza - inevasa come le precedenti - dell'ultima rata di pagamento del corrispettivo (31.12.2016), la società ha manifestato il proprio persistente interesse all'adempimento del contratto di compravendita delle azioni così come alla corretta attuazione del collegato patto di opzione put, riconoscendo all'opzionario il diritto a “un corrispettivo … pari ad euro 300.000,00” per
“l'esercizio di put” e vantando nei confronti di quest'ultimo “il credito … pari ad euro 73.000,00 …, quale differenza tra il corrispettivo per la vendita delle azioni di euro 100.000,00 … e CP_3
l'importo di euro 27.000,00 … da Lei versato in conto pagamento azioni in data 14/01/2015” (cfr. lettera del 5.11.2021, cit.); contestualmente la società ha dichiarato “di imputare in conto acconto corrispettivo put le somme di credito vantate” nei confronti del signor indicando la differenza CP_1
Cont dovuta a quest'ultimo “quale saldo corrispettivo e chiedendo, ai fini del relativo versamento in favore dell'opzionario, l'indicazione del suo codice IBAN.
Sino a tale momento (novembre 2021) la creditrice, pienamente legittimata - in ragione del tempo trascorso dall'ultima scadenza rateale - a invocare l'inadempimento della controparte e agire per la risoluzione del contratto di cessione azionaria, facendo altresì venir meno gli effetti dell'esercizio dell'opzione put, non solo non ha proceduto in tal senso, manifestando tolleranza per il prolungato inadempimento della controparte, ma ha altresì formalmente espresso la volontà di dar corso al proprio pagina 8 di 15 impegno di ri-acquisto delle azioni, che presuppone necessariamente l'efficacia del collegato contratto di compravendita.
Per parte sua esercitato il diritto di put in data 28 dicembre del 2019, solo nel Controparte_1
2022 risulta essersi formalmente attivato per chiedere il pagamento del relativo corrispettivo.
Al di là delle ragioni personali che hanno indotto entrambe le parti ad attendere ben oltre le scadenze contrattualmente stabilite l'adempimento della controparte (ragioni che sottendono la verosimile esistenza di ulteriori rapporti e accordi tra le parti che in questa sede non è dato indagare), deve rilevarsi che nel contenuto lasso temporale intercorso tra la comunicazione del novembre 2021 e l'instaurazione del presente giudizio (ottobre 2022) non risulta si siano verificate (e comunque non sono state allegate né emergono ex actis) circostanze tali da alterare l'assetto degli interessi manifestato dalla stessa creditrice nella predetta comunicazione del novembre 2021 e tali da aggravare la posizione della società.
Pa L'eccezione di risoluzione va, pertanto, respinta, fermo restando il diritto di e di compensare Pt_1
parzialmente il debito di € 300.000,00 sulla stessa gravante a titolo di corrispettivo dell'esercizio dell'opzione put con il credito di € 73.000,00 dalla stessa vantato nei confronti dell'opposto quale saldo del prezzo di vendita delle azioni.
3.2.- Quale secondo motivo di opposizione, la società ingiunta ha eccepito la nullità del patto d'opzione per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c., allegando che la fissazione di un prezzo d'opzione manifestamente superiore e sproporzionato (triplicato rispetto al prezzo originario di acquisto del pacchetto dopo soli quattro anni) permetterebbe al titolare dell'opzione una totale esclusione dal rischio di perdere il proprio capitale, e gli consentirebbe un assoluto disinteresse per l'attività sociale, in contrasto con l'art. 2247 c.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
È noto il dibattito sulla compatibilità della clausola “put” con il divieto generale del patto leonino contenuto all'art. 2265 c.c.
La norma prevede la nullità dell'accordo con cui uno o più soci vengono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite;
sebbene previsto in riferimento alle società di persone, il divieto in questione si applica pacificamente a tutti i tipi sociali, dunque anche alle società di capitali, in quanto volto a tutelare le condizioni essenziali del contratto di società, preservando “la purezza della causa societatis”
(Cass. n. 25594/2023), a interesse della società stessa, dei terzi e della collettività.
La questione controversa attiene al caso in cui la clausola sul prezzo di uscita del socio che esercita la put option non rimandi a valutazioni di mercato, ma preveda un prezzo fisso predeterminato che, come tale, può discostarsi in misura rilevante dal valore effettivo della quota, consentendo al beneficiario,
pagina 9 di 15 che nel frattempo ha potuto partecipare alla gestione dell'impresa sociale, di sottrarre il proprio conferimento al rischio derivante da tale gestione.
La Suprema Corte, chiamata anche di recente a pronunciarsi in materia, precisato che il meccanismo tecnico-giuridico delle opzioni (call o put) può formare oggetto di patti tra soci (cfr. Cass. n. 763/2016
e Cass. n. 27227/2021), ha ritenuto lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (put) entro un termine dato e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato (nella fattispecie al vaglio della S.C. pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società: cfr. Cass. n. 17498/2018; conf. Cass. n.
7934/2024).
Riprendendo i propri precedenti in materia, la Cassazione ha rimarcato che, al fine di ritenere integrata l'ipotesi vietata dall'art. 2265 c.c., è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili rappresenti, per effetto del patto stipulato inter partes, una “situazione assoluta e costante” (Cass. n. 8927/1994), precisando come tale esclusione “deve finire per alterare la causa societaria nei rapporti con l'ente- società, che trasla, quanto al socio interessato da quell'esonero dalla condivisione dell'esito dell'impresa collettiva, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso” (ibidem).
Ai fini dell'operatività del divieto è, quindi, necessario che la partecipazione a utili o perdite sia esclusa integralmente (criterio quantitativo) e costantemente (criterio temporale)1, determinando una stabile deviazione dalla causa societatis.
Esulano dal suddetto divieto clausole che contemplino la partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti (Cass. n. 642/2000).
Da notare è che, secondo la Corte di cassazione, la ratio del divieto va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo, “mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, 1 Nel senso che la violazione del divieto di patto leonino si ha solo laddove l'esonero dal rischio/vantaggio d'impresa comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio si veda anche Cass. n. 27283/2024). pagina 10 di 15 allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa” (Cass. n. 27227/2021).
Posti i suddetti principi, nel caso in esame la nullità del patto di opzione “put” per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c. va esclusa, in primo luogo e in via assorbente, in ragione della limitata efficacia temporale del diritto di opzione concesso al convenuto, da esercitarsi nell'intervallo di un anno (tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019), dunque tale da non alterare la causa societaria nel rapporto tra ente collettivo e socio beneficiario, il quale, avendo acquistato la partecipazione in data 3 novembre
2014 ed esercitato l'opzione in data 28 dicembre 2019, per oltre quattro anni ha partecipato al rischio di integrale perdita del capitale investito, con conseguente inconfigurabilità del carattere “assoluto” dell'esonero richiesto dall'art. 2265 c.c.
Deve, in secondo luogo, rilevarsi che la quota di 6.000 azioni acquistata dal convenuto, in quanto corrispondente allo 0,7613% del capitale sociale di Raganella s.p.a., pacificamente non era tale da consentire al socio di incidere in misura rilevante sulla gestione della società, sicché anche sotto tale profilo l'alterazione causale del contratto di società va esclusa.
3.3.- A parere dell'opponente il patto di opzione sarebbe nullo anche per difetto di causa, dal momento Cont che alla concessione del diritto di vendita ad un prezzo prestabilito accordato da a CP_1
non corrisponderebbe alcuna controprestazione o alcun vantaggio a favore della società, alla
[...]
quale nemmeno è stata attribuita una corrispondente opzione call.
Anche tale eccezione va ritenuta infondata.
Il contratto di opzione avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie segue lo schema tipico dell'art. 1331 c.c., la cui causa risiede nel tenere ferma, per il tempo pattuito, la proposta relativa alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto, entro lo stesso termine, di decidere se accettare o meno tale proposta.
La norma non prevede il pagamento di un corrispettivo ed è pacifico che l'opzione possa essere offerta tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.
La semplice mancanza di corrispettivo non è, quindi, idonea ad alterare il sinallagma privando il contratto della relativa causa, fermo restando che il vantaggio economico dell'obbligato potrebbe essere integrato non già da una controprestazione in denaro ma da altre utilità.
Al riguardo, e scendendo pertanto sul piano della causa in concreto, va osservato che il fine pratico della stipulazione del negozio in esame va indagata non considerandolo come a sé stante, ma collocandolo nell'ambito dei più ampi rapporti esistenti tra le parti.
In primo luogo, il collegamento con la compravendita azionaria è palese, data la contestualità temporale delle relative stipulazioni e l'identico oggetto di compravendita e retrocessione: con l'offerta pagina 11 di 15 dell'opzione di ritrasferimento ad un prezzo del medesimo pacchetto azionario indubbiamente vantaggioso per il beneficiario anche la cedente si è, dunque, garantita la possibilità di rientrare nella titolarità delle azioni cedute dopo un determinato lasso di tempo.
È poi emersa pacificamente in atti la nutritissima serie di rapporti tra il convenuto e le società del gruppo a cui appartiene anche l'opponente (cfr. visure camerali sub doc. da 2 a 5 di parte CP_8
convenuta, da cui emerge l'esistenza del gruppo societario avente quale holding la s.p.a. CP_9
Pa
, partecipata da e e da svariate altre società amministrate da
[...] Controparte_10 Parte_1
, nonché da quest'ultimo personalmente partecipate), nell'ambito dei quali ben potrebbe Parte_2
essere individuata l'adeguata contropartita economica conseguita da Tale pluralità di rapporti CP_2
eterogenei, che le parti non hanno volutamente precisato, anche in quanto non diretto oggetto del presente giudizio, consente certamente di escludere che l'opzione fosse negozio autosufficiente, avente in sé la propria giustificazione finale.
In estrema sintesi, l'opposto ha rappresentato l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro dirigenziale con conclusosi in data 2.11.2024 (ossia il giorno precedente la stipulazione dei Controparte_10
contratti oggetto di causa), in relazione al quale lo stesso convenuto ha allegato e documentato vantare, alla data del 3.11.2014, un credito per quota di TFR pari a € 27.059,99 (cfr. doc. 6 di parte opposta), somma coincidente con quella versata dallo stesso convenuto in favore di per l'acquisto del CP_7 pacchetto di 6.000 azioni (anch'essa facente parte del gruppo ). L'opposto ha, CP_3 CP_8 altresì, prodotto un contratto di collaborazione per prestazioni di “assistenza strategica” concluso con un'ulteriore società del gruppo (la in data 3.11.2014 (vale a dire il giorno Controparte_11
stesso della stipulazione con I&G dei contratti oggetto di causa), allegando, da un lato, difficoltà finanziarie di nel far fronte al pagamento della predetta quota di TFR, d'altro lato, la Controparte_10
Cont volontà manifestatagli dal presidente del gruppo , legale rappresentante anche di , di Parte_2 riconoscergli, alla conclusione del rapporto di collaborazione prevista per il 2019, un “premio fedeltà”.
Secondo la prospettazione dell'opposto - che trova appigli anche documentali (cfr. docc. 6 e 9 cit.) - mediante l'operazione contrattuale del 3.11.2014, il legale rappresentante dell'attrice opponente avrebbe conseguito l'immediato risparmio inerente il pagamento del TFR di da Controparte_1
parte della consociata, trovando al contempo il modo di non privarsi della Parte_3 dell'ex dipendente sino al marzo 2019, con minori costi dovuti alla nuova forma del rapporto autonomo.
La società opponente nulla ha obiettato o replicato in riferimento alle suddette circostanze (rapporti tra e le società del gruppo difficoltà finanziarie attraversate dalla società Controparte_1 CP_8
datrice di lavoro del convenuto, volontà del gruppo -in persona del suo presidente- di riconoscere al pagina 12 di 15 signor un premio fedeltà al termine della collaborazione “strategica”, prosecuzione del rapporto CP_1
in forma di collaborazione autonoma con altre società del gruppo) entro il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie, vale a dire in sede di prima udienza di comparizione e di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (non depositata), con la conseguenza che tali fatti, peraltro in parte supportati documentalmente, devono ritenersi acquisiti ex art. 115 c.p.c.
La stessa opponente, peraltro, in sede di seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha dedotto a prova per interrogatorio formale del convenuto la circostanza che il signor avesse ricoperto, CP_1
all'interno del gruppo, la carica a titolo oneroso di membro del c.d.a. di Leolandia Viaggi s.r.l. dal
25.10.2011 al 3.9.2019, di Leolandia Servizi dal 16.4.2012 al 28.7.2018 e di dal CP_10
10.9.2015 al 26.7.2018 (circostanza data per pacifica anche dal convenuto: cfr. terza memoria), di fatto confermando i diversi ruoli assunti dal nelle società del gruppo CP_1 CP_8
Infine, in comparsa conclusionale, l'attrice ha dato conto degli esiti (a suo dire sfavorevoli a del contenzioso giuslavoristico intercorso tra il convenuto e le società Controparte_12 [...]
Leolandia Servizi, e Leolandia Viaggi, rappresentando che con CP_13 Controparte_10
sentenza del giugno 2024 il Tribunale di Bergamo avrebbe ritenuto infondata la tesi dell'attore secondo cui, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro subordinato, lo avrebbe indotto a Parte_2 sottoscrivere un contratto di “assistenza strategica” dissimulando la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Tale circostanza, se è priva di rilevanza con riferimento all'odierno thema decidendum, non fa che confermare l'esistenza del pregresso rapporto di lavoro e dei successivi rapporti di collaborazione autonoma tra il convenuto e le società del gruppo , nell'ambito dei quali ben possono essere CP_8
Cont maturate reciproche pretese tra le parti. Non si dimentichi, al riguardo, che la stessa , nella più volte menzionata missiva del 5.11.2021, riconosciuto che l'esercizio di “put” determinava un corrispettivo in favore del signor pari a € 300.000,00, ha dichiarato vantare, pur senza chiarirne i CP_1
Cont titoli, ma in tal modo confermando l'esistenza di rapporti tra la stessa , l' e Controparte_14
ulteriori e in qualche modo connessi ai negozi oggetto di causa (tali da ingenerare Controparte_1
partite di dare/avere tra cedente e beneficiario dell'opzione), “una posizione di credito nei Suoi confronti di euro 164.190,59 … per le somme a Lei erogate nel periodo dal 21/04/2016 al 02/01/2021”, nonché “il credito nei suoi confronti pari ad euro 9.095,92 … quale rimborso delle spese effettuate utilizzando la carta di credito personale del dr. (credito che la società avrebbe Parte_2
acquistato dal proprio l.r.).
Giova soggiungersi che tali presunti controcrediti, fermamente contestati dal convenuto opposto, non hanno in questa sede - pur astrattamente potendo - formato oggetto di eccezione di compensazione da pagina 13 di 15 parte della società opponente, che si è riservata di “agire presso le competenti sedi per il relativo recupero” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 8), con l'ovvia conseguenza che nel presente giudizio non è dato indagare circa l'effettiva esistenza e consistenza degli stessi.
3.4.- ha, infine, eccepito la “eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 e seguenti Parte_1
c.c.” rivendicando “l'applicazione dell'art. 1468 c.c., con conseguente riduzione del corrispettivo dovuto per l'esercizio del diritto di put”, sul rilievo che il prezzo pattuito per l'acquisto delle 6.000 azioni della pari a € 50,00 per azione, sarebbe “sensibilmente superiore alla recente Controparte_4
valutazione effettuata dal dott. in occasione della valutazione dallo stesso operata per Persona_1 conto del Tribunale di Milano”, avendo “il professionista in parola quantificato il valore della singola azione in € 4,15” (cfr. atto di citazione, pag. 7 e doc. 5 di parte convenuta). CP_3
L'eccezione è infondata per l'assorbente carenza di allegazione e prova, essendosi al riguardo l'opponente limitata a un - palesemente generico - richiamo a perizia datata giugno 2022, del tutto irrilevante essendo stata l'opzione esercitata a dicembre del 2019.
4.- In definitiva, dovendosi accogliere la sola eccezione di compensazione formulata dalla società opponente in riferimento al credito di € 73.000,00 vantato nei confronti dell'opposto a titolo di saldo del corrispettivo per l'acquisto delle 6.000 azioni , il decreto ingiuntivo va revocato e la CP_3
società attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto del minor importo di € 227.000,00 oltre interessi legali dal 9.1.2020 (data di ricezione della comunicazione di esercizio di diritto di put) all'effettivo pagamento, somma da cui andranno decurtati i pagamenti parziali medio tempore eseguiti dalla società opponente e, in particolare, l'importo 53.713,49, oggetto di parziale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4365/2022, per il quale l'opposto ha dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni di aver già ricevuto il versamento.
La domanda subordinata, svolta dall'attrice, di condanna del convenuto al trasferimento in proprio favore della partecipazione azionaria in è fondata nei limiti esposti al paragrafo 2.3, Controparte_4
con la conseguenza che la condanna dell'attrice va subordinato al trasferimento da parte di Pa in favore di e di 30.000,00 azioni ordinarie di Controparte_1 Parte_1 Controparte_4
5.- Le spese di lite, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice nei limiti della condanna e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m.
n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con diminuzione al 50% della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o
Pa assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 4365/2022 emesso in data 28.10.2022, condannando e al pagamento in favore di dell'importo di € 227.000,00 oltre interessi Parte_1 Controparte_1
legali dal 9.1.2020 all'effettivo pagamento, detratto l'importo 53.713,49 versato nel corso del presente Pa giudizio, subordinando tale condanna al trasferimento da parte di in favore di e Controparte_1
di n. 30.000 azioni ordinarie della società in proprietà del convenuto;
Parte_1 Controparte_4
condanna la società opponente a rifondere al convenuto opposto le spese di lite che liquida in complessivi € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 31 gennaio 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14184/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Giglio Parte_1 P.IVA_1
attrice - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo Controparte_1 C.F._1
Cocchetti convenuto - opposto
CONCLUSIONI
Per parte attrice - opponente:
“- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
per le motivazioni argomentate in atti e conseguentemente accertare e dichiarare la risoluzione, ex art.
1453 c.c., del contratto di compravendita stipulato in data 3 novembre 2014 tra e Controparte_1
oggi nonché, condannare il sig. al Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 trasferimento della partecipazione azionaria in in favore dell'attore (oggi n. 46904 Controparte_3
azioni per effetto di varie operazioni societarie), nonché, di tutti i frutti medio termine derivanti dalla proprietà dei suddetti titoli azionari, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa;
- in via principale, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza o inefficacia del diritto di put esercitato dal sig. e conseguentemente CP_1
pagina 1 di 15 revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 4365/2022 del Tribunale di Brescia, n. RG
11371/2022;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e conseguentemente di conferma del decreto opposto, condannare il sig. al Controparte_1 pagamento in favore della dell'importo pari ad € 73.000,00, quale saldo prezzo della Parte_1
compravendita del 3 novembre 2014, oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze pattuite con contratto, oltre interessi moratori ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché, al trasferimento della partecipazione azionaria della del sig. Controparte_4 [...]
(oggi pari a n. 46904), in favore della CP_1 Parte_1
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e conseguentemente di conferma del decreto opposto, ridurre l'importo dovuto dalla Parte_1
contenendolo nei limiti del valore individuati nella perizia del 30 giugno 2022.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte convenuta - opposta:
“- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1) confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo, n. 4365/2022 R.G.N. 11371/2022, emesso dal
Tribunale di Brescia Sez. Imprese relativamente alla somma non contestata di Euro 53.713,49 concessa con provvedimento del 28.04.2023, oltre alle spese di giudizio ivi liquidata e quantificate in
Euro 4.185,00 oltre agli accessori di legge;
2) accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa nonché alla stregua della documentazione riversata in atti, che il sig. è creditore nei confronti della Controparte_1 [...]
(C.F.: ) oggi in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_1 Parte_1
pro tempore della somma di Euro 300.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio Parte_2
monitorio, quantificate in Euro 4.185,00 oltre agli accessori di legge di cui al Decreto Ingiuntivo opposto n. 4365/2022 R.G.N. 11371/2022 emesso dal Tribunale di Brescia Sez. Imprese e, per l'effetto, confermare il predetto decreto ingiuntivo, dichiarandone per l'intero importo la sua esecutività, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree formulate, ivi inclusa la riconvenzionale e risarcitoria, poiché infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare la società (C.F.: ) oggi Controparte_5 P.IVA_1
Pa
e in persona del legale rappresentante pro tempore , a versare a Parte_1 Parte_2 [...]
- in ragione della piena e corretta operatività del contratto fra gli stessi incorso - la CP_1
somma di euro 300.000,00 alla quale andranno decurtati i citati 53.713,49, concessi con la parziale
pagina 2 di 15 provvisoria esecutività del D.I.. n. 4365/2022 R.G.N. 11371/2022, emesso dal Tribunale di Brescia Sez.
Imprese, con ordinanza del 28.04.2023 e per i quali nelle more del giudizio vi e' già stato il versamento, nonché ulteriormente decurtata della somma di euro 73.000,00, somma che sarebbe dovuta essere versata da alla società (C.F.: Controparte_1 Controparte_5
Pa
) oggi e solo, appunto, successivamente alla completa liquidazione delle P.IVA_1 Parte_1
Contr azioni, a seguito del citato esercizio del diritto di con conseguente rigetto di tutte le domande attoree formulate, ivi inclusa la riconvenzionale e risarcitoria, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse accolto quanto sopra in via principale indicato, ed accolte le istanze ex adverso avanzate, confermare
Contr che le azioni, oggetto del presente contenzioso sono solo quelle relative al diritto di quantificate in n. 30.000 ed in possesso del sig. , nel caso di condanna alla loro restituzione, Controparte_1
ordinare il rimborso di quanto dallo stesso versato alla società (C.F.: Controparte_5
Pa
) oggi e per il loro acquisto, oltre alla rivalutazione monetaria e P.IVA_1 Parte_1
interessi legali dal pagamento alla data del soddisfo e al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
- IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: nell'ipotesi trovasse accoglimento la domanda di
Contr riduzione del corrispettivo dovuto dalla debitrice per l'esercizio del diritto di ex art. 1467 c.c., rimandando a quanto detto in narrativa sul punto, calcolare il valore delle 30.000 azioni de quibus Contr alla data dell'esercizio del diritto di e in ogni caso attribuire alle stesse un valore non inferiore a quello
d'acquisto;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre C.p.a. 4% ed
I.V.A. 22%”.
pagina 3 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con decreto ingiuntivo n. 4365/2022 del 28.10.2022, notificato in pari data, il Tribunale di Brescia,
Sez. specializza in materia di imprese, ha ingiunto alla oggi Controparte_7 Parte_1
Cont (cfr. doc. 6 di parte opponente;
di seguito anche solo “ ” o “ ”), il pagamento in favore Parte_1 del ricorrente dell'importo di € 300.000,00, oltre interessi legali e spese di Controparte_1 procedura, a titolo di corrispettivo per l'esercizio del “diritto di put” pattuito tra le parti con scrittura privata del 3.11.2014, avente ad oggetto le 6.000 azioni ordinarie della vendute Controparte_4
da a con altra scrittura privata del 3.11.2014 al prezzo di € Controparte_2 Controparte_1
100.000.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto rituale opposizione la società ingiunta, eccependo la risoluzione del contratto di compravendita e la conseguente inefficacia dell'esercizio dell'opzione put da parte dell'opposto, la nullità sotto vari profili di quest'ultimo negozio e, in subordine, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo a I&G con conseguente richiesta di riduzione della stessa;
la società opponente ha, quindi, concluso, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversaria pretesa di pagamento, formulando domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto “al trasferimento della partecipazione azionaria in Raganella S.p.a. del sig.
[...]
(oggi n. 46904 azioni per effetto di varie operazioni societarie) in favore della CP_1 [...]
, nonché, invia subordinata al rigetto dell'eccezione di risoluzione, domanda di condanna Parte_1
del convenuto al pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di compravendita azionaria per l'importo di € 73.000,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al pagamento effettivo.
Si è costituita in giudizio la convenuta, che ha contestato le avversarie eccezioni e deduzioni e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il g.i. ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 53.713,49, ritenendo sino a tale ammontare riconosciuto il debito della società opponente “quale saldo corrispettivo Put”, come da comunicazione pec del
5.11.2021 prodotta da entrambe le difese.
Sono stati, quindi, concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'esito dello scambio delle relative memorie, stante la natura documentale della lite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e ivi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.- L'opposizione è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
pagina 4 di 15 2.1.- È documentale e pacifico che, in data 3.11.2014, ha acquistato dalla Controparte_1 [...]
6000 azioni della pari, all'epoca, allo 0,7613% del relativo Controparte_5 Controparte_4 capitale sociale, al prezzo complessivo di € 100.000,00, da versarsi in tre rate di cui € 35.000,00 entro il
31.12.2014, € 30.000,00 entro il 31.12.2015 ed € 35.000,00 entro il 31.12.2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, punto 3.1.1.).
Con separata scrittura privata sottoscritta tra le stesse parti in pari data (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), la
I.&G. ha concesso a il diritto di esercitare l'opzione a rivendere le CP_5 Controparte_1
azioni in questione alla cedente al prezzo di 300.000,00 (cfr. art. 2.1); in base all'art.
2.2. del negozio,
l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata in un periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre del
2019, mentre il pagamento di quanto dovuto dalla società a titolo di “corrispettivo put”, sarebbe dovuto avvenire entro la data della “girata/transfert” delle azioni in questione e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2019. ha allegato di aver esercitato “in pieno ossequio agli accordi intercorsi” in data Controparte_1
28 dicembre 2019 il diritto di “put” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), come riconosciuto dalla stessa debitrice con comunicazione pec del 5.11.2021 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio), inviata dalla Parte_1 al ricorrente, avente ad oggetto proprio l'avvenuto esercizio del diritto in parola. Non avendo, nondimeno, la società intrapreso alcuna attività volta al ri-acquisto delle azioni, ha Controparte_1
ritenuto di agire in giudizio onde conseguire il corrispettivo in tesi dovutogli.
2.2.- Il tempestivo e regolare esercizio dell'opzione non è in contestazione, avendolo la società riconosciuto espressamente in fase stragiudiziale (si veda la menzionata comunicazione del 5.11.2021)
e non avendolo contraddetto nel presente giudizio sino al formarsi delle preclusioni istruttorie.
2.3.- Le parti riferiscono, poi, concordemente che la consistenza del capitale sociale di Controparte_4
è variata nel tempo intercorso tra la stipula dei contratti e l'esercizio dell'opzione.
Escludono, tuttavia, sempre concordemente, che tale vicenda possa aver impedito l'esercizio del diritto di rivendere alle condizioni disciplinate nel patto, discutendo unicamente sulla quantità di azioni da ritrasferire (ferme, quanto all'opponente, le preliminari eccezioni di risoluzione e nullità di cui infra).
Secondo l'opponente si tratterebbe di tutte le 46.904 azioni in attuale titolarità di Controparte_1
che corrisponderebbero alle originarie 6.000 acquistate dal incrementate nel periodo 2015-2023 CP_1 per effetto di “varie operazioni societarie” (cfr. atto di citazione, pag. 2), operazioni che l'opponente ha, nondimeno, mancato di specificare e puntualmente ricostruire nei propri scritti difensivi, avendo precisato, solo in sede di comparsa conclusionale, che “l'attribuzione annuale delle azioni ai singoli soci, e dunque anche al sig. è sempre avvenuta mediante aumento di capitale a titolo gratuito CP_1
(cfr doc. n. 12 e 13 - ricostruzione partecipazione ” (così in comparsa conclusionale a pag. 2-3). CP_1
pagina 5 di 15 Il documento 12 ivi menzionato risulta allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice e riporta, effettivamente, una serie di verbali di assemblea societaria contenenti delibere straordinarie di aumento di capitale. Tale produzione è, tuttavia, carente, nei precedenti scritti difensivi e nella stessa memoria contestualmente alla quale è stato depositato, di qualsivoglia illustrazione o commento, con evidente difetto di allegazione.
Secondo la difesa di le 6.000 azioni oggetto di compravendita e contestuale Controparte_1 opzione put sarebbero state “convertite” nel 2015 in “circa” 30.000 azioni (come risulterebbe dal verbale dell'assemblea straordinaria della società prodotto dal convenuto sub doc. 7), mentre le ulteriori azioni in sua attuale proprietà gli sarebbero state attribuite quale “rendimento annuale” del pacchetto azionario acquistato a novembre 2014, dovendo, di conseguenza, restare escluse dal ritrasferimento alla cedente.
Rileva il collegio che il tenore dei contratti indurrebbe a ritenere che le 6.000 azioni siano l'identico oggetto e del contratto di compravendita e dell'opzione put; è, tuttavia, lo stesso convenuto a riconoscere, affermandolo a più riprese nel corso dell'intero giudizio, che la corretta attuazione dell'esercizio dell'opzione comporta il ritrasferimento in favore della società opponente di 30.000 azioni quale consistenza che lo stesso opzionario ritiene equivalente alle 6.000 azioni originarie.
Non potendosi, per le su esposte ragioni (difetto di allegazione e differente tenore dei contratti) seguire la tesi della società opponente, in applicazione del principio dispositivo pacificamente applicabile alla materia in esame, l'oggetto del ritrasferimento va identificato nelle 30.000 azioni riconosciute e offerte in restituzione dallo stesso obbligato.
Pa 3.1.- Venendo, quindi, ai motivi di opposizione sollevati da e con il primo motivo di Parte_1 essi l'ingiunta ha eccepito la risoluzione del contratto di compravendita del 3.11.2014, in ragione del
(preteso) grave inadempimento dell'acquirente, il quale, tenuto al pagamento del prezzo di €
100.000,00 in tre rate di cui, come visto, la prima, di € 35.000,00, scadente il 31 dicembre 2014, la seconda, di € 30.000,00, scadente il 31 dicembre 2015 e la terza, di € 35.000,00, scadente il 31 dicembre 2016, ha corrisposto unicamente un importo di € 27.000,00, come da contabile del 3.12.2014
(cfr. doc.4 di parte opponente), omettendo i successivi pagamenti. La risoluzione contrattuale, facendo venir meno ex tunc gli effetti del contratto di compravendita azionaria, travolgerebbe altresì l'esercizio dell'opzione put, “non essendo il sig. mai stato titolare della partecipazione azionaria oggetto CP_1 della concessione dell'opzione di vendita” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 3). In conseguenza dell'invocata pronuncia di risoluzione, la società opponente ha, quindi, domandato la condanna dell'opposto “alla restituzione della partecipazione detenuta in oltre agli Controparte_4 eventuali interessi, frutti e/o attribuzioni eventualmente ricevute” (ibidem).
pagina 6 di 15 A tale eccezione ha replicato la difesa avversaria, argomentando l'esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale “i restanti 73.000,00 Euro, necessari per l'acquisto delle azioni in questione in virtù del primo contratto posto in essere tra le parti e di cui non disponeva al momento della CP_1 sottoscrizione” avrebbero dovuto essere “pagati dal medesimo in un'unica soluzione e solo al momento Contr dell'esercizio del diritto di venendo, in tal modo, ad essere decurtati dai 300.000,00 Euro dovuti dall'attrice opponente” (cfr. di costituzione e risposta, pag. 8).
Detto accordo, in base alla prospettazione della difesa convenuta, risulterebbe consacrato al punto 4.1. della scrittura privata disciplinante l'opzione put, ove le parti hanno concordato che “nessuna delle stesse avrà facoltà di esperire alcuna azione contro un'altra in relazione a qualsivoglia precedente accordo avente ad oggetto il contenuto della presente scrittura privata”.
L'argomento è, all'evidenza, privo di fondamento, essendo palese la non riferibilità della suddetta clausola al contratto di compravendita di azioni, quanto piuttosto al contenuto della “presente scrittura privata” vale a dire la scrittura disciplinante il “Diritto di PUT”.
In mancanza di ulteriori (non allegati né provati) successivi accordi scritti, deve disattendersi la tesi dell'inesigibilità del pagamento del corrispettivo delle 6.000 azioni Raganella alle scadenze pattuite nel contratto di compravendita sino al pagamento ad opera della cedente del corrispettivo stabilito per il ri- acquisto delle medesime azioni a seguito dell'esercizio dell'opzione put da parte del cessionario.
Sul piano oggettivo, pertanto, l'inadempimento del convenuto appare indiscusso e rilevante, tenuto conto del tempo trascorso dalle scadenze contrattuali (l'ultima delle quali stabilita al 31.12.2016) e considerato che la parte di corrispettivo versato dall'acquirente non è neppure pari all'ammontare della prima rata.
Deve, nondimeno, ritenersi che, in ragione del contegno complessivamente assunto da entrambe le parti successivamente alla sottoscrizione dei contratti in esame, in particolare come manifestato dalla società opponente nella missiva del 5.11.2021, il suddetto inadempimento non possa essere qualificato come
“di non scarsa importanza” ai fini dell'ottenimento di una pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Invero, il quesito se, nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, sia sufficiente a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento il solo dato obiettivo della sua gravità (ossia la dimensione economica della violazione negoziale, in sé e per sé considerata) ovvero vi concorra anche l'elemento soggettivo sotteso all'inadempimento (con riferimento tanto alla posizione del debitore quanto a quella del creditore) è stato dalla giurisprudenza di legittimità risolto nel senso che la gravità dell'inadempimento va apprezzata non solo in ordine alla vicenda obiettiva in cui si concreta l'inadempimento, ma anche con riferimento al correlato elemento soggettivo ex latere ambo partium, ammettendosi la possibilità per il giudice di escludere la risoluzione anche in presenza di violazioni di pagina 7 di 15 obblighi essenziali, ove risulti in modo non equivoco che la parte a ciò interessata vi abbia attribuito una non rilevante importanza con il proprio contegno concludente.
Con particolare riferimento al termine non essenziale previsto per l'esecuzione di un'obbligazione, che può tradursi in inadempimento di non scarsa importanza ove il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, la S.C. ha in più occasioni ritenuto che l'accertamento di tale superamento debba essere condotto “in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'atro contraente alla prestazione dopo un certo tempo” (cfr. Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n.
10127/2006), sicché, anche a fronte di un inadempimento oggettivamente incidente in misura apprezzabile sull'economia del rapporto, la risoluzione potrebbe essere esclusa da elementi di carattere soggettivo, quali una protratta tolleranza, che, in relazione alle circostanze del caso, possa attenuare l'intensità dell'inadempimento e manifestare il persistente interesse del creditore alla prestazione (cfr.
Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 10127/2006).
Nel caso in esame, il contegno complessivamente tenuto dalle parti dopo la stipulazione dei contratti in oggetto e sino all'approssimarsi del presente contenzioso conduce a escludere che il pacifico, grave, ritardo dell'opposto nell'adempimento abbia ecceduto il limite di tolleranza e comportato il venir meno dell'interesse della società opponente all'esecuzione del contratto di compravendita.
Invero, a tre anni dalla scadenza - inevasa come le precedenti - dell'ultima rata di pagamento del corrispettivo (31.12.2016), la società ha manifestato il proprio persistente interesse all'adempimento del contratto di compravendita delle azioni così come alla corretta attuazione del collegato patto di opzione put, riconoscendo all'opzionario il diritto a “un corrispettivo … pari ad euro 300.000,00” per
“l'esercizio di put” e vantando nei confronti di quest'ultimo “il credito … pari ad euro 73.000,00 …, quale differenza tra il corrispettivo per la vendita delle azioni di euro 100.000,00 … e CP_3
l'importo di euro 27.000,00 … da Lei versato in conto pagamento azioni in data 14/01/2015” (cfr. lettera del 5.11.2021, cit.); contestualmente la società ha dichiarato “di imputare in conto acconto corrispettivo put le somme di credito vantate” nei confronti del signor indicando la differenza CP_1
Cont dovuta a quest'ultimo “quale saldo corrispettivo e chiedendo, ai fini del relativo versamento in favore dell'opzionario, l'indicazione del suo codice IBAN.
Sino a tale momento (novembre 2021) la creditrice, pienamente legittimata - in ragione del tempo trascorso dall'ultima scadenza rateale - a invocare l'inadempimento della controparte e agire per la risoluzione del contratto di cessione azionaria, facendo altresì venir meno gli effetti dell'esercizio dell'opzione put, non solo non ha proceduto in tal senso, manifestando tolleranza per il prolungato inadempimento della controparte, ma ha altresì formalmente espresso la volontà di dar corso al proprio pagina 8 di 15 impegno di ri-acquisto delle azioni, che presuppone necessariamente l'efficacia del collegato contratto di compravendita.
Per parte sua esercitato il diritto di put in data 28 dicembre del 2019, solo nel Controparte_1
2022 risulta essersi formalmente attivato per chiedere il pagamento del relativo corrispettivo.
Al di là delle ragioni personali che hanno indotto entrambe le parti ad attendere ben oltre le scadenze contrattualmente stabilite l'adempimento della controparte (ragioni che sottendono la verosimile esistenza di ulteriori rapporti e accordi tra le parti che in questa sede non è dato indagare), deve rilevarsi che nel contenuto lasso temporale intercorso tra la comunicazione del novembre 2021 e l'instaurazione del presente giudizio (ottobre 2022) non risulta si siano verificate (e comunque non sono state allegate né emergono ex actis) circostanze tali da alterare l'assetto degli interessi manifestato dalla stessa creditrice nella predetta comunicazione del novembre 2021 e tali da aggravare la posizione della società.
Pa L'eccezione di risoluzione va, pertanto, respinta, fermo restando il diritto di e di compensare Pt_1
parzialmente il debito di € 300.000,00 sulla stessa gravante a titolo di corrispettivo dell'esercizio dell'opzione put con il credito di € 73.000,00 dalla stessa vantato nei confronti dell'opposto quale saldo del prezzo di vendita delle azioni.
3.2.- Quale secondo motivo di opposizione, la società ingiunta ha eccepito la nullità del patto d'opzione per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c., allegando che la fissazione di un prezzo d'opzione manifestamente superiore e sproporzionato (triplicato rispetto al prezzo originario di acquisto del pacchetto dopo soli quattro anni) permetterebbe al titolare dell'opzione una totale esclusione dal rischio di perdere il proprio capitale, e gli consentirebbe un assoluto disinteresse per l'attività sociale, in contrasto con l'art. 2247 c.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
È noto il dibattito sulla compatibilità della clausola “put” con il divieto generale del patto leonino contenuto all'art. 2265 c.c.
La norma prevede la nullità dell'accordo con cui uno o più soci vengono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite;
sebbene previsto in riferimento alle società di persone, il divieto in questione si applica pacificamente a tutti i tipi sociali, dunque anche alle società di capitali, in quanto volto a tutelare le condizioni essenziali del contratto di società, preservando “la purezza della causa societatis”
(Cass. n. 25594/2023), a interesse della società stessa, dei terzi e della collettività.
La questione controversa attiene al caso in cui la clausola sul prezzo di uscita del socio che esercita la put option non rimandi a valutazioni di mercato, ma preveda un prezzo fisso predeterminato che, come tale, può discostarsi in misura rilevante dal valore effettivo della quota, consentendo al beneficiario,
pagina 9 di 15 che nel frattempo ha potuto partecipare alla gestione dell'impresa sociale, di sottrarre il proprio conferimento al rischio derivante da tale gestione.
La Suprema Corte, chiamata anche di recente a pronunciarsi in materia, precisato che il meccanismo tecnico-giuridico delle opzioni (call o put) può formare oggetto di patti tra soci (cfr. Cass. n. 763/2016
e Cass. n. 27227/2021), ha ritenuto lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (put) entro un termine dato e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato (nella fattispecie al vaglio della S.C. pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società: cfr. Cass. n. 17498/2018; conf. Cass. n.
7934/2024).
Riprendendo i propri precedenti in materia, la Cassazione ha rimarcato che, al fine di ritenere integrata l'ipotesi vietata dall'art. 2265 c.c., è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili rappresenti, per effetto del patto stipulato inter partes, una “situazione assoluta e costante” (Cass. n. 8927/1994), precisando come tale esclusione “deve finire per alterare la causa societaria nei rapporti con l'ente- società, che trasla, quanto al socio interessato da quell'esonero dalla condivisione dell'esito dell'impresa collettiva, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso” (ibidem).
Ai fini dell'operatività del divieto è, quindi, necessario che la partecipazione a utili o perdite sia esclusa integralmente (criterio quantitativo) e costantemente (criterio temporale)1, determinando una stabile deviazione dalla causa societatis.
Esulano dal suddetto divieto clausole che contemplino la partecipazione agli utili e alle perdite in una misura diversa dalla entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in misura difforme da quella inerente ai poteri amministrativi, sia che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti (Cass. n. 642/2000).
Da notare è che, secondo la Corte di cassazione, la ratio del divieto va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo, “mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, 1 Nel senso che la violazione del divieto di patto leonino si ha solo laddove l'esonero dal rischio/vantaggio d'impresa comporti uno stravolgimento totale e costante del ruolo del socio si veda anche Cass. n. 27283/2024). pagina 10 di 15 allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa” (Cass. n. 27227/2021).
Posti i suddetti principi, nel caso in esame la nullità del patto di opzione “put” per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c. va esclusa, in primo luogo e in via assorbente, in ragione della limitata efficacia temporale del diritto di opzione concesso al convenuto, da esercitarsi nell'intervallo di un anno (tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019), dunque tale da non alterare la causa societaria nel rapporto tra ente collettivo e socio beneficiario, il quale, avendo acquistato la partecipazione in data 3 novembre
2014 ed esercitato l'opzione in data 28 dicembre 2019, per oltre quattro anni ha partecipato al rischio di integrale perdita del capitale investito, con conseguente inconfigurabilità del carattere “assoluto” dell'esonero richiesto dall'art. 2265 c.c.
Deve, in secondo luogo, rilevarsi che la quota di 6.000 azioni acquistata dal convenuto, in quanto corrispondente allo 0,7613% del capitale sociale di Raganella s.p.a., pacificamente non era tale da consentire al socio di incidere in misura rilevante sulla gestione della società, sicché anche sotto tale profilo l'alterazione causale del contratto di società va esclusa.
3.3.- A parere dell'opponente il patto di opzione sarebbe nullo anche per difetto di causa, dal momento Cont che alla concessione del diritto di vendita ad un prezzo prestabilito accordato da a CP_1
non corrisponderebbe alcuna controprestazione o alcun vantaggio a favore della società, alla
[...]
quale nemmeno è stata attribuita una corrispondente opzione call.
Anche tale eccezione va ritenuta infondata.
Il contratto di opzione avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni societarie segue lo schema tipico dell'art. 1331 c.c., la cui causa risiede nel tenere ferma, per il tempo pattuito, la proposta relativa alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto, entro lo stesso termine, di decidere se accettare o meno tale proposta.
La norma non prevede il pagamento di un corrispettivo ed è pacifico che l'opzione possa essere offerta tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.
La semplice mancanza di corrispettivo non è, quindi, idonea ad alterare il sinallagma privando il contratto della relativa causa, fermo restando che il vantaggio economico dell'obbligato potrebbe essere integrato non già da una controprestazione in denaro ma da altre utilità.
Al riguardo, e scendendo pertanto sul piano della causa in concreto, va osservato che il fine pratico della stipulazione del negozio in esame va indagata non considerandolo come a sé stante, ma collocandolo nell'ambito dei più ampi rapporti esistenti tra le parti.
In primo luogo, il collegamento con la compravendita azionaria è palese, data la contestualità temporale delle relative stipulazioni e l'identico oggetto di compravendita e retrocessione: con l'offerta pagina 11 di 15 dell'opzione di ritrasferimento ad un prezzo del medesimo pacchetto azionario indubbiamente vantaggioso per il beneficiario anche la cedente si è, dunque, garantita la possibilità di rientrare nella titolarità delle azioni cedute dopo un determinato lasso di tempo.
È poi emersa pacificamente in atti la nutritissima serie di rapporti tra il convenuto e le società del gruppo a cui appartiene anche l'opponente (cfr. visure camerali sub doc. da 2 a 5 di parte CP_8
convenuta, da cui emerge l'esistenza del gruppo societario avente quale holding la s.p.a. CP_9
Pa
, partecipata da e e da svariate altre società amministrate da
[...] Controparte_10 Parte_1
, nonché da quest'ultimo personalmente partecipate), nell'ambito dei quali ben potrebbe Parte_2
essere individuata l'adeguata contropartita economica conseguita da Tale pluralità di rapporti CP_2
eterogenei, che le parti non hanno volutamente precisato, anche in quanto non diretto oggetto del presente giudizio, consente certamente di escludere che l'opzione fosse negozio autosufficiente, avente in sé la propria giustificazione finale.
In estrema sintesi, l'opposto ha rappresentato l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro dirigenziale con conclusosi in data 2.11.2024 (ossia il giorno precedente la stipulazione dei Controparte_10
contratti oggetto di causa), in relazione al quale lo stesso convenuto ha allegato e documentato vantare, alla data del 3.11.2014, un credito per quota di TFR pari a € 27.059,99 (cfr. doc. 6 di parte opposta), somma coincidente con quella versata dallo stesso convenuto in favore di per l'acquisto del CP_7 pacchetto di 6.000 azioni (anch'essa facente parte del gruppo ). L'opposto ha, CP_3 CP_8 altresì, prodotto un contratto di collaborazione per prestazioni di “assistenza strategica” concluso con un'ulteriore società del gruppo (la in data 3.11.2014 (vale a dire il giorno Controparte_11
stesso della stipulazione con I&G dei contratti oggetto di causa), allegando, da un lato, difficoltà finanziarie di nel far fronte al pagamento della predetta quota di TFR, d'altro lato, la Controparte_10
Cont volontà manifestatagli dal presidente del gruppo , legale rappresentante anche di , di Parte_2 riconoscergli, alla conclusione del rapporto di collaborazione prevista per il 2019, un “premio fedeltà”.
Secondo la prospettazione dell'opposto - che trova appigli anche documentali (cfr. docc. 6 e 9 cit.) - mediante l'operazione contrattuale del 3.11.2014, il legale rappresentante dell'attrice opponente avrebbe conseguito l'immediato risparmio inerente il pagamento del TFR di da Controparte_1
parte della consociata, trovando al contempo il modo di non privarsi della Parte_3 dell'ex dipendente sino al marzo 2019, con minori costi dovuti alla nuova forma del rapporto autonomo.
La società opponente nulla ha obiettato o replicato in riferimento alle suddette circostanze (rapporti tra e le società del gruppo difficoltà finanziarie attraversate dalla società Controparte_1 CP_8
datrice di lavoro del convenuto, volontà del gruppo -in persona del suo presidente- di riconoscere al pagina 12 di 15 signor un premio fedeltà al termine della collaborazione “strategica”, prosecuzione del rapporto CP_1
in forma di collaborazione autonoma con altre società del gruppo) entro il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie, vale a dire in sede di prima udienza di comparizione e di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (non depositata), con la conseguenza che tali fatti, peraltro in parte supportati documentalmente, devono ritenersi acquisiti ex art. 115 c.p.c.
La stessa opponente, peraltro, in sede di seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. ha dedotto a prova per interrogatorio formale del convenuto la circostanza che il signor avesse ricoperto, CP_1
all'interno del gruppo, la carica a titolo oneroso di membro del c.d.a. di Leolandia Viaggi s.r.l. dal
25.10.2011 al 3.9.2019, di Leolandia Servizi dal 16.4.2012 al 28.7.2018 e di dal CP_10
10.9.2015 al 26.7.2018 (circostanza data per pacifica anche dal convenuto: cfr. terza memoria), di fatto confermando i diversi ruoli assunti dal nelle società del gruppo CP_1 CP_8
Infine, in comparsa conclusionale, l'attrice ha dato conto degli esiti (a suo dire sfavorevoli a del contenzioso giuslavoristico intercorso tra il convenuto e le società Controparte_12 [...]
Leolandia Servizi, e Leolandia Viaggi, rappresentando che con CP_13 Controparte_10
sentenza del giugno 2024 il Tribunale di Bergamo avrebbe ritenuto infondata la tesi dell'attore secondo cui, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro subordinato, lo avrebbe indotto a Parte_2 sottoscrivere un contratto di “assistenza strategica” dissimulando la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Tale circostanza, se è priva di rilevanza con riferimento all'odierno thema decidendum, non fa che confermare l'esistenza del pregresso rapporto di lavoro e dei successivi rapporti di collaborazione autonoma tra il convenuto e le società del gruppo , nell'ambito dei quali ben possono essere CP_8
Cont maturate reciproche pretese tra le parti. Non si dimentichi, al riguardo, che la stessa , nella più volte menzionata missiva del 5.11.2021, riconosciuto che l'esercizio di “put” determinava un corrispettivo in favore del signor pari a € 300.000,00, ha dichiarato vantare, pur senza chiarirne i CP_1
Cont titoli, ma in tal modo confermando l'esistenza di rapporti tra la stessa , l' e Controparte_14
ulteriori e in qualche modo connessi ai negozi oggetto di causa (tali da ingenerare Controparte_1
partite di dare/avere tra cedente e beneficiario dell'opzione), “una posizione di credito nei Suoi confronti di euro 164.190,59 … per le somme a Lei erogate nel periodo dal 21/04/2016 al 02/01/2021”, nonché “il credito nei suoi confronti pari ad euro 9.095,92 … quale rimborso delle spese effettuate utilizzando la carta di credito personale del dr. (credito che la società avrebbe Parte_2
acquistato dal proprio l.r.).
Giova soggiungersi che tali presunti controcrediti, fermamente contestati dal convenuto opposto, non hanno in questa sede - pur astrattamente potendo - formato oggetto di eccezione di compensazione da pagina 13 di 15 parte della società opponente, che si è riservata di “agire presso le competenti sedi per il relativo recupero” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 8), con l'ovvia conseguenza che nel presente giudizio non è dato indagare circa l'effettiva esistenza e consistenza degli stessi.
3.4.- ha, infine, eccepito la “eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 e seguenti Parte_1
c.c.” rivendicando “l'applicazione dell'art. 1468 c.c., con conseguente riduzione del corrispettivo dovuto per l'esercizio del diritto di put”, sul rilievo che il prezzo pattuito per l'acquisto delle 6.000 azioni della pari a € 50,00 per azione, sarebbe “sensibilmente superiore alla recente Controparte_4
valutazione effettuata dal dott. in occasione della valutazione dallo stesso operata per Persona_1 conto del Tribunale di Milano”, avendo “il professionista in parola quantificato il valore della singola azione in € 4,15” (cfr. atto di citazione, pag. 7 e doc. 5 di parte convenuta). CP_3
L'eccezione è infondata per l'assorbente carenza di allegazione e prova, essendosi al riguardo l'opponente limitata a un - palesemente generico - richiamo a perizia datata giugno 2022, del tutto irrilevante essendo stata l'opzione esercitata a dicembre del 2019.
4.- In definitiva, dovendosi accogliere la sola eccezione di compensazione formulata dalla società opponente in riferimento al credito di € 73.000,00 vantato nei confronti dell'opposto a titolo di saldo del corrispettivo per l'acquisto delle 6.000 azioni , il decreto ingiuntivo va revocato e la CP_3
società attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto del minor importo di € 227.000,00 oltre interessi legali dal 9.1.2020 (data di ricezione della comunicazione di esercizio di diritto di put) all'effettivo pagamento, somma da cui andranno decurtati i pagamenti parziali medio tempore eseguiti dalla società opponente e, in particolare, l'importo 53.713,49, oggetto di parziale provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4365/2022, per il quale l'opposto ha dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni di aver già ricevuto il versamento.
La domanda subordinata, svolta dall'attrice, di condanna del convenuto al trasferimento in proprio favore della partecipazione azionaria in è fondata nei limiti esposti al paragrafo 2.3, Controparte_4
con la conseguenza che la condanna dell'attrice va subordinato al trasferimento da parte di Pa in favore di e di 30.000,00 azioni ordinarie di Controparte_1 Parte_1 Controparte_4
5.- Le spese di lite, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice nei limiti della condanna e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m.
n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con diminuzione al 50% della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o
Pa assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 4365/2022 emesso in data 28.10.2022, condannando e al pagamento in favore di dell'importo di € 227.000,00 oltre interessi Parte_1 Controparte_1
legali dal 9.1.2020 all'effettivo pagamento, detratto l'importo 53.713,49 versato nel corso del presente Pa giudizio, subordinando tale condanna al trasferimento da parte di in favore di e Controparte_1
di n. 30.000 azioni ordinarie della società in proprietà del convenuto;
Parte_1 Controparte_4
condanna la società opponente a rifondere al convenuto opposto le spese di lite che liquida in complessivi € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 31 gennaio 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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