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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3759/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to ALBANO MARIA MICHELA e Parte_1 dall'Abogada COPPOLA FRANCESCA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 04.07.2023 la ricorrente, bracciante agricola, esponeva di aver lavorato a tempo determinato alle dipendenze dell' Controparte_2
, nel periodo compreso tra il 15.01.2021 ed il 31.12.2021 per complessive
[...]
152 giornate discontinue a seconda delle esigenze. Rappresentava di essere stata inquadrata come operaia florovivaista e di aver svolto mansioni bracciantili tra cui la piantumazione, concimazione, irrigazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali. Deduceva di aver seguito le direttive impartite dal titolare della ditta individuale e di avere percepito dallo stesso, in contanti o tramite bonifico bancario, la retribuzione media giornaliera di € 53,00 come da copie delle buste paga prodotte.
Assumeva che l'orario di lavoro era compreso tra le 7.00 e le 14.00 in inverno, e tra le 6.00
e le 13.00 in estate, con pausa pranzo di 20 minuti, dal lunedì al venerdì e talvolta -per
CP_ improrogabili esigenze produttive- anche di sabato. Evidenziava che l , aveva disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso e rigettato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2021 e che privo di riscontro era rimasto l'avanzato ricorso al Comitato CP_ Provinciale .
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare esistito e valido il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la
con sede legale in Giffoni Sei Casali (Sa) Controparte_3 alla via S. Pietro 47 per l'anno 2021 e per n. 152 giornate;
Per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per l'anno 2021 ordinando contestualmente all' la sua CP_1 reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del suo comune di residenza per l'anno indicato per illegittima cancellazione;
In conseguenza condannare l in pers. del Leg. CP_1
Rapp.te p.t., ad erogare alla ricorrente l'indennità di Disoccupazione Agricola relativa all'anno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del relativo diritto e fino all'effettivo soddisfo, Condannare l in pers. del L.r.p.t., al CP_1
pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio e deduceva il mancato rispetto del termine di cui all'art. 22 del
D. Lgs. 7/70 e la mancanza dei presupposti di legge per la maturazione del diritto alla reiscrizione invocata, atteso che, a seguito di un accertamento ispettivo da parte dell'Istituto assicuratore, il cui verbale non era mai stato impugnato da , si è ritenuto che CP_2 l'apporto lavorativo dei parenti ed affini rinvenuti sul posto di lavoro, tra cui l'odierna ricorrente, figlia del titolare della ditta, è identificato con quello di collaboratori familiari privi di tutela previdenziale per mancanza delle condizioni di assicurabilità nelle assicurazioni obbligatorie. Eccepiva che nulla era stato prodotto da parte attrice per dimostrare la subordinazione del rapporto di lavoro annullato. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Terminata l'istruttoria, il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente chiede di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' “ Controparte_2
” per l'anno 2021 per n. 152 giornate con conseguente diritto alla percezione
[...]
della negata disoccupazione agricola.
Dalla documentazione in atti risulta il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2021 per non essere la iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli. CP_2
L'annullamento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola
[...]
è stato disposto a seguito di un accertamento ispettivo eseguito CP_2 Controparte_2
presso la richiamata azienda agricola e conclusosi con verbale redatto in data 15.12.2022 relativo al periodo dal 15.01.2021 al 30.09.2022.
Con il predetto accertamento si è proceduto all'annullamento d'ufficio delle posizioni assicurative come lavoratori subordinati costituite dall' Controparte_2
a favore dei familiari del titolare, ossia la figlia (odierna ricorrente),
[...] CP_4
(coniuge della figlia), (figlia di ),
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_6
(coniuge della nipote ), (coniuge del nipote Controparte_5 Persona_1 CP_7
).
[...]
Sulla base della documentazione esaminata e delle dichiarazioni acquisite, gli ispettori hanno appurato che l'attività agricola aziendale veniva esercitata attraverso l'utilizzo di terreni siti in Giffoni Sei Casali (Sa), posseduti dal titolare dell'impresa ( ) a CP_2 titolo di affitto, per un'estensione di circa 6 ettari, destinati prevalentemente alla coltivazione di piante ornamentali in serra, e in agro di Eboli (Sa), posseduti sempre dal titolare dell'impresa a titolo di affitto per un'estensione di circa 2 ettari, destinato alla coltivazione di ortaggi in campo aperto. Gli ispettori hanno raccolto la dichiarazione del titolare e dei lavoratori CP_2 [...]
, , , i quali hanno comunemente affermato CP_4 Parte_1 Controparte_5 di lavorare per nelle giornate in cui c'era bisogno per circa 7 ore, occupandosi CP_2
insieme anche a e e della selezione delle foglie Controparte_7 CP_5 CP_6
nel magazzino, precisando che gli altri lavoratori si occupavano solo della raccolta nei campi. E' stata acquisita anche la dichiarazione di il quale ha dichiarato di Tes_1
occuparsi della raccolta delle foglie ornamentali, della pulizia dei campi e, ove necessario, anche della raccolta degli ortaggi, escludendo l'espletamento dell'attività di selezione delle foglie ordinamentali, precisando che la sua attività lavorativa si distribuiva su quattro/cinque giorni a settimana per sette ore al giorno, ricevendo la paga di euro 53,00 al giorno e la retribuzione mensile con bonifico bancario.
Gli ispettori, dunque, hanno ritenuto non configurabile il denunciato rapporto di lavoro subordinato, in assenza dell'elemento decisivo costituito dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, riconducendo l'apporto lavorativo dei familiari di tra cui la figlia, odierna ricorrente – Persona_2 nell'ambito della collaborazione familiare del nucleo coltivatore diretto.
Ciò posto, giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr ex plurimis Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296; Cass.
2739/2016; Cass. 12001/2018).
Pertanto, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3556; Cass., sez. lav., 6 febbraio 2023,
n. 3556; Cass. 14110/2024).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass.
Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo
(il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione
(anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000;
Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008;
Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) essi fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass.
10427/2014).
Occorre ancora rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della Suprema Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili.
Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista, autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.
Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore.
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa.
CP_ Spetta in sostanza al lavoratore, in caso di contestazione precisa dell' in merito all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, fornire prova precisa e rigorosa della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'iscrizione negli elenchi anagrafici, primo fra tutti la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato attraverso la prova dell'etero- determinazione della prestazione e degli indici rivelatori della stessa (tra cui la retribuzione corrisposta a cadenze periodiche, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, cfr. Cass. n. 14414/00).
Infine, essendo la ricorrente familiare del titolare dell'azienda agricola con la quale risulta formalizzato il disconosciuto rapporto di lavoro subordinato, rileva richiamare i consolidati principi enucleati dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell'orario e l'inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonché l'esistenza di direttive e controlli datoriali. Nel caso poi difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., è necessario che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità, a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3975 del 20/03/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8070 del 08/04/2011;
Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n.14434).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente gravata del relativo onere a fronte degli esiti dell'accertamento ispettivo CP_ dell' , non abbia fornito prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato agricolo relativo all'anno di cui si discorre.
Innanzitutto, rileva evidenziare che le dichiarazioni rese dai testi non sono nemmeno concordi con le allegazioni attoree proprio in ordine alle mansioni espletate e ciò induce lo scrivente a dubitare della capacità degli stessi di ben ricordare i fatti di causa e dunque della loro attendibilità.
Occorre premettere che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr
Cass. 7623/2016). Ed ancora, si deve richiamare il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. Cass. Sez I, 3 aprile 2007 n° 8358; Cass. 10 gennaio 2011 n°
313).
Ciò posto, come visto, la ricorrente ha dedotto di aver svolto la prestazione lavorativa nel fondo sito in Giffoni Sei Casali, occupandosi della piantumazione, concimazione, irrigazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali. Di contro, sia il teste che il teste hanno dichiarato che la si occupava Testimone_2 Tes_1 CP_2
solo della selezione delle foglie nel magazzino. Coloro che sono stati sentiti in sede ispettiva a ben vedere, nella immediatezza dei fatti, senza che potessero esserci interferenze esterne e/o valutazioni in merito alle conseguenze delle circostanze narrate, hanno tutti dichiarato che la si occupava solo della selezionatura insieme agli altri familiari, mentre i CP_2
restanti lavoratori si occupavano della raccolta sui fondi.
Non ci comprende dunque come il teste possa aver lavorato nel magazzino con la Tes_2 ricorrente nell'anno 2021, dalle 7:00 alle 14:00, ricevendo disposizioni da sul CP_2 numero delle foglie che servivano ogni giorno, come la stessa riferisce, dal momento che – si ripete - la ha dedotto – chiedendo di accertare – di aver lavorato per n. Parte_1
151 giornate presso l'azienda agricola di “nel fondo sito in CP_2 CP_2
Giffoni Sei Casali” occupandosi della “piantumazione, concimazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali”. Ed indubbiamente la piantumazione, concimazione, irrigazione e raccolta di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali non poteva avvenire nel magazzino in cui invece il teste ha riferito di aver lavorato con la . CP_2
Occorre poi evidenziare che la dichiarazione resa dal teste è risultata anche Tes_1
forzata in quanto, nonostante lo stesso abbia dichiarato di occuparsi della raccolta dei fiori verdi, dunque, lavorando sui campi dalle 7:00 alle 14:00, ha poi aggiunto di recarsi anche lui a volte nel magazzino e di aver sentito dire alla ricorrente che lavoro fare, CP_2 giungendo anche a confermare l'orario di lavoro indicato in ricorso dalla sull'assunto CP_2 che “tutti iniziavano a lavorare alle 7:00 e finivano alle 14:00”. Non si comprende dunque la ragione – non essendo chiarita - per cui il teste che, come riferito anche dalle persone escusse in sede ispettiva, si occupava della raccolta nei campi, potesse recarsi nel magazzino ed il tempo di permanenza nello stesso, fermo restando che tutto quanto riferito si contrappone alle asserzioni attoree in punto di mansioni e luogo di espletamento delle stesse, dal momento che indubbiamente – come già evidenziato - la piantumazione, concimazione, irrigazione e raccolta di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali non poteva avvenire nel magazzino.
Fermo restando tali assorbenti considerazioni, rileva ancora evidenziare come i testi escussi hanno comunque reso dichiarazioni sostanzialmente generiche, rispetto alle circostanze rilevanti ai fini della prova della subordinazione, in relazione alla 'obbligatorietà' delle prestazioni (e, quindi, degli emolumenti), all'eterodeterminazione dell' orario lavorativo e all'obbligo di osservanza dello stesso. Manca invero ogni prova documentale in merito all'effettiva erogazione della retribuzione in favore della , nonostante la stessa abbia CP_2
dedotto di aver ricevuto mensilmente gli importi di cui alle buste paga anche con bonifici.
Pertanto, le univoche risultanze dell'indagine ispettiva, che inducono con tutta ragionevolezza ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo con le modalità dedotte in giudizio, non sono state inficiate o, comunque, adeguatamente contrastate dalle dichiarazioni rese dai testi, essendo risultate le stesse non attendibili per le ragioni sopra evidenziate.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Nulla per le spese stante la regolare dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
- Rigetta la domanda;
- Nulla per le spese processuali;
Salerno, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino