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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2722/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentate e difese dall'Avv. Roberto C.F._2
Savino (C.F.: ), presso il cui studio, in Atripalda, C.F._3
alla Via Ferrovia, n. 19, e all'indirizzo pec,
sono elettivamente domiciliate;
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APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, incorporante per fusione
[...]
(già incorporante , CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paoloandrea Monticelli (C.F.:
, presso il cui studio, in Napoli, alla Via F. C.F._4
Crispi, n. 62, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 1114/2022 del G.U. del Tribunale di Benevento, pubblicata l'11.05.2022 e notificata il 18 successivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 15.06.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Benevento, adito dalle odierne appellanti, ha disatteso la domanda attorea diretta alla declaratoria di nullità, per usura e per violazione dell'art. 1284 c.c., del contratto di mutuo stipulato dalle attrici con la il 28.05.2009. Controparte_3
2. Con l'originario libello, le attrici avevano eccepito usura originaria, invocando la ripetizione degli interessi versati unitamente alle rate di ammortamento, che pure contestavano, per violazione dell'art. 1284
c.c., in quanto frutto di capitalizzazione composta (c.d. ammortamento alla francese).
3. Il Tribunale, nel contraddittorio con la convenuta, all'esito di CP_3
perizia tecnico – contabile, ha ritenuto infondate entrambe le censure, condannando le attrici, in solido tra loro, alle spese di lite.
4. Con il gravame, affidato sostanzialmente ad un duplice ordine di motivi, le appellanti insistono nelle originarie eccezioni.
4.1. Ha resistito quale istituto incorporante Controparte_1
l'originaria convenuta. Vinte le spese del grado. CP_3
4.2. All'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione del termine (ridotto: 30 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
5. L'appello è infondato. 6. Con il primo motivo, le appellanti insistono nell'eccezione di usura, tenuto conto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, nonché della commissione di estinzione anticipata.
6.1. Preliminarmente, mette conto evidenziare che, la sovrapposizione degli interessi corrispettivi con quelli moratori, correlati alla verifica dell'eventuale usura, va partitamente condotta, tenendo distinte le due categorie, secondo i principi fissati dalle SS. UU. n. 19597/2020, il cui ordito, sebbene anteriore alla pronuncia impugnata ed alla proposizione del gravame, è stato trascurato e nella sentenza gravata e nelle censure veicolate con l'appello.
La Suprema Corte, infatti, pur mettendo in luce la rilevanza, ai fini della rilevazione dell'usura, anche dell'interesse di mora, a differenza di quanto eccepito dalle appellanti, afferma che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303/2018 (sempre a SS. UU.) con riferimento alla c.m.s., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per i soli interessi moratori.
In altri termini, ai fini dell'usura, dovrà tenersi conto in termini relativi per differenziale tra il TEG ed il tasso di mora, concorrendo quest'ultimo al tasso complessivo da assumere a termine di paragone con quello soglia, aggiungendosi al primo in termini differenziali e non già assoluti.
Tuttavia, nonostante la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., il prezzo del denaro va comunque preservato.
La disposizione codicistica, infatti, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non può essere interpretata nel senso della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Supremo Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.
Ed invero, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c..
6.2. Nel caso di specie, parte appellante trascura la maggiorazione, fissata in ragione del 2,1%, del tasso medio soglia;
sicché, il tasso, anche sotto il profilo moratorio, doveva ritenersi, in ogni caso, sottosoglia.
6.3. A ciò si aggiunga che le stesse SS. UU., nel più volte richiamato arresto, affermano che nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la applichi, a tale titolo, al momento CP_3
dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato.
In ultimo, l'intervento nomofilattico precisa anche quali sono gli oneri probatori incombenti sulle parti: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
6.4. Quanto alla penale di estinzione anticipata, la Sezione ha avuto plurime occasioni per affermare che la stessa non può concorrere ai fini della rilevazione dell'usura, dal momento che detta voce costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente.
Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito.
La penale di anticipata estinzione è per sua natura solo eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644, comma 4, c.p.
D'altra parte, la sommatoria tra interesse corrispettivo e penale di anticipata estinzione è errata in nuce, giacché quest'ultima è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra e viola il principio di omogeneità/simmetria di confronto tra (ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria degli interessi corrispettivi e della penale di anticipata estinzione) e il tasso-soglia, che tale sommatoria notoriamente non contempla (SS. UU. n.
16303/2018).
7. Anche con riferimento al secondo motivo di gravame, con il quale si denuncia indeterminatezza del tasso per effetto dell'applicazione del c.d. ammortamento alla francese, sono plurimi gli interventi della Sezione, con i quali si è precisato che siffatta metodologia non comporta anatocismo, perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi sugli interessi.
Una delle fonti di confusione è data proprio dal modello matematico- finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante dell'ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale.
Tuttavia, mette conto evidenziare che la sussistenza di un interesse composto non necessariamente comporta anatocismo.
Ed invero, il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina, per differenza, la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi.
In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo. Una volta che l'interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa.
I termini non mutano quando in luogo della rata annuale (vale a dire, quando il TAN ed il TAE coincidono) è prevista la restituzione della somma mutuata in rate infrannuali.
In simili ipotesi, infatti, è ben vero che il TAE finisce per essere leggermente superiore al TAN (e la differenza sarà in misura maggiore, direttamente proporzionale all'aumentare del numero delle rate infra annuali: semestrali;
quadrimestrali, trimestrali, mensili), ma è altrettanto vero che lo stesso TAE non è altro che il costo del finanziamento correttamente proiettato su base annua di un'operazione finanziaria che, per come è strutturata, esclude comunque la capitalizzazione degli interessi passivi.
Ed invero, tale onere aggiuntivo, che ricade sul contraente, non è effetto di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi, ma è dovuto alla proiezione su base annua del tasso semestrale.
La differenza, tuttavia, non incide sulla legittimità dell'operazione e sulla pattuizione del tasso di interesse annuo, che risulta determinato
(il TAE, che dipende dal numero delle rate infra annuali di restituzione del mutuo, è determinabile sulla base di una mera applicazione matematica del TAN ripartito sulla base dello stesso numero di rate infra annuali previste in contratto); rispettoso dell'art. 1283 c.c., perché non produttivo di interessi sugli interessi;
non suscettibile di sostituzione ex art. 117 TUB, applicabile, invece, solo nelle ipotesi in cui la determinazione del tasso viene rimessa agli usi e quando il tasso indicato in contratto risulta superiore a quello pubblicizzato dalla nel caso di specie, invece, il tasso risulta convenuto in atto CP_3
pubblico e non risultano, neanche allegate, da parte appellante, condizioni pubblicizzate cui paragonare quelle indicate in contratto, ciò che esclude l'operatività dell'invocata norma di cui all'art. 117, comma
6°, TUB.
I rilievi che precedono hanno trovato conforto nel recente intervento delle SS. UU. n. 15130/2024, che, tuttavia, parte appellante, con gli scritti difensivi conclusivi del presente grado, ritiene non pertinente alla fattispecie dedotta in lite, a causa di un non meglio precisato difetto di accordo specifico sul piano di ammortamento adottato.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione fino a 26 mila euro), dell'attività processuale espletata dalle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo del versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 15.06.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1114/2022 del G.U. del Tribunale di
[...]
Benevento, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Cassa
Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.04.2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese