Sentenza breve 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2024, proposto da
GI OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GI LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DR PE, AS DA, LU EZ, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Ministero per Gli Affari Regionali e per Le Autonomie, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e per il Pnrr, EL IC, SI TR, AL TI, AN OS, LU BL, PP IN, non costituiti in giudizio;
ES CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Albino Domanico e Roberta Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto della GI LA n. 12803 del 16 settembre 2024, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione e la graduatoria finale del profilo “ Geologo - n. 4 Senior ” e con cui sono stati dichiarati i vincitori della selezione concorsuale;
- della selezione concorsuale nelle fasi, previste nel bando, della “ individuazione dei candidati da sottoporre a colloquio selettivo ” e del “ colloquio selettivo ”;
- della graduatoria finale e, comunque, di tale graduatoria nella parte in cui il dott. OL GI è stato collocato all’undicesimo posto e gli è stato attribuito il punteggio di 19;
- della valutazione espressa sui singoli criteri previsti nel bando e quindi sulla valutazione complessiva, sia riguardo al ricorrente che riguardo ai controinteressati collocati in posizione superiore e, in particolare, riguardo ai vincitori collocati ai primi quattro posti;
- del verbale n. 7 del 25 luglio 2024, n. 2 del 10 luglio 2024, n. 3 del 17 luglio 2024, n. 4 del 18 luglio 2024;
- ove del caso, dell’avviso pubblico “in parte qua” approvato con Decreto del Dirigente del Dipartimento Programmazione Unitaria della GI LA n. 2330 del 23.2.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GI LA e ES CE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso gli atti della procedura selettiva che la GI LA ha indetto per la ricerca di n. 4 Geologi cui conferire un incarico di collaborazione ai sensi del d.l. 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, e, in particolare, avverso la graduatoria finale che lo ha visto collocarsi all’undicesimo posto, proponendo i motivi, così rubricati:
1.1. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9.6.2021 n. 80, convertito in legge 6.8.2021 n. 113. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. del 14.12.2021. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi di lavoro autonomo n. 107 dell’8.6.2018. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico per la selezione di “Geologo – Senior”, costituente il bando della selezione concorsuale. Errore nei presupposti di fatto. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Sviamento di potere e del pubblico interesse ”;
1.2. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9.6.2021 n. 80, convertito in legge 6.8.2021 n. 113. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. del 14.12.2021. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi di lavoro autonomo n. 107 dell’8.6.2018. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico per la selezione di “Geologo – Senior”, costituente il bando della selezione concorsuale. Illegittimità del bando “in parte qua”. Errore nei presupposti di fatto. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta Sviamento di potere e del pubblico interesse ”;
1.3. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9.6.2021 n. 80, convertito in legge 6.8.2021 n. 113. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. del 14.12.2021. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi di lavoro autonomo n. 107 dell’8.6.2018. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico per la selezione di “Geologo – Senior”, costituente il bando della selezione concorsuale. Illegittimità del bando “in parte qua”. Carenza di motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria, Irrazionalità ed arbitrarietà della condotta. Errore nei presupposti di fatto. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Sviamento di potere e del pubblico interesse ”;
1.4. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9.6.2021 n. 80, convertito in legge 6.8.2021 n. 113. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. del 14.12.2021. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi di lavoro autonomo n. 107 dell’8.6.2018. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico per la selezione di “Geologo – Senior”, costituente il bando della selezione concorsuale. Illegittimità del bando “in parte qua”. Carenza di motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria, Irrazionalità ed arbitrarietà della condotta. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta Sviamento di potere e del pubblico interesse ”;
1.5. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9.6.2021 n. 80, convertito in legge 6.8.2021 n. 113. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. del 14.12.2021. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sul conferimento degli incarichi di lavoro autonomo n. 107 dell’8.6.2018. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico per la selezione di “Geologo – Senior”, costituente il bando della selezione concorsuale. Violazione e/o falsa applicazione della legge 7.8.1990 n. 241, smi. Violazione del bando. Carenza di motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria, Errore nei presupposti di fatto. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta Sviamento di potere e del pubblico interesse ”.
2. La GI, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, in quanto omessa la notifica del ricorso alle amministrazioni centrali, nonché per carenza di interesse, e sostenendo, nel merito, la infondatezza del ricorso.
Si è altresì costituito LI ES, controinteressato, instando per il rigetto dell’impugnazione.
3. Con istanza ex art.116, co.2, c.p.a., depositata il 24 ottobre 2024, il ricorrente ha impugnato il diniego tacito dell’amministrazione resistente alla istanza di accesso di atti e documenti della procedura selettiva formulata il 28 agosto 2024.
4. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2024, con sentenza in forma semplificata n.1663 del 25 novembre 2024, il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
5. A seguito della riforma di tale pronuncia da parte del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n.2386 del 24 marzo 2025, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorrente ha riassunto il giudizio con atto depositato il 16 aprile 2025.
6. Con ordinanza n.229 del 12 maggio 2025, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7 maggio 2025, è stata respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocatisi in graduatoria nelle posizioni dalla quinta alla decima e fissata l’udienza in camera di consiglio per la trattazione della domanda di accesso formulata dal ricorrente.
7. In data 27 maggio 2025, il ricorrente ha prodotto in giudizio prova della integrazione del contraddittorio, come disposta dal Tribunale.
8. Con atto depositato il 15 settembre 2025, il controinteressato costituito ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a resistere al ricorso.
9. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025, il Collegio, con ordinanza n.1472 del 22 settembre 2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’istanza formulata ai sensi dell’art.116, co.2, c.p.a., dato atto che il ricorrente, con memoria depositata agli atti del giudizio il 1° luglio 2025, aveva riferito dell’intervenuta ostensione da parte dell’amministrazione della documentazione richiesta.
10. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
11. Tutto quanto sin qui premesso, passando all’esame dell’impugnazione proposta, può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla GI, giacché il ricorso è infondato nel merito.
12. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la illegittimità della decisione della Commissione, espressa nel verbale n.2 del 10 luglio 2024, di sottoporre a colloquio selettivo tutti i candidati, omettendo la dovuta selezione di questi ultimi sulla base della previa valutazione dei curriculum , sostenendo, altresì, che il numero di candidati da ammettere al colloquio avrebbe dovuto in ogni caso essere pari, al massimo, a quattro volte i posti da assegnare, e quindi non superiore a 16.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, che, ai sensi del citato d.l. n.80/2021, reca la disciplina delle “ Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR ”, dispone, all’art.4, quanto segue:
“ 1. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pubblicano attraverso il Portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:
a) la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta;
b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso;
c) il corrispettivo previsto;
d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;
e) il termine entro cui l'iscritto può aderire alla procedura di selezione.
2. L'avviso può prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.
3. All'atto della pubblicazione dell'avviso, il Portale individua i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invia automaticamente una notifica per aderire alla selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l'ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell'avviso.
4. A seguito dell'adesione dei candidati all'avviso il Portale genera l'elenco, ai sensi all'art. 1, comma 5, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dei candidati interessati alla selezione.
5. Il portale elabora gli elenchi attingendo esclusivamente dagli iscritti che abbiano indicato l'ambito territoriale previsto nell'avviso e, tra questi, individua tutti quelli che risultano essere in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione o a quelli richiesti dall'avviso, purché a questi strettamente conferenti.
6. Le amministrazioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera e), sulla base dell'elenco di cui al comma 4, invitano al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi.
7. In esito al colloquio selettivo di cui al comma 6, le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato, i soggetti ai quali conferire l'incarico e registrano nel Portale il conferimento dello stesso e la sua durata ”.
In conformità a tale decreto, l’avviso per la selezione della figura professionale “geologo – senior” pubblicato dalla GI LA prevedeva, poi, che “ I candidati da sottoporre a ciascun colloquio selettivo sono individuati negli elenchi dei professionisti ed esperti generati dal portale InPa del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 14 ottobre 2021, predisposto in conformità a quanto previsto dal D.L. 80/2021 e dal citato D.M. 14 ottobre 2021. L’individuazione dei candidati da invitare al colloquio, tra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso, è effettuata dal Dipartimento competente sulla singola Procedura complessa che, in fase di scorrimento degli elenchi di cui sopra, individuerà in via preferenziale i candidati in possesso dei titoli preferenziali - indicati nella specifica sezione - espressamente dichiarati all’atto della presentazione della candidatura.
A parità di titoli preferenziali prevale l’esperienza professionale nel settore/ambito di riferimento dell’avviso. In caso di ulteriore parità prevale il criterio della minore età anagrafica.
I candidati da invitare al colloquio devono aver maturato, altresì, gli anni di comprovata esperienza professionale nel settore/ambito dell’Avviso così come definiti nella tabella di cui all’art. 7, comma 8, del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, adottato con DDG protempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 dell’08/06/2018 […]. Dall’elenco così generato sono invitati al colloquio un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste e comunque in numero tale da assicurare il rispetto della parità di genere secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 80 del 2021 e dall’articolo 4, comma 6, del citato decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 ”.
12.3. Dall’esame della richiamata disciplina, deve escludersi che all’amministrazione fosse imposto l’obbligo di una previa selezione dei candidati, da effettuarsi sulla base dei curriculum , al fine di individuare quelli da invitare al colloquio.
Nemmeno può sostenersi che il numero dei candidati da convocare per il colloquio dovesse essere “ al massimo pari a quattro volte i posti da assegnare e, quindi, pari a 16 ”, risultando la tesi palesemente in contrasto con il citato art.4, co.6, d.m. 14 ottobre 2021, il quale dispone, come visto, che le amministrazioni invitino al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad “ almeno ” quattro volte il numero di professionalità richieste.
Tale ultima disposizione, peraltro, dimostra l’intenzione di favorire una effettiva selezione attraverso un numero sufficientemente ampio di candidati da sottoporre a colloquio.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente invoca, poi, la disciplina di cui all’art.5 del regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato dall’Agenzia per la coesione territoriale n.107 dell’8 giugno 2018, ove è prevista una procedura selettiva mediante “ la comparazione dei curricula e lo svolgimento di successivi colloqui ”, evidenziando come essa sia espressamente richiamata dall’avviso pubblico de quo .
Il riferimento a tale disciplina è, tuttavia, inconferente, giacché, come correttamente evidenziato dall’amministrazione resistente, il regolamento è richiamato dall’avviso pubblico “ solo ai fini dell’individuazione della tabella con il profilo richiesto (senior) e gli anni di comprovata esperienza professionale (superiore o uguale ai 7 anni), nonché, sempre in via del tutto marginale, nel paragrafo rubricato “Note”, ai soli fini dell’individuazione del tipo di contratto, della durata e del corrispettivo annuo dovuto ” (cfr. Memoria di costituzione GI LA, p.5).
13. Con il secondo motivo, il ricorrente, sviluppando ulteriormente la tesi già esposta nel precedente motivo, sostiene che, ove il bando fosse interpretato nel senso di prevedere che la selezione avvenga solo attraverso i colloqui selettivi senza tenere conto della valutazione comparativa dei titoli indicati nei curriculum , questo sarebbe illegittimo, giacché in contrasto con la disciplina legislativa e regolamentare richiamata nonché coi principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
13.1. Anche tale motivo si rivela infondato.
Non risulta, innanzitutto, alcun contrasto con la disciplina normativa sottesa all’avviso pubblico gravato, giacché dall’esame della stessa, come sopra richiamata, emerge inequivocamente che la selezione viene effettuata attraverso un colloquio, al quale sono invitati i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso.
Sicché, nella procedura selettiva in esame, l’unica fase di valutazione è costituita dal colloquio che, non a caso, sia nella disciplina normativa che nell’avviso pubblico, viene definito “ selettivo ”.
Ciò tuttavia, come bene evidenziato dalla GI, non ha significato che nella selezione non si siano presi in esame titoli ed esperienze professionali di ciascun candidato, che, espressamente richiamati quali elementi di valutazione nell’avviso pubblico, sono stati valutati e confrontati in sede di colloquio, contribuendo a determinare l’esito della selezione ed alla attribuzione del punteggio a ciascun candidato. Circostanza che risulta evidente dall’esame dei criteri di valutazione previsti dall’avviso e dalle schede di valutazione prodotte in giudizio.
Del tutto generica, poi, risulta la contestata violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, ove si consideri, peraltro che, come espressamente previsto dall’art.4, co.6, del d.m. 14 ottobre 2021, citato, l’amministrazione, all’esito del “ colloquio selettivo ”, individua i soggetti cui conferire l’incarico “ con provvedimento motivato ”, dando così evidenza delle ragioni che hanno determinato la valutazione.
14. Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che “ esaminando la domanda, il curriculum ed i titoli in possesso del ricorrente, soprattutto confrontandoli con quelli dei predetti controinteressati collocati nei primi quattro posti, e di quelli dal quinto all’undicesimo posto, ed esaminando anche comparativamente le valutazioni espresse dalla Commissione nelle schede riguardanti i singoli colloqui, [egli], razionalmente, avrebbe dovuto essere collocato al primo posto con il punteggio complessivo di 25 (5 + 10 + 10); e, comunque, le valutazioni espresse si appalesano essere del tutto arbitrarie, perché - tanto più confrontandole tra di loro e tenuto conto dei curricula - si appalesano illogiche e contraddittorie ”.
14.1. La censura si rivela del tutto generica nonché infondata.
Il ricorrente, infatti, incentra sostanzialmente il presente motivo – per vero, l’intero ricorso – sul fatto di aver “ già ricoperto lo stesso identico incarico oggetto dell’odierno bando, di geologo esperto per la GI LA ”, essendosi collocato al primo posto in una precedente, identica procedura selettiva (indetta, però, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sostenendo di avere pertanto titoli superiori a quelli indicati dai candidati che lo hanno preceduto in graduatoria.
Così, quanto alla valutazione del “ Criterio A – Conoscenze in relazione alla posizione da ricoprire ”, egli sostiene la erroneità della valutazione ottenuta, “ abbastanza coerente ”, per la quale ha ottenuto 3 punti, sostenendo che, di contro, avrebbe dovuto essere valutato “ del tutto coerente ”, con ottenimento di 5 punti, avendo, per l’appunto, “ già ricoperto il medesimo ruolo oggetto dell’odierno ricorso e che, in quella selezione concorsuale, si è classificato al primo posto ”.
Senonché, come previsto dall’avviso pubblico, il punteggio contestato è stato attribuito, non già sulla base della sola lettura del curriculum e del possesso di titoli, più volte invocati dal ricorrente, bensì all’esito di un colloquio, ove, per la valutazione del criterio in esame, il documento di gara prevede che la valutazione avvenga attraverso un “ approfondimento, a partire dalla lettura del curriculum delle conoscenze necessarie per dimostrare di possedere le competenze richieste ”.
Sicché, la valutazione non risulta illogica e ingiusta, giacché il punteggio, come si è detto, non è stato attribuito sulla base del solo curriculum , che ha costituito esclusivamente la base per verificare, in sede di colloquio, il possesso da parte del candidato delle competenze richieste.
Le medesime considerazioni possono ribadirsi, identiche, rispetto alle censure che il ricorrente ha svolto in relazione alla attribuzione dei punteggi per il criterio “ B) Esperienze in ruoli assimilabili a quelli attinenti alla specifica attività da svolgere ” e “ C) Esperienze professionali maturate ”, delle quali ha nuovamente ribadito la illogicità, per il fatto, nuovamente ricordato, di aver egli svolto la medesima attività, all’esito di un precedente, identico bando, nel quale si è classificato al primo posto.
Per le esposte ragioni, del tutto inconferente si rivela il confronto che il ricorrente invoca, a riprova della fondatezza della censura in esame, fra il proprio curriculum e quello di alcuni dei candidati che lo hanno preceduto in graduatoria.
15. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la mancanza, in capo ai concorrenti classificatisi rispettivamente al quarto, al terzo ed al secondo posto, di requisiti pregiudiziali di ammissione alla selezione e di titoli esperienza, ciò che dimostrerebbe ulteriormente “ la natura arbitraria della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio con l’attribuzione dei punteggi, che non hanno rispettato minimamente sotto il profilo della logica e della coerenza i curriculum del ricorrente e dei citati concorrenti, in tal modo sfalsando del tutto la legittimità dell’esito della selezione concorsuale, in totale pregiudizio del ricorrente ”.
Dall’esame delle ragioni esposte dal ricorrente, si evince che la mancanza, in capo ai predetti concorrenti, di requisiti e titoli di partecipazione, non risulta invocata al fine di dedurre la loro illegittima ammissione alla selezione bensì, ancora una volta, per sostenere che siano mancate una effettiva comparazione fra i “ curriculum ” ed una corretta considerazione dei titoli del ricorrente.
La censura – oltre che inconferente ed infondata per le ragioni già esposte al §14 – è del tutto generica, essendosi limitato, il ricorrente, a mere allegazioni, delle quali ha omesso di indicare e fornire specifica prova.
16. Con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente, richiamando nuovamente la precedente procedura selettiva per la ricerca di “ geologi esperti ”, indetta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si era classificato al primo posto, ha dedotto la contraddittorietà ed illogicità del diverso esito della selezione qui impugnata, indetta dalla GI LA, ove si confrontino il punteggio e la posizione in graduatoria conseguiti.
16.1. Anche tale censura è infondata, ove solo si consideri che si tratta, in ogni caso, di due distinte procedure, i cui esiti sono evidentemente conseguiti a distinte prove sostenute dal ricorrente, che, peraltro, come si è avuto modo di chiarire, non si sono basate sulla sola valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, come vorrebbe il ricorrente, ma su un colloquio selettivo nel quale ciascuno dei candidati ha dovuto dimostrare il possesso delle competenze e dell’esperienza richieste.
17. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
18. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
Possono, di contro, compensarsi le spese fra il ricorrente ed il controinteressato costituito, come da questi espressamente richiesto nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata il 15 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Compensa le spese fra il ricorrente ed il controinteressato costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente FF
LA TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TE | ES AR |
IL SEGRETARIO