Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2024, proposto da
VI NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Tovoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/2/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 170/2024, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, dell’importo di euro 3.335,33, oltre interessi, a titolo di “retribuzione professionale docenti” prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante il pagamento degli importi dovuti.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 22 febbraio 2024, la ricorrente ha notificato al M.I.M. la sentenza n. 170/2024 del Tribunale di Livorno, passata in giudicato come da certificazione di cancelleria in atti.
Il termine dilatorio di centoventi giorni, stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, risulta osservato (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 21 novembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 3.335,33, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 170/2024, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Leonardo Tovoli, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
VI De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | VI La Guardia |
IL SEGRETARIO