Trib. Modena, ordinanza 04/04/2025
TRIB
Ordinanza 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Modena, in composizione collegiale, con la presidenza di Michele Cifarelli e la relazione di Evelina Ticchi. La causa ha visto contrapporsi un ricorrente, che ha impugnato un provvedimento di inammissibilità di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) in ambito di responsabilità medica, e un'Azienda Sanitaria Locale, che ha eccepito l'inammissibilità del reclamo. Il ricorrente sosteneva che il ricorso riguardasse un intervento di ernioplastica ombelicale, distinto da una precedente transazione che riguardava un intervento di ernia inguinale. L'Azienda Sanitaria, al contrario, sosteneva che la transazione coprisse entrambi gli interventi, inclusi i danni conseguenti.

Il giudice ha rigettato il reclamo, confermando l'inammissibilità del ricorso per ATP, ritenendo che la transazione avesse validamente incluso tutte le pretese relative agli interventi chirurgici, in quanto le conseguenze dell'intervento ombelicale erano già note e prevedibili al momento della transazione. Il giudice ha argomentato che la valutazione di ammissibilità del ricorso doveva considerare anche il fumus boni iuris, escludendo quindi la possibilità di accertamenti tecnici su questioni già risolte. Inoltre, ha evidenziato che la transazione, interpretata secondo buona fede e comune intenzione delle parti, escludeva ulteriori pretese risarcitorie. Le spese legali sono state poste a carico del ricorrente, confermando la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, ordinanza 04/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero :
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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