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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/622
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 622/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA MONTE SABOTINO, 74 41124 MODENA presso il difensore avv. LENTI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FRIGNANI SABRINA e dell'avv. GALLO ANNA ( ) VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 C/O C.F._2 [...]
elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N. CP_2
23 - SEDE LEGALE presso il difensore avv. FRIGNANI SABRINA CP_3
RESISTENTE
Il Collegio così composto:
Michele Cifarelli Presidente
Alessandro Bagnoli Giudice
Evelina Ticchi Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 19.3.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con reclamo, impugnava il provvedimento emesso nel procedimento ex Parte_1 art. 696 bis c.p.c. per finalità conciliativa in ambito di responsabilità medica, con il quale il
Giudice aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a fatti oggetto di una precedente transazione tra le parti.
Sosteneva, in particolare, che il ricorso per ATP riguardava le conseguenze di un intervento di ernioplastica ombelicale effettuato in data 12.10.2020, mentre la transazione conclusa con in data 3.8.2023, a seguito di un precedente ATP, riguardava le conseguenze CP_3 di una recidiva di ernia inguinale (non ombelicale) operata in data 2.11.2020.
Sosteneva che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione poteva riguardare solo diritti di cui le parti erano consapevoli, che costituivano oggetto di contestazione e su cui intendevano effettivamente disporre.
Pagina 1 In ogni caso, riteneva che si trattasse di valutazioni di merito non di competenza del giudice del giudizio di istruzione preventiva.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, CP_3 perché proposto avverso un decreto anziché un'ordinanza. Eccepiva, inoltre la non reclamabilità del provvedimento emesso all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in quanto privo di funzione cautelare.
Nel merito, sosteneva che il tenore letterale della transazione era chiaro nel CP_3 senso di riguardare entrambi gli interventi di ernioplastica (sia ombelicale, sia inguinale) cui si era stato sottoposto il reclamante, trattandosi di interventi eseguiti su indicazione chirurgica che li contemplava entrambi a risoluzione del medesimo quadro patologico ed anche tenuto conto che le conseguenze dell'intervento all'ernia ombelicale erano già note, dedotte in atti ed oggetto di CTU oltre che, comunque, prevedibili, perciò da ritenersi sicuramente comprese nella transazione.
Veniva fissata udienza di discussione in modalità cartolare e le parti depositavano le rispettive note.
Tutto ciò premesso, il reclamo è infondato.
In via preliminare, infondata è l'eccezione proposta da di inammissibilità del reclamo CP_3 perché avente ad oggetto un decreto anziché un'ordinanza: al di là dell'intestazione utilizzata (“decreto”), da un punto di vista sostanziale, il provvedimento impugnato costituisce un'ordinanza ampiamente motivata ed emessa all'esito del contraddittorio delle parti.
Pure infondata è l'eccezione proposta da di inammissibilità del reclamo avente ad CP_3 oggetto un provvedimento di natura non cautelare: con la sentenza n. 202/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale – ex artt. 3 e 24 Cost. – degli artt.
669 quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice, poiché l'esclusione della reclamabilità priva definitivamente e irragionevolmente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, in ingiustificata distonia con la reclamabilità del rigetto delle istanze di istruzione preventiva.
Infondato è il motivo di reclamo con cui si contesta il provvedimento impugnato per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso sulla base di motivazioni legate all'eventuale giudizio di merito, anziché limitarsi il giudice a verificare l'ammissibilità del ricorso nella sua finalità conciliativa e di istruzione preventiva.
Al riguardo, sebbene manchi un'indicazione legislativa specifica circa la natura del vaglio di ammissibilità che il giudice deve compiere a fronte di una richiesta di consulenza preventiva, condivisibile e maggioritaria è la tesi per cui il giudice, anche nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., debba operare anche una valutazione sommaria sul fumus boni iuris, considerato che, vista la finalità conciliativa, laddove fosse certa o verosimile l'assenza di materia del contendere, l'ATP sarebbe del tutto inutile, dovendosi tenere conto anche della possibile proposizione della domanda di merito, in caso di mancata conciliazione. Tale
Pagina 2 interpretazione consente inoltre di escludere indagini meramente esplorative e non sorrette da alcun bisogno di tutela di posizioni giuridiche.
Anche nel merito il reclamo è infondato.
Come ampiamente motivato dal Giudice monocratico, l'interpretazione della transazione, alla luce dei documenti e dei fatti acquisiti nel procedimento, è chiara - sulla scorta di una interpretazione letterale e secondo buona fede - nel senso di comprendere anche le conseguenze dannose dell'intervento relativo all'ernia ombelicale, con la conseguenza che il procedimento di accertamento tecnico era da ritenersi esplorativo e del tutto inutile, tenuto conto del vincolo derivante dalla transazione.
Si riporta anzitutto stralcio del provvedimento reclamato:
“già nel primo ricorso per ATP risulta menzionato e valutato il problema di ernia ombelicale di origine iatrogena, menzionato in varie parti: laddove si riporta la comparsa di risposta (<
(doc.2)>>); nell'esame obiettivo (<<in data il ricorrente veniva ricoverato presso u.o di chirurgia dell carpicon diagnosi ernia inguinale destra sospetta sinistra e piccola ombelicale. paziente quindi sottoposto a riparazione ampio orifizio obliquo esterno destro per via laparoscopica semplice sutura ombelicale ed era dimesso giorno successivo in buone condizioni generali.>
Sotto tosse, non compaiono in sede inguinale, bilateralmente, tumefazioni riferibili a recidive erniarie. Compare al contrario in sede ombelicale sotto la formazione dura, una piccola tumefazione attribuibile ad una recidiva ombelicale>>); nelle considerazioni medico legali (<<percorso preoperatorio per ernia inguinoscrotale dx recidiva in paziente sottoposto recentemente ad alloplastica ombelicale ed inguinale dx. compilata cartella clinica consegnata informativa non gi possesso del che consegner al momento ricovero dopo averla letta e firmata fatti firmare i consensi. eseguita medicazione recenti ferite chirurgiche>>); in diritto, che, pertanto, è fondata l'eccezione di inammissibilità, on potendo darsi ingresso ad accertamenti tecnici su questione già definita nel merito con transazione;
ritenuto che dall'accoglimento della eccezione sollevata dalla struttura ospedaliera derivi
l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata da parte resistente;
considerato che
, attesa la obiettiva controvertibilità della questione sul pianto tecnico - essendovi stata in particolare una recidiva- e scaturendo, in definitiva, l'inammissibilità, da un'attività interpretativa del tenore dell'accordo transattivo, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio”.
Pagina 3 Ciò premesso, risulta che le parti concludevano una transazione in data 3.8.2023 con cui il ricorrente rinunciava a: “qualsiasi pretesa, nessuna esclusa, per danni materiali ed immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, ed alle spese sostenute o da sostenere, relativi e tutti i fatti contestati o a quelli collegati, connessi
e/o correlati nonché ai relativi danni e comunque a quelli direttamente o indirettamente collegati ai fatti di causa.” (doc. 5 della comparsa di costituzione ATP n. 5905/2024 RG).
Rispetto all'oggetto del primo procedimento per ATP (e quindi della transazione), risulta che già negli atti introduttivi delle parti si faceva riferimento – oltre all'intervento all'esito di recidiva di ernia inguinale – anche all'intervento all'ernia ombelicale, osservandosi che, del resto, l'intervento all'ernia ombelicale veniva eseguito lo stesso giorno (12.10.2020) del primo intervento sull'ernia inguinale, su indicazione chirurgica che li contemplava entrambi,
a risoluzione di un quadro patologico più ampio.
Il fatto che il primo ATP riguardasse esclusivamente la recidiva di ernia ombelicale operata il mese dopo (novembre 2020) rispetto a quella ombelicale, non trova conforto né nel tenore degli atti introduttivi, né nei documenti acquisiti, né nel quesito sottoposto al CTU o nel tipo di accertamenti compiuti, risultando anzi che vi siano plurimi elementi a supporto della circostanza che l'ATP abbia riguardato tutti gli interventi cui era stato sottoposto il ricorrente e, quindi, tutte le relative conseguenze.
Anzitutto, si osserva che, come emerge dallo stesso reclamo, già nel mese di agosto 2022 veniva accertata la recidiva anche dell'ernia ombelicale;
recidiva che veniva confermata a seguito di visita specialistica, eseguita presso il dott. in data 1.6.2023, il Persona_1 quale accertava, altresì, a livello ombelicale una piccola tumefazione con fuoriuscita di materiale corpuscolato da attribuirsi ad un granuloma legato alla precedente sutura eseguita con prolene, tutti fatti precedenti alla transazione.
Detta ernia ombelicale risulta ben individuata e documentata nella consulenza medico legale del primo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: a seguito della visita del effettuata dai Pt_1
CTU, essi riferivano: “In ortostatismo si nota l'addome batraciano con una tumefazione a livello ombelicale coperta da un cerotto, togliendo il quale essa appare di circa 3 cm e circondata da un alone rossastro”; “in clinostatismo si conferma la tumefazione ombelicale”
(pag.10 consulenza).
Nella sezione dedicata alla discussione del caso è riportato: “Dall'analisi della storia clinica del sig. si possono fare alcune considerazioni. Il paziente fu operato il 12.10.2020 Pt_1 presso il Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale di Carpi per ernia inguinale obliqua esterna destra ed ernia ombelicale. L'intervento fu effettuato in laparoscopia e consistette nell'applicazione di una rete protesica in polipropilene autoadesiva per quanto riguarda l'ernia inguinale ed a sutura diretta del deficit parietale per l'ernia ombelicale.”.
Durante le operazioni peritali del 27/2/2023, i CCTTUU incaricati documentavano la presenza di una tumefazione ombelicale circondata da alone rossastro in corrispondenza della quale “si apprezza una formazione sottocutanea dura, fissa, riferibile più probabilmente ad una reazione granulomatosa. Sotto questa vi è un deficit muscolo aponeurotico di circa 1 cm. […] Compare […] in sede ombelicale sotto la formazione dura, una piccola tumefazione attribuibile ad una recidiva ombelicale.”.
Pagina 4 Il dato trovava altresì conferma nella già menzionata visita chirurgica del 1/6/2023, quando lo Specialista di branca segnalava: “A livello ombelicale ha […] presentato una piccola tumefazione con periodica fuoriuscita di materiale corpuscolato da attribuirsi verosimilmente a granuloma (la sutura è stata eseguita con prolene 0-0). Da diversi mesi è stata accertata recidiva di ernia ombelicale (ad agosto 22 era di circa 1.5 cm). Attualmente presenta sicura recidiva di ernia ombelicale (alla mia valutazione il difetto è di circa 2-2.5 cm) con a livello cutaneo-sottocutaneo granuloma al momento non secernente e non dolente.”.
Tra l'altro, la possibile complicanza dell'ernia ombelicale era già a conoscenza del Pt_1 dal momento della sottoscrizione del consenso informato ove al capitolo “Rischi e complicanze” riportava infatti che: “L'intervento di ernia […] (comunque venga eseguito) può dar luogo a complicazioni, sia di tipo generale che locale. Fra le complicanze generali sono possibili: […] recidiva (ricomparsa) a distanza di tempo variabile nello stesso punto di un'altra ernia” e tale è da intendersi la ricomparsa di un'ernia ombelicale già nota a controparte sin dall'agosto 2022.
I danni che sarebbero stati accertati dal consulente di parte solo dopo alla transazione (in particolare, nel corso 2024), a ben vedere, costituiscono proprio i pregiudizi già fotografati dalla visita chirurgica del 1.6.2023 e dai CCTTUU prima della transazione: ciò a dimostrazione che si trattava di conseguenze già presenti all'epoca della transazione o, comunque, prevedibili, in quanto costituenti ordinaria evoluzione del quadro patologico.
Infatti, in data 20.2.2024, è stato sottoposto ad un intervento di asportazione di Pt_1 tessuto granulomatoso attorno a un punto di prolene e in data 29.2.2024 è stato eseguito un intervento di ernioplastica ombelicale per la recidiva dell'ernia: tale recidiva risultava già in data 13.6.2023 a seguito della già menzionata visita specialistica presso il dott. Per_1
il quale avevo riscontrato la presenza di una piccola tumefazione ombelicale con
[...] fuoriuscita di materiale corpuscolato, attribuita a un granuloma da sutura in prolene.
Deve pertanto ritenersi che, considerato il quadro complessivo, potesse CP_3 ragionevolmente fare affidamento sulla conclusione di una transazione “tombale” relativamente a fatti relativi ad un medesimo quadro patologico, caratterizzati da uno stesso contesto temporale e già noti o comunque conoscibili alle parti.
Il contratto dev'essere interpretato tenendo conto del dato letterale, della comune intenzione delle parti (non solo di una) e della buona fede, dovendosi dunque valorizzare l'affidamento riposto dalla parte resistente.
In fattispecie analoga, “In tema di risarcimento del danno, qualora la transazione intervenuta tra l'assicuratore e il danneggiato abbia espressamente incluso tutti i tipi di danni subiti patiti e patiendi, patrimoniali e non, diretti ed indiretti nonché quelli palesi ed occulti, il danneggiato non può pretendere il risarcimento per eventuali patologie che siano successivamente insorte ancorchè collegate all'evento lesivo. Infatti, se da un lato costituisce ius receptum il principio secondo il quale nella suddetta transazione non possono essere ricompresi i danni non ancora manifestatisi, che non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, potendo gli stessi essere fatti valere successivamente, dall'altro lato – tuttavia – laddove la transazione abbia specificamente
Pagina 5 preso in considerazione anche i danni conoscibili al momento della stipula dell'atto, questi ultimi non possono costituire oggetto di un ulteriore successivo risarcimento a carico dell'assicurazione” (Tribunale di Roma, sentenza 1251/2006).
In definitiva, si deve ritenere che con la dichiarazione sottoscritta in data 3.8.2023 Pt_1 abbia rinunciato a qualsiasi altra pretesa relativa agli interventi già oggetto del primo ATP.
Ne deriva il rigetto del reclamo, con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000,00, tenuto conto dell'importo della domanda indicato dal ricorrente nel ricorso per ATP, con esclusione della fase istruttoria.
Si dispone, infine, il pagamento del doppio del contributo unificato (ex art. 13 T.U. Spese di giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA il provvedimento impugnato.
2. CONDANNA il reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della parte reclamata che si liquidano in € 3.280,00, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.
3. DISPONE il versamento del doppio del contributo unificato da parte del reclamante.
Si comunichi.
Modena, 31 marzo 2025
Il Presidente
Michele Cifarelli
Il Giudice Relatore
Evelina Ticchi
Pagina 6
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 622/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA MONTE SABOTINO, 74 41124 MODENA presso il difensore avv. LENTI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FRIGNANI SABRINA e dell'avv. GALLO ANNA ( ) VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N.23 C/O C.F._2 [...]
elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE N. CP_2
23 - SEDE LEGALE presso il difensore avv. FRIGNANI SABRINA CP_3
RESISTENTE
Il Collegio così composto:
Michele Cifarelli Presidente
Alessandro Bagnoli Giudice
Evelina Ticchi Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 19.3.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con reclamo, impugnava il provvedimento emesso nel procedimento ex Parte_1 art. 696 bis c.p.c. per finalità conciliativa in ambito di responsabilità medica, con il quale il
Giudice aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo a fatti oggetto di una precedente transazione tra le parti.
Sosteneva, in particolare, che il ricorso per ATP riguardava le conseguenze di un intervento di ernioplastica ombelicale effettuato in data 12.10.2020, mentre la transazione conclusa con in data 3.8.2023, a seguito di un precedente ATP, riguardava le conseguenze CP_3 di una recidiva di ernia inguinale (non ombelicale) operata in data 2.11.2020.
Sosteneva che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione poteva riguardare solo diritti di cui le parti erano consapevoli, che costituivano oggetto di contestazione e su cui intendevano effettivamente disporre.
Pagina 1 In ogni caso, riteneva che si trattasse di valutazioni di merito non di competenza del giudice del giudizio di istruzione preventiva.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, CP_3 perché proposto avverso un decreto anziché un'ordinanza. Eccepiva, inoltre la non reclamabilità del provvedimento emesso all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in quanto privo di funzione cautelare.
Nel merito, sosteneva che il tenore letterale della transazione era chiaro nel CP_3 senso di riguardare entrambi gli interventi di ernioplastica (sia ombelicale, sia inguinale) cui si era stato sottoposto il reclamante, trattandosi di interventi eseguiti su indicazione chirurgica che li contemplava entrambi a risoluzione del medesimo quadro patologico ed anche tenuto conto che le conseguenze dell'intervento all'ernia ombelicale erano già note, dedotte in atti ed oggetto di CTU oltre che, comunque, prevedibili, perciò da ritenersi sicuramente comprese nella transazione.
Veniva fissata udienza di discussione in modalità cartolare e le parti depositavano le rispettive note.
Tutto ciò premesso, il reclamo è infondato.
In via preliminare, infondata è l'eccezione proposta da di inammissibilità del reclamo CP_3 perché avente ad oggetto un decreto anziché un'ordinanza: al di là dell'intestazione utilizzata (“decreto”), da un punto di vista sostanziale, il provvedimento impugnato costituisce un'ordinanza ampiamente motivata ed emessa all'esito del contraddittorio delle parti.
Pure infondata è l'eccezione proposta da di inammissibilità del reclamo avente ad CP_3 oggetto un provvedimento di natura non cautelare: con la sentenza n. 202/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale – ex artt. 3 e 24 Cost. – degli artt.
669 quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice, poiché l'esclusione della reclamabilità priva definitivamente e irragionevolmente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, in ingiustificata distonia con la reclamabilità del rigetto delle istanze di istruzione preventiva.
Infondato è il motivo di reclamo con cui si contesta il provvedimento impugnato per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso sulla base di motivazioni legate all'eventuale giudizio di merito, anziché limitarsi il giudice a verificare l'ammissibilità del ricorso nella sua finalità conciliativa e di istruzione preventiva.
Al riguardo, sebbene manchi un'indicazione legislativa specifica circa la natura del vaglio di ammissibilità che il giudice deve compiere a fronte di una richiesta di consulenza preventiva, condivisibile e maggioritaria è la tesi per cui il giudice, anche nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., debba operare anche una valutazione sommaria sul fumus boni iuris, considerato che, vista la finalità conciliativa, laddove fosse certa o verosimile l'assenza di materia del contendere, l'ATP sarebbe del tutto inutile, dovendosi tenere conto anche della possibile proposizione della domanda di merito, in caso di mancata conciliazione. Tale
Pagina 2 interpretazione consente inoltre di escludere indagini meramente esplorative e non sorrette da alcun bisogno di tutela di posizioni giuridiche.
Anche nel merito il reclamo è infondato.
Come ampiamente motivato dal Giudice monocratico, l'interpretazione della transazione, alla luce dei documenti e dei fatti acquisiti nel procedimento, è chiara - sulla scorta di una interpretazione letterale e secondo buona fede - nel senso di comprendere anche le conseguenze dannose dell'intervento relativo all'ernia ombelicale, con la conseguenza che il procedimento di accertamento tecnico era da ritenersi esplorativo e del tutto inutile, tenuto conto del vincolo derivante dalla transazione.
Si riporta anzitutto stralcio del provvedimento reclamato:
“già nel primo ricorso per ATP risulta menzionato e valutato il problema di ernia ombelicale di origine iatrogena, menzionato in varie parti: laddove si riporta la comparsa di risposta (<
(doc.2)>>); nell'esame obiettivo (<<in data il ricorrente veniva ricoverato presso u.o di chirurgia dell carpicon diagnosi ernia inguinale destra sospetta sinistra e piccola ombelicale. paziente quindi sottoposto a riparazione ampio orifizio obliquo esterno destro per via laparoscopica semplice sutura ombelicale ed era dimesso giorno successivo in buone condizioni generali.>
Sotto tosse, non compaiono in sede inguinale, bilateralmente, tumefazioni riferibili a recidive erniarie. Compare al contrario in sede ombelicale sotto la formazione dura, una piccola tumefazione attribuibile ad una recidiva ombelicale>>); nelle considerazioni medico legali (<<percorso preoperatorio per ernia inguinoscrotale dx recidiva in paziente sottoposto recentemente ad alloplastica ombelicale ed inguinale dx. compilata cartella clinica consegnata informativa non gi possesso del che consegner al momento ricovero dopo averla letta e firmata fatti firmare i consensi. eseguita medicazione recenti ferite chirurgiche>>); in diritto, che, pertanto, è fondata l'eccezione di inammissibilità, on potendo darsi ingresso ad accertamenti tecnici su questione già definita nel merito con transazione;
ritenuto che dall'accoglimento della eccezione sollevata dalla struttura ospedaliera derivi
l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata da parte resistente;
considerato che
, attesa la obiettiva controvertibilità della questione sul pianto tecnico - essendovi stata in particolare una recidiva- e scaturendo, in definitiva, l'inammissibilità, da un'attività interpretativa del tenore dell'accordo transattivo, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio”.
Pagina 3 Ciò premesso, risulta che le parti concludevano una transazione in data 3.8.2023 con cui il ricorrente rinunciava a: “qualsiasi pretesa, nessuna esclusa, per danni materiali ed immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, ed alle spese sostenute o da sostenere, relativi e tutti i fatti contestati o a quelli collegati, connessi
e/o correlati nonché ai relativi danni e comunque a quelli direttamente o indirettamente collegati ai fatti di causa.” (doc. 5 della comparsa di costituzione ATP n. 5905/2024 RG).
Rispetto all'oggetto del primo procedimento per ATP (e quindi della transazione), risulta che già negli atti introduttivi delle parti si faceva riferimento – oltre all'intervento all'esito di recidiva di ernia inguinale – anche all'intervento all'ernia ombelicale, osservandosi che, del resto, l'intervento all'ernia ombelicale veniva eseguito lo stesso giorno (12.10.2020) del primo intervento sull'ernia inguinale, su indicazione chirurgica che li contemplava entrambi,
a risoluzione di un quadro patologico più ampio.
Il fatto che il primo ATP riguardasse esclusivamente la recidiva di ernia ombelicale operata il mese dopo (novembre 2020) rispetto a quella ombelicale, non trova conforto né nel tenore degli atti introduttivi, né nei documenti acquisiti, né nel quesito sottoposto al CTU o nel tipo di accertamenti compiuti, risultando anzi che vi siano plurimi elementi a supporto della circostanza che l'ATP abbia riguardato tutti gli interventi cui era stato sottoposto il ricorrente e, quindi, tutte le relative conseguenze.
Anzitutto, si osserva che, come emerge dallo stesso reclamo, già nel mese di agosto 2022 veniva accertata la recidiva anche dell'ernia ombelicale;
recidiva che veniva confermata a seguito di visita specialistica, eseguita presso il dott. in data 1.6.2023, il Persona_1 quale accertava, altresì, a livello ombelicale una piccola tumefazione con fuoriuscita di materiale corpuscolato da attribuirsi ad un granuloma legato alla precedente sutura eseguita con prolene, tutti fatti precedenti alla transazione.
Detta ernia ombelicale risulta ben individuata e documentata nella consulenza medico legale del primo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: a seguito della visita del effettuata dai Pt_1
CTU, essi riferivano: “In ortostatismo si nota l'addome batraciano con una tumefazione a livello ombelicale coperta da un cerotto, togliendo il quale essa appare di circa 3 cm e circondata da un alone rossastro”; “in clinostatismo si conferma la tumefazione ombelicale”
(pag.10 consulenza).
Nella sezione dedicata alla discussione del caso è riportato: “Dall'analisi della storia clinica del sig. si possono fare alcune considerazioni. Il paziente fu operato il 12.10.2020 Pt_1 presso il Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale di Carpi per ernia inguinale obliqua esterna destra ed ernia ombelicale. L'intervento fu effettuato in laparoscopia e consistette nell'applicazione di una rete protesica in polipropilene autoadesiva per quanto riguarda l'ernia inguinale ed a sutura diretta del deficit parietale per l'ernia ombelicale.”.
Durante le operazioni peritali del 27/2/2023, i CCTTUU incaricati documentavano la presenza di una tumefazione ombelicale circondata da alone rossastro in corrispondenza della quale “si apprezza una formazione sottocutanea dura, fissa, riferibile più probabilmente ad una reazione granulomatosa. Sotto questa vi è un deficit muscolo aponeurotico di circa 1 cm. […] Compare […] in sede ombelicale sotto la formazione dura, una piccola tumefazione attribuibile ad una recidiva ombelicale.”.
Pagina 4 Il dato trovava altresì conferma nella già menzionata visita chirurgica del 1/6/2023, quando lo Specialista di branca segnalava: “A livello ombelicale ha […] presentato una piccola tumefazione con periodica fuoriuscita di materiale corpuscolato da attribuirsi verosimilmente a granuloma (la sutura è stata eseguita con prolene 0-0). Da diversi mesi è stata accertata recidiva di ernia ombelicale (ad agosto 22 era di circa 1.5 cm). Attualmente presenta sicura recidiva di ernia ombelicale (alla mia valutazione il difetto è di circa 2-2.5 cm) con a livello cutaneo-sottocutaneo granuloma al momento non secernente e non dolente.”.
Tra l'altro, la possibile complicanza dell'ernia ombelicale era già a conoscenza del Pt_1 dal momento della sottoscrizione del consenso informato ove al capitolo “Rischi e complicanze” riportava infatti che: “L'intervento di ernia […] (comunque venga eseguito) può dar luogo a complicazioni, sia di tipo generale che locale. Fra le complicanze generali sono possibili: […] recidiva (ricomparsa) a distanza di tempo variabile nello stesso punto di un'altra ernia” e tale è da intendersi la ricomparsa di un'ernia ombelicale già nota a controparte sin dall'agosto 2022.
I danni che sarebbero stati accertati dal consulente di parte solo dopo alla transazione (in particolare, nel corso 2024), a ben vedere, costituiscono proprio i pregiudizi già fotografati dalla visita chirurgica del 1.6.2023 e dai CCTTUU prima della transazione: ciò a dimostrazione che si trattava di conseguenze già presenti all'epoca della transazione o, comunque, prevedibili, in quanto costituenti ordinaria evoluzione del quadro patologico.
Infatti, in data 20.2.2024, è stato sottoposto ad un intervento di asportazione di Pt_1 tessuto granulomatoso attorno a un punto di prolene e in data 29.2.2024 è stato eseguito un intervento di ernioplastica ombelicale per la recidiva dell'ernia: tale recidiva risultava già in data 13.6.2023 a seguito della già menzionata visita specialistica presso il dott. Per_1
il quale avevo riscontrato la presenza di una piccola tumefazione ombelicale con
[...] fuoriuscita di materiale corpuscolato, attribuita a un granuloma da sutura in prolene.
Deve pertanto ritenersi che, considerato il quadro complessivo, potesse CP_3 ragionevolmente fare affidamento sulla conclusione di una transazione “tombale” relativamente a fatti relativi ad un medesimo quadro patologico, caratterizzati da uno stesso contesto temporale e già noti o comunque conoscibili alle parti.
Il contratto dev'essere interpretato tenendo conto del dato letterale, della comune intenzione delle parti (non solo di una) e della buona fede, dovendosi dunque valorizzare l'affidamento riposto dalla parte resistente.
In fattispecie analoga, “In tema di risarcimento del danno, qualora la transazione intervenuta tra l'assicuratore e il danneggiato abbia espressamente incluso tutti i tipi di danni subiti patiti e patiendi, patrimoniali e non, diretti ed indiretti nonché quelli palesi ed occulti, il danneggiato non può pretendere il risarcimento per eventuali patologie che siano successivamente insorte ancorchè collegate all'evento lesivo. Infatti, se da un lato costituisce ius receptum il principio secondo il quale nella suddetta transazione non possono essere ricompresi i danni non ancora manifestatisi, che non potevano essere previsti in mancanza di elementi obiettivi attuali, potendo gli stessi essere fatti valere successivamente, dall'altro lato – tuttavia – laddove la transazione abbia specificamente
Pagina 5 preso in considerazione anche i danni conoscibili al momento della stipula dell'atto, questi ultimi non possono costituire oggetto di un ulteriore successivo risarcimento a carico dell'assicurazione” (Tribunale di Roma, sentenza 1251/2006).
In definitiva, si deve ritenere che con la dichiarazione sottoscritta in data 3.8.2023 Pt_1 abbia rinunciato a qualsiasi altra pretesa relativa agli interventi già oggetto del primo ATP.
Ne deriva il rigetto del reclamo, con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000,00, tenuto conto dell'importo della domanda indicato dal ricorrente nel ricorso per ATP, con esclusione della fase istruttoria.
Si dispone, infine, il pagamento del doppio del contributo unificato (ex art. 13 T.U. Spese di giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA il provvedimento impugnato.
2. CONDANNA il reclamante alla refusione delle spese di lite in favore della parte reclamata che si liquidano in € 3.280,00, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.
3. DISPONE il versamento del doppio del contributo unificato da parte del reclamante.
Si comunichi.
Modena, 31 marzo 2025
Il Presidente
Michele Cifarelli
Il Giudice Relatore
Evelina Ticchi
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