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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1307/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. ATTILI MONICA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 106 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FRASCINO ELENA;
elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. Venier n. 80, presso avv. Anna Antonelli;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 270/2023 del 10.03.2023, notificato il 05.04.2023, per l'importo di euro
9.118,8 oltre interessi, spese per l'ingiunzione ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in pagina 1 di 4 favore della (cessionario), in giudizio a mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
, quale importo dovuto a saldo del contratto di finanziamento nr. 1546529 del
[...]
28.09.2001, originariamente di L. 15.500,00 (pari ad euro 8.005,08), sottoscritto con la
[...]
(creditore originario-cedente) -fusa per incorporazione alla Controparte_3 CP_4 finalizzato all'acquisito di un veicolo Citroen Berlingo t.g. AP020AS.
1.1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dall'opponente (pur non così qualificata da quest'ultimo, come meglio si dirà al punto
6) intesa alla condanna dell'opposto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento di un indennizzo di euro 7.205,30 pari alla “…diminuzione patrimoniale subita dalla finanziaria ed oggi dalla società creditrice…”.
2 - L'opponente disconosceva tempestivamente le sottoscrizioni (quattro firme) presenti nel corpo della richiesta di finanziamento e nella busta paga ivi allegata (attestante rapporto di lavoro della con la ditta RB TO), entrambe prodotte in copia fotostatica e poste a Parte_1 fondamento del decreto ingiuntivo odiernamente opposto.
3 - Proposta istanza di verificazione, l'opponente non ottemperava all'ordine del giudice del deposito dell'originale dei documenti oggetto di disconoscimento della sottoscrizione.
4 - Impossibile dunque ricondurre il contrato -e quindi l'obbligazione restitutoria in esso consacrata- alla opponente, stante il disconoscimento tempestivo che impedisce al Giudice l'uso della scrittura medesima.
4.1 - Sul punto "in caso di disconoscimento dell' autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall' anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione", fermo restando che, ove ciò non avvenga, "del contenuto del documento", ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa "potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” cass 27402/21.
4.2 – Cass. ord. 2777/25 va di contrario avviso e ritiene possibile la prova della autenticità della sottoscrizione disconosciuta anche con altri mezzi, anche nella ipotesi della produzione della sola copia dell'atto la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta.
L'unica istanza istruttoria articolata dalla concerneva la CTU grafologa, CP_1 irrilevante sia per la verifica della sottoscrizione (per la quale occorreva l'originale il documento pagina 2 di 4 originale indispensabile per la comparazione delle sottoscrizioni) sia per la fondatezza del rapporto creditizio.
4.2.1 – Sottolineata la inconcludenza della pur richiesta consulenza grafotecnica sulla copia fotostatica del contratto, nel caso di specie risultano i seguenti ulteriori elementi: incontestati quelli del pagamento di alcune rate (tre) di restituzione del finanziamento;
dell'allegazione al contratto del documento di riconoscimento della opponente;
della mancata contestazione del sollecito di pagamento (personalmente ricevuto con sottoscrizione della ricevuta di recapito) in data 21.1.04 e 29.3.13; infondatamente contestato il mancato acquisto della autovettura cui il finanziamento era destinato (la allegata visura PRA riporta l'acquisto della in data Parte_1
29.10.01 dell'auto targata AP020AS, circa un mese dopo la conclusione del contratto che fa riferimento al medesimo veicolo;
infine, la coerenza immediatamente verificabile della sottoscrizione del contratto con quella della ricevuta di ritorno del secondo degli indicati solleciti di pagamento;
di contro, la prova -a mezzo certificazione INS- che la opponente non ha svolto attività lavorativa dipendente nonostante la produzione, in sede di contratto, di una busta paga da lavoro dipendente.
4.3 – Tali ultimi elementi, sebbene fortemente indiziari, non solo vedono un indizio contrario, ma mancano della chiusura consistente nella prova dell'intervenuto versamento al venditore dell'auto della somma mutuata per il pagamento del prezzo: pur spiegando parte ingiungente che, quale cessionaria, non è in grado di fornire elementi probatori sul punto, va sottolineato che in caso di contestazione della conclusione di un contratto di mutuo, data la natura reale di questo, va anzitutto fornita la prova della traditio.
5 – L'ingiungente chiede in via subordinata (in caso del mancato rigetto dell'opposizione)
l'indennizzo per l'indebito arricchimento dell'opponente. Tale domanda va qualificata come riconvenzionale (anche se la dichiara di non aver modificato il valore della CP_1 controversia in quanto “…non vengono formulate domande nuove/riconvenzionali…”) in quanto idonea ad ampliare l'oggetto originario del giudizio, inserendo elementi e domande ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore. Non può considerarsi come eccezione riconvenzionale dal momento che con l'istanza di ingiustificato arricchimento l'ingiungente ha chiesto “…un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori” (Cass.
21472/2016).
pagina 3 di 4 5.1 - La domanda di arricchimento senza causa sarebbe inammissibile ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dal medesimo conseguito. Tuttavia, pur nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo- va comunque ammessa in quanto svolta dall'opponente in conseguenza dell'eccezione di disconoscimento della controparte, ulteriore tema di indagine tale da giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa.
5.2 - La riconvenzionale è ammissibile anche ai sensi dell'art. 2042 c.c.: ha difatti carattere sussidiario essendo stata svolta in via subordinata e, in quanto tale, divenuta delibabile solo a seguito dell'accoglimento dell'opposizione, cioè del rigetto della domanda di adempimento
(incorporata nel decreto ingiuntivo) per difetto del titolo posto a suo fondamento -contratto di finanziamento- (Cass. 1736/1996).
6 – In quanto infondata va comunque respinta. L'opponente non ha provato, come neppure dedotto, gli elementi costitutivi dell'azione, cioè: la diminuzione patrimoniale (tramite la quietanza di erogazione dell'importo); lo spostamento patrimoniale;
e l'indebito arricchimento dell'opponente (proprietà del veicolo senza pagamento del prezzo).
7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2023 Parte_1 del 10.03.2023 notificato il 05.04.2023, che per l'effetto REVOCA;
respinge la domanda riconvenzionale avanzata dalla , che CONDANNA al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in favore di in euro 2.500,00 per compensi professionali Parte_1 oltre rimborso forfettario 15%, cap 4%, iva e spese documentate.
Macerata, 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1307/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. ATTILI MONICA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 106 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. FRASCINO ELENA;
elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, v. Venier n. 80, presso avv. Anna Antonelli;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1- Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 270/2023 del 10.03.2023, notificato il 05.04.2023, per l'importo di euro
9.118,8 oltre interessi, spese per l'ingiunzione ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in pagina 1 di 4 favore della (cessionario), in giudizio a mezzo della mandataria CP_1 Controparte_2
, quale importo dovuto a saldo del contratto di finanziamento nr. 1546529 del
[...]
28.09.2001, originariamente di L. 15.500,00 (pari ad euro 8.005,08), sottoscritto con la
[...]
(creditore originario-cedente) -fusa per incorporazione alla Controparte_3 CP_4 finalizzato all'acquisito di un veicolo Citroen Berlingo t.g. AP020AS.
1.1 - Infondata, e quindi da respingersi, la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dall'opponente (pur non così qualificata da quest'ultimo, come meglio si dirà al punto
6) intesa alla condanna dell'opposto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento di un indennizzo di euro 7.205,30 pari alla “…diminuzione patrimoniale subita dalla finanziaria ed oggi dalla società creditrice…”.
2 - L'opponente disconosceva tempestivamente le sottoscrizioni (quattro firme) presenti nel corpo della richiesta di finanziamento e nella busta paga ivi allegata (attestante rapporto di lavoro della con la ditta RB TO), entrambe prodotte in copia fotostatica e poste a Parte_1 fondamento del decreto ingiuntivo odiernamente opposto.
3 - Proposta istanza di verificazione, l'opponente non ottemperava all'ordine del giudice del deposito dell'originale dei documenti oggetto di disconoscimento della sottoscrizione.
4 - Impossibile dunque ricondurre il contrato -e quindi l'obbligazione restitutoria in esso consacrata- alla opponente, stante il disconoscimento tempestivo che impedisce al Giudice l'uso della scrittura medesima.
4.1 - Sul punto "in caso di disconoscimento dell' autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall' anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione", fermo restando che, ove ciò non avvenga, "del contenuto del documento", ma non pure, come nel caso che occupa, della sua sottoscrizione, essa "potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” cass 27402/21.
4.2 – Cass. ord. 2777/25 va di contrario avviso e ritiene possibile la prova della autenticità della sottoscrizione disconosciuta anche con altri mezzi, anche nella ipotesi della produzione della sola copia dell'atto la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta.
L'unica istanza istruttoria articolata dalla concerneva la CTU grafologa, CP_1 irrilevante sia per la verifica della sottoscrizione (per la quale occorreva l'originale il documento pagina 2 di 4 originale indispensabile per la comparazione delle sottoscrizioni) sia per la fondatezza del rapporto creditizio.
4.2.1 – Sottolineata la inconcludenza della pur richiesta consulenza grafotecnica sulla copia fotostatica del contratto, nel caso di specie risultano i seguenti ulteriori elementi: incontestati quelli del pagamento di alcune rate (tre) di restituzione del finanziamento;
dell'allegazione al contratto del documento di riconoscimento della opponente;
della mancata contestazione del sollecito di pagamento (personalmente ricevuto con sottoscrizione della ricevuta di recapito) in data 21.1.04 e 29.3.13; infondatamente contestato il mancato acquisto della autovettura cui il finanziamento era destinato (la allegata visura PRA riporta l'acquisto della in data Parte_1
29.10.01 dell'auto targata AP020AS, circa un mese dopo la conclusione del contratto che fa riferimento al medesimo veicolo;
infine, la coerenza immediatamente verificabile della sottoscrizione del contratto con quella della ricevuta di ritorno del secondo degli indicati solleciti di pagamento;
di contro, la prova -a mezzo certificazione INS- che la opponente non ha svolto attività lavorativa dipendente nonostante la produzione, in sede di contratto, di una busta paga da lavoro dipendente.
4.3 – Tali ultimi elementi, sebbene fortemente indiziari, non solo vedono un indizio contrario, ma mancano della chiusura consistente nella prova dell'intervenuto versamento al venditore dell'auto della somma mutuata per il pagamento del prezzo: pur spiegando parte ingiungente che, quale cessionaria, non è in grado di fornire elementi probatori sul punto, va sottolineato che in caso di contestazione della conclusione di un contratto di mutuo, data la natura reale di questo, va anzitutto fornita la prova della traditio.
5 – L'ingiungente chiede in via subordinata (in caso del mancato rigetto dell'opposizione)
l'indennizzo per l'indebito arricchimento dell'opponente. Tale domanda va qualificata come riconvenzionale (anche se la dichiara di non aver modificato il valore della CP_1 controversia in quanto “…non vengono formulate domande nuove/riconvenzionali…”) in quanto idonea ad ampliare l'oggetto originario del giudizio, inserendo elementi e domande ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore. Non può considerarsi come eccezione riconvenzionale dal momento che con l'istanza di ingiustificato arricchimento l'ingiungente ha chiesto “…un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori” (Cass.
21472/2016).
pagina 3 di 4 5.1 - La domanda di arricchimento senza causa sarebbe inammissibile ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dal medesimo conseguito. Tuttavia, pur nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo- va comunque ammessa in quanto svolta dall'opponente in conseguenza dell'eccezione di disconoscimento della controparte, ulteriore tema di indagine tale da giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa.
5.2 - La riconvenzionale è ammissibile anche ai sensi dell'art. 2042 c.c.: ha difatti carattere sussidiario essendo stata svolta in via subordinata e, in quanto tale, divenuta delibabile solo a seguito dell'accoglimento dell'opposizione, cioè del rigetto della domanda di adempimento
(incorporata nel decreto ingiuntivo) per difetto del titolo posto a suo fondamento -contratto di finanziamento- (Cass. 1736/1996).
6 – In quanto infondata va comunque respinta. L'opponente non ha provato, come neppure dedotto, gli elementi costitutivi dell'azione, cioè: la diminuzione patrimoniale (tramite la quietanza di erogazione dell'importo); lo spostamento patrimoniale;
e l'indebito arricchimento dell'opponente (proprietà del veicolo senza pagamento del prezzo).
7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 270/2023 Parte_1 del 10.03.2023 notificato il 05.04.2023, che per l'effetto REVOCA;
respinge la domanda riconvenzionale avanzata dalla , che CONDANNA al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in favore di in euro 2.500,00 per compensi professionali Parte_1 oltre rimborso forfettario 15%, cap 4%, iva e spese documentate.
Macerata, 4 aprile 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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