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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
MA TI, OR
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foligno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3319 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3319 del 13/03/2025 con cui il Comune di Foligno intimava il pagamento di euro 29.620,14 a titolo di Tari 2023 oltre sanzione per omesso pagamento
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato deducendo :l' illegittimità e nullità dell'avviso per omessa applicazione della riduzione della quota variabile sull'intera area soggetta a tassazione;
la violazione dell'articolo 1 comma 649 della legge tari e dell'art. 24 del regolamento comunale
In data 16 giugno 2025 la ricorrente depositava l'annullamento del predetto atto pervenuto dal Comune di
Foligno in data successiva al deposito del ricorso e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto esposto, stante l'annullamento dell'avviso impugnato, deve dichiararsi estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
MA TI, OR
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Foligno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3319 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3319 del 13/03/2025 con cui il Comune di Foligno intimava il pagamento di euro 29.620,14 a titolo di Tari 2023 oltre sanzione per omesso pagamento
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato deducendo :l' illegittimità e nullità dell'avviso per omessa applicazione della riduzione della quota variabile sull'intera area soggetta a tassazione;
la violazione dell'articolo 1 comma 649 della legge tari e dell'art. 24 del regolamento comunale
In data 16 giugno 2025 la ricorrente depositava l'annullamento del predetto atto pervenuto dal Comune di
Foligno in data successiva al deposito del ricorso e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto esposto, stante l'annullamento dell'avviso impugnato, deve dichiararsi estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese