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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2784/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2784/2022 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale;
promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIA UNIONE SOVIETICA N. 15, presso lo studio dell'avv. GIGLIOTTI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1/07/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 07/06/2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal marito sposato a CP_1
SIRACUSA il 10/06/1999 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 1999, n. 47, Parte I), dalla cui unione sono state le figlie il Per_1
24.4.1980 e il 20.6.1985, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale sita in Siracusa in via
Ignazio Immordini n. 26 (abitazione IACP assegnata dal Comune di Siracusa alla ricorrente), nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 400,00.
All'udienza del 20.9.2022 il Presidente, preso atto che il resistente, benchè ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di separazione personale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza ponendo a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile CP_1 di euro 400,00 a titolo di mantenimento della stessa;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore
e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 7.2.2023.
Ritualmente notificato al convenuto il verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 9.1.2024, ne veniva dichiarata la contumacia;
parte attrice, all'udienza dell'1.7.2025, precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
L'assegnazione della casa coniugale
In punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c.
è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Ebbene, applicando tale principio al caso di specie non appare meritevole di accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da parte attrice non sussistendone i presupposti di legge in mancanza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
Il contributo al mantenimento della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 400,00, determinata tenendo conto della durata del matrimonio e della oggettiva impossibilità per la ricorrente di procurarsi altra fonte reddituale per provvedere al proprio sostentamento. La stessa, infatti, ha dichiarato di soffrire di epilessia per cui percepisce una pensile di invalidità pari ad € 370,00 mensili (cfr. prospetto riepilogativo della pensione rilasciato dall'INPS) e di pagina 3 di 4 non disporre di altri redditi;
di contro il resistente risulta titolare di un reddito ben più Part consistente, percependo una pensione mensile di € 1.800,00 quale ex dipendente dell' ; il convenuto, rimasto contumace, d'altro canto, non ha fornito una versione alternativa e diversa rispetto ai fatti acquisiti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a SIRACUSA il Parte_3 CP_1
10/06/1999 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 1999, n. 47, Parte I);
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla domanda;
3. nulla sulle spese di lite;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 17/07/2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2784/2022 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale;
promossa da
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIA UNIONE SOVIETICA N. 15, presso lo studio dell'avv. GIGLIOTTI
GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'1/07/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 07/06/2022 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal marito sposato a CP_1
SIRACUSA il 10/06/1999 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 1999, n. 47, Parte I), dalla cui unione sono state le figlie il Per_1
24.4.1980 e il 20.6.1985, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti. Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale sita in Siracusa in via
Ignazio Immordini n. 26 (abitazione IACP assegnata dal Comune di Siracusa alla ricorrente), nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 400,00.
All'udienza del 20.9.2022 il Presidente, preso atto che il resistente, benchè ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di separazione personale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza ponendo a carico di l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile CP_1 di euro 400,00 a titolo di mantenimento della stessa;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore
e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 7.2.2023.
Ritualmente notificato al convenuto il verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 9.1.2024, ne veniva dichiarata la contumacia;
parte attrice, all'udienza dell'1.7.2025, precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 4 E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
L'assegnazione della casa coniugale
In punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c.
è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Ebbene, applicando tale principio al caso di specie non appare meritevole di accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da parte attrice non sussistendone i presupposti di legge in mancanza di figli minori o maggiorenni non autonomi.
Il contributo al mantenimento della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 400,00, determinata tenendo conto della durata del matrimonio e della oggettiva impossibilità per la ricorrente di procurarsi altra fonte reddituale per provvedere al proprio sostentamento. La stessa, infatti, ha dichiarato di soffrire di epilessia per cui percepisce una pensile di invalidità pari ad € 370,00 mensili (cfr. prospetto riepilogativo della pensione rilasciato dall'INPS) e di pagina 3 di 4 non disporre di altri redditi;
di contro il resistente risulta titolare di un reddito ben più Part consistente, percependo una pensione mensile di € 1.800,00 quale ex dipendente dell' ; il convenuto, rimasto contumace, d'altro canto, non ha fornito una versione alternativa e diversa rispetto ai fatti acquisiti.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a SIRACUSA il Parte_3 CP_1
10/06/1999 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 1999, n. 47, Parte I);
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie nella misura di € 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla domanda;
3. nulla sulle spese di lite;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 17/07/2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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