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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1489 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1489/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GUATTA CRISTINA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GUALENI EVI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “Confermare l'assegnazione della casa coniugale, in locazione, sita in Rodengo-Saiano via Brescia
40, con i beni mobili e gli arredi ivi presenti, alla Sig.ra Parte_1
2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
Parte_1
3) Confermare che il padre, presso cui non risiederà la figlia minore, la terrà con sé ogni settimana:
- in caso di turno mattutino (dalle 6.00 alle 14.00): il lunedì, martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino a dopo cena (15.30/20.30) mentre il weekend verrà trascorso interamente con la madre;
se durante il mese ci fosse un ulteriore turno mattutino, il 2° weekend verrà cosi ripartito: il papà avrà diritto alla domenica fino al lunedì mattina, con un pernottamento;
-In caso di turno notturno (dalle 22.00 alle 6.00): il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino a dopo cena (15.30/20.30) e la domenica fino al lunedì mattina, con pernottamento;
-In caso di turno pomeridiano (dalle 14.00 alle 22.00): da sabato mattina ore 9.00 a domenica sera ore 20.30, compreso pernottamento.
Le vacanze di Natale saranno equamente divise così come quelle di Pasqua, alternando le festività principali, oppure trascorrendo metà giornata a testa con la figlia. Vacanze estive fino a un massimo di due settimane consecutive previo accordo tra i coniugi quando la bambina, ora in tenera età, sarà pronta ad un distacco così lungo dalla madre, vista la tenera età della bambina.
Per quanto riguarda il compleanno, Natale ed altre festività, i coniugi si accorderanno preventivamente.
Gli spostamenti della figlia tra le due abitazioni saranno equamente suddivisi.
4) Confermare e disporre che il padre della minore, presso il quale non risiederà la figlia, verserà alla madre della minore, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 260,00 finché questa non sarà economicamente autosufficiente, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come da protocollo del Tribunale di Brescia.
5) L'assegno mensile potrà essere corrisposto in welfare aziendale del sig. (1.900,00 CP_1
€ annui).
Inoltre, alla madre, genitore presso la quale risiederà la figlia spetterà l'intero importo dell'assegno unico, così come qualsiasi rimborso, bonus, contributo richiesto per spese relative alla figlia (es. contributo comunale scuola dell'infanzia) verranno percepiti per l'intero dalla sig.ra L'assegno mensile verrà versato ogni mese entro il giorno 20, sul Pt_1
conto corrente cointestato ai coniugi.
6) Confermare e disporre che il genitore che avrà la figlia in custodia, compatibilmente con le attività lavorative e giornaliere, informerà l'altro genitore, durante la giornata sulla stessa.
Fino a che la figlia non sarà sufficientemente grande da poterle gestire in autonomia, le videochiamate saranno limitate.
7) Confermare e disporre che i nonni paterni potranno vedere e frequentare la bambina, dopo un primo momento di avvicinamento graduale, solo in presenza costante del papà, fino al sesto anno di età. La nonna materna potrà vedere la bambina quando lo desidera nonché ritirarla ed accompagnarla quotidianamente all'asilo e poi a scuola quando i genitori non potranno farlo.
8) Attestare e confermare che le parti ribadiscono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche per la figlia minore. 9) Confermare e disporre che le parti si impegnano a non diffondere su social materiale fotografico riguardante la figlia.
10) Disporre che per la presente fase giudiziale, le spese processuali maturate e maturande, così come gli altri accessori di legge e come qualsivoglia altro esborso e/o anticipazione che dir si voglia, determinato e/o determinabile secondo normativa e regolamentazione saranno compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Ome (atto n. 3) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 331 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della figlia minore Per_
luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1489/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GUATTA CRISTINA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. GUALENI EVI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “Confermare l'assegnazione della casa coniugale, in locazione, sita in Rodengo-Saiano via Brescia
40, con i beni mobili e gli arredi ivi presenti, alla Sig.ra Parte_1
2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
Parte_1
3) Confermare che il padre, presso cui non risiederà la figlia minore, la terrà con sé ogni settimana:
- in caso di turno mattutino (dalle 6.00 alle 14.00): il lunedì, martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino a dopo cena (15.30/20.30) mentre il weekend verrà trascorso interamente con la madre;
se durante il mese ci fosse un ulteriore turno mattutino, il 2° weekend verrà cosi ripartito: il papà avrà diritto alla domenica fino al lunedì mattina, con un pernottamento;
-In caso di turno notturno (dalle 22.00 alle 6.00): il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino a dopo cena (15.30/20.30) e la domenica fino al lunedì mattina, con pernottamento;
-In caso di turno pomeridiano (dalle 14.00 alle 22.00): da sabato mattina ore 9.00 a domenica sera ore 20.30, compreso pernottamento.
Le vacanze di Natale saranno equamente divise così come quelle di Pasqua, alternando le festività principali, oppure trascorrendo metà giornata a testa con la figlia. Vacanze estive fino a un massimo di due settimane consecutive previo accordo tra i coniugi quando la bambina, ora in tenera età, sarà pronta ad un distacco così lungo dalla madre, vista la tenera età della bambina.
Per quanto riguarda il compleanno, Natale ed altre festività, i coniugi si accorderanno preventivamente.
Gli spostamenti della figlia tra le due abitazioni saranno equamente suddivisi.
4) Confermare e disporre che il padre della minore, presso il quale non risiederà la figlia, verserà alla madre della minore, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di € 260,00 finché questa non sarà economicamente autosufficiente, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come da protocollo del Tribunale di Brescia.
5) L'assegno mensile potrà essere corrisposto in welfare aziendale del sig. (1.900,00 CP_1
€ annui).
Inoltre, alla madre, genitore presso la quale risiederà la figlia spetterà l'intero importo dell'assegno unico, così come qualsiasi rimborso, bonus, contributo richiesto per spese relative alla figlia (es. contributo comunale scuola dell'infanzia) verranno percepiti per l'intero dalla sig.ra L'assegno mensile verrà versato ogni mese entro il giorno 20, sul Pt_1
conto corrente cointestato ai coniugi.
6) Confermare e disporre che il genitore che avrà la figlia in custodia, compatibilmente con le attività lavorative e giornaliere, informerà l'altro genitore, durante la giornata sulla stessa.
Fino a che la figlia non sarà sufficientemente grande da poterle gestire in autonomia, le videochiamate saranno limitate.
7) Confermare e disporre che i nonni paterni potranno vedere e frequentare la bambina, dopo un primo momento di avvicinamento graduale, solo in presenza costante del papà, fino al sesto anno di età. La nonna materna potrà vedere la bambina quando lo desidera nonché ritirarla ed accompagnarla quotidianamente all'asilo e poi a scuola quando i genitori non potranno farlo.
8) Attestare e confermare che le parti ribadiscono il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche per la figlia minore. 9) Confermare e disporre che le parti si impegnano a non diffondere su social materiale fotografico riguardante la figlia.
10) Disporre che per la presente fase giudiziale, le spese processuali maturate e maturande, così come gli altri accessori di legge e come qualsivoglia altro esborso e/o anticipazione che dir si voglia, determinato e/o determinabile secondo normativa e regolamentazione saranno compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Ome (atto n. 3) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 331 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della figlia minore Per_
luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio