Art. 3. (Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti)
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi.
Potranno altresi' essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in piu' esercizi finanziari.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi.
Potranno altresi' essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in piu' esercizi finanziari.