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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
arricchimento senza
causa. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa IT NN De LC - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9702 pubblicata il 09 novembre
2018, emessa dal Tribunale di Napoli, iscritto al n. 582/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
( ) nato a [...] il 6.9. 52, rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudio Palumbo ( ) con studio in Giugliano (NA), C.F._2
alla Via Aniello Palumbo, 201, in virtù di mandato in calce all'atto di appello. Pec:
Email_1
-APPELLANTE-
E in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore (P ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
alla Via Madonna del Pantano n. 72/A presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Rino Santoro dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto costitutivo. REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
-APPELLATO-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_3
10/01/1932, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via E. Alvino, 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Galloppi (C.F.. ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_4
difende, giusta procura a margine dell'atto costitutivo.
Indirizzo di posta elettronica certificata:
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-APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ a)In riforma della sentenza n. 9702/18 , accertare e dichiarare il diritto dell'ing. al credito in suo favore, condannare l'appellata Parte_1
amministrazione alla somma di €. 83.207,48 oltre interessi legali e rivalutazione dal
27 aprile 2001, dovuta a titolo di ingiustificato arricchimento, il Controparte_1
in persona del Sindaco legale rapp.te pro – tempore;
b) sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 C.p.c.; d) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellato 1) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare, dichiarare la CP_1
nullità ed inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 163 e 164
C.p.c. nonché 342 e 348 bis c.p.c. 2) in via preliminare, in caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale suindicata, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione triennale, quinquennale e decennale del diritto attoreo ex artt. 2946,
2948 e 2956 c.c. e rigettare l'atto di citazione per i motivi suindicati;
3)accertare e dichiarare la inammissibilità improcedibilità e la decadenza dell'avverso atto di citazione per assenza dei presupposti ex art. 2041 c.c. e per violazione dei RR. DD. suindicati e dell'art. 1418 c.c.;4)in via preliminare, in caso di rigetto dell'eccezione
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pregiudiziale suindicata accertare e dichiarare la inammissibilità dell'avverso atto di appello per non aver impugnato dinanzi al TAR Campania il provvedimento del
22/11/2007 del Commissario ad acta;
5)nel merito, ma solo in via subordinata, previo accertamento che l'opera realizzata dall'appellante è consistita nel solo regolamento/studio di programma e senza alcuna compartecipazione alla realizzazione e redazione del progetto preliminare senza alcuna compartecipazione alla realizzazione e redazione del progetto preliminare ed esecutivo parcheggi, nonché previo accertamento della congruità e giustezza della somma di €. 15.426,94 già incassata da parte attrice e previo accertamento della illegittimità ed irrilevanza della avversa parcella, nonché della sperequazione dei criteri e valori adottati da controparte e dell'ordine degli Ingegneri nella liquidazione della parcella professionale;
6) vinte le spese del grado con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per l'appellato/appellante incidentale: “Si riporta alle conclusioni dell'appellante principale. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il in persona del Sindaco Controparte_1
legale rapp. pro-tempore, al fine di sentirlo condannare al pagamento delle competenze professionali per le opere svolte in virtù di incarico professionale del 26/02/1988, per un importo complessivo di €. 171.102,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27/04/2001, avendo subordinato la richiesta degli onorari all'approvazione del finanziamento delle opere oggetto di incarico. Si costituiva il che, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, Controparte_1
nonché l'inammissibilità della domanda, la prescrizione triennale del credito professionale, e comunque quella decennale per l'azione di arricchimento senza causa,
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e in via gradata e nel merito l'infondatezza per insussistenza di elementi probatori del credito rivendicato. All'udienza del 18/09/2017 le parti rassegnavano le conclusioni e, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con Sentenza n. 9702/2018 il Tribunale di Napoli VIII^ sez. Civile così provvedeva:
1)Rigettava la domanda attorea;
2) Condannava e , in solido tra loro, al pagamento Parte_2 Parte_1
delle spese di lite e competenze di giudizio in favore del Controparte_1
che liquidava in complessivi € 2.725,00 , di cui €. 700,00 per spese vive,
[...]
oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Rino Santoro dichiaratosi antistatario .
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, , con citazione ritualmente notificata si Parte_1
appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, ha rigettato la domanda attorea, sul presupposto della decorrenza del termine triennale di prescrizione previsto per i compensi professionali disciplinati dall'art. 2956 c.c. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 20/05/2019, si costituiva in giudizio il , resistendo Controparte_1
all'appello. Vinte le spese del grado. Si costituiva altresì l'arch. spiegando Pt_2
appello incidentale, condividendo i motivi di censura dell'appellante principale.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, nel corso del giudizio l'appellante principale, abbandonava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, la causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 6/07/ 2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 08/07/2024 la
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causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
1.3LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11.
2020;Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, Controparte_2
specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione” dell'appello, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non può formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così
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come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita accoglimento, per come in motivazione.
1.4 ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
Preliminarmente si evidenzia che, l'atto dell'appellato/te incidentale contiene Pt_2
le stesse censure e conclusioni spiegate dall'appellante principale per Parte_1
cui vengono esaminati congiuntamente.
Con due motivi di censura l'appellante si duole della declaratoria della prescrizione triennale, statuita dal primo giudice, sostenendo che il Tribunale ha errato, ed in ogni caso anche a voler applicare la prescrizione triennale, la stessa a suo dire sarebbe stata interrotta con una serie di atti finalizzati a tale scopo.
Con il secondo motivo di censura l'appellante (indebito arricchimento), si riporta a quanto integralmente riportato nelle conclusioni del processo di primo grado. In sostanza non ha mosso alcuna censura su quanto ha statuito il primo giudice sul punto:
“la domanda ex art.2041 c.c. non può trovare accoglimento, né può costituire una valida giustificazione la condotta omissiva del che nonostante le pronunce CP_1
del TAR procrastinava la formalizzazione dell'incarico, in quanto il pagamento del compenso non era ricollegato alla formalizzazione dell'incarico e, difatti, poteva essere dimostrato in corso del giudizio sulla scorta del solo accordo negoziale tra le parti o comunque, anche in caso di opposizione alla suddetta ingiunzione, in virtù delle pronunce del richiamato TAR, al quale anche il giudice di merito si sarebbe dovuto attenere nella delibazione degli onorari maturati nei confronti dei suddetti professionisti”.
L'eccezione riportata genericamente in questa sede , va dichiarata inammissibile (ved. giurisprudenza di legittimità sulla specificità dei motivi di appello- parti della sentenza che, si intende impugnare et ecc. ecc.-).
Passando al primo motivo di censura, come sopra detto, l'appellante si duole della declaratoria di prescrizione triennale del diritto di credito vantato nei confronti del per l'attività professionale resa in favore del Controparte_1
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predetto Comune, elencando, in primo grado una serie di atti a suo dire interruttivi del diritto vantato (corrispondenza tra l'Ente Municipale e nonché di Controparte_3
due ricorsi al Tar Campania); in questa sede ha allegato numero due atti di diffida il primo datato il 20 febbraio 2003, e il secondo -atto di diffida e costituzione in mora datato il 10 aprile 2004-.
Tale circostanza verrà esaminata per come infra.
Passando al fatto storico, l'odierno appellante fonda la propria pretesa – diritto-, portando a fondamento una missiva unilaterale datata 26/02/1998, indirizzata al
Comune appellato, del seguente tenore letterale :“ il sottoscritto, …., iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Napoli n. 6722, con studio in Napoli alla via……si dichiara disponibile a svolgere uno studio per la realizzazione di parcheggi nel Comune di , precisando, che ogni tipo di corresponsione sarà CP_1
richiesta, solo dopo gli opportuni finanziamenti previsti dalla legislazione statale e in sede CEE”.
Si evidenzia che, tale offerta viene ribadita nell'atto di appello, e precisamente nella comparsa conclusionale a pag. 2, e per ammissione dello stesso appellante, nella medesima pag. si legge “per i progetti non vi è incarico formale in quanto
l'amministrazione per poter accedere nei tempi previsti …l'incarico formale della progettazione dovrà essere conferito ai professionisti con un ulteriore atto deliberativo in funzione dei finanziamenti che, verranno assegnati e la liquidazione delle competenze sarà subordinata all'avvenuto ottenimento dei fondi”.
Si osserva, che dagli incartamenti in atti, ed in particolare nel verbale n. 12 del 1991 il giorno 25 marzo, nella sessione straordinaria, del Consiglio Comunale del CP_1
/ odierno appellato, tale delibera ribadisce che, non vi è alcun incarico
[...]
formale con i professionisti e e precisamente al punto (1) : “ per i Pt_1 Per_1
progettisti non c'è incarico formale in quanto i professionisti avendo eseguito uno studio di massima su un programma di parcheggio e relativi progetti, l'incarico formale dovrà essere conferito a professionisti con un ulteriore atto deliberativo;
dato
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che l'approvazione dei progetti esecutivi avverrà in funzione dell'avvenuta concessione del finanziamento totale o parziale, la prestazione dei professionisti
(progettazione) dovrà ritenersi gratuita in caso di mancato finanziamento ”.
Dalle emergenze cartolari non vi è dubbio che, vi sia stata una corrispondenza con gli odierni appellanti, ma è altrettanto vero che, il negozio giuridico non si è perfezionato, non risultando agli atti alcuna delibera di conferimento definitivo dell'incarico, anche se i professionisti hanno svolto una copiosa attività relative all'ottenimento delle autorizzazioni richieste (ved. att.).
Sul punto vedi anche la sentenza del TAR Campania del 7 ottobre 2004 (prodotta dagli odierni appellanti sul silenzio della P.A), laddove l'appellante ricorre per il mancato prevedimento definitivo, il TAR così conclude: “ Inoltre, occorre rilevare che, poiché la vigente legislazione non consente che possa essere proposta un'azione di accertamento del contenuto di un provvedimento che, deve essere emanato da una
Amministrazione, nell'esaminare il ricorso avverso il silenzio non è consentito al
Giudice adito di accertare la fondatezza della pretesa sostanziale del richiedente, dovendo lo stesso limitarsi a statuire esclusivamente sull'esistenza e sulla violazione dell'obbligo di provvedere, senza imporre all'Amministrazione il contenuto del provvedimento da emanare (C.d.S., Sez. IV, n. 658/99). Ciò posto e venendo al caso di specie, non può non evidenziarsi che l'intimata Amministrazione comunale aveva
l'obbligo giuridico di concludere il procedimento azionato dai ricorrenti , mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Il silenzio serbato su detta istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto. Ordinando al comune di di emanare un CP_1
provvedimento espresso, qualunque sia il suo contenuto”.
Né questo Collegio può sostituirsi alla P.A.; sul punto si osserva che, per giurisprudenza consolidata di legittimità “ per la validità del contratto d'opera professionale con la P.A. è necessaria la forma scritta con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso, non essendo sufficiente la delibera dell'organo dell'ente che autorizza il conferimento dell'incarico Cass. Civ. 15/06/ 2020 n. 11465;
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ed ancora l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che, sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolando, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs.n. 267 del 200, diversamente discende la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, (Cass. civ., sez. III,
14/05/2024, n. 13159)”.
Nel caso in esame non vi è né la previsione di spesa né la indicazione di una copertura finanziaria.
Effettivamente, la pretesa dell'odierno appellante, è priva di qualsivoglia titolo per poter richiedere il pagamento delle proprie competenze professionali in quanto l'assenza di alcun valido contratto scritto tra le parti e la sussistenza di una formale delibera del conferimento di incarico al professionista ha determinato un vizio intrinseco nella prestazione d'opera intellettuale, svolta dai professionisti odierni appellante/appellato incidentale ed il tutto in violazione anche dell'art. 1418 c.c.
Si osserva, infine, per completezza che, dagli incartamenti in atti, emerge che gli odierni appellanti in realtà si sono occupati solo della redazione e della relazione/regolamento descrittivo per il Comune interessato al finanziamento regionale e che, quindi, non hanno provveduto alla redazione definitiva del progetto.
Tale progetto dei tre parcheggi per cui è causa è stato, invece, analizzato interamente dall'ufficio tecnico del e redatto e predisposto dal promotore Controparte_1
ed ITINERA Parte_3
S.r.l.
Si rileva, inoltre, la circostanza per la quale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante al capo V della pag. 5 dell'atto di citazione solo l'importo di Euro
2.362.144,74 ( pari a 4.573.750.000 delle vecchie lire ) è stato assegnato “sulla carta” al ad opera della nella seduta del 27/4/2001 Controparte_1 Controparte_3
e con deliberazione n. 1707 e non la maggiore cifra. In realtà si evidenzia inoltre, che dei tre progetti urbanistici ( n.d.r.: redatti dai tecnici comunali e non dagli odierni
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appellanti ) in questione relativi alla costruzione di parcheggi solo quello relativo al parcheggio del nuovo Campo Sportivo di Giugliano (NA) è stato effettivamente finanziato con il suddetto contributo regionale di €. 2.362.144,74.
Sulla prescrizione del diritto ex artt. 2946, 2948, 2956 c.c., si evidenzia che- per ammissione dello stesso appellante- ( cfr. pag. 1 ) e come risulta anche dalla documentazione in atti, l'opera intellettuale svolta dai professionisti (n.d.r.: solo il regolamento e non anche il progetto parcheggi) si è conclusa il 14 aprile 1988.
E' da quel momento, ossia dal momento in cui l'opera dei professionisti si è conclusa, che inizia a decorrere il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
Conseguentemente, pur considerando la data in cui fu deliberato il finanziamento regionale anche in tal caso sarebbero decorsi i termini di cui all'art. 2956 c.c.
Pur volendo considerare la prescrizione decennale dell'eventuale diritto, ex artt. 2946
e 2948 c.c. sempre in considerazione del fatto che se, come risulta dedotto anche dagli odierni appellanti, la prestazione d'opera è stata eseguita nel marzo/aprile 1988, ne consegue che ad oggi si è maturata la prescrizione estintiva anche decennale, né tantomeno può ritenersi rilevante l'attività giudiziaria svolta dinanzi al TAR Campania che ha ad oggetto solo la nomina del Commissario ad acta.
Infine, si osserva che solo in questa sede sono state allegate due racc. indicate in calce all' atto di appello in quanto inammissibili e tardivi perché depositati in violazione dell' art 345 c.p.c. per la prima volta in secondo grado e non avendo l'appellante fornito la prova di essere stato nell' impossibilità incolpevole di produrli in primo grado (sul punto Cass. Civ. n. 30369 del 23/12/2023; Cass civ. n. 26522/ 2017 )
Si ricorda a noi stessi che, nel giudizio d'appello, a seguito della modifica dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83/2012 conv. con modif. nella l. n. 134/2012, eliminata la possibilità di produrre tardivamente i documenti ritenuti “indispensabili ai fini della decisione ” è consentito dare ingresso in appello solo alle prove che, la parte dimostri di non aver tempestivamente prodotto per causa a se non imputabile (Cass. Civ. n. 3147/2018).
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Sul concetto di “causa a se non imputabile”; la giurisprudenza di legittimità coglie l'occasione per tornare sul concetto di cui sopra , il quale deve essere ricondotto a
«ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte».
Sul dies a quo della prescrizione dal compimento e consegna della relazione.
Si osserva che, il dies a quo della decorrenza della prescrizione è quello in cui si verifica ex art. 2041 c.c. l'impoverimento del professionista che abbia intrattenuto rapporti con la P.A e/o il momento in cui il lavoro è stato svolto.
In ogni caso, sia se si invochi la prescrizione triennale che, la decennale, gli odierni appellanti, non avendo alcun titolo – per non aver la P.A. provveduto ad emanare un provvedimento definitivo (sottoscrivendo un contratto)-, si ritiene che da qualunque data si voglia far decorrere il termine prescrizionale, in realtà il negozio giuridico/contratto non si è perfezionato;
nessun rapporto obbligo sarebbe nato tra il soggetto pubblico e il privato professionista, al fine di invocare il credito vantato
(diritto) e, l'eventuale prescrizione dello stesso per tutte (ved. Consiglio di Stato, sent.
5138 del 3 settembre 2018); tra le parti è intercorso solo uno scambio di pareri/progetti, senza mai giungere ad un atto definitivo (contratto).
Nel caso in esame, infatti, risulta che il regolamento per la realizzazione dei parcheggi e quindi l'opera professionale svolta dall'odierno appellante, fu trasmesso al Comune di Giugliano in Campani, nel mese di aprile del 1988 come anche dedotto ex adverso alla pagina n.1 dell'atto di citazione non ebbe seguito con conseguente provvedimento deliberativo da parte dell'Ente stesso.
Aggiungasi, inoltre, ma solo per completezza che, la decisione da parte dei professionisti di rinviare la richiesta di pagamento delle proprie competenze professionali solo al momento dell'effettivo finanziamento ottenuto dalla CP_3
così come espressamente indicato nel libello introduttivo, non può
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considerarsi come una ipotesi di sospensione del termine prescrizionale in quanto non rientra nei casi tassativi previsti dalla Legge.
Per completezza, si osserva che, l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è la racc.ta del 2008 a firma dell'avv. Galloppi (legale di parte attrice) depositata nella produzione di controparte, quindi ben oltre venti anni dopo il completamento dell'incarico professionale.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, per come integrata, va condivisa.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata, così puntualizzata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale spiegato da
, con la condanna degli stessi, per il principio della soccombenza, Parte_2
al pagamento in favore del appellato delle spese processuali del presente CP_1
grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto
2022 n. 147, negli importi minimi (ridotti del 30% per la semplicità della materia trattata), dello scaglione di riferimento, in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta sia l'appello principale proposto da , che l'appello Parte_1
incidentale;
b) Condanna sia l'appellante principale che, l'appellato incidentale in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del appellato in persona CP_1
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del Sindaco legale rapp. pro- tempore che liquida, in complessivi €. 2.951,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02;
Così deciso in Napoli il 6 giugno 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(IT NN De LC) (Antonio Quaranta)
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