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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8190/2021
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8190/2021
Udienza del 03.04.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'avv. Maria Elodia Di Napoli per gli opponenti, e l'avv. Francesca Saponaro in sostituzione dell'avv. Panini per la Banca Nazionale del Lavoro.
Nessuno è comparso per . Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8190/2021 R.G., promossa
DA
, (C.F.: ), E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Di Napoli e C.F._2
Marina Puzzello, giusta procura in atti;
ATTORI/OPPONENTI
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini, giusta procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTA/OPPOSTA - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale d'udienza odierna, cui si rinvia, e che fa parte integrante della presente decisione resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Banca Nazionale del Parte_1 Parte_2
Lavoro e innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare l'inesistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata;
2) per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'atto di pignoramento dai registri immobiliari;
3) condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio gratuito.”
Premettevano la pendenza innanzi al tribunale di Lecce della procedura immobiliare n.
435/2016 R.G.E., nell'ambito della quale avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ed intrapresa ai loro danni dalla Banca opposta in forza del contratto di mutuo ipotecario n. 15214 Rep. - n. 3922 Racc. rogato in data
14.12.2006, dell'importo di € 90.000,00; che a garanzia del contratto l'Istituto mutuante aveva iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, adibito a civile abitazione;
che con atto di precetto notificato in data 20.04.2016 a ed in data 19.04.2016 a Parte_1
la aveva intimato il pagamento di 81.445,11, per ratei Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 6 risultanti dal piano di ammortamento ed asseritamente scaduti e non pagati, capitale, spese, accessori ed interessi di mora al 26.02.2016, oltre a spese e diritti dell'atto di precetto e successive di esecuzione.
Con ordinanza del 10.9.2021, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione formulata dai debitori esecutati e concedeva termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale gli opponenti si riportavano integralmente ai motivi del ricorso in opposizione nel quale essi avevano dedotto che, a causa di difformità, l'immobile era risultato inalienabile, e ciò in ragione di alcune incongruenze tra l'atto di acquisto e il contratto di mutuo, in quanto, benché nel contratto di acquisto il piano terzo dell'immobile risultasse accatastato come civile abitazione, in realtà lo stesso era privo di autorizzazione amministrativa, e risultava accatastato come vano deposito.
A sostegno delle proprie pretese eccepivano la violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del T.U.B, deducendo che:
1) la Banca aveva stimato l'immobile in € 120.000,00, mutuando la somma di € 90.00,00 a fronte di un valore commerciale dell'appartamento di importo notevolmente inferiore;
2) era stata omessa la valutazione della situazione reddituale degli attori, che all'epoca dell'erogazione del mutuo era pari ad € 420,00 per la signora e di € Parte_2
4.315,00 per il signor , con violazione del principio di correttezza e lealtà Parte_1
contrattuale.
Costituitasi in giudizio, la Banca Nazionale del Lavoro chiedeva all'adito Tribunale di voler
“respingere tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in parte motiva;
per la specifica ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TUB, dichiararne comunque la conversione in mutuo ipotecario ordinario. E ciò con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente procedimento.”
Nel corso del giudizio si disponeva CTU al fine di stabilire il valore dell'immobile al momento della stipula del mutuo.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutevano la causa richiamando i propri scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_3
pagina 3 di 6 1. Non merita accoglimento il motivo di doglianza relativo alla illegittimità del mutuo per mancata valutazione della situazione reddituale degli attori all'epoca dell'erogazione del mutuo.
Invero, oltre a non emergere in capo agli attori la qualifica di consumatori ( anzi emergendo dalla stessa dichiarazione dei redditi lo svolgimento di una attività di impresa) , così da potersi fare applicazione agli stessi della più garantistica disciplina del consumo, questo
Tribunale ritiene che, laddove vi sia la violazione del merito creditizio, ciò non possa importare la invalidità del contratto di mutuo richiesto ed ottenuto dalla stesso soggetto che oggi se ne duole, ma al più, sempre che ne sussistano i presupposti di legge, ad un'azione di risarcimento dei danni da ciò subiti, danni che, nel caso di specie, non sono nemmeno allegati.
In ragione di ciò , la domanda di nullità del mutuo per tali ragioni non può che rigettarsi.
2. Venendo poi alla questione della violazione del limite di finanziabilità, va preso atto che la consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di stabilire il valore del bene il cui acquisto era stato finanziato dal mutuo, lo ha effettivamente accertato in € 44.800.00 (per un valore cauzionale di € 40.320,00) a fronte di una somma erogata dall'istituto di credito di €
90.000,00, e dunque sembrerebbe superato il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
Tuttavia, “alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 33719 del
16/11/2022 Rv. 666194 - 01), il limite di finanziabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art.
38, comma 2 (t.u.b.), non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cd.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (Cass., Ord. n. 34116/23, che ha così espressamente richiamato
Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719 secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma pagina 4 di 6 determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”
In tal modo, le SS.UU. hanno:
- escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'art. 117, ottavo comma, T.U.B;
- escluso l'ipotesi di nullità virtuale;
- rilevato che la previsione del limite di finanziabilità non incide sul sinallagma contrattuale, limitandosi a disciplinare, attraverso una regola di buona condotta, il comportamento della banca per tutelarne la stabilità patrimoniale;
- evidenziato che il rispetto del limite di finanziamento non è circostanza evincibile dal contratto, posto che l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia non costituisce requisito di forma del contratto;
- evidenziato che la sanzione della nullità si porrebbe in contrasto con l'interesse che la norma intende tutelare, esprimendo quindi il principio di diritto secondo il quale il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non è elemento essenziale del contratto, ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, ininfluente ai fini della valutazione della validità del mutuo.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione va rigettato.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.) tra le parti costituite, stante il contrasto giurisprudenziale sulla questione al momento della proposizione dell'azione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree
- spese compensate tra le parti costituite;
- pone definitivamente a carico delle parti costituite, in solido, le spese di CTU, da sostenersi in via definitiva nella misura del 50% ciascuna;
Lecce, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8190/2021
Udienza del 03.04.2025 GI Maria Gabriella Perrone
Sono presenti l'avv. Maria Elodia Di Napoli per gli opponenti, e l'avv. Francesca Saponaro in sostituzione dell'avv. Panini per la Banca Nazionale del Lavoro.
Nessuno è comparso per . Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e in tal senso discutono la lite.
Il giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Gabriella Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8190/2021 R.G., promossa
DA
, (C.F.: ), E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Di Napoli e C.F._2
Marina Puzzello, giusta procura in atti;
ATTORI/OPPONENTI
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini, giusta procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTA/OPPOSTA - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale d'udienza odierna, cui si rinvia, e che fa parte integrante della presente decisione resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Banca Nazionale del Parte_1 Parte_2
Lavoro e innanzi al Tribunale di Lecce, per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare l'inesistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata;
2) per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'atto di pignoramento dai registri immobiliari;
3) condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio gratuito.”
Premettevano la pendenza innanzi al tribunale di Lecce della procedura immobiliare n.
435/2016 R.G.E., nell'ambito della quale avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ed intrapresa ai loro danni dalla Banca opposta in forza del contratto di mutuo ipotecario n. 15214 Rep. - n. 3922 Racc. rogato in data
14.12.2006, dell'importo di € 90.000,00; che a garanzia del contratto l'Istituto mutuante aveva iscritto ipoteca sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, adibito a civile abitazione;
che con atto di precetto notificato in data 20.04.2016 a ed in data 19.04.2016 a Parte_1
la aveva intimato il pagamento di 81.445,11, per ratei Parte_2 Controparte_2
pagina 2 di 6 risultanti dal piano di ammortamento ed asseritamente scaduti e non pagati, capitale, spese, accessori ed interessi di mora al 26.02.2016, oltre a spese e diritti dell'atto di precetto e successive di esecuzione.
Con ordinanza del 10.9.2021, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione formulata dai debitori esecutati e concedeva termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, nel quale gli opponenti si riportavano integralmente ai motivi del ricorso in opposizione nel quale essi avevano dedotto che, a causa di difformità, l'immobile era risultato inalienabile, e ciò in ragione di alcune incongruenze tra l'atto di acquisto e il contratto di mutuo, in quanto, benché nel contratto di acquisto il piano terzo dell'immobile risultasse accatastato come civile abitazione, in realtà lo stesso era privo di autorizzazione amministrativa, e risultava accatastato come vano deposito.
A sostegno delle proprie pretese eccepivano la violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del T.U.B, deducendo che:
1) la Banca aveva stimato l'immobile in € 120.000,00, mutuando la somma di € 90.00,00 a fronte di un valore commerciale dell'appartamento di importo notevolmente inferiore;
2) era stata omessa la valutazione della situazione reddituale degli attori, che all'epoca dell'erogazione del mutuo era pari ad € 420,00 per la signora e di € Parte_2
4.315,00 per il signor , con violazione del principio di correttezza e lealtà Parte_1
contrattuale.
Costituitasi in giudizio, la Banca Nazionale del Lavoro chiedeva all'adito Tribunale di voler
“respingere tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in parte motiva;
per la specifica ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
TUB, dichiararne comunque la conversione in mutuo ipotecario ordinario. E ciò con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente procedimento.”
Nel corso del giudizio si disponeva CTU al fine di stabilire il valore dell'immobile al momento della stipula del mutuo.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutevano la causa richiamando i propri scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
Controparte_3
pagina 3 di 6 1. Non merita accoglimento il motivo di doglianza relativo alla illegittimità del mutuo per mancata valutazione della situazione reddituale degli attori all'epoca dell'erogazione del mutuo.
Invero, oltre a non emergere in capo agli attori la qualifica di consumatori ( anzi emergendo dalla stessa dichiarazione dei redditi lo svolgimento di una attività di impresa) , così da potersi fare applicazione agli stessi della più garantistica disciplina del consumo, questo
Tribunale ritiene che, laddove vi sia la violazione del merito creditizio, ciò non possa importare la invalidità del contratto di mutuo richiesto ed ottenuto dalla stesso soggetto che oggi se ne duole, ma al più, sempre che ne sussistano i presupposti di legge, ad un'azione di risarcimento dei danni da ciò subiti, danni che, nel caso di specie, non sono nemmeno allegati.
In ragione di ciò , la domanda di nullità del mutuo per tali ragioni non può che rigettarsi.
2. Venendo poi alla questione della violazione del limite di finanziabilità, va preso atto che la consulenza tecnica d'ufficio, disposta al fine di stabilire il valore del bene il cui acquisto era stato finanziato dal mutuo, lo ha effettivamente accertato in € 44.800.00 (per un valore cauzionale di € 40.320,00) a fronte di una somma erogata dall'istituto di credito di €
90.000,00, e dunque sembrerebbe superato il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
Tuttavia, “alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 33719 del
16/11/2022 Rv. 666194 - 01), il limite di finanziabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art.
38, comma 2 (t.u.b.), non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della cd.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.” (Cass., Ord. n. 34116/23, che ha così espressamente richiamato
Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719 secondo cui: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma pagina 4 di 6 determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”
In tal modo, le SS.UU. hanno:
- escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto per superamento del limite massimo di finanziabilità, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'art. 117, ottavo comma, T.U.B;
- escluso l'ipotesi di nullità virtuale;
- rilevato che la previsione del limite di finanziabilità non incide sul sinallagma contrattuale, limitandosi a disciplinare, attraverso una regola di buona condotta, il comportamento della banca per tutelarne la stabilità patrimoniale;
- evidenziato che il rispetto del limite di finanziamento non è circostanza evincibile dal contratto, posto che l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia non costituisce requisito di forma del contratto;
- evidenziato che la sanzione della nullità si porrebbe in contrasto con l'interesse che la norma intende tutelare, esprimendo quindi il principio di diritto secondo il quale il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non è elemento essenziale del contratto, ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, ininfluente ai fini della valutazione della validità del mutuo.
Pertanto, anche tale motivo di opposizione va rigettato.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite (art. 92 c.p.c.) tra le parti costituite, stante il contrasto giurisprudenziale sulla questione al momento della proposizione dell'azione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni diversa e contraria domanda disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree
- spese compensate tra le parti costituite;
- pone definitivamente a carico delle parti costituite, in solido, le spese di CTU, da sostenersi in via definitiva nella misura del 50% ciascuna;
Lecce, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6