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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di ME
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 851/2021 R. G., vertente tra
nata a [...] il 1° ottobre 1962, c. f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], c. f.: Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Giannetto (con PEC indicata), elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo, in SI, via Cesareo n.24, per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLANTI PRINCIPALI contro già , in persona del legale _1 Controparte_2 rappresentante p. t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Controparte_3
Lorenzo (con PEC indicata) per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in SI, via Ghibellina n. 77, presso lo studio dell'avv.
Antonio De Matteis,
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
e contro e quali eredi di CP_5 Controparte_6 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
1 e contro e quali eredi di CP_7 CP_8 Persona_1
APPELLATI contumaci
********
OGGETTO: Appelli - principale e incidentale - avverso la sentenza n. 901/2021 emessa il 4 maggio 2021 dal Tribunale di SI – seconda sezione civile, in materia di vendita di cose mobili – garanzia per i vizi – risarcimento del danno.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per gli appellanti principali: “lo scrivente precisa le conclusioni riportandosi integralmente
a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa”.
Per l'appellata/appellante incidentale: “precisa le conclusioni come da proprio atto introduttivo, che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte e insiste per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni già esplicate nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza.
Sempre in via preliminare, si insiste altresì per l'accoglimento dell'appello incidentale per le causali già espresse nei precedenti scritti difensivi e a verbale. In via istruttoria, invece, si ripropongono le medesime richieste eventualmente avanzate e disattese in prime cure e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1° dicembre 2021 a _1
(già , in persona del legale rappresentante p. t., a
[...] Controparte_2 Persona_1
quale titolare e legale rappresentante p. t. della , ed a CP_9 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t., e hanno
[...] Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di SI, definitivamente pronunciando sulle domande da costoro proposte, ha accolto quella risarcitoria, per l'effetto condannando e l Persona_1 _1 pagamento, in favore della , della somma di € 1.250,00 (oltre interessi legali dalla Pt_1
domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla pronuncia medesima sino all'effettivo soddisfo); ha rigettato le ulteriori domande proposte dagli attori, compensando integralmente le spese processuali tra gli attori e i suddetti convenuti e condannando la l rimborso delle spese processuali in favore della _1
chiamata in causa liquidate come in dispositivo;
ha, infine, posto Controparte_4
definitivamente a carico di di della Parte_1 Parte_2 [...]
di le spese di c. t. u. (già liquidate in atti). _1 Persona_1
2 Gli appellanti hanno censurato la pronuncia per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti e hanno chiesto che, in riforma della stessa, confermata la declaratoria di responsabilità della (già e di _1 Controparte_2 [...]
nella sua qualità di titolare e legale rappresentante p. t. della , Per_1 CP_9
fossero condannati i convenuti in solido, o chi di ragione tra loro, alla restituzione del prezzo versato dalla per il motoveicolo e al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dello Pt_1 stesso nella misura di € 2.301,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
fosse ritenuto e dichiarato che gli incidenti occorsi a il 29 ottobre 2012 e il 21 maggio 2013 Parte_2
si sono verificati a causa dei vizi del prodotto in questione e/o di inadeguate e/o non corrette riparazioni del motoveicolo, con conseguente condanna della (oggi _10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, _1
e/o quale titolare della concessionaria , al risarcimento Persona_1 CP_9 dei danni subiti dal ella misura non inferiore a € 3.500,00, oltre rivalutazione ed Pt_2
interessi, nonché fossero condannati i convenuti a rimborsare integralmente, in loro favore, le spese di c. t. u..
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 24 maggio 2022 si è costituita la già , in persona _1 Controparte_2 del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto;
ha inoltre proposto appello incidentale per le ragioni di cui si dirà, chiedendo la condanna di controparte alla restituzione dell'importo di € 1.250,00 e, in punto di spese processuale, la loro compensazione tra lei e la chiamata in causa). Controparte_4
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado la Controparte_4
né si sono costituiti e regolarmente citati quali eredi di CP_5 Controparte_6
(deceduto nelle more), essendone stata dichiarata la contumacia con Persona_1
ordinanza del 7 maggio 2023, con la quale è stata anche rigettata la richiesta (avanzata da parte appellante) di rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contradditorio nei confronti di e quali eredi di nonché CP_7 CP_8 Persona_1
sono stati dichiarati non inammissibili gli appelli ex art. 348 bis c. p. c., essendo stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 20 novembre 2023.
Nelle more, in accoglimento dell'istanza depositata telematicamente nell'interesse di
[...]
e di esibire l'originale degli avvisi di ricevimento delle notifiche Pt_1 Parte_2
effettuate nei confronti di e quali eredi di CP_7 CP_8 [...]
(non essendo ben leggibili le copie di essi scansionate e versate nel fascicolo Per_1 telematico), la Corte ha fissato, in via interlocutoria, l'udienza in presenza del 10 luglio 2023.
3 In detta udienza, esibita in visione da parte appellante l'originale delle cartoline a. r. della notifica nei confronti dei predetti e nella qualità di eredi CP_7 CP_8
di la Corte ha dato atto che da esse ne risultava effettivamente il ritiro in Persona_1 data 30 gennaio 2023, rinviando così la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2023, differita poi, a causa del carico di ruolo, a quella dell'8 aprile 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., dichiarata la contumacia di e quali eredi di stanti le note di CP_7 CP_8 Persona_1
trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dagli appellanti principali sull'assunto che, vertendo l'impugnazione incidentale su capi della sentenza di primo grado non incisi dai motivi dell'appello principale, avrebbe dovuto essere proposta entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 c. p. c..
Deducono gli appellanti principali, più in particolare, che il capo di sentenza contestato con l'appello incidentale (riguardante segnatamente l'esistenza dei difetti e/o vizi del motoveicolo
LML 125 modello Star Deluxe 125 4t, tg. DZ42014, e la responsabilità dei convenuti) non è stato oggetto di gravame principale, non essendo sostenibile, perciò, quanto asserito da controparte, che cioè l'esigenza di impugnare quel capo sarebbe sorta a seguito della loro impugnazione.
Assumono che secondo l'insegnamento giurisprudenziale da loro richiamato l'impugnazione di un capo autonomo della sentenza, proposta in via incidentale, dovrebbe avvenire nel rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 327 c. p. c. e, non essendo ciò accaduto nel caso di specie,
l'impugnazione incidentale dovrebbe essere ritenuta inammissibile siccome tardiva.
Va detto anzitutto che l'eccezione, sebbene esplicata in maniera più particolareggiata solo in sede di memoria di replica, in ogni caso non può dirsi inammissibile siccome tardivamente sollevata, posto che, oltre ad essere stata comunque (seppure genericamente) proposta dagli appellanti principali nelle prime note di trattazione scritta depositate il 6 giugno 2022, in ogni caso la questione della tardività dell'appello incidentale, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, potrebbe essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e/o sollevata per la prima volta dalla parte anche in sede di legittimità (così Cass. Civ. S. U. n.
16979/2019; in senso conforme Cass. Civ. n. 1654/2020).
4 Ciò detto, essa non è però fondata nel merito, essendo ius receptum per consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando (com'è accaduto nella specie) sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito
è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c. p. c..
Il Giudice nomofilattico, nell'enunciare tale principio, ha messo in evidenza come la ratio della norma ricavabile dal sistema delle impugnazioni sia quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte, la quale abbia
- magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
Ciò in coerenza con i principi della cd. “parità delle armi” tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (tra le tante in tal senso si vedano, da ultimo, Cass. Civ. nn. 15100/2024; 26139/2022; 25285/2020;
14094/2020; 18415/2018).
Le Sezioni Unite, con il recente arresto n. 8486 del 2024, hanno, peraltro, rafforzato tale indirizzo enunciando i seguenti due principi di diritto: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”; ed ancora: “il principio secondo cui
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”.
Ne deriva che, nel caso di specie, dove l'impugnazione si è svolta tra due sole parti in una situazione di reciproca soccombenza, era (ed è) certamente consentito alla parte contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale (ossia la _1
[..
che l'ha impugnata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale) di proporre gravame incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dall'impugnazione principale.
5 L'unica condizione perché l'impugnazione incidentale cd. tardiva sia ammissibile è costituita, invero, dalla tempestiva costituzione dell'appellato/appellante incidentale nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione;
cosa avvenuta nella specie, dove la si è costituita, come detto, con _1
comparsa depositata il 24 maggio 2022, quindi esattamente entro venti giorni prima (cfr. Cass.
Civ. n. 6386/2020) dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello principale per il
13 giugno 2022.
Ciò detto, occorre passare alla disamina del merito di entrambe le impugnazioni (principale ed incidentale) partendo dalla prima.
1) APPELLO PRINCIPALE ( e Parte_1 Parte_2
Col primo motivo di appello e si dolgono dell'erroneità Parte_1 Parte_2
della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenza la prova della somma corrisposta dalla per l'acquisto del motoveicolo, sostenendo che, al contrario, sia con Pt_1
l'atto di citazione, sia con le memorie ex art. 183, sesto comma, c. p. c., sia anche con la comparsa conclusionale, era stata prodotta in atti la fattura n.125 del 25 luglio 2012 relativa all'acquisto del motoveicolo LML 125 modello Star Deluxe 4T tg. DZ42014 per l'importo di
€ 2.200,00 (documento che, comunque, per maggior comodità, hanno allegato ora all'atto di appello).
Assumono che, stante la suddetta produzione documentale, il Tribunale sarebbe incorso in un evidente errore, tale che, avendo essi avanzato una precisa domanda ai sensi dell'art. 1493 c.
c., il rivenditore avrebbe dovuto essere condannato al pagamento della somma di € 2.301,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, comprensiva del prezzo di acquisito del veicolo - pari a € 2.200,00 - e delle spese per il passaggio di proprietà - notoriamente ammontanti a € 101,20
(di cui € 27,00 per emolumenti ACI, € 32,00 per imposta di bollo e trascrizione al P. R. A, €
10,20 circa per diritti di d. t., € 32,00 per imposta di bollo per il rilascio della carta di circolazione, come da sito ACI on line) -.
Il motivo non merita accoglimento per le ragioni che si espongono.
È certamente innegabile, siccome risultante dagli atti di causa, che in allegato alla citazione introduttiva del giudizio gli attori hanno prodotto, quale “doc. 1”, copia Parte_3 della fattura n. 125 del 25 luglio 2012 recante l'importo complessivo di € 2.200,00, relativa all'acquisto del motoveicolo oggetto di causa completo di “parabrezza”, “bauletto” e “staffa bauletto, atto che è stato prodotto ancora dagli attori in allegato (quale “doc. n. 3”) alle memorie
6 ex art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c. depositate l'8 marzo 2025, oltre che, poi, in allegato alla comparsa conclusionale.
Il Tribunale, dunque, erra laddove afferma che parte attrice “nulla ha dedotto o provato circa la somma corrisposta per l'acquisto del veicolo”, facendo discendere da tale errata premessa la conseguenza del rigetto della domanda restitutoria del prezzo avanzata dagli attori nei confronti della controparte, sull'assunto del “difetto di prova sul quantum debeatur” (così testualmente a pag. 5 della motivazione della sentenza de qua).
Cionondimeno, osserva la Corte che la richiesta di restituzione del prezzo non può ugualmente trovare accoglimento nel caso di specie per una ragione diversa, ma dirimente in punto di diritto, posto che sia nel regime codicistico del contratto di compravendita, con particolare riferimento
– per quanto qui di specifico interesse – alla tutela riguardante i (pretesi) vizi della cosa venduta
(artt. 1490 e segg. c. c.), sia nella normativa dettata a tal riguardo dal D. Lgs. n. 206/2005 (cd.
“Codice del Consumo”, artt. 128 e segg.), nel testo vigente ratione temporis, il rimedio restitutorio (del prezzo del bene e/o della cosa venduta) in tanto è azionabile in quanto sia stata chiesta e ottenuta la risoluzione del contratto.
Viene in rilievo, in proposito - quanto alla disciplina codicistica - il chiaro disposto dell'art. 1493 c. c. (richiamato dagli stessi attori), intitolato proprio “effetti della risoluzione del contratto”, secondo il quale: “in caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi”.
Nel testo del “Codice del Consumo” vigente ratione temporis (anteriore, cioè, alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 170/2021) le norme riguardanti la responsabilità del venditore per i
“difetti di conformità” del bene erano contenute essenzialmente nell'art. 130, che così testualmente recitava: “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e
9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le
7 sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.
L'art. 135, peraltro, stabiliva: “
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano
i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.
In entrambe le previsioni normative (quelle del codice civile e quelle del codice del consumo, nel testo vigente nell'anno 2012), dunque, il rimedio restitutorio non è previsto in maniera autonoma, bensì esclusivamente quale effetto consequenziale della risoluzione del contratto, risoluzione che, però, nel caso di specie non è stata pronunciata, non essendo mai stata avanzata una domanda in tal senso da parte attrice.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio i infatti, hanno chiesto Parte_3 testualmente che, previo riconoscimento dell'esistenza di vizi del motoveicolo di cui sarebbe responsabile la casa produttrice nonché della responsabilità del venditore _11
( quale titolare della concessionaria ) per inadeguate e non Persona_1 CP_9 corrette riparazioni, fossero condannati i predetti convenuti, in solido tra loro, “alla restituzione
8 del prezzo versato per il motoveicolo ed al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e le riparazioni dello stesso (…)” in favore della , “al risarcimento dei danni subiti dalla Pt_1 sig.ra , come sopra specificati (…)”, nonché “al risarcimento dei danni subiti Pt_1 dall'attore” a seguito dei due incidenti occorsigli in data 29 ottobre 2012 e Parte_2 in data 21 maggio 2013, causati, secondo la prospettazione attorea, dai “vizi del prodotto in questione e/o a causa di inadeguate e/o non corrette riparazioni del motoveicolo”.
Queste essendo (testualmente) le domande formulate da parte attrice in citazione (e non risultando in atti il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., contenenti eventuali precisazioni e/o modifiche consentite), non è chi non veda come nessuna richiesta di risoluzione del contratto sia stata mai avanzata dagli attori, né essa potrebbe ricavarsi dal tenore complessivo dell'atto introduttivo, come risulta agevolmente dalla semplice lettura dello stesso, non essendo conseguentemente, quanto coerentemente, stata valutata e (se del caso) pronunciata alcuna risoluzione della vendita de qua.
Va ribadito, pertanto, che la restituzione del prezzo e delle spese sostenute per la vendita è domanda non formulabile in via autonoma dal compratore, in difetto di risoluzione del contratto, essendo l'obbligo restitutorio del prezzo da parte del venditore consequenziale unicamente al venir meno del titolo in base al quale la relativa prestazione è stata eseguita
(ossia, nella specie, il contratto di vendita) e non avendo esso, pacificamente, carattere risarcitorio tale da poter essere azionata dal compratore, se del caso, ai sensi dell'art. 1494 c. c. indipendentemente dal fatto che si sia avvalso di uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c. c. (v.
Cass. Civ. S. U. n. 5391/1995; conformi Cass. Civ. nn. 14289/2018; 5639/2014; 10373/2002;
698/2000; 8793/1999; 12011/1997; 5963/1996).
Il primo motivo di appello non può, in definitiva, trovare accoglimento in punto di diritto per la ragione dirimente appena esposta (che assorbe in sé e supera la questione di fatto addotta dall'appellante di cui in premessa), giovando puntualizzare anche che, in tema di giudizio di appello, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del
“tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum”
e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi risultanti dagli atti ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
D'altra parte, è noto che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di una statuizione minima della sentenza suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della contesa – “statuizione minima” costituita dalla sequenza: fatto, norma ed effetto - riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo
9 nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le tante Cass. Civ. nn. 32563/2024; 30728/2022;
10760/2019).
E, nel caso di specie, avendo parte appellante contestato, col primo motivo di appello, la statuizione di rigetto della domanda restitutoria, seppure limitatamente ad una questione di fatto, ciò ha comportato la devoluzione alla Corte dell'intero tema riguardante la suddetta domanda, consentendo così al Collegio di riconsiderarla in tutti i suoi aspetti, prima di tutto quelli giuridico-normativi di cui si è detto.
Il secondo motivo di appello si appunta sulla statuizione di rigetto della domanda del olta ad ottenere il risarcimento dei danni psico-fisici conseguenti ai due incidenti Pt_2 stradali di cui sopra, deducendo parte appellante che avrebbe errato il Tribunale nell'avere ritenuto mancante la prova del nesso di causalità tra la rottura del filo della frizione e le cadute in terra del conducente del mezzo.
Obietta in proposito parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha fornito in giudizio la prova del verificarsi dei due sinistri e della causa che li avrebbe determinati attraverso la deposizione testimoniale di quanto all'incidente del 29 ottobre Testimone_1
2012, e di , quanto a quello del 21 maggio 2013. Testimone_2
Il primo teste – adducono gli appellanti – ha confermato il verificarsi della caduta ed ha anche dichiarato di avere constatato personalmente che, nell'occorso, si era bloccata la ruota del motoveicolo;
il secondo, dopo avere confermato il verificarsi dell'incidente, ha anch'egli riferito di avere constatato personalmente che, nell'occorso, la ruota posteriore era bloccata.
Sostengono in sostanza gli appellanti che entrambi i testi, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, avrebbero chiarito in maniera certa che i sinistri si sarebbero verificati a causa dei difetti del motoveicolo;
tutti e due hanno avuto modo di constatare – aggiungono gli appellanti – che ciascun incidente era avvenuto in fase di frenata a causa del blocco della ruota posteriore.
Deducono perciò di aver diritto alla somma di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni psico-fisici subiti da in quanto, per il sinistro del Parte_2
29 ottobre 2012, tenuto conto della certificazione medica (20 giorni prognosi P. S. e 50 giorni di riposo ordinati dal medico curante) e dei criteri in uso negli uffici giudiziari, la monetizzazione del risarcimento del danno non potrebbe essere inferiore a € 2.000,00, mentre, per quello del 21 maggio 2013, sempre avuto riguardo alla certificazione medica allegata (6
10 giorni prognosi P.S. e 60 giorni di riposo ordinati dal medico curante) ed ai criteri in uso negli uffici giudiziari, il risarcimento non potrebbe essere inferiore a € 1.500,00.
Il motivo non merita accoglimento.
La prova testimoniale è consistita, come si è visto, nell'escussione di un solo teste per ciascun sinistro.
La sentito in relazione all'incidente del 29 ottobre 2012, ha dichiarato di avere Testimone_1
“sentito una frenata” e di essersi perciò “girato”, vedendo “cadere” il conducente della moto;
avvicinatosi per soccorrerlo, aveva constatato che “non si era fatto male, tranne qualche lieve escoriazione” ed aveva appreso dal conducente medesimo “che non aveva frenato, ma gli si era bloccata la ruota della moto”; circostanza che egli ha constatato di persona “aiutandolo a spostare la moto”.
Il teste , escusso in relazione all'incidente del 21 maggio 2013, ha riferito Testimone_2 testualmente (per quanto di specifico interesse qui): “la caduta del sig. si verificò sulle Pt_2
strisce pedonali. Il predetto sig. frenò per consentire ad un pedone di passare sulle Pt_2 strisce pedonali ed è caduto ed io lo soccorsi … nel tentativo di spostare il mezzo guidato dal sig. mi accorsi che la ruota posteriore era bloccata”. Pt_2
Dalle due deposizioni si può ricavare solo che la caduta dalla moto del nelle due Pt_2
occasioni, sarebbe avvenuta dopo una repentina frenata, mentre la circostanza che essa sarebbe stata dovuta al bloccaggio della ruota posteriore, quanto al primo incidente, non è stata constatata de visu dal ma a lui riferita, nell'occorso, dallo stesso attore. Tes_1
Vero è che entrambi i testi, secondo quanto da loro riferito, hanno avuto modo di accorgersi che la ruota del motoveicolo era bloccata nell'occasione in cui, dopo la caduta del Pt_2 lo hanno aiutato a “spostare” il mezzo, ma da questo dato, verificato dai due ex post, non può affatto ricavarsi la prova piena e certa che la causa dei due sinistri sia da ascrivere al bloccaggio della ruota, come invece sostengono gli appellanti.
Al di là del fatto che, come giustamente ha osservato il Tribunale, nessuno dei due testimoni ha riferito in maniera compiuta sulla dinamica degli incidenti, dal loro rispettivo racconto si può solo ricavare che il arebbe caduto in terra dopo una repentina frenata, il cui rumore, Pt_2 nel primo caso, è stato avvertito decisamente dal teste presente, tanto da farlo “girare”, laddove, nel secondo sinistro, è stata direttamente vista dal teste, il quale ha avuto modo di accorgersi che il conducente aveva frenato ed era caduto “sulle strisce pedonali” (quindi verosimilmente dopo averle impegnate) per “consentire ad un pedone di passare”.
È verosimile, in questo contesto, che la perdita di equilibrio del lla guida della moto Pt_2
sia stata dovuta, piuttosto, al brusco arresto della marcia dovuto ad una frenata repentina,
11 mentre, al contrario, non si ricavano dalle due testimonianze elementi per poter affermare che la caduta sia stata propriamente una diretta conseguenza del bloccaggio della ruota posteriore;
e ciò nemmeno in relazione al primo sinistro, dove la predetta circostanza è stata riferita meramente “de relato” dal per averla appresa dal diretto interessato, odierno Tes_1
appellante (già attore), essendo come tale in sé non utile in parte qua, siccome aliunde non suffragata (cfr. Cass. Civ. nn. 4530/2025; 569/2015).
Il fatto che entrambi i testi escussi abbiano direttamente constatato, dopo il verificarsi del sinistro, che la ruota posteriore del motoveicolo era bloccata assume un significato scarsamente probante ai fini dell'individuazione della reale causa del sinistro, dato che, a tacer d'altro, il bloccaggio suddetto ben potrebbe essere stato una conseguenza e non già la causa della caduta medesima.
D'altra parte, sarebbe singolare far discendere la prova esatta della dinamica di un sinistro, compreso il nesso causale, da una mera constatazione postuma di un teste.
A questi argomenti – già di per sé dirimenti - si aggiunge che parte attrice, nell'elencare i difetti che il motoveicolo avrebbe manifestato dopo l'acquisto e nel prosieguo del tempo, anche a seguito delle riparazioni, non ha mai indicato tra essi anche la rottura del filo della frizione, quella che invece il nominato C. t. u. ha dichiarato di avere accertato, ponendola specificamente in rapporto eziologico con le cadute del secondo quanto si dirà. Pt_2
L'Ausiliario, invero, al quale era stato conferito l'incarico di accertare “l'esistenza o meno dei difetti della moto denunciati da parte attrice in citazione e riferiti dai testi escussi all'udienza del 14/9/2017”, ha svolto il proprio accertamento solo mediante l'esame della documentazione in atti evidenziando che il motociclo non era più marciante, né avrebbe potuto essere avviato, essendo “inattivo da anni”; si è spinto quindi a “stabilire il nesso tra gli inconvenienti lamentati
(ripetute cadute a causa del blocco improvviso della ruota posteriore) e i potenziali difetti del veicolo stesso” (così testualmente nella parte iniziale del paragrafo 4 della relazione), senza che ciò avesse formato oggetto dell'incarico peritale.
Ora, pur tralasciando il fatto da ultimo evidenziato, in ogni caso il Consulente non ha effettivamente risposto al quesito demandatogli (sopra riportato), non avendo accertato se realmente siano sussistiti (o meno) i difetti del veicolo denunciati dagli attori in citazione – quali segnatamente: 1) mancanza della cordina contachilometri;
2) parti montate in senso inverso;
3) rottura dello spingi disco;
4) malfunzionamento dei freni;
5) indicatori di direzione opachi e senza guarnizione -: egli, invero, li ha dati per appurati senza svolgere alcuna indagine volta a verificarne l'effettiva esistenza, così disattendendo in buona parte l'oggetto dell'incarico peritale.
12 Come si legge infatti a pag. 4 della relazione, nel paragrafo 4, relativo a “accertamento dei difetti lamentati”, il Consulente, dopo avere elencato i difetti esposti in citazione, si è limitato ad affermare che essi sarebbero derivati principalmente da un “singolo motivo”, ossia “la rottura del filo della frizione” durante la regolare marcia inserita, aggiungendo subito dopo una propria valutazione, che cioè “è facile che il conducente perda il controllo cadendo e procurandosi danni personali ed al motoveicolo”.
Ha, poi, evidenziato che potevano escludersi “difetti meccanici intrinseci del motore” (gruppo frizione, rapporti di cambio, ecc.), sottolineando, d'altra parte, come siano risultate effettive “le difficoltà di inserimento dei rapporti di marcia e la difficile manovra di funzionamento della leva della frizione”, rispetto alle quali ha precisando che “il motociclo è inattivo da anni e quindi
i citati difetti possono ascriversi ad una mancata lubrificazione delle parti oggetto di prova”.
L'esito della consulenza è dunque, a ben vedere, nel senso che il difetto principe del motoveicolo in oggetto sarebbe da individuare nella “rottura del filo della frizione”, difetto che
– si ripete – non è stato mai annoverato dagli attori tra quelli specificamente denunciati in citazione.
Dalla “rottura del filo della frizione” sarebbero derivati, secondo il C. t. u., tutti i vizi enunciati dagli attori (come si legge al citato paragrafo 4 della relazione peritale), dall'Ausiliario definiti impropriamente “danni”: ma – osserva la Corte – è evidente come sia arduo, anche per un occhio profano, collegare causalmente alla rottura del filo della frizione la mancanza di
“cordina” contachilometri, oppure la montatura delle parti in senso inverso, o ancora l'opacità degli indicatori di direzione e la mancanza in essi delle guarnizioni, trattandosi (i predetti) di componenti della carrozzeria del veicolo che nulla hanno a che fare, notoriamente, col filo della frizione;
quanto poi alla rottura dello spingi-disco ed al malfunzionamento dei freni il
Consulente non ha affatto spiegato la ragione tecnica per cui detti difetti debbano e possano considerarsi nel caso concreto “derivanti” dalla rottura del filo della frizione.
Su tale ultimo inconveniente – si ripete mai specificamente lamentato dagli attori -, il C. t. u. ha poi, nel prosieguo della relazione, affermato essersi trattato di un difetto “tipico e diffuso su molti modelli Star LML dell'epoca”, avendo ricavato ciò da “indagini e ricerche di mercato effettuate dalle parti”, non meglio specificate nella relazione, (difetto) dovuto probabilmente – sempre a dire del C. t. u. – ad un'anomala progettazione da parte della della Parte_4
collocazione del cavo stesso e delle relative guide.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non scevre da incongruenze, affermazioni apodittiche e valutazioni extra-incarico secondo quanto si è riportato sin qui, dovrebbe ritenersi, secondo l'assunto degli odierni appellanti, che il blocco della ruota posteriore sarebbe stato causato, di volta in volta, dalla rottura del filo della frizione durante la
13 regolare marcia, seguendo l'affermazione del C. t. u. per la quale: “detta rottura improvvisa causa il blocco della ruota di trazione posteriore con la marcia inserita ed è facile che il conducente perda il controllo cadendo e procurandosi danni personali ed al motoveicolo” (così testualmente a pag. 4 della relazione).
Ma – osserva la Corte - siffatta ricostruzione non è in linea con le allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione, dove – si ripete – non si parla mai di un difetto del motociclo consistito nella rottura del filo della frizione, bensì di tutt'altri asseriti vizi (“mancanza cordina contachilometri”, “parti montate in senso inverso”, etc.), i quali – va ribadito - non possono tecnicamente porsi in correlazione causale con il “blocco della ruota posteriore”, né lo ha fatto il C. t. u., il quale, invece, ha inopinatamente ritenuto di poter fare derivare questi vizi dalla rottura del filo della frizione, mai denunciata dagli attori.
Si vuol dire, in altri termini, che la prova del nesso causale con i sinistri occorsi al Pt_2
dovrebbe trarsi, nella specie, da una relazione di consulenza tecnica, sul punto assolutamente esplorativa e ultronea rispetto allo stesso mandato peritale, in cui viene dato per assunto un vizio (la reiterata rottura del filo della frizione) che gli stessi attori non hanno mai dedotto nei loro atti difensivi.
Ed è evidente, oltre che consequenziale, che detta prova non può ricavarsi nemmeno dalle risultanze dell'escussione testimoniale secondo quanto si è evidenziato più sopra: da esse, invero, anche a voler seguire (per ipotesi astratta) l'interpretazione di parte appellante, potrebbe ricavarsi al più che le cadute del sarebbero collegabili al blocco della ruota Pt_2 posteriore, ma certamente non anche che questo blocco sia stato dovuto ad uno dei “difetti” elencati specificamente dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio (più volte riportati sopra).
A tali già in sé dirimenti, giova aggiungere, ma solo ad abundantiam, che comunque mancherebbe la prova dei danni psico-fisici asseritamente subiti dal seguito dei Pt_2
due sinistri.
La documentazione medica all'uopo allegata consiste solamente in due certificati del P. S. (uno per ciascun sinistro) e in taluni certificati del medico curante, che riportano – quanto al primo sinistro – una diagnosi di “trauma contusivo con escoriazione ginocchio dx con versamento articolare, contusione gamba destra” ed una prognosi di giorni 20, poi prolungata (per riposo) di altri 30 in base alle relative attestazioni del medico curante;
quanto al secondo incidente, una diagnosi di “contusione escoriata gomito sn e rachide LS”, con prognosi di giorni 6, poi prolungata (per riposo) di altri complessivi sessanta giorni dal medico curante.
Ora, al di là del fatto che le certificazioni del medico curante non hanno la stessa valenza probatoria di quelle provenienti da strutture sanitarie pubbliche, in ogni caso le emergenze documentali suddette non consentono, comunque, di ritenere adeguatamente dimostrata la
14 sussistenza di un'invalidità temporanea e, men che mai, di postumi invalidanti permanenti, tali da poter riscontrare, in punto di an debeatur, prima che di quantum, la pretesa risarcitoria avanzata dal Pt_2
L'invalidità temporanea - la sola eventualmente ipotizzabile nella specie, stando alla suddetta documentazione sanitaria - in tanto determina un pregiudizio risarcibile, in quanto ne venga dimostrata l'incidenza (totale o parziale) sull'attività lavorativa dell'interessato, andando essa ad indennizzare la perdita del reddito medio giornaliero dovuta all'impossibilità (piena o parziale) di svolgere il proprio lavoro.
Nel caso di specie nulla è stato minimamente allegato dall'attore, né (a fortiori) provato sul punto specifico.
L'invalidità permanente, poi, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile nella fattispecie in esame, non emergendo dalla documentazione prodotta la sussistenza di postumi invalidanti in capo al correlati ai due sinistri in questione. Pt_2
Ne discende, per tutte e ciascuna delle su esposte ragioni, il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione di compensazione delle spese processuali tra essi attori e i convenuti, nonché nella parte in cui ha posto a loro carico i costi della c. t. u..
Sostengono in particolare che, stante la fondatezza dei motivi di appello, le controparti dovrebbero essere condannate a rimborsare integralmente sia le spese di c. t. u., che quelle del primo grado di giudizio.
Il motivo è evidentemente infondato, se non inammissibile (in quanto basato su motivazioni inerenti all'appello e non già alla statuizione nel merito di primo grado), dato che giustamente il primo Giudice ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, del principio della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 1, c. p. c., stante il parziale accoglimento della domanda attorea
(fermo restando quanto si dirà più avanti, all'esito della disamina dell'appello incidentale).
2) APPELLO INCIDENTALE già _1 [...]
Controparte_2
Col primo motivo la società appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale basato il proprio convincimento su un accertamento peritale effettuato a distanza di sette anni dall'accadimento, tale da essere poco attendibile anche perché, nelle more, il veicolo sarebbe risultato manomesso;
nella stessa relazione – osserva l'appellante
15 – il C. t. u. ha dato atto che il mezzo era privo della strumentazione necessaria a verificare i chilometri percorsi e stabilire il momento in cui esso ha cessato di essere utilizzato.
Sostiene che il veicolo non presentava, né presenterebbe, alcun vizio di costruzione e/o difformità essendo stato perfettamente funzionante nel corso della manutenzione ordinaria ed avendo percorso circa 4000 km come accertato all'epoca dall'officina el corso dei Per_1
vari tagliandi.
Deduce ancora che non sarebbe condivisibile l'affermazione del C. t. u. secondo cui la rottura improvvisa del filo della frizione durante la regolare marcia su strada avrebbe causato il blocco della ruota posteriore, dato che, su qualsiasi ciclomotore/motociclo munito di frizione/cambio, la rottura della frizione non potrebbe mai implicare il blocco della ruota posteriore, rimanendo inserita la marcia, in modo tale che qualsiasi conducente, nel momento in cui si verificasse il non funzionamento della frizione, onde arrestare il mezzo, non dovrebbe far altro che agire sulla manopola dell'acceleratore per fermarsi e solo in questa fase il mezzo potrebbe subire dei piccoli sobbalzi, quando però ormai la velocità è quasi nulla, giammai potendosi verificare, in tal caso, il bloccaggio della ruota, come invece ha sostenuto il C. t. u..
D'altra parte – aggiunge – in un ciclomotore quale quello in oggetto, a 4 tempi con rapporto di compressione 9:1, in caso di rottura del filo della frizione durante la marcia ad una velocità moderata si potrebbe verificare al più un “singhiozzamento” del veicolo e non certo il bloccaggio della ruota con conseguente caduta del conducente: tale sua argomentazione, a dire dell'appellante incidentale, sarebbe avvalorata dal fatto che nell'unico caso di sostituzione del filo frizione, avvenuta nella specie in data 18 dicembre 2012 (di cui è prova il documento fiscale n.73 del 17 dicembre 2012), non vi sarebbe stata alcuna denuncia di caduta accidentale per il blocco della ruota posteriore.
Deduce ancora che infondata sarebbe la tesi del Consulente d'ufficio secondo cui le indagini di mercato effettuate dalle parti (probabilmente la parte attrice) e comprovate dallo stesso
Ausiliario, avrebbero testimoniato la tipicità e la diffusione della rottura improvvisa della frizione sui modelli di motoveicolo in questione: ed infatti – osserva -, se ci fosse stato realmente un difetto di costruzione o progettazione relativo ai motoveicoli di questa specie, ciò sarebbe stato accertato e documentato nelle sedi e nelle pubblicazioni ufficiali da parte degli
Organismi di controllo settoriali, al fine di garantire sia gli acquirenti, che la stessa casa produttrice.
Chiede perciò che, in conseguenza di tutti i superiori rilievi critici, gli appellanti principali siano condannati alla restituzione dell'importo di € 1.250,00, determinato dal C. t. u. e recepito dal primo Giudice, che è stato pagato a titolo di risarcimento per riparazioni.
16 Evidenzia, peraltro, che il suddetto importo sarebbe eccessivo in quanto il motoveicolo, secondo le stesse emergenze degli atti, non sarebbe stato utilizzato per lungo periodo, così come dichiarato dallo stesso e sarebbe stato anche oggetto di furto in alcune sue Pt_2 componenti, avendo ciò determinato l'ossidazione del comando leva-frizione e dell'inserimento dei rapporti di marcia anche per via della mancata lubrificazione delle parti ispezionate dal C. t. u., secondo quanto da quest'ultimo riportato a pag. 4 dell'elaborato tecnico.
Esso, inoltre, in base alla quotazione Eurotax 2017, avrebbe un valore di mercato pari a €
500,00, tale che non sarebbe spiegabile una quantificazione del danno pari a € 1.250,00 per una riparazione oggettivamente antieconomica, siccome superiore al valore commerciale del bene.
Deduce che il Giudice di primo grado, nella sua veste di peritus peritorum, ben avrebbe potuto discostarsi dalle conclusioni del C. t. u., ove evidentemente errate, dandone adeguata motivazione, e richiama a tal uopo una massima giurisprudenziale della Suprema Corte.
Il motivo è fondato.
Vanno richiamate, anzitutto, le considerazioni della Corte circa le risultanze della c. t. u. esposte sopra in sede di disamina del secondo motivo di appello principale, alla luce delle quali (che qui devono intendersi testualmente riportate) i rilievi critici di parte appellante incidentale assumono valenza ulteriormente inficiante del giudizio dell'Ausiliario, soprattutto nella parte in cui costui asserisce, senza alcuna adeguata spiegazione tecnica, che la “rottura del filo della frizione” (vizio – si ribadisce – nemmeno dedotto dagli attori) durante la marcia determini ipso facto il bloccaggio della ruota posteriore, essendo invece alquanto plausibile la diversa dinamica descritta dall'appellante incidentale a pag. 13/14 della comparsa di costituzione in appello (come sopra sintetizzata).
Detto ciò, un elemento è assolutamente dirimente al fine di ritenere infondata la domanda attorea di risarcimento del danno a titolo di spese sostenute dalla (proprietaria del Pt_1
mezzo) per la riparazione del motoveicolo – pur accolta dal primo Giudice -: trattasi, invero, quello invocato dall'attrice, di un (asserito) danno patrimoniale concretizzatosi, sempre secondo la prospettazione attorea (accolta dal Tribunale), nelle spese sostenute dalla proprietaria del mezzo “per gli interventi susseguenti ai vari guasti” (si veda a pag. 4/5 della citazione introduttiva del giudizio).
Dette asserite spese, perciò, quale elemento oggettivo, avrebbero dovuto formare oggetto di apposita prova di cui era onerata parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c. c., trattandosi di circostanze di fatto costitutive del diritto risarcitorio preteso dall'attrice, documentabili attraverso relative quietanze e/o ricevute di pagamento o, comunque, dimostrabili attraverso prove orali, che però non risultano mai prodotte in atti e/o, rispettivamente, articolate dalla
17 , non potendo rimettersi ad una c. t. u. la loro dimostrazione, in quanto evidentemente Pt_1 esplorativa sul punto;
e d'altra parte nessun mandato peritale in tal senso è stato conferito al C.
t. u. dal Tribunale.
In ogni caso, a tutto voler concedere, anche quando, come nella specie, l'Ausiliario tecnico – il quale anche sul punto ha effettuato un accertamento non demandatogli dal G. I. – abbia quantificato il costo delle “varie riparazioni meccaniche necessarie”, ciò non prova comunque che la parte interessata abbia effettivamente sborsato (in tutto e/o anche in parte) la somma che il Consulente ha astrattamente determinato – si ripete, di propria iniziativa e senza che ne fosse stato incaricato - sulla base di mere “indagini di mercato basate sul costo dei ricambi e del costo orario della manodopera” (così testualmente a pag. 5, paragrafo 5, dell'elaborato peritale).
È mancata, dunque, una valida prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria de qua, che perciò deve essere rigettata in punto di an, prima che di quantum debeatur.
Ne deriva che, in accoglimento del motivo di appello in esame e in riforma in parte qua della impugnata pronuncia, va rigettata, nei (soli) confronti dell'appellante _1
he ha proposto appello sul punto, la domanda risarcitoria di rimborso delle
[...]
spese (asseritamente) sostenute dalla per la riparazione del motoveicolo oggetto di Pt_1 causa per mancanza di prova certa dell'an e del quantum del relativo esborso.
Conseguentemente deve disporsi la chiesta restituzione, in favore dell'appellante incidentale, dell'importo di € 1.250,00 che la quale obbligata _1 solidale) risulta avere versato integralmente alla in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado, come da bonifico del 4 agosto 2021 la cui copia è stata allegata alla comparsa di costituzione della società medesima.
E' invero principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.) (v. Cass. Civ. n. 6614/2023;
21969/2018; 7978/2013; 5785/2005).
La domanda poi, secondo consolidata e costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, potendo essere avanzata nel corso del giudizio, sino alla
18 precisazione delle conclusioni, solo se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (ex multis v. Cass. Civ. n. 7144/2021; n. 2292/2018;
1324/2016; 16152/2010; 10124/2009).
Nel caso di specie la richiesta restitutoria, come si è detto, è stata avanzata dall'appellante incidentale nella comparsa di costituzione;
dunque, tempestivamente dato che il pagamento della suddetta somma è avvenuto nell'agosto 2021, anteriormente alla proposizione del gravame incidentale medesimo.
Il secondo motivo di appello incidentale riguarda la statuizione di condanna della quale parte chiamante, al rimborso delle spese _1
processuali sostenute dalla chiamata Controparte_4
La società lamenta l'erroneità della pronuncia in parte qua evidenziando che essa non avrebbe potuto fare a meno di chiamare in causa la compagnia assicuratrice - con la quale aveva stipulato una polizza per essere garantita in ipotesi di lesioni riportate dai clienti a causa di vizi genetici del veicolo venduto -, non essendo in grado di prevedere ex ante che la chiamata in causa si sarebbe rilevata inutile per avere il Tribunale rigettato l'avversa domanda di risarcimento dei danni alla persona.
Chiede, pertanto, che in riforma del capo di sentenza censurato, venga disposta la compensazione delle spese tra le parti (interessate).
Il motivo non può essere accolto.
Va subito evidenziato che sarebbe stato preciso onere dell'appellante incidentale notificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c. p. c., l'atto di appello alla Controparte_4
rimasta contumace nel presente grado, essendo - la posizione di quest'ultima - direttamente interessata dalla doglianza in parola, ma, nonostante l'irregolare instaurazione del contraddittorio in parte qua, non ritiene (e non ha ritenuto) la Corte di doverne disporre la regolarizzazione poiché, stante l'infondatezza del motivo di appello in esame, vi ostano ragioni di economia processuale, dovendosi rammentare che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue (ex multis Cass. Civ. nn. 8980/2020; 16141/2019; 12515/2018): tale sarebbe stato (ed
è) nella specie un eventuale ordine di notifica dell'appello incidentale alla predetta parte contumace, data l'infondatezza prima facie del secondo motivo di appello incidentale (l'unico
19 che coinvolge direttamente la posizione della secondo quanto si Controparte_4
dirà.
Nel merito va rilevato, infatti, che la doglianza è stata formulata dall'appellante incidentale sull'assunto che essa chiamante non avrebbe potuto prevedere ex ante il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni alla persona del (domanda) in ragione della quale Pt_2
ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a chiamare in causa la società assicuratrice per esserne manlevata in ipotesi di accoglimento della stessa.
Sulla base di siffatto assunto l'appellante incidentale ha invocato, conseguentemente, la compensazione delle spese del primo grado tra lei e la chiamata in causa, essendo errata, a suo dire, la condanna pronunciata dal Tribunale a suo carico di rimborso delle spese sostenute dalla
Controparte_4
Osserva la Corte che, se anche plausibili e corrette sono le ragioni poste alla base del motivo di appello, da una premessa accettabile (quale quella, in sostanza, della non arbitrarietà della chiamata in causa) la parte appellante non ha, però, fatto discendere la giusta conseguenza in iure – ossia la necessità che il rimborso delle spese processuali della Controparte_4
[.. fosse posto a carico della parte attrice, che ha dato causa alla chiamata medesima (principio pacifico in giurisprudenza;
ex multis si vedano Cass. Civ. nn. 2520/2025; 6144/2024;
34375/2023; 32751/2023; 10364/2023; 1909/2023; 9941/2022; 18710/2021; 31889/2019) -, ma ha ritenuto e chiesto l'applicazione della regola della compensazione delle spese medesime tra essa chiamante e la società assicuratrice.
Non ricorre tuttavia nella specie – osserva la Corte – alcuno dei presupposti tecnico-giuridici che consentono la compensazione delle spese processuali tra le parti, e segnatamente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla novella di cui al D. Lgs. n. 132/2014), né la soccombenza reciproca delle due parti anzidette - essendo risultata formalmente soccombente in tal caso solo la chiamante -, né altre
“gravi ed eccezionali ragioni”, le quali andavano individuate, secondo la stessa ratio della previsione codicistica (allora vigente), in circostanze di natura straordinaria da interpretare in maniera restrittiva, così da qualificare la compensazione come evento eccezionale.
Sul punto mette conto richiamare il principio giurisprudenziale incontrastato, particolarmente calzante nel caso di specie, secondo il quale le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma ad una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la
20 funzione di accertamento proprio di quest'ultimo (così Cass. Civ. n. 16130/2023; in senso conforme v. Cass. Civ. n. 9977/2019).
Ne deriva che la chiesta compensazione delle spese rappresenta, nella specie, una domanda assolutamente infondata ed a tanto non può che conseguire il rigetto del motivo di gravame incidentale in esame, non potendo il giudice di appello emettere una statuizione diversa da quella invocata dall'appellante (quale sarebbe, nella specie, la condanna degli originari attori al rimborso delle spese di lite in favore della chiamata, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale pacifico sopra riportato) ostandovi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che, come quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, importa il divieto per il giudice della impugnazione di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) (v. Cass. Civ. nn. 15496/2007; 11039/2006).
Sul regime delle spese processuali di primo e secondo grado, va detto che il parziale accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, impone ex art. 336 c. p. c. di rivederlo d'ufficio – quanto al rapporto processuale tra da una parte, e la già Parte_3 _1 [...]
, dall'altra - in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica Controparte_2
giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, gli odierni appellanti principali, totalmente perdenti nei confronti della _1
vadano condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali
[...]
di primo e secondo grado in favore di quest'ultima, odierna parte appellante incidentale.
Esse devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile
2018) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio affermato dalla Suprema
Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi
21 dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore individuato in base alla domanda (da € 5.201 a € 26.000), applicando i parametri tariffari medi, secondo la regola ordinaria, avuto riguardo all'entità delle questioni trattate ed alla relativa portata delle prestazioni difensive rese, le spettanze si liquidano in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario
- di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale -.
Va esclusa la condanna della l pagamento delle _1
spese di c. t. u. svolta in primo grado.
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, ad eccezione che per la fase di trattazione, per la quale può farsi riferimento al parametro minimo, stante la sua scarsa incidenza rispetto alle altre prestazioni, si liquida la somma di € 4.888,00 a titolo di onorario - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.911,00 per la fase decisionale -.
Per entrambi i gradi vanno aggiunti il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta) e, per il secondo grado, anche il rimborso del contributo unificato versato dalla n relazione all'appello incidentale. _1
Le spese e gli onorari di primo e secondo grado devono distrarsi in favore del difensore di quest'ultima avv. Giampiero Di Lorenzo, dichiaratosi anticipatario sia negli atti del primo grado, che in quelli del presente grado.
Nulla per le spese del presente grado quanto, rispettivamente, a Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t., ed a CP_5 Controparte_6 CP_7
e quali eredi di stante la loro contumacia.
[...] CP_8 Persona_1
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ., secondo cui “(…) quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1 bis (…)”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
22 precedente riguardo alla parte appellante principale, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di SI, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e con atto notificato Parte_1 Parte_2
il 1° dicembre 2021 nei confronti della già _1 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., di quale titolare Controparte_2 Persona_1
e legale rappresentante della (ora CP_9 CP_5 Controparte_6
e quali eredi del predetto e di CP_7 CP_8 Persona_1
in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di SI – seconda sezione civile n. 901/2021 del 4 maggio 2021, e sull'appello incidentale proposto da già _1 Controparte_2
[..
, in persona del legale rappresentante p. t., con comparsa depositata il 24 maggio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, rigetta, nei confronti della _1
(già , in persona del legale rappresentante p. t., la domanda attrice di Controparte_2
risarcimento del danno mediante rimborso delle spese di riparazione del motoveicolo;
- ordina, per l'effetto, a la restituzione, in favore della predetta Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., della _1 somma di € 1.250,00, da lei ricevuta a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
- rigetta nel resto l'appello incidentale;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
di entrambi i gradi del giudizio in favore della _1
in persona del legale rappresentante p. t., liquidate – quanto al primo grado - in complessivi
€ 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e - quanto al secondo grado – in complessivi € 4.888,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre (per il secondo grado) al rimborso del contributo unificato relativo all'appello incidentale e (per entrambi i gradi) al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA
(se dovuta), con distrazione (per entrambi i gradi) in favore del difensore anticipatario avv.
Giampiero Di Lorenzo, escludendo, altresì, l'obbligo della _12
[...]
[...] già , in persona del legale rappresentante p. t., di
[...] Controparte_2
pagare i costi della c. t. u. espletata in primo grado;
- nulla per le spese del presente grado quanto agli appellati non costituiti, Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t.,
[...] CP_5 Controparte_6
e quali eredi di CP_7 CP_8 Persona_1
- dà atto che sussistono i presupposti perché gli appellanti principali, in quanto soccombenti ut supra, versino (solidalmente) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
24
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SI, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 851/2021 R. G., vertente tra
nata a [...] il 1° ottobre 1962, c. f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], c. f.: Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Giannetto (con PEC indicata), elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo, in SI, via Cesareo n.24, per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLANTI PRINCIPALI contro già , in persona del legale _1 Controparte_2 rappresentante p. t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Controparte_3
Lorenzo (con PEC indicata) per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in SI, via Ghibellina n. 77, presso lo studio dell'avv.
Antonio De Matteis,
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
e contro in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
e contro e quali eredi di CP_5 Controparte_6 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
1 e contro e quali eredi di CP_7 CP_8 Persona_1
APPELLATI contumaci
********
OGGETTO: Appelli - principale e incidentale - avverso la sentenza n. 901/2021 emessa il 4 maggio 2021 dal Tribunale di SI – seconda sezione civile, in materia di vendita di cose mobili – garanzia per i vizi – risarcimento del danno.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per gli appellanti principali: “lo scrivente precisa le conclusioni riportandosi integralmente
a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa”.
Per l'appellata/appellante incidentale: “precisa le conclusioni come da proprio atto introduttivo, che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte e insiste per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni già esplicate nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza.
Sempre in via preliminare, si insiste altresì per l'accoglimento dell'appello incidentale per le causali già espresse nei precedenti scritti difensivi e a verbale. In via istruttoria, invece, si ripropongono le medesime richieste eventualmente avanzate e disattese in prime cure e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1° dicembre 2021 a _1
(già , in persona del legale rappresentante p. t., a
[...] Controparte_2 Persona_1
quale titolare e legale rappresentante p. t. della , ed a CP_9 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t., e hanno
[...] Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di SI, definitivamente pronunciando sulle domande da costoro proposte, ha accolto quella risarcitoria, per l'effetto condannando e l Persona_1 _1 pagamento, in favore della , della somma di € 1.250,00 (oltre interessi legali dalla Pt_1
domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo e interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno dalla pronuncia medesima sino all'effettivo soddisfo); ha rigettato le ulteriori domande proposte dagli attori, compensando integralmente le spese processuali tra gli attori e i suddetti convenuti e condannando la l rimborso delle spese processuali in favore della _1
chiamata in causa liquidate come in dispositivo;
ha, infine, posto Controparte_4
definitivamente a carico di di della Parte_1 Parte_2 [...]
di le spese di c. t. u. (già liquidate in atti). _1 Persona_1
2 Gli appellanti hanno censurato la pronuncia per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti e hanno chiesto che, in riforma della stessa, confermata la declaratoria di responsabilità della (già e di _1 Controparte_2 [...]
nella sua qualità di titolare e legale rappresentante p. t. della , Per_1 CP_9
fossero condannati i convenuti in solido, o chi di ragione tra loro, alla restituzione del prezzo versato dalla per il motoveicolo e al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dello Pt_1 stesso nella misura di € 2.301,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
fosse ritenuto e dichiarato che gli incidenti occorsi a il 29 ottobre 2012 e il 21 maggio 2013 Parte_2
si sono verificati a causa dei vizi del prodotto in questione e/o di inadeguate e/o non corrette riparazioni del motoveicolo, con conseguente condanna della (oggi _10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, _1
e/o quale titolare della concessionaria , al risarcimento Persona_1 CP_9 dei danni subiti dal ella misura non inferiore a € 3.500,00, oltre rivalutazione ed Pt_2
interessi, nonché fossero condannati i convenuti a rimborsare integralmente, in loro favore, le spese di c. t. u..
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 24 maggio 2022 si è costituita la già , in persona _1 Controparte_2 del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto;
ha inoltre proposto appello incidentale per le ragioni di cui si dirà, chiedendo la condanna di controparte alla restituzione dell'importo di € 1.250,00 e, in punto di spese processuale, la loro compensazione tra lei e la chiamata in causa). Controparte_4
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado la Controparte_4
né si sono costituiti e regolarmente citati quali eredi di CP_5 Controparte_6
(deceduto nelle more), essendone stata dichiarata la contumacia con Persona_1
ordinanza del 7 maggio 2023, con la quale è stata anche rigettata la richiesta (avanzata da parte appellante) di rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contradditorio nei confronti di e quali eredi di nonché CP_7 CP_8 Persona_1
sono stati dichiarati non inammissibili gli appelli ex art. 348 bis c. p. c., essendo stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 20 novembre 2023.
Nelle more, in accoglimento dell'istanza depositata telematicamente nell'interesse di
[...]
e di esibire l'originale degli avvisi di ricevimento delle notifiche Pt_1 Parte_2
effettuate nei confronti di e quali eredi di CP_7 CP_8 [...]
(non essendo ben leggibili le copie di essi scansionate e versate nel fascicolo Per_1 telematico), la Corte ha fissato, in via interlocutoria, l'udienza in presenza del 10 luglio 2023.
3 In detta udienza, esibita in visione da parte appellante l'originale delle cartoline a. r. della notifica nei confronti dei predetti e nella qualità di eredi CP_7 CP_8
di la Corte ha dato atto che da esse ne risultava effettivamente il ritiro in Persona_1 data 30 gennaio 2023, rinviando così la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 dicembre 2023, differita poi, a causa del carico di ruolo, a quella dell'8 aprile 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., dichiarata la contumacia di e quali eredi di stanti le note di CP_7 CP_8 Persona_1
trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dagli appellanti principali sull'assunto che, vertendo l'impugnazione incidentale su capi della sentenza di primo grado non incisi dai motivi dell'appello principale, avrebbe dovuto essere proposta entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 c. p. c..
Deducono gli appellanti principali, più in particolare, che il capo di sentenza contestato con l'appello incidentale (riguardante segnatamente l'esistenza dei difetti e/o vizi del motoveicolo
LML 125 modello Star Deluxe 125 4t, tg. DZ42014, e la responsabilità dei convenuti) non è stato oggetto di gravame principale, non essendo sostenibile, perciò, quanto asserito da controparte, che cioè l'esigenza di impugnare quel capo sarebbe sorta a seguito della loro impugnazione.
Assumono che secondo l'insegnamento giurisprudenziale da loro richiamato l'impugnazione di un capo autonomo della sentenza, proposta in via incidentale, dovrebbe avvenire nel rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 327 c. p. c. e, non essendo ciò accaduto nel caso di specie,
l'impugnazione incidentale dovrebbe essere ritenuta inammissibile siccome tardiva.
Va detto anzitutto che l'eccezione, sebbene esplicata in maniera più particolareggiata solo in sede di memoria di replica, in ogni caso non può dirsi inammissibile siccome tardivamente sollevata, posto che, oltre ad essere stata comunque (seppure genericamente) proposta dagli appellanti principali nelle prime note di trattazione scritta depositate il 6 giugno 2022, in ogni caso la questione della tardività dell'appello incidentale, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, potrebbe essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e/o sollevata per la prima volta dalla parte anche in sede di legittimità (così Cass. Civ. S. U. n.
16979/2019; in senso conforme Cass. Civ. n. 1654/2020).
4 Ciò detto, essa non è però fondata nel merito, essendo ius receptum per consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando (com'è accaduto nella specie) sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito
è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c. p. c..
Il Giudice nomofilattico, nell'enunciare tale principio, ha messo in evidenza come la ratio della norma ricavabile dal sistema delle impugnazioni sia quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dall'iniziativa di controparte, la quale abbia
- magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
Ciò in coerenza con i principi della cd. “parità delle armi” tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (tra le tante in tal senso si vedano, da ultimo, Cass. Civ. nn. 15100/2024; 26139/2022; 25285/2020;
14094/2020; 18415/2018).
Le Sezioni Unite, con il recente arresto n. 8486 del 2024, hanno, peraltro, rafforzato tale indirizzo enunciando i seguenti due principi di diritto: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale”; ed ancora: “il principio secondo cui
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva”.
Ne deriva che, nel caso di specie, dove l'impugnazione si è svolta tra due sole parti in una situazione di reciproca soccombenza, era (ed è) certamente consentito alla parte contro la quale risulta proposta l'impugnazione principale (ossia la _1
[..
che l'ha impugnata oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale) di proporre gravame incidentale senza limiti oggettivi, potendo essa investire qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello aggredito dall'impugnazione principale.
5 L'unica condizione perché l'impugnazione incidentale cd. tardiva sia ammissibile è costituita, invero, dalla tempestiva costituzione dell'appellato/appellante incidentale nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione;
cosa avvenuta nella specie, dove la si è costituita, come detto, con _1
comparsa depositata il 24 maggio 2022, quindi esattamente entro venti giorni prima (cfr. Cass.
Civ. n. 6386/2020) dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello principale per il
13 giugno 2022.
Ciò detto, occorre passare alla disamina del merito di entrambe le impugnazioni (principale ed incidentale) partendo dalla prima.
1) APPELLO PRINCIPALE ( e Parte_1 Parte_2
Col primo motivo di appello e si dolgono dell'erroneità Parte_1 Parte_2
della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenza la prova della somma corrisposta dalla per l'acquisto del motoveicolo, sostenendo che, al contrario, sia con Pt_1
l'atto di citazione, sia con le memorie ex art. 183, sesto comma, c. p. c., sia anche con la comparsa conclusionale, era stata prodotta in atti la fattura n.125 del 25 luglio 2012 relativa all'acquisto del motoveicolo LML 125 modello Star Deluxe 4T tg. DZ42014 per l'importo di
€ 2.200,00 (documento che, comunque, per maggior comodità, hanno allegato ora all'atto di appello).
Assumono che, stante la suddetta produzione documentale, il Tribunale sarebbe incorso in un evidente errore, tale che, avendo essi avanzato una precisa domanda ai sensi dell'art. 1493 c.
c., il rivenditore avrebbe dovuto essere condannato al pagamento della somma di € 2.301,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, comprensiva del prezzo di acquisito del veicolo - pari a € 2.200,00 - e delle spese per il passaggio di proprietà - notoriamente ammontanti a € 101,20
(di cui € 27,00 per emolumenti ACI, € 32,00 per imposta di bollo e trascrizione al P. R. A, €
10,20 circa per diritti di d. t., € 32,00 per imposta di bollo per il rilascio della carta di circolazione, come da sito ACI on line) -.
Il motivo non merita accoglimento per le ragioni che si espongono.
È certamente innegabile, siccome risultante dagli atti di causa, che in allegato alla citazione introduttiva del giudizio gli attori hanno prodotto, quale “doc. 1”, copia Parte_3 della fattura n. 125 del 25 luglio 2012 recante l'importo complessivo di € 2.200,00, relativa all'acquisto del motoveicolo oggetto di causa completo di “parabrezza”, “bauletto” e “staffa bauletto, atto che è stato prodotto ancora dagli attori in allegato (quale “doc. n. 3”) alle memorie
6 ex art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c. depositate l'8 marzo 2025, oltre che, poi, in allegato alla comparsa conclusionale.
Il Tribunale, dunque, erra laddove afferma che parte attrice “nulla ha dedotto o provato circa la somma corrisposta per l'acquisto del veicolo”, facendo discendere da tale errata premessa la conseguenza del rigetto della domanda restitutoria del prezzo avanzata dagli attori nei confronti della controparte, sull'assunto del “difetto di prova sul quantum debeatur” (così testualmente a pag. 5 della motivazione della sentenza de qua).
Cionondimeno, osserva la Corte che la richiesta di restituzione del prezzo non può ugualmente trovare accoglimento nel caso di specie per una ragione diversa, ma dirimente in punto di diritto, posto che sia nel regime codicistico del contratto di compravendita, con particolare riferimento
– per quanto qui di specifico interesse – alla tutela riguardante i (pretesi) vizi della cosa venduta
(artt. 1490 e segg. c. c.), sia nella normativa dettata a tal riguardo dal D. Lgs. n. 206/2005 (cd.
“Codice del Consumo”, artt. 128 e segg.), nel testo vigente ratione temporis, il rimedio restitutorio (del prezzo del bene e/o della cosa venduta) in tanto è azionabile in quanto sia stata chiesta e ottenuta la risoluzione del contratto.
Viene in rilievo, in proposito - quanto alla disciplina codicistica - il chiaro disposto dell'art. 1493 c. c. (richiamato dagli stessi attori), intitolato proprio “effetti della risoluzione del contratto”, secondo il quale: “in caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi”.
Nel testo del “Codice del Consumo” vigente ratione temporis (anteriore, cioè, alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 170/2021) le norme riguardanti la responsabilità del venditore per i
“difetti di conformità” del bene erano contenute essenzialmente nell'art. 130, che così testualmente recitava: “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e
9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le
7 sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.
L'art. 135, peraltro, stabiliva: “
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano
i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”.
In entrambe le previsioni normative (quelle del codice civile e quelle del codice del consumo, nel testo vigente nell'anno 2012), dunque, il rimedio restitutorio non è previsto in maniera autonoma, bensì esclusivamente quale effetto consequenziale della risoluzione del contratto, risoluzione che, però, nel caso di specie non è stata pronunciata, non essendo mai stata avanzata una domanda in tal senso da parte attrice.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio i infatti, hanno chiesto Parte_3 testualmente che, previo riconoscimento dell'esistenza di vizi del motoveicolo di cui sarebbe responsabile la casa produttrice nonché della responsabilità del venditore _11
( quale titolare della concessionaria ) per inadeguate e non Persona_1 CP_9 corrette riparazioni, fossero condannati i predetti convenuti, in solido tra loro, “alla restituzione
8 del prezzo versato per il motoveicolo ed al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e le riparazioni dello stesso (…)” in favore della , “al risarcimento dei danni subiti dalla Pt_1 sig.ra , come sopra specificati (…)”, nonché “al risarcimento dei danni subiti Pt_1 dall'attore” a seguito dei due incidenti occorsigli in data 29 ottobre 2012 e Parte_2 in data 21 maggio 2013, causati, secondo la prospettazione attorea, dai “vizi del prodotto in questione e/o a causa di inadeguate e/o non corrette riparazioni del motoveicolo”.
Queste essendo (testualmente) le domande formulate da parte attrice in citazione (e non risultando in atti il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., contenenti eventuali precisazioni e/o modifiche consentite), non è chi non veda come nessuna richiesta di risoluzione del contratto sia stata mai avanzata dagli attori, né essa potrebbe ricavarsi dal tenore complessivo dell'atto introduttivo, come risulta agevolmente dalla semplice lettura dello stesso, non essendo conseguentemente, quanto coerentemente, stata valutata e (se del caso) pronunciata alcuna risoluzione della vendita de qua.
Va ribadito, pertanto, che la restituzione del prezzo e delle spese sostenute per la vendita è domanda non formulabile in via autonoma dal compratore, in difetto di risoluzione del contratto, essendo l'obbligo restitutorio del prezzo da parte del venditore consequenziale unicamente al venir meno del titolo in base al quale la relativa prestazione è stata eseguita
(ossia, nella specie, il contratto di vendita) e non avendo esso, pacificamente, carattere risarcitorio tale da poter essere azionata dal compratore, se del caso, ai sensi dell'art. 1494 c. c. indipendentemente dal fatto che si sia avvalso di uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c. c. (v.
Cass. Civ. S. U. n. 5391/1995; conformi Cass. Civ. nn. 14289/2018; 5639/2014; 10373/2002;
698/2000; 8793/1999; 12011/1997; 5963/1996).
Il primo motivo di appello non può, in definitiva, trovare accoglimento in punto di diritto per la ragione dirimente appena esposta (che assorbe in sé e supera la questione di fatto addotta dall'appellante di cui in premessa), giovando puntualizzare anche che, in tema di giudizio di appello, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, né quello del
“tantum devolutum quantum appellatum”, il giudice che, rimanendo nell'ambito del “petitum”
e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi risultanti dagli atti ma non considerati specificamente o non espressamente menzionati dal primo giudice (ex multis Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009).
D'altra parte, è noto che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di una statuizione minima della sentenza suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della contesa – “statuizione minima” costituita dalla sequenza: fatto, norma ed effetto - riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo
9 nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (tra le tante Cass. Civ. nn. 32563/2024; 30728/2022;
10760/2019).
E, nel caso di specie, avendo parte appellante contestato, col primo motivo di appello, la statuizione di rigetto della domanda restitutoria, seppure limitatamente ad una questione di fatto, ciò ha comportato la devoluzione alla Corte dell'intero tema riguardante la suddetta domanda, consentendo così al Collegio di riconsiderarla in tutti i suoi aspetti, prima di tutto quelli giuridico-normativi di cui si è detto.
Il secondo motivo di appello si appunta sulla statuizione di rigetto della domanda del olta ad ottenere il risarcimento dei danni psico-fisici conseguenti ai due incidenti Pt_2 stradali di cui sopra, deducendo parte appellante che avrebbe errato il Tribunale nell'avere ritenuto mancante la prova del nesso di causalità tra la rottura del filo della frizione e le cadute in terra del conducente del mezzo.
Obietta in proposito parte appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha fornito in giudizio la prova del verificarsi dei due sinistri e della causa che li avrebbe determinati attraverso la deposizione testimoniale di quanto all'incidente del 29 ottobre Testimone_1
2012, e di , quanto a quello del 21 maggio 2013. Testimone_2
Il primo teste – adducono gli appellanti – ha confermato il verificarsi della caduta ed ha anche dichiarato di avere constatato personalmente che, nell'occorso, si era bloccata la ruota del motoveicolo;
il secondo, dopo avere confermato il verificarsi dell'incidente, ha anch'egli riferito di avere constatato personalmente che, nell'occorso, la ruota posteriore era bloccata.
Sostengono in sostanza gli appellanti che entrambi i testi, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, avrebbero chiarito in maniera certa che i sinistri si sarebbero verificati a causa dei difetti del motoveicolo;
tutti e due hanno avuto modo di constatare – aggiungono gli appellanti – che ciascun incidente era avvenuto in fase di frenata a causa del blocco della ruota posteriore.
Deducono perciò di aver diritto alla somma di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni psico-fisici subiti da in quanto, per il sinistro del Parte_2
29 ottobre 2012, tenuto conto della certificazione medica (20 giorni prognosi P. S. e 50 giorni di riposo ordinati dal medico curante) e dei criteri in uso negli uffici giudiziari, la monetizzazione del risarcimento del danno non potrebbe essere inferiore a € 2.000,00, mentre, per quello del 21 maggio 2013, sempre avuto riguardo alla certificazione medica allegata (6
10 giorni prognosi P.S. e 60 giorni di riposo ordinati dal medico curante) ed ai criteri in uso negli uffici giudiziari, il risarcimento non potrebbe essere inferiore a € 1.500,00.
Il motivo non merita accoglimento.
La prova testimoniale è consistita, come si è visto, nell'escussione di un solo teste per ciascun sinistro.
La sentito in relazione all'incidente del 29 ottobre 2012, ha dichiarato di avere Testimone_1
“sentito una frenata” e di essersi perciò “girato”, vedendo “cadere” il conducente della moto;
avvicinatosi per soccorrerlo, aveva constatato che “non si era fatto male, tranne qualche lieve escoriazione” ed aveva appreso dal conducente medesimo “che non aveva frenato, ma gli si era bloccata la ruota della moto”; circostanza che egli ha constatato di persona “aiutandolo a spostare la moto”.
Il teste , escusso in relazione all'incidente del 21 maggio 2013, ha riferito Testimone_2 testualmente (per quanto di specifico interesse qui): “la caduta del sig. si verificò sulle Pt_2
strisce pedonali. Il predetto sig. frenò per consentire ad un pedone di passare sulle Pt_2 strisce pedonali ed è caduto ed io lo soccorsi … nel tentativo di spostare il mezzo guidato dal sig. mi accorsi che la ruota posteriore era bloccata”. Pt_2
Dalle due deposizioni si può ricavare solo che la caduta dalla moto del nelle due Pt_2
occasioni, sarebbe avvenuta dopo una repentina frenata, mentre la circostanza che essa sarebbe stata dovuta al bloccaggio della ruota posteriore, quanto al primo incidente, non è stata constatata de visu dal ma a lui riferita, nell'occorso, dallo stesso attore. Tes_1
Vero è che entrambi i testi, secondo quanto da loro riferito, hanno avuto modo di accorgersi che la ruota del motoveicolo era bloccata nell'occasione in cui, dopo la caduta del Pt_2 lo hanno aiutato a “spostare” il mezzo, ma da questo dato, verificato dai due ex post, non può affatto ricavarsi la prova piena e certa che la causa dei due sinistri sia da ascrivere al bloccaggio della ruota, come invece sostengono gli appellanti.
Al di là del fatto che, come giustamente ha osservato il Tribunale, nessuno dei due testimoni ha riferito in maniera compiuta sulla dinamica degli incidenti, dal loro rispettivo racconto si può solo ricavare che il arebbe caduto in terra dopo una repentina frenata, il cui rumore, Pt_2 nel primo caso, è stato avvertito decisamente dal teste presente, tanto da farlo “girare”, laddove, nel secondo sinistro, è stata direttamente vista dal teste, il quale ha avuto modo di accorgersi che il conducente aveva frenato ed era caduto “sulle strisce pedonali” (quindi verosimilmente dopo averle impegnate) per “consentire ad un pedone di passare”.
È verosimile, in questo contesto, che la perdita di equilibrio del lla guida della moto Pt_2
sia stata dovuta, piuttosto, al brusco arresto della marcia dovuto ad una frenata repentina,
11 mentre, al contrario, non si ricavano dalle due testimonianze elementi per poter affermare che la caduta sia stata propriamente una diretta conseguenza del bloccaggio della ruota posteriore;
e ciò nemmeno in relazione al primo sinistro, dove la predetta circostanza è stata riferita meramente “de relato” dal per averla appresa dal diretto interessato, odierno Tes_1
appellante (già attore), essendo come tale in sé non utile in parte qua, siccome aliunde non suffragata (cfr. Cass. Civ. nn. 4530/2025; 569/2015).
Il fatto che entrambi i testi escussi abbiano direttamente constatato, dopo il verificarsi del sinistro, che la ruota posteriore del motoveicolo era bloccata assume un significato scarsamente probante ai fini dell'individuazione della reale causa del sinistro, dato che, a tacer d'altro, il bloccaggio suddetto ben potrebbe essere stato una conseguenza e non già la causa della caduta medesima.
D'altra parte, sarebbe singolare far discendere la prova esatta della dinamica di un sinistro, compreso il nesso causale, da una mera constatazione postuma di un teste.
A questi argomenti – già di per sé dirimenti - si aggiunge che parte attrice, nell'elencare i difetti che il motoveicolo avrebbe manifestato dopo l'acquisto e nel prosieguo del tempo, anche a seguito delle riparazioni, non ha mai indicato tra essi anche la rottura del filo della frizione, quella che invece il nominato C. t. u. ha dichiarato di avere accertato, ponendola specificamente in rapporto eziologico con le cadute del secondo quanto si dirà. Pt_2
L'Ausiliario, invero, al quale era stato conferito l'incarico di accertare “l'esistenza o meno dei difetti della moto denunciati da parte attrice in citazione e riferiti dai testi escussi all'udienza del 14/9/2017”, ha svolto il proprio accertamento solo mediante l'esame della documentazione in atti evidenziando che il motociclo non era più marciante, né avrebbe potuto essere avviato, essendo “inattivo da anni”; si è spinto quindi a “stabilire il nesso tra gli inconvenienti lamentati
(ripetute cadute a causa del blocco improvviso della ruota posteriore) e i potenziali difetti del veicolo stesso” (così testualmente nella parte iniziale del paragrafo 4 della relazione), senza che ciò avesse formato oggetto dell'incarico peritale.
Ora, pur tralasciando il fatto da ultimo evidenziato, in ogni caso il Consulente non ha effettivamente risposto al quesito demandatogli (sopra riportato), non avendo accertato se realmente siano sussistiti (o meno) i difetti del veicolo denunciati dagli attori in citazione – quali segnatamente: 1) mancanza della cordina contachilometri;
2) parti montate in senso inverso;
3) rottura dello spingi disco;
4) malfunzionamento dei freni;
5) indicatori di direzione opachi e senza guarnizione -: egli, invero, li ha dati per appurati senza svolgere alcuna indagine volta a verificarne l'effettiva esistenza, così disattendendo in buona parte l'oggetto dell'incarico peritale.
12 Come si legge infatti a pag. 4 della relazione, nel paragrafo 4, relativo a “accertamento dei difetti lamentati”, il Consulente, dopo avere elencato i difetti esposti in citazione, si è limitato ad affermare che essi sarebbero derivati principalmente da un “singolo motivo”, ossia “la rottura del filo della frizione” durante la regolare marcia inserita, aggiungendo subito dopo una propria valutazione, che cioè “è facile che il conducente perda il controllo cadendo e procurandosi danni personali ed al motoveicolo”.
Ha, poi, evidenziato che potevano escludersi “difetti meccanici intrinseci del motore” (gruppo frizione, rapporti di cambio, ecc.), sottolineando, d'altra parte, come siano risultate effettive “le difficoltà di inserimento dei rapporti di marcia e la difficile manovra di funzionamento della leva della frizione”, rispetto alle quali ha precisando che “il motociclo è inattivo da anni e quindi
i citati difetti possono ascriversi ad una mancata lubrificazione delle parti oggetto di prova”.
L'esito della consulenza è dunque, a ben vedere, nel senso che il difetto principe del motoveicolo in oggetto sarebbe da individuare nella “rottura del filo della frizione”, difetto che
– si ripete – non è stato mai annoverato dagli attori tra quelli specificamente denunciati in citazione.
Dalla “rottura del filo della frizione” sarebbero derivati, secondo il C. t. u., tutti i vizi enunciati dagli attori (come si legge al citato paragrafo 4 della relazione peritale), dall'Ausiliario definiti impropriamente “danni”: ma – osserva la Corte – è evidente come sia arduo, anche per un occhio profano, collegare causalmente alla rottura del filo della frizione la mancanza di
“cordina” contachilometri, oppure la montatura delle parti in senso inverso, o ancora l'opacità degli indicatori di direzione e la mancanza in essi delle guarnizioni, trattandosi (i predetti) di componenti della carrozzeria del veicolo che nulla hanno a che fare, notoriamente, col filo della frizione;
quanto poi alla rottura dello spingi-disco ed al malfunzionamento dei freni il
Consulente non ha affatto spiegato la ragione tecnica per cui detti difetti debbano e possano considerarsi nel caso concreto “derivanti” dalla rottura del filo della frizione.
Su tale ultimo inconveniente – si ripete mai specificamente lamentato dagli attori -, il C. t. u. ha poi, nel prosieguo della relazione, affermato essersi trattato di un difetto “tipico e diffuso su molti modelli Star LML dell'epoca”, avendo ricavato ciò da “indagini e ricerche di mercato effettuate dalle parti”, non meglio specificate nella relazione, (difetto) dovuto probabilmente – sempre a dire del C. t. u. – ad un'anomala progettazione da parte della della Parte_4
collocazione del cavo stesso e delle relative guide.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non scevre da incongruenze, affermazioni apodittiche e valutazioni extra-incarico secondo quanto si è riportato sin qui, dovrebbe ritenersi, secondo l'assunto degli odierni appellanti, che il blocco della ruota posteriore sarebbe stato causato, di volta in volta, dalla rottura del filo della frizione durante la
13 regolare marcia, seguendo l'affermazione del C. t. u. per la quale: “detta rottura improvvisa causa il blocco della ruota di trazione posteriore con la marcia inserita ed è facile che il conducente perda il controllo cadendo e procurandosi danni personali ed al motoveicolo” (così testualmente a pag. 4 della relazione).
Ma – osserva la Corte - siffatta ricostruzione non è in linea con le allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione, dove – si ripete – non si parla mai di un difetto del motociclo consistito nella rottura del filo della frizione, bensì di tutt'altri asseriti vizi (“mancanza cordina contachilometri”, “parti montate in senso inverso”, etc.), i quali – va ribadito - non possono tecnicamente porsi in correlazione causale con il “blocco della ruota posteriore”, né lo ha fatto il C. t. u., il quale, invece, ha inopinatamente ritenuto di poter fare derivare questi vizi dalla rottura del filo della frizione, mai denunciata dagli attori.
Si vuol dire, in altri termini, che la prova del nesso causale con i sinistri occorsi al Pt_2
dovrebbe trarsi, nella specie, da una relazione di consulenza tecnica, sul punto assolutamente esplorativa e ultronea rispetto allo stesso mandato peritale, in cui viene dato per assunto un vizio (la reiterata rottura del filo della frizione) che gli stessi attori non hanno mai dedotto nei loro atti difensivi.
Ed è evidente, oltre che consequenziale, che detta prova non può ricavarsi nemmeno dalle risultanze dell'escussione testimoniale secondo quanto si è evidenziato più sopra: da esse, invero, anche a voler seguire (per ipotesi astratta) l'interpretazione di parte appellante, potrebbe ricavarsi al più che le cadute del sarebbero collegabili al blocco della ruota Pt_2 posteriore, ma certamente non anche che questo blocco sia stato dovuto ad uno dei “difetti” elencati specificamente dagli attori nell'atto introduttivo del giudizio (più volte riportati sopra).
A tali già in sé dirimenti, giova aggiungere, ma solo ad abundantiam, che comunque mancherebbe la prova dei danni psico-fisici asseritamente subiti dal seguito dei Pt_2
due sinistri.
La documentazione medica all'uopo allegata consiste solamente in due certificati del P. S. (uno per ciascun sinistro) e in taluni certificati del medico curante, che riportano – quanto al primo sinistro – una diagnosi di “trauma contusivo con escoriazione ginocchio dx con versamento articolare, contusione gamba destra” ed una prognosi di giorni 20, poi prolungata (per riposo) di altri 30 in base alle relative attestazioni del medico curante;
quanto al secondo incidente, una diagnosi di “contusione escoriata gomito sn e rachide LS”, con prognosi di giorni 6, poi prolungata (per riposo) di altri complessivi sessanta giorni dal medico curante.
Ora, al di là del fatto che le certificazioni del medico curante non hanno la stessa valenza probatoria di quelle provenienti da strutture sanitarie pubbliche, in ogni caso le emergenze documentali suddette non consentono, comunque, di ritenere adeguatamente dimostrata la
14 sussistenza di un'invalidità temporanea e, men che mai, di postumi invalidanti permanenti, tali da poter riscontrare, in punto di an debeatur, prima che di quantum, la pretesa risarcitoria avanzata dal Pt_2
L'invalidità temporanea - la sola eventualmente ipotizzabile nella specie, stando alla suddetta documentazione sanitaria - in tanto determina un pregiudizio risarcibile, in quanto ne venga dimostrata l'incidenza (totale o parziale) sull'attività lavorativa dell'interessato, andando essa ad indennizzare la perdita del reddito medio giornaliero dovuta all'impossibilità (piena o parziale) di svolgere il proprio lavoro.
Nel caso di specie nulla è stato minimamente allegato dall'attore, né (a fortiori) provato sul punto specifico.
L'invalidità permanente, poi, non è nemmeno astrattamente ipotizzabile nella fattispecie in esame, non emergendo dalla documentazione prodotta la sussistenza di postumi invalidanti in capo al correlati ai due sinistri in questione. Pt_2
Ne discende, per tutte e ciascuna delle su esposte ragioni, il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione di compensazione delle spese processuali tra essi attori e i convenuti, nonché nella parte in cui ha posto a loro carico i costi della c. t. u..
Sostengono in particolare che, stante la fondatezza dei motivi di appello, le controparti dovrebbero essere condannate a rimborsare integralmente sia le spese di c. t. u., che quelle del primo grado di giudizio.
Il motivo è evidentemente infondato, se non inammissibile (in quanto basato su motivazioni inerenti all'appello e non già alla statuizione nel merito di primo grado), dato che giustamente il primo Giudice ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, del principio della reciproca soccombenza ex art. 92, comma 1, c. p. c., stante il parziale accoglimento della domanda attorea
(fermo restando quanto si dirà più avanti, all'esito della disamina dell'appello incidentale).
2) APPELLO INCIDENTALE già _1 [...]
Controparte_2
Col primo motivo la società appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale basato il proprio convincimento su un accertamento peritale effettuato a distanza di sette anni dall'accadimento, tale da essere poco attendibile anche perché, nelle more, il veicolo sarebbe risultato manomesso;
nella stessa relazione – osserva l'appellante
15 – il C. t. u. ha dato atto che il mezzo era privo della strumentazione necessaria a verificare i chilometri percorsi e stabilire il momento in cui esso ha cessato di essere utilizzato.
Sostiene che il veicolo non presentava, né presenterebbe, alcun vizio di costruzione e/o difformità essendo stato perfettamente funzionante nel corso della manutenzione ordinaria ed avendo percorso circa 4000 km come accertato all'epoca dall'officina el corso dei Per_1
vari tagliandi.
Deduce ancora che non sarebbe condivisibile l'affermazione del C. t. u. secondo cui la rottura improvvisa del filo della frizione durante la regolare marcia su strada avrebbe causato il blocco della ruota posteriore, dato che, su qualsiasi ciclomotore/motociclo munito di frizione/cambio, la rottura della frizione non potrebbe mai implicare il blocco della ruota posteriore, rimanendo inserita la marcia, in modo tale che qualsiasi conducente, nel momento in cui si verificasse il non funzionamento della frizione, onde arrestare il mezzo, non dovrebbe far altro che agire sulla manopola dell'acceleratore per fermarsi e solo in questa fase il mezzo potrebbe subire dei piccoli sobbalzi, quando però ormai la velocità è quasi nulla, giammai potendosi verificare, in tal caso, il bloccaggio della ruota, come invece ha sostenuto il C. t. u..
D'altra parte – aggiunge – in un ciclomotore quale quello in oggetto, a 4 tempi con rapporto di compressione 9:1, in caso di rottura del filo della frizione durante la marcia ad una velocità moderata si potrebbe verificare al più un “singhiozzamento” del veicolo e non certo il bloccaggio della ruota con conseguente caduta del conducente: tale sua argomentazione, a dire dell'appellante incidentale, sarebbe avvalorata dal fatto che nell'unico caso di sostituzione del filo frizione, avvenuta nella specie in data 18 dicembre 2012 (di cui è prova il documento fiscale n.73 del 17 dicembre 2012), non vi sarebbe stata alcuna denuncia di caduta accidentale per il blocco della ruota posteriore.
Deduce ancora che infondata sarebbe la tesi del Consulente d'ufficio secondo cui le indagini di mercato effettuate dalle parti (probabilmente la parte attrice) e comprovate dallo stesso
Ausiliario, avrebbero testimoniato la tipicità e la diffusione della rottura improvvisa della frizione sui modelli di motoveicolo in questione: ed infatti – osserva -, se ci fosse stato realmente un difetto di costruzione o progettazione relativo ai motoveicoli di questa specie, ciò sarebbe stato accertato e documentato nelle sedi e nelle pubblicazioni ufficiali da parte degli
Organismi di controllo settoriali, al fine di garantire sia gli acquirenti, che la stessa casa produttrice.
Chiede perciò che, in conseguenza di tutti i superiori rilievi critici, gli appellanti principali siano condannati alla restituzione dell'importo di € 1.250,00, determinato dal C. t. u. e recepito dal primo Giudice, che è stato pagato a titolo di risarcimento per riparazioni.
16 Evidenzia, peraltro, che il suddetto importo sarebbe eccessivo in quanto il motoveicolo, secondo le stesse emergenze degli atti, non sarebbe stato utilizzato per lungo periodo, così come dichiarato dallo stesso e sarebbe stato anche oggetto di furto in alcune sue Pt_2 componenti, avendo ciò determinato l'ossidazione del comando leva-frizione e dell'inserimento dei rapporti di marcia anche per via della mancata lubrificazione delle parti ispezionate dal C. t. u., secondo quanto da quest'ultimo riportato a pag. 4 dell'elaborato tecnico.
Esso, inoltre, in base alla quotazione Eurotax 2017, avrebbe un valore di mercato pari a €
500,00, tale che non sarebbe spiegabile una quantificazione del danno pari a € 1.250,00 per una riparazione oggettivamente antieconomica, siccome superiore al valore commerciale del bene.
Deduce che il Giudice di primo grado, nella sua veste di peritus peritorum, ben avrebbe potuto discostarsi dalle conclusioni del C. t. u., ove evidentemente errate, dandone adeguata motivazione, e richiama a tal uopo una massima giurisprudenziale della Suprema Corte.
Il motivo è fondato.
Vanno richiamate, anzitutto, le considerazioni della Corte circa le risultanze della c. t. u. esposte sopra in sede di disamina del secondo motivo di appello principale, alla luce delle quali (che qui devono intendersi testualmente riportate) i rilievi critici di parte appellante incidentale assumono valenza ulteriormente inficiante del giudizio dell'Ausiliario, soprattutto nella parte in cui costui asserisce, senza alcuna adeguata spiegazione tecnica, che la “rottura del filo della frizione” (vizio – si ribadisce – nemmeno dedotto dagli attori) durante la marcia determini ipso facto il bloccaggio della ruota posteriore, essendo invece alquanto plausibile la diversa dinamica descritta dall'appellante incidentale a pag. 13/14 della comparsa di costituzione in appello (come sopra sintetizzata).
Detto ciò, un elemento è assolutamente dirimente al fine di ritenere infondata la domanda attorea di risarcimento del danno a titolo di spese sostenute dalla (proprietaria del Pt_1
mezzo) per la riparazione del motoveicolo – pur accolta dal primo Giudice -: trattasi, invero, quello invocato dall'attrice, di un (asserito) danno patrimoniale concretizzatosi, sempre secondo la prospettazione attorea (accolta dal Tribunale), nelle spese sostenute dalla proprietaria del mezzo “per gli interventi susseguenti ai vari guasti” (si veda a pag. 4/5 della citazione introduttiva del giudizio).
Dette asserite spese, perciò, quale elemento oggettivo, avrebbero dovuto formare oggetto di apposita prova di cui era onerata parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c. c., trattandosi di circostanze di fatto costitutive del diritto risarcitorio preteso dall'attrice, documentabili attraverso relative quietanze e/o ricevute di pagamento o, comunque, dimostrabili attraverso prove orali, che però non risultano mai prodotte in atti e/o, rispettivamente, articolate dalla
17 , non potendo rimettersi ad una c. t. u. la loro dimostrazione, in quanto evidentemente Pt_1 esplorativa sul punto;
e d'altra parte nessun mandato peritale in tal senso è stato conferito al C.
t. u. dal Tribunale.
In ogni caso, a tutto voler concedere, anche quando, come nella specie, l'Ausiliario tecnico – il quale anche sul punto ha effettuato un accertamento non demandatogli dal G. I. – abbia quantificato il costo delle “varie riparazioni meccaniche necessarie”, ciò non prova comunque che la parte interessata abbia effettivamente sborsato (in tutto e/o anche in parte) la somma che il Consulente ha astrattamente determinato – si ripete, di propria iniziativa e senza che ne fosse stato incaricato - sulla base di mere “indagini di mercato basate sul costo dei ricambi e del costo orario della manodopera” (così testualmente a pag. 5, paragrafo 5, dell'elaborato peritale).
È mancata, dunque, una valida prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria de qua, che perciò deve essere rigettata in punto di an, prima che di quantum debeatur.
Ne deriva che, in accoglimento del motivo di appello in esame e in riforma in parte qua della impugnata pronuncia, va rigettata, nei (soli) confronti dell'appellante _1
he ha proposto appello sul punto, la domanda risarcitoria di rimborso delle
[...]
spese (asseritamente) sostenute dalla per la riparazione del motoveicolo oggetto di Pt_1 causa per mancanza di prova certa dell'an e del quantum del relativo esborso.
Conseguentemente deve disporsi la chiesta restituzione, in favore dell'appellante incidentale, dell'importo di € 1.250,00 che la quale obbligata _1 solidale) risulta avere versato integralmente alla in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 grado, come da bonifico del 4 agosto 2021 la cui copia è stata allegata alla comparsa di costituzione della società medesima.
E' invero principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.) (v. Cass. Civ. n. 6614/2023;
21969/2018; 7978/2013; 5785/2005).
La domanda poi, secondo consolidata e costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, potendo essere avanzata nel corso del giudizio, sino alla
18 precisazione delle conclusioni, solo se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (ex multis v. Cass. Civ. n. 7144/2021; n. 2292/2018;
1324/2016; 16152/2010; 10124/2009).
Nel caso di specie la richiesta restitutoria, come si è detto, è stata avanzata dall'appellante incidentale nella comparsa di costituzione;
dunque, tempestivamente dato che il pagamento della suddetta somma è avvenuto nell'agosto 2021, anteriormente alla proposizione del gravame incidentale medesimo.
Il secondo motivo di appello incidentale riguarda la statuizione di condanna della quale parte chiamante, al rimborso delle spese _1
processuali sostenute dalla chiamata Controparte_4
La società lamenta l'erroneità della pronuncia in parte qua evidenziando che essa non avrebbe potuto fare a meno di chiamare in causa la compagnia assicuratrice - con la quale aveva stipulato una polizza per essere garantita in ipotesi di lesioni riportate dai clienti a causa di vizi genetici del veicolo venduto -, non essendo in grado di prevedere ex ante che la chiamata in causa si sarebbe rilevata inutile per avere il Tribunale rigettato l'avversa domanda di risarcimento dei danni alla persona.
Chiede, pertanto, che in riforma del capo di sentenza censurato, venga disposta la compensazione delle spese tra le parti (interessate).
Il motivo non può essere accolto.
Va subito evidenziato che sarebbe stato preciso onere dell'appellante incidentale notificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 c. p. c., l'atto di appello alla Controparte_4
rimasta contumace nel presente grado, essendo - la posizione di quest'ultima - direttamente interessata dalla doglianza in parola, ma, nonostante l'irregolare instaurazione del contraddittorio in parte qua, non ritiene (e non ha ritenuto) la Corte di doverne disporre la regolarizzazione poiché, stante l'infondatezza del motivo di appello in esame, vi ostano ragioni di economia processuale, dovendosi rammentare che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue (ex multis Cass. Civ. nn. 8980/2020; 16141/2019; 12515/2018): tale sarebbe stato (ed
è) nella specie un eventuale ordine di notifica dell'appello incidentale alla predetta parte contumace, data l'infondatezza prima facie del secondo motivo di appello incidentale (l'unico
19 che coinvolge direttamente la posizione della secondo quanto si Controparte_4
dirà.
Nel merito va rilevato, infatti, che la doglianza è stata formulata dall'appellante incidentale sull'assunto che essa chiamante non avrebbe potuto prevedere ex ante il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni alla persona del (domanda) in ragione della quale Pt_2
ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzata a chiamare in causa la società assicuratrice per esserne manlevata in ipotesi di accoglimento della stessa.
Sulla base di siffatto assunto l'appellante incidentale ha invocato, conseguentemente, la compensazione delle spese del primo grado tra lei e la chiamata in causa, essendo errata, a suo dire, la condanna pronunciata dal Tribunale a suo carico di rimborso delle spese sostenute dalla
Controparte_4
Osserva la Corte che, se anche plausibili e corrette sono le ragioni poste alla base del motivo di appello, da una premessa accettabile (quale quella, in sostanza, della non arbitrarietà della chiamata in causa) la parte appellante non ha, però, fatto discendere la giusta conseguenza in iure – ossia la necessità che il rimborso delle spese processuali della Controparte_4
[.. fosse posto a carico della parte attrice, che ha dato causa alla chiamata medesima (principio pacifico in giurisprudenza;
ex multis si vedano Cass. Civ. nn. 2520/2025; 6144/2024;
34375/2023; 32751/2023; 10364/2023; 1909/2023; 9941/2022; 18710/2021; 31889/2019) -, ma ha ritenuto e chiesto l'applicazione della regola della compensazione delle spese medesime tra essa chiamante e la società assicuratrice.
Non ricorre tuttavia nella specie – osserva la Corte – alcuno dei presupposti tecnico-giuridici che consentono la compensazione delle spese processuali tra le parti, e segnatamente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 92 c. p. c. (nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla novella di cui al D. Lgs. n. 132/2014), né la soccombenza reciproca delle due parti anzidette - essendo risultata formalmente soccombente in tal caso solo la chiamante -, né altre
“gravi ed eccezionali ragioni”, le quali andavano individuate, secondo la stessa ratio della previsione codicistica (allora vigente), in circostanze di natura straordinaria da interpretare in maniera restrittiva, così da qualificare la compensazione come evento eccezionale.
Sul punto mette conto richiamare il principio giurisprudenziale incontrastato, particolarmente calzante nel caso di specie, secondo il quale le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma ad una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la
20 funzione di accertamento proprio di quest'ultimo (così Cass. Civ. n. 16130/2023; in senso conforme v. Cass. Civ. n. 9977/2019).
Ne deriva che la chiesta compensazione delle spese rappresenta, nella specie, una domanda assolutamente infondata ed a tanto non può che conseguire il rigetto del motivo di gravame incidentale in esame, non potendo il giudice di appello emettere una statuizione diversa da quella invocata dall'appellante (quale sarebbe, nella specie, la condanna degli originari attori al rimborso delle spese di lite in favore della chiamata, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale pacifico sopra riportato) ostandovi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che, come quello del “tantum devolutum quantum appellatum”, importa il divieto per il giudice della impugnazione di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) (v. Cass. Civ. nn. 15496/2007; 11039/2006).
Sul regime delle spese processuali di primo e secondo grado, va detto che il parziale accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata, impone ex art. 336 c. p. c. di rivederlo d'ufficio – quanto al rapporto processuale tra da una parte, e la già Parte_3 _1 [...]
, dall'altra - in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica Controparte_2
giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, gli odierni appellanti principali, totalmente perdenti nei confronti della _1
vadano condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali
[...]
di primo e secondo grado in favore di quest'ultima, odierna parte appellante incidentale.
Esse devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile
2018) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio affermato dalla Suprema
Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi
21 dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore individuato in base alla domanda (da € 5.201 a € 26.000), applicando i parametri tariffari medi, secondo la regola ordinaria, avuto riguardo all'entità delle questioni trattate ed alla relativa portata delle prestazioni difensive rese, le spettanze si liquidano in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario
- di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 1.701,00 per la fase decisionale -.
Va esclusa la condanna della l pagamento delle _1
spese di c. t. u. svolta in primo grado.
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, ad eccezione che per la fase di trattazione, per la quale può farsi riferimento al parametro minimo, stante la sua scarsa incidenza rispetto alle altre prestazioni, si liquida la somma di € 4.888,00 a titolo di onorario - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.911,00 per la fase decisionale -.
Per entrambi i gradi vanno aggiunti il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA (ove dovuta) e, per il secondo grado, anche il rimborso del contributo unificato versato dalla n relazione all'appello incidentale. _1
Le spese e gli onorari di primo e secondo grado devono distrarsi in favore del difensore di quest'ultima avv. Giampiero Di Lorenzo, dichiaratosi anticipatario sia negli atti del primo grado, che in quelli del presente grado.
Nulla per le spese del presente grado quanto, rispettivamente, a Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t., ed a CP_5 Controparte_6 CP_7
e quali eredi di stante la loro contumacia.
[...] CP_8 Persona_1
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ., secondo cui “(…) quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1 bis (…)”, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
22 precedente riguardo alla parte appellante principale, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di SI, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e con atto notificato Parte_1 Parte_2
il 1° dicembre 2021 nei confronti della già _1 [...]
, in persona del legale rappresentante p. t., di quale titolare Controparte_2 Persona_1
e legale rappresentante della (ora CP_9 CP_5 Controparte_6
e quali eredi del predetto e di CP_7 CP_8 Persona_1
in persona del legale rappresentante p. t., avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di SI – seconda sezione civile n. 901/2021 del 4 maggio 2021, e sull'appello incidentale proposto da già _1 Controparte_2
[..
, in persona del legale rappresentante p. t., con comparsa depositata il 24 maggio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e in riforma in parte qua della sentenza impugnata, rigetta, nei confronti della _1
(già , in persona del legale rappresentante p. t., la domanda attrice di Controparte_2
risarcimento del danno mediante rimborso delle spese di riparazione del motoveicolo;
- ordina, per l'effetto, a la restituzione, in favore della predetta Parte_1
in persona del legale rappresentante p. t., della _1 somma di € 1.250,00, da lei ricevuta a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado;
- rigetta nel resto l'appello incidentale;
- condanna e in solido tra loro, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
di entrambi i gradi del giudizio in favore della _1
in persona del legale rappresentante p. t., liquidate – quanto al primo grado - in complessivi
€ 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e - quanto al secondo grado – in complessivi € 4.888,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre (per il secondo grado) al rimborso del contributo unificato relativo all'appello incidentale e (per entrambi i gradi) al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA
(se dovuta), con distrazione (per entrambi i gradi) in favore del difensore anticipatario avv.
Giampiero Di Lorenzo, escludendo, altresì, l'obbligo della _12
[...]
[...] già , in persona del legale rappresentante p. t., di
[...] Controparte_2
pagare i costi della c. t. u. espletata in primo grado;
- nulla per le spese del presente grado quanto agli appellati non costituiti, Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t.,
[...] CP_5 Controparte_6
e quali eredi di CP_7 CP_8 Persona_1
- dà atto che sussistono i presupposti perché gli appellanti principali, in quanto soccombenti ut supra, versino (solidalmente) un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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