Versione
24 agosto 1971
24 agosto 1971
Art. 4.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione una tantum. Nel caso di servizi resi presso piu' camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere e' ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione una tantum. Nel caso di servizi resi presso piu' camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere e' ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/1986, n. 4246Provvedimento: […] nel periodo anteriore all'iscrizione alla cassa pensioni dipendenti enti locali, previsto dalla legge 23 febbraio 1968 n. 125, le controversie inerenti alla liquidazione del trattamento pensionistico dovuto ai detti dipendenti, a norma dello art. 4 della legge 24 luglio 1971 n. 556, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre esula dalla giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, la quale, […]Leggi di più...
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- statuto giuridico ed economico·
- camere di commercio, industria ed agricoltura·
- controversie relative alla liquidazione del trattamento pensionistico·
- periodo anteriore all'iscrizione alla cassa pensioni dipendenti enti locali·
- personale