Articolo 4 della Legge 24 luglio 1971, n. 556
Articolo 3
Versione
24 agosto 1971
Art. 4.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione una tantum. Nel caso di servizi resi presso piu' camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'onere e' ripartito tra dette camere in proporzione ai periodi di servizio prestato presso le stesse.

Entrata in vigore il 24 agosto 1971
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