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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott.ssa OR De FR Presidente rel.
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 1650/2025, trattenuta in decisione in data 17/07/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ELENA GRUNCO e PATRIZIA Parte_1
COSCHIGNANO;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO SCONZA e FABRIZIO Parte_2
CARUSO;
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (RM) in data 22/09/2007, dal quale sono nati i figli (27/03/2009) e (16/09/2013). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
23/02/2023 si sono consensualmente separati come da verbale omologato con decreto del 18/05/2023
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Presidente est.
OR De FR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott.ssa OR De FR Presidente rel.
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 1650/2025, trattenuta in decisione in data 17/07/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ELENA GRUNCO e PATRIZIA Parte_1
COSCHIGNANO;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO SCONZA e FABRIZIO Parte_2
CARUSO;
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (RM) in data 22/09/2007, dal quale sono nati i figli (27/03/2009) e (16/09/2013). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data
23/02/2023 si sono consensualmente separati come da verbale omologato con decreto del 18/05/2023
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Presidente est.
OR De FR