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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13902 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- TA IE Presidente
- Filomena Albano Giudice
- ST RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 26879 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti TA De Santis
e FA EL, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE
, nata a [...] il 25 ottobre Controparte_1
1965, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Alessandra
Salvini, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2025 le parti si sono riportate “…alle proprie richieste, eccezioni e deduzioni versate in atti. Entrambi i
procuratori rinunciano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e si riportano alle comparse
conclusionali e di replica già depositate”.
Più precisamente, guardando alle rispettive comparse conclusionali, il ricorrente ha chiesto di: “1) pronunciare la separazione legale tra i coniugi Parte_1
e , ordinandone l'annotazione ai competenti Uffici dello Controparte_1
Stato Civile, con addebito della colpa a quest'ultima per tutte le ragioni diffusamente
illustrate; 2) dichiarare la decadenza della Sig.ra dalla Controparte_1
domanda riconvenzionale relativa all'ottenimento dell'assegno di mantenimento e,
per l'effetto, dichiarare la detta domanda inammissibile e/o improcedibile e,
subordinatamente, pronunciarne il rigetto poiché infondata sia in fatto che in diritto
disponendo che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento. Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”.
La resistente, con comparsa conclusionale depositate, si è riportata alle conclusioni rassegnate in sede di costituzione in giudizio che di seguito si trascrivono: 1) in via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi,
rigettando la domanda di separazione con addebito alla moglie per i motivi meglio
espressi al punto 1 del presente atto;
2) nel merito, disporre a carico del sig. Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella Controparte_1
misura di € 500,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà valutata
2 dal Tribunale secondo il suo prudente apprezzamento. Con vittoria di spese e
compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 28 agosto Parte_1 Controparte_1
2003 in Roma, con rito civile;
- dalla loro unione non sono nati figli.
In sede di provvedimenti provvisori, stante la mancata costituzione della resistente nonostante la rituale notifica del ricorso, il giudice delegato dal Presidente
ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, precisando che ciascun coniuge dovesse provvedere al proprio mantenimento.
All'udienza del 13 aprile 2022 il Giudice istruttore, rilevando che la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita nei confronti della presso l'indirizzo CP_1
di residenza anagrafica sito in Roma alla Via Orso Mario Corbino n. 38, ossia presso la casa familiare da cui la predetta (come dedotto dallo stesso ricorrente) si era allontanata sin dall'anno 2017, ha disposto il rinnovo della notifica presso “il luogo di
effettiva dimora o di lavoro ovvero, ove la resistente risulti irreperibile, ai sensi dell'art.
143 c.p.c.”, assegnando a parte ricorrente termine sino al giorno 30 luglio 2022 per il rinnovo della predetta notifica;
rinviando quindi all'udienza in trattazione scritta del
28 settembre 2022, poi rinviata d'ufficio per impedimento del magistrato alla successiva udienza dell'11 gennaio 2023, sempre in trattazione scritta.
Il 4 gennaio 2023 si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente e chiedendo di “disporre a carico del sig. CP_2
3
[...] un assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella Controparte_1
misura di € 500,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà valutata
dal Tribunale secondo il suo pr[u]dente apprezzamento”.
Tanto premesso, ritiene anzitutto questo Collegio che la domanda di separazione personale proposta da alla quale la controparte ha aderito, deve Parte_1
essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti a una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate non possono che condurre a tale conclusione.
Conseguono le comunicazioni di cui in dispositivo ai sensi del d.P.R. 396/2000.
Nel presente giudizio si controverte sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione.
In via preliminare, questo Collegio ritiene che la domanda della resistente afferente il riconoscimento del suo diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento sia inammissibile in quanto proposta tardivamente. Tale domanda è
stata infatti formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4
gennaio 2023, in palese violazione degli artt. 166, 167 e 416 c.p.c., nonostante la rituale rinotifica effettuata da parte ricorrente entro il termine del 30 luglio 2022 così
come indicato dal giudice istruttore rispetto a una nuova prima udienza di comparizione che era stata fissata per il 28 settembre 2022 e poi era stata rinviata d'ufficio all'udienza dell'11 gennaio 2023.
4 Va invece esaminata nel merito la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente.
Il ricorrente ha rappresentato in proposito che il matrimonio con la
[...]
sarebbe fallito a causa degli asseriti allontanamenti della resistente dalla CP_1
casa coniugale, avvenuti, per quanto dedotto dal ricorrente, nell'anno 2017 per oltre 5 mesi e poi nell'anno 2018, quando la , dopo un breve rientro CP_1
in casa, si allontanava nuovamente dal domicilio coniugale, non fornendo alcuna informazione al coniuge per circa due anni, facendosi poi viva nell'anno 2020
soltanto “per avanzare richieste di natura economica”.
La resistente si è opposta a tale ricostruzione operata da controparte,
deducendo una serie di tradimenti perpetrati e reiterati dal contestando Parte_1
gli sbalzi d'umore del predetto e aggiungendo che lo stesso era a conoscenza del viaggio in Brasile della moglie per motivi di salute e familiari nonché
dell'impossibilità della stessa di fare rientro a Roma nell'anno 2021 a causa delle restrizioni dovute alle misure contenitive del Covid19.
Orbene, va premesso che ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza: l'intollerabilità della vita coniugale per incompatibilità
caratteriale o per la fine del legame sentimentale non è di per sé foriera di responsabilità, richiedendosi a tal fine la precisa e significativa violazione, ascrivibile all'unilaterale responsabilità di una delle parti, delle regole del matrimonio dettate dal codice civile in termini di assistenza morale e materiale, di fedeltà e di coabitazione.
Più in dettaglio, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini dell'addebitabilità
della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al
5 comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che
sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di
separazione.” (Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014).
Nel caso di specie la domanda di addebito spiegata dal ricorrente è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere respinta.
Le deduzioni ed allegazioni di ambo i coniugi nonché l'istruttoria complessivamente espletata hanno restituito che, in realtà, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è progressivamente venuta meno, sì da rendere intollerabile la convivenza negli anni, di talché a nessuno dei contegni ascritti da ciascuno alla controparte, non dimostrati peraltro, è ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale. Risulta in particolare che tra le parti erano in essere un'aspra conflittualità e una marcata incomunicabilità già da alcuni anni rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo;
aspra conflittualità e marcata incomunicabilità che hanno minato nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, trasmodando in frequenti discussioni e litigi. Ciò si evince non soltanto dalle deduzioni di entrambe le parti ma anche dal tenore delle chat what's app versate in atti dalla resistente con la memoria ex art. 183 comma 2, n. 2, c.p.c.
nonché da ulteriori chat prodotte dallo stesso ricorrente (cfr. documento n. 15 in atti).
Rispetto a tale conflittualità, l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale appare più probabilmente l'effetto di un rapporto coniugale già ampiamente logorato,
piuttosto che la causa della rottura dell'unione coniugale. Si deve quindi confermare
6 la decisione assunta dal giudice istruttore all'udienza del 2 ottobre 2023 di dichiarare inammissibile la prova testimoniale richiesta dal Parte_1
Ne consegue che a nessuno dei contegni ascritti da ciascuno alla controparte è
ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale, nel cui contesto devono interpretarsi gli allontanamenti dalla casa coniugale della resistente.
In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite, ne appare equa la compensazione in ragione del rigetto della domanda di addebito e dell'inammissibilità
della domanda di assegno di mantenimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 13 aprile 2021, nonché sulle Controparte_1
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 25 Parte_1
ottobre 1954a ST D'RC (Siena) e , nata il Controparte_1
25 ottobre 1965a Sao Goncalo Do Abaete (Brasile), i quali hanno celebrato matrimonio con rito civile nel Comune di Roma in data 28 agosto 2003;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma
al n. 2025, Parte 1, Anno 2003;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
7 - dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte resistente;
- dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- compensa interamente le spese della lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 27 settembre 2025.
Il Giudice estensore
ST RI
Il Presidente
TA IE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- TA IE Presidente
- Filomena Albano Giudice
- ST RI Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 26879 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti TA De Santis
e FA EL, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE
, nata a [...] il 25 ottobre Controparte_1
1965, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv.to Alessandra
Salvini, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2025 le parti si sono riportate “…alle proprie richieste, eccezioni e deduzioni versate in atti. Entrambi i
procuratori rinunciano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e si riportano alle comparse
conclusionali e di replica già depositate”.
Più precisamente, guardando alle rispettive comparse conclusionali, il ricorrente ha chiesto di: “1) pronunciare la separazione legale tra i coniugi Parte_1
e , ordinandone l'annotazione ai competenti Uffici dello Controparte_1
Stato Civile, con addebito della colpa a quest'ultima per tutte le ragioni diffusamente
illustrate; 2) dichiarare la decadenza della Sig.ra dalla Controparte_1
domanda riconvenzionale relativa all'ottenimento dell'assegno di mantenimento e,
per l'effetto, dichiarare la detta domanda inammissibile e/o improcedibile e,
subordinatamente, pronunciarne il rigetto poiché infondata sia in fatto che in diritto
disponendo che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio
mantenimento. Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”.
La resistente, con comparsa conclusionale depositate, si è riportata alle conclusioni rassegnate in sede di costituzione in giudizio che di seguito si trascrivono: 1) in via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi,
rigettando la domanda di separazione con addebito alla moglie per i motivi meglio
espressi al punto 1 del presente atto;
2) nel merito, disporre a carico del sig. Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella Controparte_1
misura di € 500,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà valutata
2 dal Tribunale secondo il suo prudente apprezzamento. Con vittoria di spese e
compensi di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 28 agosto Parte_1 Controparte_1
2003 in Roma, con rito civile;
- dalla loro unione non sono nati figli.
In sede di provvedimenti provvisori, stante la mancata costituzione della resistente nonostante la rituale notifica del ricorso, il giudice delegato dal Presidente
ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, precisando che ciascun coniuge dovesse provvedere al proprio mantenimento.
All'udienza del 13 aprile 2022 il Giudice istruttore, rilevando che la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita nei confronti della presso l'indirizzo CP_1
di residenza anagrafica sito in Roma alla Via Orso Mario Corbino n. 38, ossia presso la casa familiare da cui la predetta (come dedotto dallo stesso ricorrente) si era allontanata sin dall'anno 2017, ha disposto il rinnovo della notifica presso “il luogo di
effettiva dimora o di lavoro ovvero, ove la resistente risulti irreperibile, ai sensi dell'art.
143 c.p.c.”, assegnando a parte ricorrente termine sino al giorno 30 luglio 2022 per il rinnovo della predetta notifica;
rinviando quindi all'udienza in trattazione scritta del
28 settembre 2022, poi rinviata d'ufficio per impedimento del magistrato alla successiva udienza dell'11 gennaio 2023, sempre in trattazione scritta.
Il 4 gennaio 2023 si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente e chiedendo di “disporre a carico del sig. CP_2
3
[...] un assegno di mantenimento in favore della sig.ra nella Controparte_1
misura di € 500,00 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà valutata
dal Tribunale secondo il suo pr[u]dente apprezzamento”.
Tanto premesso, ritiene anzitutto questo Collegio che la domanda di separazione personale proposta da alla quale la controparte ha aderito, deve Parte_1
essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti a una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è
divenuta intollerabile. Del resto, le deduzioni delle parti, le dichiarazioni rese alla prima udienza e tutte le circostanze che saranno di seguito analizzate non possono che condurre a tale conclusione.
Conseguono le comunicazioni di cui in dispositivo ai sensi del d.P.R. 396/2000.
Nel presente giudizio si controverte sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione.
In via preliminare, questo Collegio ritiene che la domanda della resistente afferente il riconoscimento del suo diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento sia inammissibile in quanto proposta tardivamente. Tale domanda è
stata infatti formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4
gennaio 2023, in palese violazione degli artt. 166, 167 e 416 c.p.c., nonostante la rituale rinotifica effettuata da parte ricorrente entro il termine del 30 luglio 2022 così
come indicato dal giudice istruttore rispetto a una nuova prima udienza di comparizione che era stata fissata per il 28 settembre 2022 e poi era stata rinviata d'ufficio all'udienza dell'11 gennaio 2023.
4 Va invece esaminata nel merito la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente.
Il ricorrente ha rappresentato in proposito che il matrimonio con la
[...]
sarebbe fallito a causa degli asseriti allontanamenti della resistente dalla CP_1
casa coniugale, avvenuti, per quanto dedotto dal ricorrente, nell'anno 2017 per oltre 5 mesi e poi nell'anno 2018, quando la , dopo un breve rientro CP_1
in casa, si allontanava nuovamente dal domicilio coniugale, non fornendo alcuna informazione al coniuge per circa due anni, facendosi poi viva nell'anno 2020
soltanto “per avanzare richieste di natura economica”.
La resistente si è opposta a tale ricostruzione operata da controparte,
deducendo una serie di tradimenti perpetrati e reiterati dal contestando Parte_1
gli sbalzi d'umore del predetto e aggiungendo che lo stesso era a conoscenza del viaggio in Brasile della moglie per motivi di salute e familiari nonché
dell'impossibilità della stessa di fare rientro a Roma nell'anno 2021 a causa delle restrizioni dovute alle misure contenitive del Covid19.
Orbene, va premesso che ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente dedurre difetti o atteggiamenti caratteriali dell'altro coniuge non conciliabili con la convivenza: l'intollerabilità della vita coniugale per incompatibilità
caratteriale o per la fine del legame sentimentale non è di per sé foriera di responsabilità, richiedendosi a tal fine la precisa e significativa violazione, ascrivibile all'unilaterale responsabilità di una delle parti, delle regole del matrimonio dettate dal codice civile in termini di assistenza morale e materiale, di fedeltà e di coabitazione.
Più in dettaglio, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ai fini dell'addebitabilità
della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al
5 comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che
sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di
separazione.” (Cass. civ. sent. n. 279 del 12.1.2000; nella stessa direzione si vedano anche Cass. civ. ord. n. 40795 del 12.12.2021 e Cass. civ. sent. n. 18074 del
20.8.2014).
Nel caso di specie la domanda di addebito spiegata dal ricorrente è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere respinta.
Le deduzioni ed allegazioni di ambo i coniugi nonché l'istruttoria complessivamente espletata hanno restituito che, in realtà, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è progressivamente venuta meno, sì da rendere intollerabile la convivenza negli anni, di talché a nessuno dei contegni ascritti da ciascuno alla controparte, non dimostrati peraltro, è ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale. Risulta in particolare che tra le parti erano in essere un'aspra conflittualità e una marcata incomunicabilità già da alcuni anni rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo;
aspra conflittualità e marcata incomunicabilità che hanno minato nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, trasmodando in frequenti discussioni e litigi. Ciò si evince non soltanto dalle deduzioni di entrambe le parti ma anche dal tenore delle chat what's app versate in atti dalla resistente con la memoria ex art. 183 comma 2, n. 2, c.p.c.
nonché da ulteriori chat prodotte dallo stesso ricorrente (cfr. documento n. 15 in atti).
Rispetto a tale conflittualità, l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale appare più probabilmente l'effetto di un rapporto coniugale già ampiamente logorato,
piuttosto che la causa della rottura dell'unione coniugale. Si deve quindi confermare
6 la decisione assunta dal giudice istruttore all'udienza del 2 ottobre 2023 di dichiarare inammissibile la prova testimoniale richiesta dal Parte_1
Ne consegue che a nessuno dei contegni ascritti da ciascuno alla controparte è
ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale, nel cui contesto devono interpretarsi gli allontanamenti dalla casa coniugale della resistente.
In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite, ne appare equa la compensazione in ragione del rigetto della domanda di addebito e dell'inammissibilità
della domanda di assegno di mantenimento.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo il 13 aprile 2021, nonché sulle Controparte_1
altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 25 Parte_1
ottobre 1954a ST D'RC (Siena) e , nata il Controparte_1
25 ottobre 1965a Sao Goncalo Do Abaete (Brasile), i quali hanno celebrato matrimonio con rito civile nel Comune di Roma in data 28 agosto 2003;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma
al n. 2025, Parte 1, Anno 2003;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
7 - dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte resistente;
- dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- compensa interamente le spese della lite.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 27 settembre 2025.
Il Giudice estensore
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