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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12954 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 20865/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. AMERICO FRANCESCO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionari Avv. Massimo Asaro, dott.ssa SAVINO MARIA resistente
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio a tempo determinato.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.6.2025, espone: Parte_1
Contr di essere dipendente del e di prestare servizio presso Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali-Patrimonio Culturale sede centrale di Roma con qualifica di Tecnologo III livello – PRIMA fascia stipendiale a decorrere dalla assunzione a tempo indeterminato in data 1.9.2023; Contr di avere in precedenza lavorato presso il con contratto di lavoro a tempo determinato dal
09.05.2009 al 30.12.2013 nel profilo di Tecnologo, III Livello e si essere stata successivamente assunta a tempo indeterminato dal 31.12.2013 al 31.08.2023 nel profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca di IV livello sino al 31.8.2023 e successivamente come tecnologo;
di aver svolto come tecnologo di III livello sempre le stesse mansioni in attività di ricerca tecnico scientifica nel settore delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale;
pagina 1 di 9 che il mancato riconoscimento, dopo l'immissione in ruolo, della pregressa anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro a termine, le ha procurato un danno economico ed un ritardo nella maturazione dello scatto di fascia stipendiale, ai sensi dell'art 72 del CCNL comparto ricerca biennio
1998/2000 e dell'art. 17 del successivo CCNL biennio 2002/2003.
Invocata la violazione del principio comunitario di non discriminazione, chiede (con esclusione del periodo lavorato dal 31.12.2013 al 31.08.2023 nel profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca): a) che sia accertato il suo diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata in forza del contratto a tempo determinato e delle relative proroghe e, quindi, alla ricostruzione della carriera;
b) Contr che il sia condannato alla ricostruzione della carriera, assumendo tutti i provvedimenti necessari Contr all' attribuzione della superiore fascia stipendiale;
c) che il sia quindi condannato a pagare le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori di legge.
2.- Resiste il , eccependo: Parte_2
l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati;
che le maggiorazioni retributive legate alla anzianità di servizio possono essere legittimamente negate in presenza di ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento tra assunti a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato, quali, nel caso di specie: la diversità dei profili rivestiti di tecnologo e di ricercatore tecnico enti di ricerca;
la diversità delle mansioni svolte;
la diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa;
la costituzione di un rapporto di lavoro nuovo non a seguito della procedura di stabilizzazione, bensì di vincita concorsuale;
che, non risultando descritte le mansioni svolte come lavoratore assunto a tempo indeterminato, vi è un difetto di allegazione della comparabilità della situazione;
che il ricorso è generico per omessa indicazione del quantum richiesto;
che il CCNL applicabile subordina il passaggio alla fascia stipendiale superiore non solo al decorso del tempo ma anche al positivo accertamento, da parte dell'ente, dell'attività svolta, attraverso apposita verifica.
3.- Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Muovendo dal contenuto dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, la clausola 4 prevede quanto segue:
""1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. pagina 2 di 9 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"".
5.- Come ricostruito dalla Corte di Appello di Roma (sent. n. 2950/2021), in analogo contenzioso, Per_
“Nell'interpretare la direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05,
Al. ), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni
[...] dell'accordo quadro e della direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent.
4.7.2006, C- 212/04, Ad. e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, precisando che la riserva di cui all'.art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo'. in base all'.ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'.Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'.accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'.ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto pagina 3 di 9 collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'.obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 22.12.2010, resa nei procedimenti riuniti C-444/09, Ga. Ga. e C-456/09, Ig. To., che ha ulteriormente precisato che
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'.ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'.Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'.Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'.Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). pagina 4 di 9 La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una ""ragione oggettiva"" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario
“prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Va.) pronunciata sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'.ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'.AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «.ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Prosegue pertanto la Corte di Appello di Roma, evidenziando che “L'interpretazione della clausola
4 effettuata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE esclude, quindi, che possano costituire ragioni oggettive del differente trattamento retributivo l'esistenza di una norma di legge generale o di clausole della contrattazione collettiva che prevedano tale disparità, o che il contratto stipulato sia considerato come nuovo, così come le modalità di accesso all'impiego e l'essere il lavoratore inserito nel ruolo dell'amministrazione o dell'ente, dovendosi esclusivamente avere riguardo, invece, agli elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di lavoro, nel particolare contesto in cui pagina 5 di 9 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se la disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
6.- Alla luce dei principi della sopra richiamata giurisprudenza comunitaria appaiono infondate le Contr deduzioni difensive del secondo cui il diverso trattamento tra assunti a termine e assunti a tempo indeterminato si giustificherebbe alla luce dei diversi requisiti di professionalità e di esperienza richiesti, oltre che di modalità di assunzione (per l'assunzione di ricercatori/tecnologi a tempo indeterminato è richiesto un concorso pubblico e quale requisito una esperienza professionale di almeno tre anni presso lo stesso ente ovvero aver conseguito il dottorato di ricerca).
6.1- Ciò in quanto, in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, è solamente il contenuto della prestazione che deve essere valutato ai fini della sussistenza delle ragioni oggettive che possono giustificare la diversità di trattamento.
6.2- Nel caso in esame, non forma oggetto di richiesta di riconoscimento, per valutare l'omogeneità delle mansioni, il periodo di assunzione a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore tecnico dal
31.12.2003 al 31.8.2013 (vedi pag. 4 del ricorso), ma solamente i periodi in cui la ricorrente è stata impiegata come tecnologo di III livello, ovvero dal 9.5.2009 al 31.12.2013 con contratto a tempo determinato e dal 1.9.2023 a tempo indeterminato.
6.3- Ebbene la ricorrente ha allegato di aver partecipato alla acquisizione di progetti di ricerca nel settore delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento Scienze
Umane e Sociali, Patrimonio Culturale, di aver supportato la ricerca in tale settore con attività tecnico scientifiche e di averne divulgato i risultati scientifici. Ciò sia nel periodo di assunzione a termine che Contr nel periodo di assunzione a tempo indeterminato. Il non ha contestato specificamente tali allegazioni, essendosi limitato a rilevare l'omessa allegazione delle mansioni svolte nel periodo di assunzione a tempo indeterminato, allegazione invece sussistente, e che il ricercatore a tempo determinato è assunto per un singolo progetto, mentre quello di ruolo segue diverse attività progettuali.
Circostanza, quest'ultima, che denota una diversità quantitativa, ma non qualitativa di mansioni, che, oltre tutto, nel caso di specie hanno riguardato sempre lo stesso settore dello studio delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale.
7.- Sicché l'omesso riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio a tempo determinato, ai fini della progressione stipendiale prevista dal CCNL di settore, costituisce discriminazione derivante dalla sola temporaneità del rapporto, contraria ai principi di cui alla clausola
4 sopra richiamata. Contr 8.- Quanto alla deduzione difensiva del secondo cui il CCNL 1998 – 2001, agli articoli 53 e
54, prevede delle procedure selettive e non vi è per questo alcun aumento retributivo collegato pagina 6 di 9 automaticamente all'anzianità lavorativa, valgono in senso contrario le precisazioni effettuate dalla citata sentenza della Corte di Appello di Roma, secondo cui: “Anche tale difesa non è fondata.
In prima battuta si osserva che l'articolo 53 riguarda le progressioni economiche del personale appartenente ai livelli IV – IX, in cui non è compreso l'odierno appellante che è stato sempre inquadrato, sia nel periodo di servizio a tempo determinato che in quello successivo a tempo indeterminato, al III livello con profilo professionale di Ricercatore.
L'articolo 54, invece, riguarda le procedure selettive per le progressioni di livello nell'ambito del profilo, vicenda diversa dagli aumenti retributivi previsti per Ricercatori e Tecnologi dall'articolo 72 in virtù della sola maturazione di anzianità lavorativa (indipendentemente dalla progressione di livello).
L'articolo 72 del CCNL del comparto ricerca 1998 – 2001 prevede, al comma 1, gli incrementi degli stipendi di Ricercatori e, al comma 2, che ""gli importi annui lordi degli stipendi e delle Parte_3 fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle F1 e F2"".
Le indicate tabelle riportano gli stipendi, con i recepiti aumenti contrattuali, per le varie fasce stipendiali del I, II e III livello del CCNL del comparto ricerca.
Le fasce stipendiali previste dal CCNL 1998 – 2001 sono 0 – 4 anni, 5 – 8 anni, 9 – 12 anni, 13 – 16 anni, 17 – 22 anni, 23 – 30 anni, da 31 anni in poi.
Ciò comporta che nell'ambito di un medesimo livello e profilo, esiste comunque una progressione stipendiale determinata dalla mera anzianità lavorativa.
Analoghe previsioni sono dettate dal CCNL del comparto ricerca 2006 – 2009 che, però, alla tabella F, riportante le nuove retribuzioni di Ricercatori e Tecnologi, apporta una piccola modifica alle fasce stipendiali prevedendole da 0 – 3 anni, da 4 – 7 anni, da 8 – 12 anni, da 13 – 16 anni, da 17
– 22 anni, da 23 – 30 anni, da 31 anni in poi.
E', quindi, evidente che l'omesso computo dell'.anzianità maturata nel periodo di servizio con il contratto a tempo determinato e relative proroghe determina un danno economico in termini di ritardato accesso alle successive fasce stipendiali”. Contr 9.- La difesa del richiama anche l'applicazione dell'art 4 sezione II del CCNL 5 marzo 1998, a supporto della mancanza di automatismo nel passaggio da una fascia stipendiale all'altra. Si tratta tuttavia di disposizione contrattuale superata dalle altre norme di fonte collettiva, successive al CCNL in parola, che sono state sopra richiamate (art. 17 del CCNL 2002-2005, art. 72 del CCNL 1998-2001, art. 13 del CCNL 2006- 2009) (in tal senso, Corte di Appello di Roma, sent. n. 4740/2022).
pagina 7 di 9 10.- L'omessa indicazione del quantum della pretesa, poi, non è sintomo di indeterminatezza della domanda, ma è legata alla richiesta di condanna generica formulata nelle conclusioni del ricorso.
Solo in un'eventuale successiva causa sul quantum debeatur si potrà porre il problema di stabilire se e in quale misura le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera del lavoratore, eseguita considerando anche l'anzianità pregressa, siano rimaste pregiudicate dal “blocco stipendiale” richiamato nella memoria di costituzione.
11.- Infine, va ricordato che non si prescrive l'anzianità di servizio pre-ruolo, ma si prescrivono nel termine di cinque anni i diritti di credito che presuppongono l'anzianità di servizio, prescrizione che decorre da quando il diritto può essere esercitato, quindi dalla assunzione a tempo indeterminato, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. ord. 2232/2020). Risultano pertanto prescritte unicamente le differenze retributive maturate prima del 11.1.2020, quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
12.- Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nei periodi lavorati con contratto a termine e il CNR va condannato alla ricostruzione della carriera della ricorrente, con attribuzione della corretta fascia stipendiale, e al pagamento delle connesse differenze retributive maturate dal 11.1.2020.
13.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nei periodi lavorati con contratto a termine;
condanna il CNR alla conseguente ricostruzione della carriera della ricorrente, con attribuzione della corretta fascia stipendiale;
Contr condanna altresì il alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate dalle singole scadenze al saldo a decorrere dal 11.1.2020, oltre agli interessi legali;
condanna il CNR alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, spese liquidate in € 4630,00, oltre accessori dovuti per legge. pagina 8 di 9 Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 20865/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. AMERICO FRANCESCO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionari Avv. Massimo Asaro, dott.ssa SAVINO MARIA resistente
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio a tempo determinato.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.6.2025, espone: Parte_1
Contr di essere dipendente del e di prestare servizio presso Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali-Patrimonio Culturale sede centrale di Roma con qualifica di Tecnologo III livello – PRIMA fascia stipendiale a decorrere dalla assunzione a tempo indeterminato in data 1.9.2023; Contr di avere in precedenza lavorato presso il con contratto di lavoro a tempo determinato dal
09.05.2009 al 30.12.2013 nel profilo di Tecnologo, III Livello e si essere stata successivamente assunta a tempo indeterminato dal 31.12.2013 al 31.08.2023 nel profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca di IV livello sino al 31.8.2023 e successivamente come tecnologo;
di aver svolto come tecnologo di III livello sempre le stesse mansioni in attività di ricerca tecnico scientifica nel settore delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale;
pagina 1 di 9 che il mancato riconoscimento, dopo l'immissione in ruolo, della pregressa anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro a termine, le ha procurato un danno economico ed un ritardo nella maturazione dello scatto di fascia stipendiale, ai sensi dell'art 72 del CCNL comparto ricerca biennio
1998/2000 e dell'art. 17 del successivo CCNL biennio 2002/2003.
Invocata la violazione del principio comunitario di non discriminazione, chiede (con esclusione del periodo lavorato dal 31.12.2013 al 31.08.2023 nel profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca): a) che sia accertato il suo diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata in forza del contratto a tempo determinato e delle relative proroghe e, quindi, alla ricostruzione della carriera;
b) Contr che il sia condannato alla ricostruzione della carriera, assumendo tutti i provvedimenti necessari Contr all' attribuzione della superiore fascia stipendiale;
c) che il sia quindi condannato a pagare le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori di legge.
2.- Resiste il , eccependo: Parte_2
l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati;
che le maggiorazioni retributive legate alla anzianità di servizio possono essere legittimamente negate in presenza di ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento tra assunti a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato, quali, nel caso di specie: la diversità dei profili rivestiti di tecnologo e di ricercatore tecnico enti di ricerca;
la diversità delle mansioni svolte;
la diversità dei requisiti e delle modalità di accesso all'attività lavorativa;
la costituzione di un rapporto di lavoro nuovo non a seguito della procedura di stabilizzazione, bensì di vincita concorsuale;
che, non risultando descritte le mansioni svolte come lavoratore assunto a tempo indeterminato, vi è un difetto di allegazione della comparabilità della situazione;
che il ricorso è generico per omessa indicazione del quantum richiesto;
che il CCNL applicabile subordina il passaggio alla fascia stipendiale superiore non solo al decorso del tempo ma anche al positivo accertamento, da parte dell'ente, dell'attività svolta, attraverso apposita verifica.
3.- Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Muovendo dal contenuto dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, la clausola 4 prevede quanto segue:
""1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. pagina 2 di 9 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"".
5.- Come ricostruito dalla Corte di Appello di Roma (sent. n. 2950/2021), in analogo contenzioso, Per_
“Nell'interpretare la direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05,
Al. ), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni
[...] dell'accordo quadro e della direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent.
4.7.2006, C- 212/04, Ad. e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, precisando che la riserva di cui all'.art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato:
“La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo'. in base all'.ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'.Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”.
La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'.accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'.ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto pagina 3 di 9 collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'.obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 22.12.2010, resa nei procedimenti riuniti C-444/09, Ga. Ga. e C-456/09, Ig. To., che ha ulteriormente precisato che
“un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'.ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'.Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'.Accordo Quadro”.
Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'.Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). pagina 4 di 9 La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una ""ragione oggettiva"" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario
“prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51).
Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” (punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Va.) pronunciata sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'.ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'.AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «.ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Prosegue pertanto la Corte di Appello di Roma, evidenziando che “L'interpretazione della clausola
4 effettuata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE esclude, quindi, che possano costituire ragioni oggettive del differente trattamento retributivo l'esistenza di una norma di legge generale o di clausole della contrattazione collettiva che prevedano tale disparità, o che il contratto stipulato sia considerato come nuovo, così come le modalità di accesso all'impiego e l'essere il lavoratore inserito nel ruolo dell'amministrazione o dell'ente, dovendosi esclusivamente avere riguardo, invece, agli elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di lavoro, nel particolare contesto in cui pagina 5 di 9 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se la disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
6.- Alla luce dei principi della sopra richiamata giurisprudenza comunitaria appaiono infondate le Contr deduzioni difensive del secondo cui il diverso trattamento tra assunti a termine e assunti a tempo indeterminato si giustificherebbe alla luce dei diversi requisiti di professionalità e di esperienza richiesti, oltre che di modalità di assunzione (per l'assunzione di ricercatori/tecnologi a tempo indeterminato è richiesto un concorso pubblico e quale requisito una esperienza professionale di almeno tre anni presso lo stesso ente ovvero aver conseguito il dottorato di ricerca).
6.1- Ciò in quanto, in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, è solamente il contenuto della prestazione che deve essere valutato ai fini della sussistenza delle ragioni oggettive che possono giustificare la diversità di trattamento.
6.2- Nel caso in esame, non forma oggetto di richiesta di riconoscimento, per valutare l'omogeneità delle mansioni, il periodo di assunzione a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore tecnico dal
31.12.2003 al 31.8.2013 (vedi pag. 4 del ricorso), ma solamente i periodi in cui la ricorrente è stata impiegata come tecnologo di III livello, ovvero dal 9.5.2009 al 31.12.2013 con contratto a tempo determinato e dal 1.9.2023 a tempo indeterminato.
6.3- Ebbene la ricorrente ha allegato di aver partecipato alla acquisizione di progetti di ricerca nel settore delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale, nell'ambito del Dipartimento Scienze
Umane e Sociali, Patrimonio Culturale, di aver supportato la ricerca in tale settore con attività tecnico scientifiche e di averne divulgato i risultati scientifici. Ciò sia nel periodo di assunzione a termine che Contr nel periodo di assunzione a tempo indeterminato. Il non ha contestato specificamente tali allegazioni, essendosi limitato a rilevare l'omessa allegazione delle mansioni svolte nel periodo di assunzione a tempo indeterminato, allegazione invece sussistente, e che il ricercatore a tempo determinato è assunto per un singolo progetto, mentre quello di ruolo segue diverse attività progettuali.
Circostanza, quest'ultima, che denota una diversità quantitativa, ma non qualitativa di mansioni, che, oltre tutto, nel caso di specie hanno riguardato sempre lo stesso settore dello studio delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale.
7.- Sicché l'omesso riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio a tempo determinato, ai fini della progressione stipendiale prevista dal CCNL di settore, costituisce discriminazione derivante dalla sola temporaneità del rapporto, contraria ai principi di cui alla clausola
4 sopra richiamata. Contr 8.- Quanto alla deduzione difensiva del secondo cui il CCNL 1998 – 2001, agli articoli 53 e
54, prevede delle procedure selettive e non vi è per questo alcun aumento retributivo collegato pagina 6 di 9 automaticamente all'anzianità lavorativa, valgono in senso contrario le precisazioni effettuate dalla citata sentenza della Corte di Appello di Roma, secondo cui: “Anche tale difesa non è fondata.
In prima battuta si osserva che l'articolo 53 riguarda le progressioni economiche del personale appartenente ai livelli IV – IX, in cui non è compreso l'odierno appellante che è stato sempre inquadrato, sia nel periodo di servizio a tempo determinato che in quello successivo a tempo indeterminato, al III livello con profilo professionale di Ricercatore.
L'articolo 54, invece, riguarda le procedure selettive per le progressioni di livello nell'ambito del profilo, vicenda diversa dagli aumenti retributivi previsti per Ricercatori e Tecnologi dall'articolo 72 in virtù della sola maturazione di anzianità lavorativa (indipendentemente dalla progressione di livello).
L'articolo 72 del CCNL del comparto ricerca 1998 – 2001 prevede, al comma 1, gli incrementi degli stipendi di Ricercatori e, al comma 2, che ""gli importi annui lordi degli stipendi e delle Parte_3 fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle F1 e F2"".
Le indicate tabelle riportano gli stipendi, con i recepiti aumenti contrattuali, per le varie fasce stipendiali del I, II e III livello del CCNL del comparto ricerca.
Le fasce stipendiali previste dal CCNL 1998 – 2001 sono 0 – 4 anni, 5 – 8 anni, 9 – 12 anni, 13 – 16 anni, 17 – 22 anni, 23 – 30 anni, da 31 anni in poi.
Ciò comporta che nell'ambito di un medesimo livello e profilo, esiste comunque una progressione stipendiale determinata dalla mera anzianità lavorativa.
Analoghe previsioni sono dettate dal CCNL del comparto ricerca 2006 – 2009 che, però, alla tabella F, riportante le nuove retribuzioni di Ricercatori e Tecnologi, apporta una piccola modifica alle fasce stipendiali prevedendole da 0 – 3 anni, da 4 – 7 anni, da 8 – 12 anni, da 13 – 16 anni, da 17
– 22 anni, da 23 – 30 anni, da 31 anni in poi.
E', quindi, evidente che l'omesso computo dell'.anzianità maturata nel periodo di servizio con il contratto a tempo determinato e relative proroghe determina un danno economico in termini di ritardato accesso alle successive fasce stipendiali”. Contr 9.- La difesa del richiama anche l'applicazione dell'art 4 sezione II del CCNL 5 marzo 1998, a supporto della mancanza di automatismo nel passaggio da una fascia stipendiale all'altra. Si tratta tuttavia di disposizione contrattuale superata dalle altre norme di fonte collettiva, successive al CCNL in parola, che sono state sopra richiamate (art. 17 del CCNL 2002-2005, art. 72 del CCNL 1998-2001, art. 13 del CCNL 2006- 2009) (in tal senso, Corte di Appello di Roma, sent. n. 4740/2022).
pagina 7 di 9 10.- L'omessa indicazione del quantum della pretesa, poi, non è sintomo di indeterminatezza della domanda, ma è legata alla richiesta di condanna generica formulata nelle conclusioni del ricorso.
Solo in un'eventuale successiva causa sul quantum debeatur si potrà porre il problema di stabilire se e in quale misura le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera del lavoratore, eseguita considerando anche l'anzianità pregressa, siano rimaste pregiudicate dal “blocco stipendiale” richiamato nella memoria di costituzione.
11.- Infine, va ricordato che non si prescrive l'anzianità di servizio pre-ruolo, ma si prescrivono nel termine di cinque anni i diritti di credito che presuppongono l'anzianità di servizio, prescrizione che decorre da quando il diritto può essere esercitato, quindi dalla assunzione a tempo indeterminato, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. ord. 2232/2020). Risultano pertanto prescritte unicamente le differenze retributive maturate prima del 11.1.2020, quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
12.- Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nei periodi lavorati con contratto a termine e il CNR va condannato alla ricostruzione della carriera della ricorrente, con attribuzione della corretta fascia stipendiale, e al pagamento delle connesse differenze retributive maturate dal 11.1.2020.
13.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nei periodi lavorati con contratto a termine;
condanna il CNR alla conseguente ricostruzione della carriera della ricorrente, con attribuzione della corretta fascia stipendiale;
Contr condanna altresì il alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate dalle singole scadenze al saldo a decorrere dal 11.1.2020, oltre agli interessi legali;
condanna il CNR alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, spese liquidate in € 4630,00, oltre accessori dovuti per legge. pagina 8 di 9 Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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