TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 16068/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 16068/2024 promossa da:
con l'Avv. Ursula Viggiano Parte_1
- ricorrente
contro
Controparte_1
- resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 30.04.2024 la cui notifica ex art. 143 c.p.c. si è
perfezionata regolarmente in data 12.07.2024, parte ricorrente ha citato in giudizio il
Sig. per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione Controparte_1
pagina 1 di 5 relativamente al box auto sito in Torino, Via Villarbasse n. 27, oggetto del contratto di affitto di anni 1 dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza di sfratto;
- il GOP, poiché la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato e quindi è incompatibile con la procedura di sfratto e poiché non è stato possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme, ha trasmesso il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo G.I. con ordinanza del 19.09.24 ha disposto la conversione del rito, ha assegnato termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e ha fissato udienza di comparizione al 13.02.25, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- con la memoria integrativa parte ricorrente chiedeva l'immediato rilascio del box auto e la condanna al pagamento di tutti i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio;
- la mediazione è stata attivata, ma il resistente non vi ha partecipato;
- all'udienza del 13.02.25 la ricorrente insisteva nell'accoglimento della propria domanda formulata nella memoria integrativa del 22.01.25; parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I fissava termine sino al 17.03.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
-alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
che pagina 2 di 5 - le parti stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto un box auto;
- il contratto non era dunque né ad uso abitativo, né commerciale;
- la durata della locazione era di un anno a decorrere dal 1.01.2023 con scadenza al
31.12.2023; il canone concordato era di € 400,00 da corrispondersi in rate trimestrali entro il 5 di ogni trimestre;
- secondo l'attore, alla scadenza del contratto, il 31.12.23 il Sig. non rilasciava CP_1
il box;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del convenuto allegare e provare il rilascio;
- il convento restando contumace non ne ha dato prova;
- dall'1.01.2024 il Sig. sta, quindi, occupando il box de quo senza alcun titolo CP_1
e senza corrispondere alcunché alla proprietà;
- quindi il resistente, essendo cessato il contratto, è tenuto a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose, non essendo applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- il resistente dovrà inoltre risarcire a parte attrice il danno causato dall'illegittima occupazione a partire dal 1.01.2024 sino all'effettivo rilascio, danno che va parametrato al pregresso canone locativo;
- l'indennità di occupazione dal 1.01.24 sino al 31.12.2024 ammonta, quindi, ad €
1.600,00 ai quali vanno aggiunti € 400 per ogni trimestre successivo;
- alla data della presente sentenza il debito ammonta così ad € 2.000 (i quattro trimestri del 2024 più il primo trimestre del 2025);
- sono inoltre dovuti euro 400 per ogni ulteriore trimestre di occupazione dall'aprile 2025
al rilascio;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
pagina 3 di 5 - i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto- valori minimi:
- fase di studio: euro 265;
- fase introduttiva: euro 247;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.648,00 oltre ad euro 250 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione alla data del 31.12.2023 del contratto dell'1.1.23 avente ad oggetto il box sito in Torino, Via Villarbasse n. 27;
- condanna al rilascio immediato in favore di Controparte_1 Parte_1
del box libero da persone e cose;
- condanna al pagamento a favore di di € Controparte_1 Parte_1
2.000 oltre ad € 400,00 per ogni ulteriore trimestre di occupazione dall'aprile 2025 al rilascio;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 1.648,00 oltre ad euro 250 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 18 marzo 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone,
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 16068/2024 promossa da:
con l'Avv. Ursula Viggiano Parte_1
- ricorrente
contro
Controparte_1
- resistente contumace
premesso
che
- con intimazione di sfratto del 30.04.2024 la cui notifica ex art. 143 c.p.c. si è
perfezionata regolarmente in data 12.07.2024, parte ricorrente ha citato in giudizio il
Sig. per sentir convalidare lo sfratto per finita locazione Controparte_1
pagina 1 di 5 relativamente al box auto sito in Torino, Via Villarbasse n. 27, oggetto del contratto di affitto di anni 1 dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza di sfratto;
- il GOP, poiché la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato e quindi è incompatibile con la procedura di sfratto e poiché non è stato possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme, ha trasmesso il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo G.I. con ordinanza del 19.09.24 ha disposto la conversione del rito, ha assegnato termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e ha fissato udienza di comparizione al 13.02.25, concedendo alle parti termini per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- l'ordinanza di conversione del rito veniva ritualmente notificata al convenuto, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- con la memoria integrativa parte ricorrente chiedeva l'immediato rilascio del box auto e la condanna al pagamento di tutti i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio;
- la mediazione è stata attivata, ma il resistente non vi ha partecipato;
- all'udienza del 13.02.25 la ricorrente insisteva nell'accoglimento della propria domanda formulata nella memoria integrativa del 22.01.25; parte convenuta non compariva e se ne dichiarava la contumacia;
- Il G.I fissava termine sino al 17.03.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
-alla scadenza viene depositata la presente sentenza;
osservato
che pagina 2 di 5 - le parti stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto un box auto;
- il contratto non era dunque né ad uso abitativo, né commerciale;
- la durata della locazione era di un anno a decorrere dal 1.01.2023 con scadenza al
31.12.2023; il canone concordato era di € 400,00 da corrispondersi in rate trimestrali entro il 5 di ogni trimestre;
- secondo l'attore, alla scadenza del contratto, il 31.12.23 il Sig. non rilasciava CP_1
il box;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del convenuto allegare e provare il rilascio;
- il convento restando contumace non ne ha dato prova;
- dall'1.01.2024 il Sig. sta, quindi, occupando il box de quo senza alcun titolo CP_1
e senza corrispondere alcunché alla proprietà;
- quindi il resistente, essendo cessato il contratto, è tenuto a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose, non essendo applicabile l'art. 56 l. 392/78;
- il resistente dovrà inoltre risarcire a parte attrice il danno causato dall'illegittima occupazione a partire dal 1.01.2024 sino all'effettivo rilascio, danno che va parametrato al pregresso canone locativo;
- l'indennità di occupazione dal 1.01.24 sino al 31.12.2024 ammonta, quindi, ad €
1.600,00 ai quali vanno aggiunti € 400 per ogni trimestre successivo;
- alla data della presente sentenza il debito ammonta così ad € 2.000 (i quattro trimestri del 2024 più il primo trimestre del 2025);
- sono inoltre dovuti euro 400 per ogni ulteriore trimestre di occupazione dall'aprile 2025
al rilascio;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente;
pagina 3 di 5 - i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto- valori minimi:
- fase di studio: euro 265;
- fase introduttiva: euro 247;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 284,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 426,00
- fase decisionale: euro 426,00
per complessivi euro 1.648,00 oltre ad euro 250 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la cessazione alla data del 31.12.2023 del contratto dell'1.1.23 avente ad oggetto il box sito in Torino, Via Villarbasse n. 27;
- condanna al rilascio immediato in favore di Controparte_1 Parte_1
del box libero da persone e cose;
- condanna al pagamento a favore di di € Controparte_1 Parte_1
2.000 oltre ad € 400,00 per ogni ulteriore trimestre di occupazione dall'aprile 2025 al rilascio;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in complessivi euro 1.648,00 oltre ad euro 250 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 18 marzo 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone,
pagina 5 di 5