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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1940/2021, avente ad oggetto: responsabilità sanitaria, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'avv. Lorenzo Fusco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Quarto n. 41
ATTORE
E
, in persona del direttore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Rachele
Ambrosio, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Latina alla via
P.L. Nervi, Centro Direzionale Latina Fiori
NONCHÉ
(già Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in
[...]
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Barile, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via G.
Marconi n. 95 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. conveniva Parte_1
in giudizio l'AUSL di Latina e l' affinché venisse Controparte_2
accertata la responsabilità da tardiva diagnosi e conseguente condanna al risarcimento del danno da perdita di chance.
A tal fine deduceva di essersi recato nel febbraio 2017, a seguito di problemi gastrointestinali, presso l' per effettuare Controparte_4
una endoscopia digestiva (EGDS), il cui referto riportava la normalità delle pareti gastriche, che dagli esami del sangue emergeva una forma di anemia, curata farmacologicamente con ferro ed emotrasfusioni, che nel mese di giugno del 2018, nel persistere della sintomatologia e dell'anemia, effettuava presso l'Ospedale Gemelli di Roma endoscopia con video capsula, da cui risultava a livello del duodeno una lesione con visibili segni di sanguinamento, che in conseguenza veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti (2 enteroscopie con biopsia per esame genetico, Rx torace, ecodoppler epatico, Tc addome superiore e inferiore) dai quali emergeva la diagnosi di un GIST (neoplasia maligna) duodenale con secondarietà epatica, che veniva sottoposto ad una seconda enteroscopia in data 14/07/2018 ove veniva rilevato sanguinamento endoluminale della lesione e pertanto veniva eseguita embolizzazione arteriosa selettiva del vaso afferente alla porzione di neoplasia sanguinante, che successivamente intraprendeva terapia farmacologica con GLIVEC 400mg, presso la struttura del Gemelli di Roma a tutt'oggi.
Si costituiva ritualmente nel presente giudizio la AUSL di Latina eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto fondata su richiesta di consulenza esplorativa. Nel merito deduceva l'assenza di condotta negligente o comunque colposa dei sanitari, essendo stata correttamente eseguita la
- 2 - prestazione richiesta (esame gastroduodenoscopico) che al momento in cui era eseguito non poteva lasciare presagire l'esistenza di una neoplasia.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'inammissibilità della chiamata diretta, stante la non applicabilità della l. Pt_2
al caso de quo. Nel merito eccepiva, in ordine al rapporto assicurativo,
l'esistenza della clausola Self Insured Retention (SIR) di € 250.000,00, per cui ogni danno inferiore a tale importo esula dalla copertura assicurativa, nonché un massimale di €50.000.000,00 (massimale aggregato annuo) per ogni periodo di assicurazione (ciascuno pari ad 1 anno) ed € 15.000.000,00 per ogni singolo sinistro.
Prodotta documentazione, mutato il rito in ordinario, espletata ctu, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 1.10.2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna di Controparte_2
Il difetto di legittimazione passiva, secondo consolidata giurisprudenza
è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Cass. Civ.
Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
Ed invero la giurisprudenza, in ordine all'obbligo di partecipazione delle imprese assicuratrici al giudizio di accertamento della responsabilità medica è pacifica nel ritenere ammissibile il litisconsorzio nella fase conciliativa, argomentando dal disposto dell'art. 8, comma 4, L. 24/2017 che prevede l'obbligo di partecipazione alla fase conciliativa di a.t.p. ex 696-bis c.p.c. di “tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione.
Diversa è la portata dell'art. 12, co. 6, della Legge 24/2017, il quale, invece, subordina l'applicazione della norma all'adozione dei decreti attuativi, con riferimento all'azione diretta risarcitoria (escludendo dalla sua portata il solo procedimento conciliativo).
- 3 - Deve pertanto, in difetto di emanazione dei decreti attuativi in materia al tempo della proposizione della domanda, ritenersi preclusa l'azione risarcitoria avviata con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., poi mutato in rito di cognizione ordinaria, direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria e/o del medico.
Nell'ordinamento non è infatti ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, se non nei casi previsti dalla legge (come nelle ipotesi di cui al cod. ass.). Nelle altre ipotesi di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell' , e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, Parte_3
possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio l'assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l'assicurato, con la conseguenza che se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l'assicuratore del responsabile, la domanda risarcitoria andrà dichiarata inammissibile, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.. Sarà, eventualmente, il danneggiante a poter chiamare in manleva l'assicurazione nel medesimo giudizio.
Tuttavia secondo recente giurisprudenza, pur essendo preclusa l'azione diretta, la partecipazione dell'assicurazione anche nel giudizio di merito assurge a litisconsorzio processuale, finalizzato in funzione di economia processuale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, al fine di evitare il moltiplicarsi dei giudizi e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati. (Trib. Benevento ord.
1.11.2019 r.g. 4221/2018).
In via ulteriormente preliminare deve respingersi l'eccezione di
- 4 - inammissibilità della domanda, essendo stato esperito il previo giudizio di atp
(anche condizione di procedibilità della domanda).
Nel merito la domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In materia di responsabilità medica, l'attuale disciplina è regolata dalla
Legge n. 24 del 2017 (c.d. - ), mediante la quale il Legislatore è Pt_2 Pt_4
intervenuto sulla normativa previgente - Legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D. L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto Balduzzi) - operando una espressa qualificazione della natura della responsabilità civile in subiecta materia.
In particolare, suddetta legge, introducendo una bipartizione della responsabilità in ragione della differenziazione della posizione della struttura sanitaria, ancora di natura contrattuale, da quella dell'esercente la professione sanitaria, ora di natura extracontrattuale, ha comportato una modifica della disciplina sostanziale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile.
Ciò posto, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono al febbraio 2017, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge – Pt_2
Bianco (1.4.2017), vigente il decreto Balduzzi (14.9.2013).
Orbene, in ordine alla retroattività delle suddette leggi, la Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore […]”, (Cass. civ. n. 28994/2019)
Difatti, argomentando circa il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi, la Suprema Corte ha escluso la retroattività di tali norme tanto per l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva, quanto per gli effetti negativi che ne deriverebbero in termini di lesione del diritto di difesa di chi abbia intrapreso un'azione giudiziale sulla base di regole sostanziali proprie della responsabilità contrattuale, nonché in termini di incidenza diversificata
- 5 - della qualificazione del titolo di responsabilità ex lege ne diversi giudizi, in considerazione del loro stato o grado.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame troverà applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che qualificava a titolo di responsabilità contrattuale tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella dell'esercente la professione sanitaria.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass.
13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa
- 6 - un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass.
26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte
- 7 - le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata normativamente nell'ambito contrattuale la responsabilità sanitaria della struttura, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o
- 8 - l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante"
- del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
(Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di "certezza probabilistica" non ancorato
"esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente", ma che deve essere "verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
- 9 - (c.d. probabilità logica o baconiana).
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata nel presente giudizio, è emersa una condotta colposa a carico dei sanitari operanti presso l Controparte_4
Sul punto appaiono condivisibili le conclusioni formulate dal Collegio peritale nelle persone dei dott.ri e perché Persona_1 Persona_2
adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici.
La giurisprudenza ha precisato che “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente”. (Cassazione civile sez. II, 30/10/2009,
n.23063). Ed ancora “Qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte entrambe di sede di gravame e fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili "aliunde". Una specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice.” (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2004, n.9300)
Orbene nel merito delle conclusioni dei due elaborati peritali, l'uno nel giudizio di atp e l'altro nel presente giudizio, si evidenza che la perizia espletata nel presente giudizio conduce un esame più ampio e accurato del mancato
- 10 - rispetto delle Linee Guida, le indicazioni scientifiche e le buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali per la gestione dell'anemizzazione a origine gastrointestinale, laddove la ctu espletata nel giudizio di atp si era limitata ad affermare apoditticamente che c'era stato un ritardo diagnostico ma non imputabile alla struttura perché il paziente non era in stato di ricovero, per cui la prestazione dell'esame sarebbe stata esaustiva.
La perizia dei dott.ri e invece, con maggiore Per_1 Per_2
precisione ed esaustività chiarisce che, innanzi al quadro clinico rappresentato dal paziente, avrebbe dovuto essere indirizzato presso un iter diagnostico per l'approfondimento della causa del sanguinamento e dell'anemia.
A seguito dell'esame della documentazione clinica e dall'esame obiettivo del , il Collegio peritale ha concluso che “Il percorso Parte_1
messo in atto tra il febbraio 2017 e il giugno 2018 appare del tutto inadeguato, improntato a un atteggiamento attendistico non consono per le esigenze presentate dal paziente nel caso in discussione”, affermando una condotta dei sanitari operanti presso l'AUSL non adeguata alle esigenze rappresentate dal paziente, in mancanza di rispetto delle “Linee Guida, le indicazioni scientifiche
e le buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali per la gestione dell'anemizzazione a origine gastrointestinale”, in attività routinaria e per la quale la struttura disponeva “di tutto quanto necessario per l'attuazione di un corretto e utile iter di approfondimento diagnostico, necessario per individuare e gestire l'origine del sanguinamento gastrointestinale”.
In conseguenza del ritardo diagnostico il paziente subiva una perdita di chance quantificata dal Collegio peritale nella misura del 40%.
Non determinava, invece, un maggior danno biologico temporaneo, assoluto o parziale, né postumi permanenti o spese ulteriori rispetto a quelle già necessarie per la patologia.
La più recente giurisprudenza in tema di perdita di chance ha statuito che “il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il
- 11 - risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato - possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva
o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata. In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza
(non causale, ma) eventistica” (Cassazione civile sez. III, 31/01/2024, (ud.
06/11/2023, dep. 31/01/2024), n.2892).
Più precisamente, “la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze” (Cass. 28993/2019).
Al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico.
Tuttavia, “per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve
- 12 - essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio,
l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento”
(Cass. civ. Sez. III Ord., 26/06/2020, n. 12928).
Nel caso di specie, la perizia ha accertato un danno costituito da una perdita di un risultato migliore di natura incerta, essendo passato il rischio di recidiva da basso ad intermedio, ma concreto e quantificabile nella misura del
40%.
I consulenti giungono a tale conclusione non solo in considerazione alle statistiche emergenti dagli studi scientifici di merito, ma anche con specifico riferimento al caso oggetto della discussione.
Affermano in particolare in risposta alle osservazioni che “si sono rese necessarie valutazioni in ordine alle caratteristiche della massa, con particolare riferimento all'accrescimento del tumore nel periodo in discussione che però può esclusivamente essere stimato, visto che proprio i comportamenti di cui si discute non ne consentono una definizione precisa a far data dall'inizio della vicenda. In sostanza, si deve partire dall'assenza di elementi di certezza sulle condizioni iniziali della massa, collegata in particolare all'interruzione dell'iter diagnostico. Si dispone, in sostanza, solo delle seguenti informazioni: presenza di sanguinamento (non stimabile durata) nel gennaio 2017, tale da aver determinato uno stato anemico, dimensioni della lesione nel giugno 2018: 65 mm x 86 mm x 12 mm (lettera di dimissione del
Policlinico Gemelli di luglio 2018), notevole riduzione delle dimensioni della lesione successivamente all'inizio della terapia con imatinib (esame PET-TC del 29/03/2019).
… va segnalato anche che le informazioni scientifiche derivanti dalla letteratura inducono ad ammettere che nel periodo in discussione (ritardo
- 13 - diagnostico pari a 18 mesi) la lesione si sia accresciuta in una misura non definibile con certezza ma stimabile, in termini di credibilità scientifica, in misura pari a circa 3/4 cm, per modo che, in termini di predizione del rischio, la lesione passasse dall'avere un rischio di recidiva da basso a intermedio
(correlabile al superamento dei 5 cm)”.
Circa la quantificazione del danno, “la liquidazione correlata ad una perdita di chance propriamente intesa non può che essere effettuata in via equitativa, con una valutazione commisurata alla peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza (rispetto al quale il valore statisticopercentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo), mentre va sicuramente escluso il ricorso -anche mediato ai criteri tabellari in uso per la liquidazione del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea che, pur attenendo a danni non patrimoniali, presuppongono la sussistenza di pregiudizi incompatibili con quello derivante da perdita di chance (cfr. Cass. n. 3691/2018)” (Cass. civ. Sez. III Ord.,
26/06/2020, n. 12928).
Nel medesimo senso più recentemente Cass. civ., sez. III, sent., 19 settembre 2023, n. 26851 “quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la
"possibilità perduta" (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass., n. 28993 del 2019, cit., specie § 14; più di recente, Cass.,
26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261), l'incertezza sull'eventuale
e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di "policy" (Cass., n. 28993 del 2019, cit., § 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa (infra, sub 4.2. e ss.), sempre che,
- 14 - sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la "seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica" conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore - non potendosi discorrere di una "probabilità della possibilità" (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto”.
Ed ancora “il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum nè predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub
a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, nè ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, nè a quelli del danno biologico temporaneo”
(Cass. civ., sez. III, sent., 19 settembre 2023, n. 26851).
Pertanto, la liquidazione sarà effettuata secondo un criterio equativo puro, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza in materia.
Deve pertanto liquidarsi, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, un importo di euro 140.000,00 determinato in via equitativa, tenendo conto dell'età del danneggiato, delle condizioni cliniche preesistenti e delle comorbidità, della durata del ritardo diagnostico (18 mesi) della incidenza dello stesso sullo sviluppo della patologia neoplastica, dal passaggio della classificazione da rischio di recidiva da basso ad intermedio, in ragione dell'accrescimento della lesione.
- 15 - Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite (incluse quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza tra l'attore e l'AUSL e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 52.001,00
e 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguno il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di
ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).
Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.
Sono integralmente compensate tra l'attore e Controparte_2
le spese di lite, in ragione della novità della questione trattata.
[...]
P.Q.M.
- 16 - Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità dell'AUSL, e, per l'effetto, la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, della somma di € 140.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna l'AUSL al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida, per entrambi i giudizi, in complessivi euro 9.152,00 di cui euro
286,00 per spese ed euro 1.528,00 per compensi, per il giudizio di atp, euro
286,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_2
[...]
d) pone definitivamente a carico del convenuto AUSL le spese di CTU.
Così deciso in Latina il 19.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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