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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18/2022 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 16 aprile 2024 alle ore 9.44 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. PEPPONI Parte_1 Parte_1
MARCO, oggi sostituito dall'avv. ILARIA GRAZZINI;
Per , il dott. Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Grazzini si riporta integralmente agli scritti difensivi e alle conclusioni formulate anche nelle note autorizzate. L'avv. i riporta agli scritti difensivi, in particolare alle note conclusive depositate. CP_2
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 17.20 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2022 promossa da:
C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. PEPPONI MARCO, elettivamente CP_3 domiciliato come in atti presso il difensore
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PEPPONI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio del dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_4
del dott. elettivamente domiciliato come in atti
[...] CP_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di legale rappresentante della e CP_3 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 170/2021 del Parte_1
26.11.2021 emessa dall' di Pistoia e portante il pagamento della Controparte_5 complessiva somma di € 9.042,00, a titolo di sanzioni e spese di notifica, chiedendo che fosse dichiarata inefficace e/o nulla, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente ha dedotto, in particolare, che:
- l'ordinanza-ingiunzione opposta trae origine dalla notifica del verbale di accertamento del
3.3.2020 (n. , prot. n. 4350 del 4.3.2020) e dal verbale di primo accesso del 15.5.2019, con Org_1
cui era stata contestata ai ricorrenti la violazione dell'art. 3, comma 3 e 3-ter, d.l. 12/2002 e ss.mm., per aver impiegato i lavoratori , e quali dipendenti Controparte_6 Persona_1 Controparte_7
subordinati presso l' , in carenza assicurativa per una effettiva giornata di Organizzazione_2
lavoro (il 19.12.2018), senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al
Centro per l'Impiego, essendo stato formalizzato il rapporto di tutti e tre solo a partire dal 20.12.2018; - l'effettiva attività lavorativa dei tre dipendenti aveva avuto inizio solo in data 20.12.20218, come correttamente comunicato in anticipo mediante comunicazioni , ma i tre si trovavano presso i Pt_2
Orga locali della struttura alberghiera il 19.12.2018 al momento dell'accesso ispettivo dei in quanto, non essendo residenti nella provincia di Pistoia, ma provenendo da altre regioni, i lavoratori si erano recati in anticipo presso l'hotel per prendere possesso degli alloggi a loro destinati, senza aver svolto, attività alle dipendenze dei ricorrenti il 19.12.2018.
Costituitosi in giudizio, l' di Pistoia ha contestato la fondatezza Controparte_5 del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta, la causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (anche mediante prova delegata). È stata dunque decisa all'esito dell'odierna camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Nel merito
Il ricorso merita integrale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, vale la pena chiarire che, nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, l'opponente assume la veste meramente formale di attore, mentre la veste sostanziale di attore spetta all'Amministrazione convenuta: ne consegue che, ai fini del riparto dell'onere della prova si applicano i princìpi generali, con la conseguenza che grava sulla P.A. l'onere di offrire prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa, ossia dell'illecito amministrativo contestato e sanzionato e, dunque, della responsabilità gravante sull'opponente, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare il ricorrere di eventuali fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (sul punto, cfr. Cass. civ. sez. II, 3 marzo 2011, n. 5122; Cass. civ., sez. VI-2, 21 gennaio 2019, n. 1921).
Ebbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, l' resistente non CP_5
ha soddisfatto tale onere, di talché non risulta raggiunta la prova della responsabilità ascritta alla società
e al , odierni opponenti. Pt_1
Nel caso di specie si discute della commissione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 3, comma
3 e 3-ter, d.l. 12/2002 e ss.mm., essendo stato contestato ai ricorrenti di aver impiegato i lavoratori
, e quali dipendenti subordinati presso l' Controparte_6 Persona_1 Controparte_7 [...]
, in carenza assicurativa, per una effettiva giornata di lavoro (il 19.12.2018). È Organizzazione_2
pacifico tra le parti, e comunque documentale (cfr. all. da 5 a 9 ricorso), che tutti e tre i citati dipendenti abbiano prestato regolare attività lavorativa a partire dal 20.12.2018, in forza di contratti di lavoro debitamente comunicati a mezzo comunicazione Unilav. È altresì pacifico che e CP_6 Per_1 si trovassero presso la struttura ricettizia sin dal 19.12.2018. Ciò di cui si discute è se la CP_7
presenza dei tre soggetti presso la struttura ricettizia in quella giornata, allorché il nucleo NAS dei
Carabinieri di Firenze aveva effettuato un accesso ispettivo, sia o meno considerabile quale giornata effettiva di lavoro, con la conseguenza che la mancanza di regolare rapporto di lavoro anche per tale giornata integrerebbe gli estremi della violazione ascritta agli opponenti.
Innanzitutto, preme evidenziare l'estrema genericità delle circostanze rappresentate negli atti prodotti in giudizio dall' , dai quali non è possibile desumersi alcunché di significativo in CP_5
ordine alle circostanze nelle quali i tre menzionati soggetti siano stati rinvenuti presso l'Hotel
, non essendo specificato, con precipuo riguardo a , e che Org_2 Per_1 CP_7 CP_6
tipo di attività fossero intenti a svolgere al momento dell'accesso ispettivo, né dove si trovassero esattamente. Tali aspetti storico-fattuali, indispensabili per verificare l'integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito addebitato ai ricorrenti, non si rinvengono nel verbale unico di accertamento e notificazione e nel verbale di primo accesso (all.
2-3 ricorso, doc. 1 e 16 memoria), né nella
Orga Con comunicazione che il di Firenze ha inoltrato all' (doc. 14 memoria): in specie, in quest'ultimo si rileva un mero elenco di soggetti rinvenuti dai Carabinieri presso l'hotel predetto, che vengono descritte in maniera generica quali “persone intente a lavorare all'interno della struttura a vario titolo
(preparazione pasti, servizio ai tavoli ed animazione”, senza che sia fornita alcuna informazione specificamente dedicata all'attività svolta dai tre soggetti asseritamente impiegati in carenza assicurativa.
La medesima genericità si riscontra nelle dichiarazioni scritte prodotte dall'Amministrazione opposta congiuntamente alla memoria difensiva, acquisite dall' il 14 gennaio 2020. Preme CP_5
evidenziare, innanzitutto, come non si tratti di dichiarazioni rilasciate da nessuno dei tre soggetti di cui trattasi, bensì da differenti lavoratori ( , , cfr. doc. 8-9-10 Persona_2 Persona_3 Per_4
memoria); in secondo luogo, nessuno dei dichiaranti ha fatto riferimento, in maniera specifica e nominata, a , o (vi si legge un generico e nient'affatto circostanziato Per_1 CP_6 CP_7 riferimento a “tutto il personale identificato in loco dai NAS”), né ha descritto quale attività lavorativa, in particolare, questi ultimi stessero svolgendo presso la struttura alberghiera. Si consideri, peraltro, che la modalità con la quale tali relata sono stati riportati nei verbali ispettivi ne riduce in modo sensibile il peso conoscitivo, posto che il cenno (perché non si tratta di nulla più di questo) al fatto che le persone identificate dai NAS fossero impegnate a lavorare il 19.12.2018 è riportato tramite formule tralatizie, identiche per i diversi dichiaranti, che non consente di appurare in maniera compiuta l'attendibilità e genuinità di quanto riferito agli Ispettori. A fronte della specifica contestazione di parte ricorrente, che ha dedotto che i tre soggetti de quibus fossero presenti in struttura sol perché, provenendo da altre Regioni e dovendo prendere servizio il giorno seguente, avrebbero trascorso la notte presso gli alloggi che l'hotel aveva posto a loro disposizione, l' convenuto non ha aggiunto, in sede di memoria difensiva, alcuna CP_5
precisazione ulteriore rispetto alla generica rappresentazione dei fatti di cui si è già dato conto.
Alla luce di ciò, non si può ritenere che gli esiti dell'istruttoria orale svolta in corso di causa (e, per il momento, al netto dei rilievi in punto di intrinseca significatività della stessa di cui si darà conto nel prosieguo), possano in alcun caso 'sanare' a posteriori una difettosa, carente rappresentazione delle circostanze rilevanti ai fini dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta in questa sede.
L' resistente non potrebbe legittimamente avvalersi dell'integrazione che si consentirebbe se CP_5 si ammettesse che le circostanze fattuali emerse, si ribadisce, per la prima volta in esito all'audizione in questa sede dei tre lavoratori di cui trattasi, mai ascoltati prima del presente giudizio, andassero a
'completare il contenuto informativo generico del verbale di accertamento e dei conseguenti provvedimenti adottati.
Ad ogni buon conto, le testimonianze acquisite non sono risultate idonee a ritenere soddisfatto l'onus probandi gravante su parte resistente. Quanto al teste uno dei Carabinieri del NAS di Tes_1
Firenze che aveva effettuato l'accesso ispettivo il 19.12.2018, non è stato in grado di riferire alcunché di rilevante in ordine all'attività che , e stavano asseritamente svolgendo Per_1 CP_6 CP_7
al momento dell'accesso (avendo il teste ammesso di non ricordare la circostanza e non avendoli saputi collocare nemmeno in termini 'spaziali', avendo solo genericamente riferito che “alcuni [impiegati;
n.d.r.] erano in cucina e altri nella sala somministrazione che apparecchiavano […] Ad giudice: io non mi ricorso nello specifico se o fossero in cucina oppure nella sala CP_6 Per_1 CP_7 somministrazione o come fossero suddivisi in queste due sale”), ed anzi dalle stesse dichiarazioni del teste è possibile ritenere che lo stesso non ricordasse affatto i tre lavoratori, che ha in modo Tes_1
erroneo individuato come stagisti. Come emerge dagli atti e come confermato anche dalla teste quest'ultima, la e non erano stati assunti come stagisti. CP_7 Per_1 CP_6
Quanto agli ulteriori testi sentiti, ha escluso in maniera categorica di aver svolto attività CP_6 lavorativa presso l' il 19.12.2018 ed ha confermato in maniera integrale la versione Org_2
dei fatti per come descritta in ricorso (“sono arrivato all'Abetone il 19.12.2018; non ho iniziato a lavorare quel giorno, ma il giorno dopo, il 20.12.2018; il giorno 19.12.2018 sono arrivato, ci hanno assegnato le camere, ci hanno dato da mangiare, insomma ci siamo sistemati;
con me c'erano altre due ragazze, di cui non ricorso i nomi”; cfr. verbale ud. di assunzione prova delegata del 21.9.2023).
Tanto la teste , quanto la teste sentite rispettivamente all'udienza del 21.2.2023 e Per_1 CP_7 del 3.10.2023, hanno riferito che, il 19.12.2018, stavano allestendo un 'alberello' di Natale (peraltro, la ha anche confermato che ancora non era nemmeno arrivato presso l'hotel in quel Per_1 CP_6
momento) e che dopo avevano avuto giusto il tempo di cenare e sistemarsi, essendo arrivate in albergo nel tardo pomeriggio.
Da quanto riferito dai testi, oltre alla dimostrazione che non aveva effettuato nessuna CP_6
attività asseritamente lavorativa il 19.12.2018, si ricava solo che le altre due dichiaranti si siano dedicate ad addobbare un 'alberello' di Natale, senza che da ciò sia dato ricavare su disposizione di chi avessero deciso di occuparsi di simile incombente, se ciò rientrasse, quantomeno in astratto, nelle mansioni cui le stesse dal giorno seguente avrebbero dovuto attendere contrattualmente, per quanto tempo si possano essere dedicate a tale attività e se dunque possa parlarsi di “effettiva giornata di lavoro” con riferimento al mero allestimento di un “alberello”. Ciò non risulta sufficiente per ritenere dimostrato che i tre lavoratori siano stati impiegati in carenza assicurativa nel giorno 19.12.2018.
In considerazione di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso merita accoglimento, con revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta e conseguente accertamento che nulla è dovuto da parte degli opponenti a titolo di sanzioni per le violazioni ivi contestate.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) in accoglimento integrale del ricorso, revoca l'ordinanza ingiunzione n. 170/2021 oggetto di opposizione, e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dalla e da Parte_1
per le causali di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta;
Parte_1
2) Condanna l' al pagamento in favore della Controparte_9 Parte_1
e di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.391,00 per
[...] Parte_1 compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16 aprile 2024
Il Giudice Dott.ssa dott. Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.