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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/12/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 378/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Pezzini, in sostituzione dell'avv. De Tina e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, dando atto che la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta in epoca successiva al deposito del ricorso, ossia a novembre 2024. Parte ricorrente insiste per la condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale. Parte resistente chiede la compensazione considerando che la ricorrente ha intimato un interlocutore diverso da quello che avrebbe immediatamente condotto alla soddisfazione della pretesa.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 378/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. n. 378/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente dagli Parte_1 zio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c., dai funzionari dott.ssa Controparte_1 ed elettivamente domiciliato l'indirizzo di posta Controparte_2
Email_1 resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 12 settembre 2024, la ricorrente, Con premesso di aver lavorato per il (di seguito, per brevità, anche Controparte_1 come docente a tempo determinato in forza di molteplici contratti a tempo determinato e di essere stata assunta a tempo indeterminato il 01.09.2015, ha agito in giudizio sostenendo che, successivamente alla sua immissione in ruolo, il servizio prestato in precedenza sia stato valorizzato secondo i meccanismi della c.d. ricostruzione di carriera previsti dal d.lgs. 279/1994, ciò che condurrebbe, a suo dire, all'applicazione di una disciplina discriminatoria tra loro e il personale a tempo indeterminato, data la valorizzazione solo parziale del servizio pre-ruolo prestato ai fini dell'individuazione della Cont loro anzianità di servizio. Ha quindi agito in giudizio perché, il venga condannato ad eseguire una nuova ricostruzione di carriera allineata al principio di non discriminazione e a corrisponderle le correlate differenze retributive. Cont Il si è costituito in giudizio rappresentando d'aver soddisfatto la pretesa della ricorrente e chiedendo dichiararsi la cessazione tra le parti della materia del contendere. Con Parte ricorrente ha aderito a questa richiesta e ha chiesto la condanna del al Cont pagamento delle spese processuali. Il ne ha chiesto la compensazione. Ciò posto, deve darsi atto che la materia del contendere è cessata In merito alle spese, il pagamento del dovuto solo dopo l'avvio del giudizio giustifica la Cont condanna del al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della Cont soccombenza virtuale. Non osta a questa soluzione il fatto, rappresentato dal in vista della compensazione, che la ricorrente abbia rivolto la sua pretesa, in sede stragiudiziale, ad un interlocutore diverso da quello che avrebbe potuto dare un pronto riscontro alla sua richiesta. In effetti, la macchinosità del dialogo in seno al è profilo di cui la CP_1 ricorrente non può essere onerata in nessun senso. Le spese vengono liquidate considerando la semplicità delle questioni coinvolte, del tutto seriali e oggetto di un consolidato orientamento di legittimità, ciò che giustifica l'applicazione di uno scaglione differente da quello previsto per le cause di valore indeterminabile [cfr. Cass., n. 16178/2024] e la valorizzazione dei relativi minimi tariffari. Va altresì riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014, stante l'inserimento, nel ricorso, di link che consentono l'accesso diretto ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione fra le parti della materia del contendere;
condanna il a rifondere alla ricorrente la frazione residua Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidata in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 11/12/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Pezzini, in sostituzione dell'avv. De Tina e, per parte resistente, la dott.ssa Sammartini.
I procuratori delle parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, dando atto che la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta in epoca successiva al deposito del ricorso, ossia a novembre 2024. Parte ricorrente insiste per la condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale. Parte resistente chiede la compensazione considerando che la ricorrente ha intimato un interlocutore diverso da quello che avrebbe immediatamente condotto alla soddisfazione della pretesa.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 378/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. n. 378/2024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente dagli Parte_1 zio Riommi, Daniele Verduchi e Flaviano De Tina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c., dai funzionari dott.ssa Controparte_1 ed elettivamente domiciliato l'indirizzo di posta Controparte_2
Email_1 resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 12 settembre 2024, la ricorrente, Con premesso di aver lavorato per il (di seguito, per brevità, anche Controparte_1 come docente a tempo determinato in forza di molteplici contratti a tempo determinato e di essere stata assunta a tempo indeterminato il 01.09.2015, ha agito in giudizio sostenendo che, successivamente alla sua immissione in ruolo, il servizio prestato in precedenza sia stato valorizzato secondo i meccanismi della c.d. ricostruzione di carriera previsti dal d.lgs. 279/1994, ciò che condurrebbe, a suo dire, all'applicazione di una disciplina discriminatoria tra loro e il personale a tempo indeterminato, data la valorizzazione solo parziale del servizio pre-ruolo prestato ai fini dell'individuazione della Cont loro anzianità di servizio. Ha quindi agito in giudizio perché, il venga condannato ad eseguire una nuova ricostruzione di carriera allineata al principio di non discriminazione e a corrisponderle le correlate differenze retributive. Cont Il si è costituito in giudizio rappresentando d'aver soddisfatto la pretesa della ricorrente e chiedendo dichiararsi la cessazione tra le parti della materia del contendere. Con Parte ricorrente ha aderito a questa richiesta e ha chiesto la condanna del al Cont pagamento delle spese processuali. Il ne ha chiesto la compensazione. Ciò posto, deve darsi atto che la materia del contendere è cessata In merito alle spese, il pagamento del dovuto solo dopo l'avvio del giudizio giustifica la Cont condanna del al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della Cont soccombenza virtuale. Non osta a questa soluzione il fatto, rappresentato dal in vista della compensazione, che la ricorrente abbia rivolto la sua pretesa, in sede stragiudiziale, ad un interlocutore diverso da quello che avrebbe potuto dare un pronto riscontro alla sua richiesta. In effetti, la macchinosità del dialogo in seno al è profilo di cui la CP_1 ricorrente non può essere onerata in nessun senso. Le spese vengono liquidate considerando la semplicità delle questioni coinvolte, del tutto seriali e oggetto di un consolidato orientamento di legittimità, ciò che giustifica l'applicazione di uno scaglione differente da quello previsto per le cause di valore indeterminabile [cfr. Cass., n. 16178/2024] e la valorizzazione dei relativi minimi tariffari. Va altresì riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014, stante l'inserimento, nel ricorso, di link che consentono l'accesso diretto ai documenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione fra le parti della materia del contendere;
condanna il a rifondere alla ricorrente la frazione residua Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidata in euro 2.741,70, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri