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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 389/2022 R.G. promosso
DA
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni,
Antonio Cazzella e Stefano Brancati;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale;
( ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._2
dall'avv. Vittorio Mazzerbo
Appellati
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e ; CP_5 Controparte_6
Appellati non costituiti
OGGETTO: appello – interposizione illecita di manodopera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.4.2017, gli appellati indicati in epigrafe (unitamente ad altri lavoratori), dipendenti dall'1.1.2013 di (di seguito Controparte_7
- data in cui i relativi contratti di lavoro erano stati ceduti a CP_7
quest'ultima società da (di seguito ), ex art. 2112 c.c., Parte_1 Pt_1
nell'ambito di una cessione di ramo di azienda, accompagnata da un appalto di servizi tra le parti - adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania affinché questi accertasse e dichiarasse la violazione, da parte di Pt_1
del d.lgs. n. 276/2003 in materia di appalto di manodopera, con
[...]
condanna della committente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1.1.2013.
Sostenevano, in particolare, di aver lavorato per la commessa e di Pt_1
essere sempre stati sottoposti al potere direttivo e di controllo della committente, secondo le esigenze organizzative della stessa e utilizzando i suoi indispensabili strumenti di lavoro.
Con sentenza n. 4553/2021 del 4.11.2021, il giudice adito - confermato il rigetto dell'istanza proposta da di chiamata in causa di Pt_1 Controparte_8
(società incorporante la , non venendo in rilievo un Controparte_7
litisconsorzio necessario;
richiamate le previsioni di cui agli artt. 29 del d.lgs.
276/2003 e 1655 c.c. nonché i principi elaborati Suprema Corte in tema di interposizione illecita di manodopera, secondo cui affinché si possa configurare un genuino contratto di appalto di servizi è necessaria l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore che si concretizza nell'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, ravvisandosi viceversa un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sia interamente affidato al committente - riteneva che tanto le dichiarazione rese dai testi addotti da parte ricorrente quanto la copiosa corrispondenza (e-mail) prodotta in atti, avessero confermato l'esercizio, da parte di , del potere di programmazione e Pt_1 organizzazione delle attività svolte dai dipendenti del potere direttivo CP_7
sia con riguardo al risultato dell'attività svolta, che alle modalità di svolgimento della stessa;
dei poteri di controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai dipendenti anche attraverso la facoltà espressamente riconosciuta alla CP_7
committente nel contratto di appalto, cd. clausola di gradimento, di chiedere la
“rimozione del Personale dalla mansione assegnata”.
Riteneva le dichiarazioni dei testi addotti da parte ricorrente maggiormente attendibili di quelle contrastanti rese dai testimoni di parte resistente, tenuto conto della coerenza e della univocità delle circostanze riferite, del carattere dettagliato delle stesse oggetto di conoscenza diretta, nonché della convergenza con le dichiarazioni rese da altri dipendenti in analoghi giudizi instaurati dinnanzi il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma, aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo contratto di appalto.
In ordine alla non genuinità dell'appalto attribuiva rilievo all'utilizzo da parte di dei complessi sistemi operativi di proprietà di , CP_7 Pt_1
risultando dimostrato che detti applicativi, utilizzabili dai dipendenti CP_7
attraverso le credenziali di accesso e i token forniti da , regolavano in Pt_1
modo dettagliato l'attività svolta dagli operatori della società appaltatrice, sì da poter ricondurre alla committente il potere conformativo della prestazione.
Aggiungeva che era stato, altresì, accertato che il personal non avesse CP_7
alcun margine di autonomia nell'uso di detti applicativi che, peraltro, dovevano essere utilizzati nel rispetto delle rigorose procedure aggiornate periodicamente dalla committente, descritte nei manuali “virtuali” consultabili tramite l'applicativo Mind, e in ordine alle quali non sussisteva alcun potere di controllo, o modificativo, da parte di CP_7
Pari rilievo veniva attribuito alla previsione contrattuale in tema di
“corrispettivi dei servizi” di cui al contratto di appalto e, in particolare, alla previsione di un corrispettivo minimo garantito, cd. Canone Base, anche in difetto di richiesta di erogazione dei Volumi di Riferimento da parte del Committente;
circostanza idonea a escludere “un'apprezzabile assunzione di rischio economico”. Rispetto a tale profilo, il tribunale riteneva priva di pregio la previsione di cui all'art. 23 del contratto sulle penali, rilevando che il prospetto versato in atti (relativo agli anni 2015, 2016 e 2017) alla voce
Bonus/Malus riportava “importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base”.
Premesso che con il ricorso introduttivo era stato impugnato il contratto di appalto, riteneva che l'accertamento della insussistenza di un legittimo trasferimento di azienda per difetto di autonomia del ramo ceduto e l'impossibilità per il cessionario di eseguire la prestazione con organizzazione autonoma permetteva di trarre ulteriori elementi di prova ai fini della verifica della genuinità del diverso contratto oggetto di giudizio. A tal fine, rilevava che, con sentenza n. 4267/2017, il medesimo Tribunale di Catania, nel giudizio volto ad accertare la legittimità della cessione di ramo d'azienda tra e Pt_1
aveva ritenuto che: “stante che la cessione per cui è causa ha CP_7
riguardato solo il personale addetto a determinate funzioni, l'assenza degli strumenti necessari per espletare le stesse in autonomia … induce a ravvisare una mera esternalizzazione di personale dipendente … È poi pacifica
l'assenza, in capo agli attuali ricorrenti, di specifiche competenze specialistiche (il cosiddetto know how …), trattandosi di personale impiegatizio utilizzato in attività standardizzate, inidoneo a costituire ex se un gruppo idoneo a prestare un servizio connotato dalla specificità delle proprie competenze professionali”.
In conclusione, il Tribunale, accertato che tra e Controparte_7 Pt_1
era intercorsa una somministrazione illecita di manodopera, dichiarava
[...]
per l'effetto che tra i lavoratori ricorrenti e si era instaurato un rapporto Pt_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.1.2013. Ordinava, quindi, alla società resistente il ripristino della funzionalità dei predetti rapporti di lavoro, con l'inquadramento riconosciuto ai dipendenti da Controparte_7
con ogni conseguenza giuridica ed economica;
compensava le spese di lite.
Con atto del 4.5.2022 appellava la citata sentenza Parte_1
esclusivamente nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
, e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 CP_2
tenuto conto delle avvenute conciliazioni in sede sindacale delle posizioni degli altri lavoratori ricorrenti in primo grado.
Si costituivano in giudizio soltanto e , che Controparte_1 CP_2
chiedevano il rigetto dell'appello.
Gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
restavano contumaci nonostante la regolarità della notifica Controparte_6
del ricorso in appello.
Con le note telematiche depositate l'8.11.2022 parte appellante, avendo gli appellati , , e nelle more del presente grado CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
bonariamente definito la controversia con verbali di conciliazione in sede sindacale, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento a tali posizioni, con compensazione delle spese di lite.
Con le note telematiche depositate il 15.1.2024, l'appellante avanzava analoga richiesta in relazione alla posizione di , avendo anche CP_2
il predetto sottoscritto accordo transattivo in sede sindacale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che un ruolo decisivo in ordine alla non genuinità dell'appalto in esame riveste l'utilizzo da parte di di CP_7
sistemi applicativi complessi di proprietà di . Lamenta, in particolare, Pt_1
la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per effetto del quale è stata abrogata la legge n. 1369/1960 e, quindi, anche la presunzione di illeceità dell'appalto nelle ipotesi di utilizzo, da parte dei dipendenti dell'appaltatore, delle attrezzature e delle macchine fornite dal committente.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessun rilievo può attribuirsi, nel caso di specie, alla titolarità dei mezzi e degli strumenti di lavoro, giacché il citato art. 29 individua, quale elemento distintivo tra appalto genuino e interposizione fittizia di manodopera, l'esistenza di un'autonoma organizzazione dei mezzi di produzione da parte dell'appaltatore.
Aggiunge che, in proposito, inconducente appare il riferimento alla sentenza n.
21413/2019 della Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cosiddetti
“pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere rapportato, se non alla titolarità, quanto meno all'organizzazione di questi mezzi;
mentre negli appalti cosiddetti “leggeri”, ove prevale l'elemento lavorativo, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista l'effettiva gestione dei propri dipendenti. Rileva che, nel caso di specie, ai fini della suddetta distinzione, nessuna concreta verifica alla “stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto” (Cass. n. 14371/2020) è stata condotta dal giudice di primo grado.
Richiama la sentenza n. 309/2021della Corte d'Appello di Torino, che in una controversia avente ad oggetto il medesimo contratto di appalto, ha ritenuto che nell'appalto in questione prevalesse l'elemento della “forza lavoro”, con la conseguente irrilevanza dell'utilizzo dei mezzi forniti dalla committente.
Evidenzia che, in ogni caso, i mezzi in discussione, ossia gli applicativi forniti ai dipendenti sono utilizzati al precipuo fine di garantire al cliente un CP_7
servizio più veloce ed efficiente, ma non sostituiscono l'apporto personale dell'operatore nella gestione delle problematiche del cliente, né tantomeno prevalgono rispetto allo stesso. Aggiunge che, per l'esecuzione dell'appalto, la società appaltatrice si avvale di beni materiali propri quali: pc e monitor;
i software “l'Inaz” per l'elaborazione delle buste paga e “Sparta” per il controllo qualità; la società appaltatrice, inoltre, si avvale di proprie sedi, di cui sopporta i costi per lo svolgimento delle attività appaltate.
1.2. Con il secondo motivo, la società appellante impugna la sentenza per la errata valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003, 2697 c.c. e 116 c.p.c.
Lamenta la errata individuazione del soggetto titolare dei poteri tipici del datore di lavoro (direttivo, di controllo, di programmazione e organizzazione delle attività) e censura il capo che ha ritenuto mancante, in capo a CP_7
“una reale organizzazione della prestazione dei lavoratori, finalizzato
[...]
ad un risultato produttivo autonomo”.
Deduce che la prova per testi esperita ha provato: - a) l'esistenza di un'organizzazione aziendale di in quanto dalle dichiarazioni dei CP_7
testimoni e è emerso che all'interno di gli operatori Tes_1 Tes_2 CP_7
riferivano al supervisore, che si relazionava con il coordinatore dei rapporti tra e , quest'ultimo a sua volta si relazionava con il responsabile CP_7 Pt_1
unico operativo che faceva capo alla commessa . Tali circostanze non Pt_1
sono state smentite dai testi di parte ricorrente e i quali Parte_2 Tes_3
hanno confermato la presenza di un supervisore (Team Leader) che coordina le attività degli operatori e che, a sua volta, riporta ad altra figura di livello superiore (che la ha definito “Duty Manager”), che coordina i Parte_2
Team Leader;
- b) il ruolo del Team Leader, in relazione a cui il teste Tes_1
e hanno chiarito che tale figura assegna le attività agli operatori, li Tes_2
sposta da un'attività ad un'altra, svolge attività di affiancamento a prescindere da quella programmata occasionalmente da , precisando che in Pt_1
presenza di una richiesta complessa del cliente l'operatore deve rivolgersi al supervisore. L'appellante evidenzia che anche in tal caso le dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate dai testi di controparte;
- c) la programmazione dell'attività lavorativa da parte della appaltatrice, in ordine a cui i testi e hanno riferito che comunicava a Tes_1 Tes_2 Pt_1 con cadenza trimestrale, una previsione dei volumi di traffico attesi, CP_7
segnalando poi mensilmente eventuali variazioni rispetto a tali previsioni;
detta comunicazione era volta a consentire a una pianificazione dei turni di CP_7
lavoro e, quindi, anche del personale da adibire allo svolgimento delle varie attività per ciascun turno;
- d) l'assenza di contatti diretti tra operatori CP_7
e i responsabili della società appellante, salvo casi eccezionali;
- e) l'esercizio da parte di del potere di controllo sui propri lavoratori mediante una CP_7
“Control Room” la cui esistenza, peraltro, non era stata oggetto di specifica contestazione;
- f) l'esercizio, da parte della società appaltatrice, del potere disciplinare;
- g) quanto al cd. Fast Diary, (applicativo adoperato per la gestione della turnistica, dei permessi e delle ferie), i testi e hanno Tes_2 Tes_1
precisato che trattasi di un duplicato dell'applicativo ma che nessuna Pt_1
approvazione competeva a detta società relativamente alle ferie ed ai permessi dei dipendenti CP_7
L'appellante evidenzia che le risultanze istruttorie hanno dimostrato la piena legittimità dell'appalto oggetto di giudizio ed assume che gli odierni appellati non avrebbero adempiuto all'onere probatorio su essi incombente. Critica la sentenza di primo grado per aver immotivatamente ritenuto “maggiormente attendibili” le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dai lavoratori.
1.3. Con altra doglianza, censura la sentenza di primo grado per aver attribuito rilievo alla circostanza per cui le risposte alle richieste di ferie o permessi inserite sull'applicativo Fast Diary pervengono ai lavoratori da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “fastweb.it”, in quanto ciò dipende esclusivamente dalla “duplicazione” dell'applicativo e nulla prova circa il concreto esercizio del potere decisionale in ordine alle richieste inoltrate dai lavoratori.
Deduce, ancora, che parimenti irrilevante – ai fini del giudizio – deve ritenersi la clausola di gradimento inserita nel contratto di appalto, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la stessa deriva dal legittimo potere di controllo del committente sull'esecuzione dell'appalto e non comporta l'esercizio di un potere direttivo/organizzativo.
Lamenta l'inconferenza, al caso di specie, del richiamo alle sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda, aventi ad oggetto fattispecie ontologicamente diversa da quella per cui è causa.
1.4. Infine, impugna la sentenza per aver considerato insussistente un'apprezzabile “assunzione di rischio economico” in ragione della previsione di un corrispettivo minimo garantito.
Premesso che il canone base è quantificato applicando i corrispettivi previsti per ciascun servizio ai cosiddetti “Volumi di Riferimento”, cioè ai volumi di attività riferiti a ciascun singolo servizio oggetto del contratto, l'appellante sostiene che ove i corrispettivi indicati nel “Listino Corrispettivi per i Volumi di Riferimento” si rivelassero non remunerativi il rischio di perdita economica graverebbe sull'appaltatore.
Deduce che l'esistenza del “rischio d'impresa” in capo alla società fornitrice dei servizi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, è confermata dalla previsione delle penali di cui al contratto di appalto, senza che possa assumere rilevanza la circostanza per cui gli importi delle penali siano
“contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti”, atteso che, in ogni caso, dal meccanismo delle penali deriva, per l'appaltatore, la possibilità di un esborso economico.
2. Tali le censure alla sentenza appellata, deve preliminarmente darsi atto che gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , come risulta documentato in atti, hanno Controparte_6 CP_2
conciliato in sede sindacale la presente controversia. Deve in conseguenza dichiararsi la cessazione della materia tra la società appellante e i predetti appellati.
Per ciò che invece concerne la posizione di , va osservato Controparte_1
quanto segue. 3.1. L'appello, le cui doglianze vanno esaminate congiuntamente, è infondato.
Ai sensi dell'art.29 D.lgs n.276/2003 “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali, organizzativi direttivi e disciplinare, in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore
In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n.18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa “dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro…
(così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che
l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav.,
10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960) …”.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze assunte e delle prove documentali esaminate, la non genuinità dell'appalto oggetto di causa, per difetto in capo a di una CP_7
piena autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
Il collegio condivide le argomentazioni della sentenza impugnata.
Dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado e addotti dai lavoratori, emergono numerose circostanze che dimostrano una continua ingerenza di nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti che non si Pt_1 CP_7
limita, come si sostiene nell'atto di appello, alla gestione dei volumi di traffico ma attiene alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La teste (che all'epoca dei fatti svolgeva mansioni Testimone_4
di tecnico assistente presso ha riferito che i dipendenti CP_7 CP_7
nell'arco della giornata ricevevano mail provenienti da ove venivano Pt_1
indicate le attività da svolgere con priorità; ha precisato “ in alcuni casi la mail
è indirizzata a me in modo specifico (ad es. assistenza di un cliente con modalità diverse dalla procedura specifica); altre volte la mail ha carattere generale per tutto il micro team o tutti i team…”; ha aggiunto che un dipendente di , tale si occupava dei rapporti tra la sede Pt_1 Per_1
di Catania e (“… in passato accadeva spesso che inviasse mail CP_7 Pt_1
al personale sull'attività da svolgere;
negli ultimi anni le sue CP_7
indicazioni sono rivolte al supervisore e non più direttamente al personale…”
). La teste ha altresì riferito che nello svolgimento dell'attività lavorativa, prima dell'emergenza Covid, inviava un “tecnico assistente senior” che Pt_1
affiancava i dipendenti nell'attività lavorativa e che verificava che: “… CP_7
l'operatore svolgesse l'attività secondo la procedura operativa CP_7
, redigendo una scheda relativa ai vari parametri valutativi per ogni Pt_1
chiamata svolta dal dipendente ogni affiancamento durava circa CP_7
un'ora. Era presente oltre al dipendente anche un operatore il tutor CP_7
(nella nostra sede solo io) che partecipava all'attività di supervisione. …Dopo tale valutazione si svolgeva un incontro, al quale partecipavano solo il tecnico senior di , il tecnico senior di il sig. (coordinatore Pt_1 CP_7 Per_1
dei rapporti e e il sig. (responsabile dei processi di Pt_1 CP_7 Tes_5
); partecipava altresì il duty manager di l'operatore Pt_1 CP_7
controllato non partecipava alla riunione … all'esito della riunione si evidenziavano le criticità nell'attività degli operatori;
alla fine Pt_1
elaborava un profilo (alto, medio o basso) per ogni operatore indicando la valutazione … a seguito di tale valutazione il singolo operatore poteva svolgere solo le attività previste per il suo profilo”.
Tale circostanza trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni dell'altro teste addotto dai lavoratori ( ), anche nelle numerose mail prodotte, Testimone_6
correttamente ritenute utilizzabili dalla sentenza impugnata (la cui provenienza da , peraltro, non è mai stata contestata dalla società appellante che ne Pt_1
contesta invece la valenza probatoria), che dimostrano in modo inequivocabile le indicazioni e direttive fornite dalla committente in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti
CP_7
Tra queste appare opportuno citare, a titolo meramente esemplificativo, la mail del 9.3.2015, inviata dalla dipendente con cui Parte_3
la stessa chiede ai dipendenti di “allineare tutto l'operativo”, nonché le CP_7
mail del 3.11.2014, del 19.12.2014, dell'11.2.2015, del 25.5.2016 e del
6.2.2017, tutte provenienti da personale e ove si indicano ai dipendenti Pt_1
una serie di procedure operative da rispettare in relazione alla gestione CP_7
delle chiamate.
Da tali mail emerge, con tutta evidenza, uno stretto e costante controllo da parte di sull'attività svolta dagli operatori Pt_1 CP_7
Significative appaiono poi, al fine di evidenziare che il potere di direzione del personale veniva esercitato da , la mail del 5.12.2014, inviata dalla Pt_1
dipendente ai supervisori in cui si chiede di Parte_4 CP_7
compilare giornalmente un report relativo al “consuntivo PDA” e di inviarlo giornalmente a , e altresì la mail del 30.11.2016 in cui viene indicata Pt_1
in relazione all' “Apertura degli Incident” la procedura che deve essere seguita dagli operatori.
Si veda inoltre la mail dell'11.12.2014 relativa agli “Script di apertura e chiusura chiamata”, proveniente da e diretta ad assicurare che gli Pt_1
operatori si attengano alle disposizioni ivi indicate nell'utilizzo delle CP_7
formule di apertura e chiusura delle chiamate.
In generale, dunque, dagli elementi sopra indicati emerge che Pt_1
dirigeva in modo continuativo l'attività che si svolgeva presso la sede di
Catania di effettuando un controllo sulle concrete modalità di CP_7
svolgimento di tale attività.
La società appellante sostiene che non vi fosse un contatto diretto tra il personale e gli operatori in quanto, al contrario di quanto Pt_1 CP_7 sostenuto dalla sentenza impugnata, erano i Team Leader della società appaltatrice ad interagire con ed a gestire l'attività degli operatori. Pt_1
Tale assunto, tuttavia, è del tutto smentito dalle contrarie circostanze acquisite nel corso dell'istruttoria, che dimostrano che il ruolo dei Team Leader non era connotato da poteri di iniziativa o da autonomia nella gestione degli operatori.
Diversamente non si spiegherebbero le circostanze sopra indicate per cui esigesse la trasmissione di un report giornaliero, da compilarsi a cura Pt_1
degli operatori, ovvero predisponesse procedure di affiancamento di proprio personale agli operatori, effettuando, all'esito degli affiancamenti, vere e proprie valutazioni del profilo di ciascun operatore (nei termini riferiti dalla teste ). Parte_2
Deve dunque ritenersi che i Team Leader di – ancorchè svolgessero CP_7
funzioni di intermediari tra e la società appaltatrice - non avevano Pt_1
tuttavia alcuna autonomia operativa, limitandosi a comunicare e a trasmettere agli operatori le indicazioni da seguire fornite dalla committente (anche in relazione all'esecuzione delle procedure operative ed alla compilazione dei report giornalieri), non emergendo da alcun atto o elemento che detti Team
Leader organizzassero in modo autonomo l'attività dei dipendenti o CP_7
avessero il potere di modificare le indicazioni operative fornite dalla committente o, ancora, di assumere iniziative autonome nella gestione delle procedure indicate da . Pt_1
Le deposizioni dei testi escussi in primo grado addotti dalla società odierna appellante, e - (i quali entrambi hanno Controparte_9 Controparte_10
escluso che effettuava controlli sull'attività dei dipendenti Pt_1 CP_7
limitandosi a monitorare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi programmati) - non risultano, come già statuito dal primo giudice, né decisive né prevalenti rispetto alle risultanze di segno opposto, da cui è emersa la prova certa di un costante controllo esercitato dalla committente sulle prestazioni lavorative svolte dal personale CP_7
Deve ritenersi inoltre dimostrato che controllasse anche l'operato Pt_1
del singolo operatore;
tale circostanza, oltre ad essere riferita dalla teste
(che, come sopra riportato, ha detto che dopo ogni affiancamento Parte_2
elaborava un profilo -alto, medio o basso- per ogni operatore Pt_1
indicando la valutazione) e dal teste anche in tal caso trova conferma Tes_3
nelle mail provenienti dalla stessa . Pt_1
Si vedano al riguardo, sempre a titolo esemplificativo, mail del 25.11.2014 in cui la dipendente comunica a di avere Parte_4 CP_7
riscontrato errori durante gli affiancamenti, nonché mail del 18.10.2016 inviata dal dipendente in cui si chiede la verifica e Parte_5
normalizzazione di alcune anomalie.
Da quanto sopra consegue la prova dell'esercizio da parte di dei Pt_1
poteri tipici del datore di lavoro;
era che di fatto dirigeva e organizzava Pt_1
l'attività dei dipendenti nonché effettuava valutazioni sull'operato del CP_7
singolo dipendente.
Tali poteri, d'altronde, trovano riscontro nella facoltà riconosciuta alla stessa società committente dall'art. 6 del contratto di appalto di chiedere a la CP_7
rimozione del personale dalla mansione assegnata.
3.2. Non è poi condivisibile la critica dell'appellante secondo cui la sentenza gravata avrebbe attribuito preminente rilevanza, sul piano probatorio, all'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi di proprietà di , in CP_7 Pt_1
tal modo incorrendo in una erronea interpretazione dell'art. 29 del d.lgs. n.
276/2003, anche considerato che non sarebbe stata svolta alcuna verifica circa l'oggetto ed il contenuto dell'appalto.
Il primo giudice ha correttamente esaminato l'oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione della prestazione da parte dei dipendenti ed ha CP_7
tenuto conto delle complessive risultanze dell'istruttoria svolta. L'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi predisposti da CP_7 Pt_1
costituisce anch'esso un elemento di riscontro del fatto della non genuinità dell'appalto, essendovi la prova che la società appaltatrice non aveva alcun margine di autonomia o di modifica degli applicativi in oggetto, era tenuta a rispettare dettagliate procedure individuate nei manuali virtuali predisposti dalla committente ed ad utilizzare credenziali di accesso e token forniti dalla stessa . Detta circostanza, valutata unitamente agli altri elementi Pt_1
probatori, rappresenta una ulteriore conferma di quanto emerge dalle prove orali e dalle mail prodotte che provano che tutti gli operatori così come CP_7
i supervisori, non solo erano tenuti a utilizzare gli applicativi forniti da , Pt_1
ma ricevevano direttive specifiche e puntuali sulle modalità di svolgimento della prestazione dalla committente ed erano sottoposti a controlli.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione civile, sez. lav. del
3/6/2024 n. 15405 secondo cui l'autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore, con assunzione del relativo rischio d'impresa, deve caratterizzare tutti gli appalti genuini, anche quelli c.d. "leggeri". La distinzione tra l'appalto c.d. leggero e quello pesante rileva essenzialmente al fine di affermare che, nell'appalto c.d. leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma "a condizione che comunque sussista
l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto" (Cass. n. 31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020
e 21413/2019, nonché, da ultimo, Cass. n. 10012/2024). Del resto, l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto
(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dai precedenti artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto d'appalto, ovverosia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti e l'assunzione del rischio di impresa”.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, al fine di escludere l'interposizione illecita di manodopera non è sufficiente la circostanza che avesse una propria organizzazione interna, dovendosi CP_7
verificare la sussistenza di un'autonomia gestionale e organizzativa in capo alla società appaltatrice rispetto alla committente che nella specie manca.
Tutti gli operatori infatti, così come anche i supervisori, non solo CP_7
erano tenuti a utilizzare gli applicativi forniti da ma ricevevano Pt_1
direttive specifiche e puntuali sulle modalità di svolgimento della prestazione dalla committente.
La circostanza, indicata tra i motivi di appello, per cui le ferie e permessi del personale venivano gestiti da (a mezzo l'applicativo Fastdiary, che era CP_7
un duplicato di quello fornito da ), non è elemento sufficiente a Pt_1
dimostrare l'autonomia gestionale ed organizzativa della società appaltatrice.
A parte il fatto che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e emerge che esercitava anche su tale aspetto Parte_2 Tes_3 Pt_1
del rapporto di lavoro un controllo - non spiegandosi in caso contrario perché, avendo come appena detto, a propria disposizione un proprio CP_7
applicativo, le risposte alle richieste di ferie e permessi provenissero sempre da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “ .it” - deve comunque Pt_1
rilevarsi che tale dato non appare talmente decisivo da escludere, di per sé solo, la sussistenza della interposizione illecita di manodopera.
3.3. Va aggiunto che l'appalto de quo è altresì caratterizzato dalla mancanza di assunzione del rischio di impresa in capo alla società appaltatrice, stante la previsione, contenuta nell'art. 16 del contratto di appalto, di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, da corrispondere a anche in caso di CP_7
mancata richiesta di erogazione dei Volumi di Riferimento da parte del committente. E' evidente che affinché l'assunzione del rischio sia effettiva e non solamente formale occorra la possibilità di un esborso economico adeguato e non del tutto simbolico rispetto all'economia dei rapporti.
Del tutto correttamente il primo giudice ha al riguardo rilevato: “…Né in ordine a tale profilo può assumere rilievo la stratta previsione di cui all'art. 23
(“Penali”); peraltro il prospetto versato in atti relativo agli anni 2015, 2016 e
2017 (doc. 11 della produzione di parte resistente), alla voce generica
“Bonus/Malus” riporta importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base …”
Altrettanto correttamente è stata evidenziata dal tribunale la rilevanza, alla luce della comprovata assenza in capo a del potere organizzativo e CP_7
datoriale, delle sentenze di merito prodotte in primo grado dai lavoratori (tra cui la sentenza del tribunale di Catania n. 4267/2017), che hanno accertato la illegittimità della cessione di azienda intercorsa tra e per Pt_1 CP_7
difetto e autonomia organizzativa dei segmenti di attività ceduta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendosi confermare le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla non genuinità dell'appalto oggetto di causa, l'appello proposto da va rigettato. Pt_1
4. Le spese del grado seguono la soccombenza in relazione alla posizione dell'appellato , e si liquidano a carico della società appellante Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore indeterminato della presente causa ed dell'attività difensiva svolta.
Le spese del grado tra e l'appellato vanno Pt_1 CP_2
integralmente compensate.
Nulla sulle spese del grado tra e gli appellati contumaci Pt_1 CP_3
, .
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere tra e gli appellati Parte_1
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e ; CP_2
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e;
Parte_1 CP_2
nulla sulle spese del grado tra e gli appellati contumaci Parte_1
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 389/2022 R.G. promosso
DA
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni,
Antonio Cazzella e Stefano Brancati;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale;
( ) rappresentato e difeso CP_2 C.F._2
dall'avv. Vittorio Mazzerbo
Appellati
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e ; CP_5 Controparte_6
Appellati non costituiti
OGGETTO: appello – interposizione illecita di manodopera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.4.2017, gli appellati indicati in epigrafe (unitamente ad altri lavoratori), dipendenti dall'1.1.2013 di (di seguito Controparte_7
- data in cui i relativi contratti di lavoro erano stati ceduti a CP_7
quest'ultima società da (di seguito ), ex art. 2112 c.c., Parte_1 Pt_1
nell'ambito di una cessione di ramo di azienda, accompagnata da un appalto di servizi tra le parti - adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania affinché questi accertasse e dichiarasse la violazione, da parte di Pt_1
del d.lgs. n. 276/2003 in materia di appalto di manodopera, con
[...]
condanna della committente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1.1.2013.
Sostenevano, in particolare, di aver lavorato per la commessa e di Pt_1
essere sempre stati sottoposti al potere direttivo e di controllo della committente, secondo le esigenze organizzative della stessa e utilizzando i suoi indispensabili strumenti di lavoro.
Con sentenza n. 4553/2021 del 4.11.2021, il giudice adito - confermato il rigetto dell'istanza proposta da di chiamata in causa di Pt_1 Controparte_8
(società incorporante la , non venendo in rilievo un Controparte_7
litisconsorzio necessario;
richiamate le previsioni di cui agli artt. 29 del d.lgs.
276/2003 e 1655 c.c. nonché i principi elaborati Suprema Corte in tema di interposizione illecita di manodopera, secondo cui affinché si possa configurare un genuino contratto di appalto di servizi è necessaria l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore che si concretizza nell'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, ravvisandosi viceversa un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sia interamente affidato al committente - riteneva che tanto le dichiarazione rese dai testi addotti da parte ricorrente quanto la copiosa corrispondenza (e-mail) prodotta in atti, avessero confermato l'esercizio, da parte di , del potere di programmazione e Pt_1 organizzazione delle attività svolte dai dipendenti del potere direttivo CP_7
sia con riguardo al risultato dell'attività svolta, che alle modalità di svolgimento della stessa;
dei poteri di controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai dipendenti anche attraverso la facoltà espressamente riconosciuta alla CP_7
committente nel contratto di appalto, cd. clausola di gradimento, di chiedere la
“rimozione del Personale dalla mansione assegnata”.
Riteneva le dichiarazioni dei testi addotti da parte ricorrente maggiormente attendibili di quelle contrastanti rese dai testimoni di parte resistente, tenuto conto della coerenza e della univocità delle circostanze riferite, del carattere dettagliato delle stesse oggetto di conoscenza diretta, nonché della convergenza con le dichiarazioni rese da altri dipendenti in analoghi giudizi instaurati dinnanzi il Tribunale di Milano e il Tribunale di Roma, aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo contratto di appalto.
In ordine alla non genuinità dell'appalto attribuiva rilievo all'utilizzo da parte di dei complessi sistemi operativi di proprietà di , CP_7 Pt_1
risultando dimostrato che detti applicativi, utilizzabili dai dipendenti CP_7
attraverso le credenziali di accesso e i token forniti da , regolavano in Pt_1
modo dettagliato l'attività svolta dagli operatori della società appaltatrice, sì da poter ricondurre alla committente il potere conformativo della prestazione.
Aggiungeva che era stato, altresì, accertato che il personal non avesse CP_7
alcun margine di autonomia nell'uso di detti applicativi che, peraltro, dovevano essere utilizzati nel rispetto delle rigorose procedure aggiornate periodicamente dalla committente, descritte nei manuali “virtuali” consultabili tramite l'applicativo Mind, e in ordine alle quali non sussisteva alcun potere di controllo, o modificativo, da parte di CP_7
Pari rilievo veniva attribuito alla previsione contrattuale in tema di
“corrispettivi dei servizi” di cui al contratto di appalto e, in particolare, alla previsione di un corrispettivo minimo garantito, cd. Canone Base, anche in difetto di richiesta di erogazione dei Volumi di Riferimento da parte del Committente;
circostanza idonea a escludere “un'apprezzabile assunzione di rischio economico”. Rispetto a tale profilo, il tribunale riteneva priva di pregio la previsione di cui all'art. 23 del contratto sulle penali, rilevando che il prospetto versato in atti (relativo agli anni 2015, 2016 e 2017) alla voce
Bonus/Malus riportava “importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base”.
Premesso che con il ricorso introduttivo era stato impugnato il contratto di appalto, riteneva che l'accertamento della insussistenza di un legittimo trasferimento di azienda per difetto di autonomia del ramo ceduto e l'impossibilità per il cessionario di eseguire la prestazione con organizzazione autonoma permetteva di trarre ulteriori elementi di prova ai fini della verifica della genuinità del diverso contratto oggetto di giudizio. A tal fine, rilevava che, con sentenza n. 4267/2017, il medesimo Tribunale di Catania, nel giudizio volto ad accertare la legittimità della cessione di ramo d'azienda tra e Pt_1
aveva ritenuto che: “stante che la cessione per cui è causa ha CP_7
riguardato solo il personale addetto a determinate funzioni, l'assenza degli strumenti necessari per espletare le stesse in autonomia … induce a ravvisare una mera esternalizzazione di personale dipendente … È poi pacifica
l'assenza, in capo agli attuali ricorrenti, di specifiche competenze specialistiche (il cosiddetto know how …), trattandosi di personale impiegatizio utilizzato in attività standardizzate, inidoneo a costituire ex se un gruppo idoneo a prestare un servizio connotato dalla specificità delle proprie competenze professionali”.
In conclusione, il Tribunale, accertato che tra e Controparte_7 Pt_1
era intercorsa una somministrazione illecita di manodopera, dichiarava
[...]
per l'effetto che tra i lavoratori ricorrenti e si era instaurato un rapporto Pt_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.1.2013. Ordinava, quindi, alla società resistente il ripristino della funzionalità dei predetti rapporti di lavoro, con l'inquadramento riconosciuto ai dipendenti da Controparte_7
con ogni conseguenza giuridica ed economica;
compensava le spese di lite.
Con atto del 4.5.2022 appellava la citata sentenza Parte_1
esclusivamente nei confronti di Controparte_3 Controparte_4
, e , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 CP_2
tenuto conto delle avvenute conciliazioni in sede sindacale delle posizioni degli altri lavoratori ricorrenti in primo grado.
Si costituivano in giudizio soltanto e , che Controparte_1 CP_2
chiedevano il rigetto dell'appello.
Gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
restavano contumaci nonostante la regolarità della notifica Controparte_6
del ricorso in appello.
Con le note telematiche depositate l'8.11.2022 parte appellante, avendo gli appellati , , e nelle more del presente grado CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
bonariamente definito la controversia con verbali di conciliazione in sede sindacale, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento a tali posizioni, con compensazione delle spese di lite.
Con le note telematiche depositate il 15.1.2024, l'appellante avanzava analoga richiesta in relazione alla posizione di , avendo anche CP_2
il predetto sottoscritto accordo transattivo in sede sindacale.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che un ruolo decisivo in ordine alla non genuinità dell'appalto in esame riveste l'utilizzo da parte di di CP_7
sistemi applicativi complessi di proprietà di . Lamenta, in particolare, Pt_1
la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per effetto del quale è stata abrogata la legge n. 1369/1960 e, quindi, anche la presunzione di illeceità dell'appalto nelle ipotesi di utilizzo, da parte dei dipendenti dell'appaltatore, delle attrezzature e delle macchine fornite dal committente.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessun rilievo può attribuirsi, nel caso di specie, alla titolarità dei mezzi e degli strumenti di lavoro, giacché il citato art. 29 individua, quale elemento distintivo tra appalto genuino e interposizione fittizia di manodopera, l'esistenza di un'autonoma organizzazione dei mezzi di produzione da parte dell'appaltatore.
Aggiunge che, in proposito, inconducente appare il riferimento alla sentenza n.
21413/2019 della Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cosiddetti
“pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere rapportato, se non alla titolarità, quanto meno all'organizzazione di questi mezzi;
mentre negli appalti cosiddetti “leggeri”, ove prevale l'elemento lavorativo, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista l'effettiva gestione dei propri dipendenti. Rileva che, nel caso di specie, ai fini della suddetta distinzione, nessuna concreta verifica alla “stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto” (Cass. n. 14371/2020) è stata condotta dal giudice di primo grado.
Richiama la sentenza n. 309/2021della Corte d'Appello di Torino, che in una controversia avente ad oggetto il medesimo contratto di appalto, ha ritenuto che nell'appalto in questione prevalesse l'elemento della “forza lavoro”, con la conseguente irrilevanza dell'utilizzo dei mezzi forniti dalla committente.
Evidenzia che, in ogni caso, i mezzi in discussione, ossia gli applicativi forniti ai dipendenti sono utilizzati al precipuo fine di garantire al cliente un CP_7
servizio più veloce ed efficiente, ma non sostituiscono l'apporto personale dell'operatore nella gestione delle problematiche del cliente, né tantomeno prevalgono rispetto allo stesso. Aggiunge che, per l'esecuzione dell'appalto, la società appaltatrice si avvale di beni materiali propri quali: pc e monitor;
i software “l'Inaz” per l'elaborazione delle buste paga e “Sparta” per il controllo qualità; la società appaltatrice, inoltre, si avvale di proprie sedi, di cui sopporta i costi per lo svolgimento delle attività appaltate.
1.2. Con il secondo motivo, la società appellante impugna la sentenza per la errata valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003, 2697 c.c. e 116 c.p.c.
Lamenta la errata individuazione del soggetto titolare dei poteri tipici del datore di lavoro (direttivo, di controllo, di programmazione e organizzazione delle attività) e censura il capo che ha ritenuto mancante, in capo a CP_7
“una reale organizzazione della prestazione dei lavoratori, finalizzato
[...]
ad un risultato produttivo autonomo”.
Deduce che la prova per testi esperita ha provato: - a) l'esistenza di un'organizzazione aziendale di in quanto dalle dichiarazioni dei CP_7
testimoni e è emerso che all'interno di gli operatori Tes_1 Tes_2 CP_7
riferivano al supervisore, che si relazionava con il coordinatore dei rapporti tra e , quest'ultimo a sua volta si relazionava con il responsabile CP_7 Pt_1
unico operativo che faceva capo alla commessa . Tali circostanze non Pt_1
sono state smentite dai testi di parte ricorrente e i quali Parte_2 Tes_3
hanno confermato la presenza di un supervisore (Team Leader) che coordina le attività degli operatori e che, a sua volta, riporta ad altra figura di livello superiore (che la ha definito “Duty Manager”), che coordina i Parte_2
Team Leader;
- b) il ruolo del Team Leader, in relazione a cui il teste Tes_1
e hanno chiarito che tale figura assegna le attività agli operatori, li Tes_2
sposta da un'attività ad un'altra, svolge attività di affiancamento a prescindere da quella programmata occasionalmente da , precisando che in Pt_1
presenza di una richiesta complessa del cliente l'operatore deve rivolgersi al supervisore. L'appellante evidenzia che anche in tal caso le dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate dai testi di controparte;
- c) la programmazione dell'attività lavorativa da parte della appaltatrice, in ordine a cui i testi e hanno riferito che comunicava a Tes_1 Tes_2 Pt_1 con cadenza trimestrale, una previsione dei volumi di traffico attesi, CP_7
segnalando poi mensilmente eventuali variazioni rispetto a tali previsioni;
detta comunicazione era volta a consentire a una pianificazione dei turni di CP_7
lavoro e, quindi, anche del personale da adibire allo svolgimento delle varie attività per ciascun turno;
- d) l'assenza di contatti diretti tra operatori CP_7
e i responsabili della società appellante, salvo casi eccezionali;
- e) l'esercizio da parte di del potere di controllo sui propri lavoratori mediante una CP_7
“Control Room” la cui esistenza, peraltro, non era stata oggetto di specifica contestazione;
- f) l'esercizio, da parte della società appaltatrice, del potere disciplinare;
- g) quanto al cd. Fast Diary, (applicativo adoperato per la gestione della turnistica, dei permessi e delle ferie), i testi e hanno Tes_2 Tes_1
precisato che trattasi di un duplicato dell'applicativo ma che nessuna Pt_1
approvazione competeva a detta società relativamente alle ferie ed ai permessi dei dipendenti CP_7
L'appellante evidenzia che le risultanze istruttorie hanno dimostrato la piena legittimità dell'appalto oggetto di giudizio ed assume che gli odierni appellati non avrebbero adempiuto all'onere probatorio su essi incombente. Critica la sentenza di primo grado per aver immotivatamente ritenuto “maggiormente attendibili” le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dai lavoratori.
1.3. Con altra doglianza, censura la sentenza di primo grado per aver attribuito rilievo alla circostanza per cui le risposte alle richieste di ferie o permessi inserite sull'applicativo Fast Diary pervengono ai lavoratori da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “fastweb.it”, in quanto ciò dipende esclusivamente dalla “duplicazione” dell'applicativo e nulla prova circa il concreto esercizio del potere decisionale in ordine alle richieste inoltrate dai lavoratori.
Deduce, ancora, che parimenti irrilevante – ai fini del giudizio – deve ritenersi la clausola di gradimento inserita nel contratto di appalto, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la stessa deriva dal legittimo potere di controllo del committente sull'esecuzione dell'appalto e non comporta l'esercizio di un potere direttivo/organizzativo.
Lamenta l'inconferenza, al caso di specie, del richiamo alle sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda, aventi ad oggetto fattispecie ontologicamente diversa da quella per cui è causa.
1.4. Infine, impugna la sentenza per aver considerato insussistente un'apprezzabile “assunzione di rischio economico” in ragione della previsione di un corrispettivo minimo garantito.
Premesso che il canone base è quantificato applicando i corrispettivi previsti per ciascun servizio ai cosiddetti “Volumi di Riferimento”, cioè ai volumi di attività riferiti a ciascun singolo servizio oggetto del contratto, l'appellante sostiene che ove i corrispettivi indicati nel “Listino Corrispettivi per i Volumi di Riferimento” si rivelassero non remunerativi il rischio di perdita economica graverebbe sull'appaltatore.
Deduce che l'esistenza del “rischio d'impresa” in capo alla società fornitrice dei servizi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, è confermata dalla previsione delle penali di cui al contratto di appalto, senza che possa assumere rilevanza la circostanza per cui gli importi delle penali siano
“contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti”, atteso che, in ogni caso, dal meccanismo delle penali deriva, per l'appaltatore, la possibilità di un esborso economico.
2. Tali le censure alla sentenza appellata, deve preliminarmente darsi atto che gli appellati , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , come risulta documentato in atti, hanno Controparte_6 CP_2
conciliato in sede sindacale la presente controversia. Deve in conseguenza dichiararsi la cessazione della materia tra la società appellante e i predetti appellati.
Per ciò che invece concerne la posizione di , va osservato Controparte_1
quanto segue. 3.1. L'appello, le cui doglianze vanno esaminate congiuntamente, è infondato.
Ai sensi dell'art.29 D.lgs n.276/2003 “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali, organizzativi direttivi e disciplinare, in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore
In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n.18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa “dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro…
(così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che
l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav.,
10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960) …”.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze assunte e delle prove documentali esaminate, la non genuinità dell'appalto oggetto di causa, per difetto in capo a di una CP_7
piena autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
Il collegio condivide le argomentazioni della sentenza impugnata.
Dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado e addotti dai lavoratori, emergono numerose circostanze che dimostrano una continua ingerenza di nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti che non si Pt_1 CP_7
limita, come si sostiene nell'atto di appello, alla gestione dei volumi di traffico ma attiene alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
La teste (che all'epoca dei fatti svolgeva mansioni Testimone_4
di tecnico assistente presso ha riferito che i dipendenti CP_7 CP_7
nell'arco della giornata ricevevano mail provenienti da ove venivano Pt_1
indicate le attività da svolgere con priorità; ha precisato “ in alcuni casi la mail
è indirizzata a me in modo specifico (ad es. assistenza di un cliente con modalità diverse dalla procedura specifica); altre volte la mail ha carattere generale per tutto il micro team o tutti i team…”; ha aggiunto che un dipendente di , tale si occupava dei rapporti tra la sede Pt_1 Per_1
di Catania e (“… in passato accadeva spesso che inviasse mail CP_7 Pt_1
al personale sull'attività da svolgere;
negli ultimi anni le sue CP_7
indicazioni sono rivolte al supervisore e non più direttamente al personale…”
). La teste ha altresì riferito che nello svolgimento dell'attività lavorativa, prima dell'emergenza Covid, inviava un “tecnico assistente senior” che Pt_1
affiancava i dipendenti nell'attività lavorativa e che verificava che: “… CP_7
l'operatore svolgesse l'attività secondo la procedura operativa CP_7
, redigendo una scheda relativa ai vari parametri valutativi per ogni Pt_1
chiamata svolta dal dipendente ogni affiancamento durava circa CP_7
un'ora. Era presente oltre al dipendente anche un operatore il tutor CP_7
(nella nostra sede solo io) che partecipava all'attività di supervisione. …Dopo tale valutazione si svolgeva un incontro, al quale partecipavano solo il tecnico senior di , il tecnico senior di il sig. (coordinatore Pt_1 CP_7 Per_1
dei rapporti e e il sig. (responsabile dei processi di Pt_1 CP_7 Tes_5
); partecipava altresì il duty manager di l'operatore Pt_1 CP_7
controllato non partecipava alla riunione … all'esito della riunione si evidenziavano le criticità nell'attività degli operatori;
alla fine Pt_1
elaborava un profilo (alto, medio o basso) per ogni operatore indicando la valutazione … a seguito di tale valutazione il singolo operatore poteva svolgere solo le attività previste per il suo profilo”.
Tale circostanza trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni dell'altro teste addotto dai lavoratori ( ), anche nelle numerose mail prodotte, Testimone_6
correttamente ritenute utilizzabili dalla sentenza impugnata (la cui provenienza da , peraltro, non è mai stata contestata dalla società appellante che ne Pt_1
contesta invece la valenza probatoria), che dimostrano in modo inequivocabile le indicazioni e direttive fornite dalla committente in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti
CP_7
Tra queste appare opportuno citare, a titolo meramente esemplificativo, la mail del 9.3.2015, inviata dalla dipendente con cui Parte_3
la stessa chiede ai dipendenti di “allineare tutto l'operativo”, nonché le CP_7
mail del 3.11.2014, del 19.12.2014, dell'11.2.2015, del 25.5.2016 e del
6.2.2017, tutte provenienti da personale e ove si indicano ai dipendenti Pt_1
una serie di procedure operative da rispettare in relazione alla gestione CP_7
delle chiamate.
Da tali mail emerge, con tutta evidenza, uno stretto e costante controllo da parte di sull'attività svolta dagli operatori Pt_1 CP_7
Significative appaiono poi, al fine di evidenziare che il potere di direzione del personale veniva esercitato da , la mail del 5.12.2014, inviata dalla Pt_1
dipendente ai supervisori in cui si chiede di Parte_4 CP_7
compilare giornalmente un report relativo al “consuntivo PDA” e di inviarlo giornalmente a , e altresì la mail del 30.11.2016 in cui viene indicata Pt_1
in relazione all' “Apertura degli Incident” la procedura che deve essere seguita dagli operatori.
Si veda inoltre la mail dell'11.12.2014 relativa agli “Script di apertura e chiusura chiamata”, proveniente da e diretta ad assicurare che gli Pt_1
operatori si attengano alle disposizioni ivi indicate nell'utilizzo delle CP_7
formule di apertura e chiusura delle chiamate.
In generale, dunque, dagli elementi sopra indicati emerge che Pt_1
dirigeva in modo continuativo l'attività che si svolgeva presso la sede di
Catania di effettuando un controllo sulle concrete modalità di CP_7
svolgimento di tale attività.
La società appellante sostiene che non vi fosse un contatto diretto tra il personale e gli operatori in quanto, al contrario di quanto Pt_1 CP_7 sostenuto dalla sentenza impugnata, erano i Team Leader della società appaltatrice ad interagire con ed a gestire l'attività degli operatori. Pt_1
Tale assunto, tuttavia, è del tutto smentito dalle contrarie circostanze acquisite nel corso dell'istruttoria, che dimostrano che il ruolo dei Team Leader non era connotato da poteri di iniziativa o da autonomia nella gestione degli operatori.
Diversamente non si spiegherebbero le circostanze sopra indicate per cui esigesse la trasmissione di un report giornaliero, da compilarsi a cura Pt_1
degli operatori, ovvero predisponesse procedure di affiancamento di proprio personale agli operatori, effettuando, all'esito degli affiancamenti, vere e proprie valutazioni del profilo di ciascun operatore (nei termini riferiti dalla teste ). Parte_2
Deve dunque ritenersi che i Team Leader di – ancorchè svolgessero CP_7
funzioni di intermediari tra e la società appaltatrice - non avevano Pt_1
tuttavia alcuna autonomia operativa, limitandosi a comunicare e a trasmettere agli operatori le indicazioni da seguire fornite dalla committente (anche in relazione all'esecuzione delle procedure operative ed alla compilazione dei report giornalieri), non emergendo da alcun atto o elemento che detti Team
Leader organizzassero in modo autonomo l'attività dei dipendenti o CP_7
avessero il potere di modificare le indicazioni operative fornite dalla committente o, ancora, di assumere iniziative autonome nella gestione delle procedure indicate da . Pt_1
Le deposizioni dei testi escussi in primo grado addotti dalla società odierna appellante, e - (i quali entrambi hanno Controparte_9 Controparte_10
escluso che effettuava controlli sull'attività dei dipendenti Pt_1 CP_7
limitandosi a monitorare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi programmati) - non risultano, come già statuito dal primo giudice, né decisive né prevalenti rispetto alle risultanze di segno opposto, da cui è emersa la prova certa di un costante controllo esercitato dalla committente sulle prestazioni lavorative svolte dal personale CP_7
Deve ritenersi inoltre dimostrato che controllasse anche l'operato Pt_1
del singolo operatore;
tale circostanza, oltre ad essere riferita dalla teste
(che, come sopra riportato, ha detto che dopo ogni affiancamento Parte_2
elaborava un profilo -alto, medio o basso- per ogni operatore Pt_1
indicando la valutazione) e dal teste anche in tal caso trova conferma Tes_3
nelle mail provenienti dalla stessa . Pt_1
Si vedano al riguardo, sempre a titolo esemplificativo, mail del 25.11.2014 in cui la dipendente comunica a di avere Parte_4 CP_7
riscontrato errori durante gli affiancamenti, nonché mail del 18.10.2016 inviata dal dipendente in cui si chiede la verifica e Parte_5
normalizzazione di alcune anomalie.
Da quanto sopra consegue la prova dell'esercizio da parte di dei Pt_1
poteri tipici del datore di lavoro;
era che di fatto dirigeva e organizzava Pt_1
l'attività dei dipendenti nonché effettuava valutazioni sull'operato del CP_7
singolo dipendente.
Tali poteri, d'altronde, trovano riscontro nella facoltà riconosciuta alla stessa società committente dall'art. 6 del contratto di appalto di chiedere a la CP_7
rimozione del personale dalla mansione assegnata.
3.2. Non è poi condivisibile la critica dell'appellante secondo cui la sentenza gravata avrebbe attribuito preminente rilevanza, sul piano probatorio, all'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi di proprietà di , in CP_7 Pt_1
tal modo incorrendo in una erronea interpretazione dell'art. 29 del d.lgs. n.
276/2003, anche considerato che non sarebbe stata svolta alcuna verifica circa l'oggetto ed il contenuto dell'appalto.
Il primo giudice ha correttamente esaminato l'oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione della prestazione da parte dei dipendenti ed ha CP_7
tenuto conto delle complessive risultanze dell'istruttoria svolta. L'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi predisposti da CP_7 Pt_1
costituisce anch'esso un elemento di riscontro del fatto della non genuinità dell'appalto, essendovi la prova che la società appaltatrice non aveva alcun margine di autonomia o di modifica degli applicativi in oggetto, era tenuta a rispettare dettagliate procedure individuate nei manuali virtuali predisposti dalla committente ed ad utilizzare credenziali di accesso e token forniti dalla stessa . Detta circostanza, valutata unitamente agli altri elementi Pt_1
probatori, rappresenta una ulteriore conferma di quanto emerge dalle prove orali e dalle mail prodotte che provano che tutti gli operatori così come CP_7
i supervisori, non solo erano tenuti a utilizzare gli applicativi forniti da , Pt_1
ma ricevevano direttive specifiche e puntuali sulle modalità di svolgimento della prestazione dalla committente ed erano sottoposti a controlli.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione civile, sez. lav. del
3/6/2024 n. 15405 secondo cui l'autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore, con assunzione del relativo rischio d'impresa, deve caratterizzare tutti gli appalti genuini, anche quelli c.d. "leggeri". La distinzione tra l'appalto c.d. leggero e quello pesante rileva essenzialmente al fine di affermare che, nell'appalto c.d. leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma "a condizione che comunque sussista
l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto" (Cass. n. 31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020
e 21413/2019, nonché, da ultimo, Cass. n. 10012/2024). Del resto, l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto
(genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dai precedenti artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto d'appalto, ovverosia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti e l'assunzione del rischio di impresa”.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, al fine di escludere l'interposizione illecita di manodopera non è sufficiente la circostanza che avesse una propria organizzazione interna, dovendosi CP_7
verificare la sussistenza di un'autonomia gestionale e organizzativa in capo alla società appaltatrice rispetto alla committente che nella specie manca.
Tutti gli operatori infatti, così come anche i supervisori, non solo CP_7
erano tenuti a utilizzare gli applicativi forniti da ma ricevevano Pt_1
direttive specifiche e puntuali sulle modalità di svolgimento della prestazione dalla committente.
La circostanza, indicata tra i motivi di appello, per cui le ferie e permessi del personale venivano gestiti da (a mezzo l'applicativo Fastdiary, che era CP_7
un duplicato di quello fornito da ), non è elemento sufficiente a Pt_1
dimostrare l'autonomia gestionale ed organizzativa della società appaltatrice.
A parte il fatto che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e emerge che esercitava anche su tale aspetto Parte_2 Tes_3 Pt_1
del rapporto di lavoro un controllo - non spiegandosi in caso contrario perché, avendo come appena detto, a propria disposizione un proprio CP_7
applicativo, le risposte alle richieste di ferie e permessi provenissero sempre da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “ .it” - deve comunque Pt_1
rilevarsi che tale dato non appare talmente decisivo da escludere, di per sé solo, la sussistenza della interposizione illecita di manodopera.
3.3. Va aggiunto che l'appalto de quo è altresì caratterizzato dalla mancanza di assunzione del rischio di impresa in capo alla società appaltatrice, stante la previsione, contenuta nell'art. 16 del contratto di appalto, di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, da corrispondere a anche in caso di CP_7
mancata richiesta di erogazione dei Volumi di Riferimento da parte del committente. E' evidente che affinché l'assunzione del rischio sia effettiva e non solamente formale occorra la possibilità di un esborso economico adeguato e non del tutto simbolico rispetto all'economia dei rapporti.
Del tutto correttamente il primo giudice ha al riguardo rilevato: “…Né in ordine a tale profilo può assumere rilievo la stratta previsione di cui all'art. 23
(“Penali”); peraltro il prospetto versato in atti relativo agli anni 2015, 2016 e
2017 (doc. 11 della produzione di parte resistente), alla voce generica
“Bonus/Malus” riporta importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base …”
Altrettanto correttamente è stata evidenziata dal tribunale la rilevanza, alla luce della comprovata assenza in capo a del potere organizzativo e CP_7
datoriale, delle sentenze di merito prodotte in primo grado dai lavoratori (tra cui la sentenza del tribunale di Catania n. 4267/2017), che hanno accertato la illegittimità della cessione di azienda intercorsa tra e per Pt_1 CP_7
difetto e autonomia organizzativa dei segmenti di attività ceduta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendosi confermare le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla non genuinità dell'appalto oggetto di causa, l'appello proposto da va rigettato. Pt_1
4. Le spese del grado seguono la soccombenza in relazione alla posizione dell'appellato , e si liquidano a carico della società appellante Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore indeterminato della presente causa ed dell'attività difensiva svolta.
Le spese del grado tra e l'appellato vanno Pt_1 CP_2
integralmente compensate.
Nulla sulle spese del grado tra e gli appellati contumaci Pt_1 CP_3
, .
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere tra e gli appellati Parte_1
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e ; CP_2
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e;
Parte_1 CP_2
nulla sulle spese del grado tra e gli appellati contumaci Parte_1
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi