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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2024, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/12/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 212 /2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura C.F._1
in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATI VALERIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: post atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2020 , la ricorrente conveniva in giudizio l' ex art. 445 bis CP_2
c.p.c. e 696 bis c.p.c., al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento della prestazione della indennità di accompagnamento, negata in via amministrativa e financo in sede di ATP, dove il nominato CTU, non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione dell'indennità indennità di accompagnamento.
Chiedeva quindi accertarsi la sussistenza del requisito sanitario legittimante il proprio diritto alla suddetta provvidenza, a decorrere dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_2
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente quindi, essendo stata dichiarata la morte del ricorrente, all'udienza del 16.6.2022 il Tribunale disponeva dichiarava l'interruzione del giudizio.
All'udienza odierna, cui era stata disposta la comparizione delle parti onde verificare d'ufficio il permanere dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata, d'ufficio, l'estinzione del giudizio.
Va, a questo punto, richiamato il disposto di cui all'art. 307 comma 3 c.p.c., “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Orbene, dal 16.6.2022, data dell'interruzione del giudizio per dichiarato decesso della parte, decorreva il termine perentorio di tre mesi, stabilito dall'art. 305 c.p.c., entro il quale le parti, con ricorso, avrebbero dovuto chiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Ne consegue che, alla data odierna, è ormai irrimediabilmente decorso il termine per poter validamente chiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio una volta venuta meno la causa di sospensione, sicché il giudizio è ormai estinto e tale va dichiarato.
Ritiene questo Giudice che l'estinzione vada dichiarata con sentenza, trattandosi di procedimento in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Sul punto, può richiamarsi costante orientamento della giurisprudenza di merito, che ha già avuto modo di affermare: “Davanti al giudice unico del tribunale l'estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria;
nel caso di erronea scelta della forma dell'ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 14 dicembre 2007 in “Giur. di merito ” 2008, n. 4, I, pag. Per_1
1043; Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 (in Giustizia a Milano 2006, 7 55); Tribunale
Milano, 2 giugno 1997 (in Foro it. 1997, I, 3027); Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 (in Riv. Crit.
Dir. Lav., 2000, 525) e Tribunale Modena 15 giugno 1999 (in Giur. It., 2000, 758).
In considerazione della peculiarità del giudizio e dell'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio manifestata con la mancata riassunzione tanto dalla parte ricorrente che da quella resistente, le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 20/01/2020 , disattesa Controparte_1 CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 12/12/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena