Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione 13.12.2022 RG n. 2010/2022
TRA
( , con sede in Via del Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Municipio n. 1, in persona del Sindaco legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso in forza della deliberazione della G.C. n.
38 del 01/07/2022 dall'avvocato Antonino Cella del Foro di AC presso il cui studio elegge domicilio in AC, Vicolo Perestrello n.6; appellante
CONTRO
( ) ed CP_1 C.F._1 CP_2
( ) entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
Francesco Campana del Foro di AC ed ivi domiciliati in Corso
Vittorio Emanuele II n. 212 appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza Tribunale di AC n. 229/2022 del 5.5.2022
Conclusioni di parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e in parziale riforma della gravata sentenza del
174/2020 in data 05/05/2022 e depositata in data 09/05/2022: accertare e dichiarare l'esistenza della servitù d'uso pubblico (dicatio ad patriam ex art. 825 c.c.) in favore della collettività comunale ed avente ad oggetto la fontana pertinenziale, così come individuata negli elaborati peritali del primo grado, realizzata con il consenso di
[...] allora titolare della Parrocchia di San Lorenzo Martire di Parte_2
Pian Barche.
In via istruttoria: ammettere ed assumere le prove testimoniali pretermesse ingiustificatamente dal decisum di primo grado, e specificamente come dedotte nella memoria n. 2 comma 6 art. 183 c.p.c.:
“Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali indicandosi come testi i signori:
- residente a [...]
Leopardi n. 4;
- , residente in [...]. Agnelli;
Testimone_2 Parte_1
- , residente in loc, Mazzucchi Testimone_3 Parte_1 ai quali sottoporre i seguenti capitoli di prova:
1 – Vero che nell'agosto dell'anno 2003 venne realizzata sul mappale
165, foglio 75 a margine della strada comunale Barche, con il consenso espresso del titolare del Beneficio Parrocchiale San Lorenzo Martire di
Pia Barche proprietario del terreno ON , una fontana Parte_2
a servizio della cittadinanza di e comunque degli utilisti la strada Pt_1 comunale stessa;
2 – Vero che detta fontana venne costruita dai cittadini di a spese Pt_1 del Comune di che ha autorizzato l'opera pubblica ed ha fornito il Pt_1 necessario materiale idraulico come da ordinativo n. 43 del 19/08/2003
(ns. doc. n. 13), documento che viene rammostrato ai testi;
pag. 2/5 3 – Vero che detta fontana dal 2003 è stata sempre utilizzata dalla cittadinanza di per attingere acqua potabile anche in occasione Pt_1 della festa patronale;
4 – Vero che numerosi cittadini di tra cui i testi e Pt_1 CP_1 Tes_2
hanno sottoscritto il 24/05/2017 la petizione al Tes_3 Parte_1 per contestare la rimozione della fontana di cui si discute e di cui al doc. 3 che si rammostra”.
Vinte le spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata
l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in funzione di Giudice Civile, contrariis reiectis, nel merito, rigetti tutte le domande proposte dal
(c.f. e p.iva , in persona del vice – sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede a in via del Municipio, 1, nell'atto di Parte_1 citazione in appello, che ha dato impulso al presente procedimento
(r.g.c. 2010/2022), e confermi la sentenza n. 229/2022 pubblicata dal
Tribunale di AC, in funzione di Giudice Civile, il 9 maggio 2022.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 229/2022 depositata il 9.5.2022 il Tribunale di AC , dato atto degli esiti della CTU disposta in corso di causa , determinava la linea di confine fra la proprietà degli odierni appellati e la strada
Comunale “Costire Barche”, mentre rigettava la domanda volta ad accertare l'esistenza di una servitù di uso pubblico, costituita a favore della collettività Comunale, della fontana pertinenziale collocata sul terreno individuato come foglio 75 mappale 165 di proprietà di e CP_2
Parte_3
Ciò perché il non aveva provato la proprietà del bene. Infine , Pt_1 compensava le spese di lite.
Con atto di citazione 5.12.2022 il impugnava la Parte_1 decisione chiedendone la riforma.
pag. 3/5 Ritualmente citati si costituivano e chi edendo il CP_2 Parte_3 rigetto della domanda.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusi oni delle parti il
25.3.2025
Motivi della decisione
Attesa la discussione tra le parti relativa ai principi che reggono la costituzione di servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam giova rammentare che, tra le altre, anche la giurisprudenza del Consiglio di
Stato ha affermato che “la costituzione su una strada privata di una servitù di uso pubblico può avvenire o a mezzo della c.d. dicatio ad patriam, integrata dal comportamento del proprietario di un bene che metta spontaneamente ed in modo univoco lo stesso a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l'effetto istantaneo della costituzione di servitù di uso pubblico, ovvero attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo di maturazione dell'usucapione ventennale. A fronte, dunque, del sedime stradale privato, la prova dell'esistenza di una servitù di uso pubblico non può discendere da semplici presunzioni o dal mero uso pubblico di fatto della strada, ma presuppone un atto pubblico
o privato (provvedimento amministrativo, accordo tra amministrazione e privato, testamento) o l'intervento dell'usucapione ventennale a condizione (in questo caso) della idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico”.
Si tratta di affermazioni del tutto condivise dal Giudice di legittimità ed a cui questa Corte intende dare continuità.
Ciò detto la tesi del per cui la fontana di cui si discute veniva Pt_1 costruita con il consenso dell'allora proprietario e con mezzi dell'Amministrazione e destinata all'uso della collettivi tà, è da ritenersi dimostrata in causa, posto che le contestazioni degli attu ali convenuti appaiono generiche e prive di efficacia probatoria diretta.
pag. 4/5 In altri termini gli appellati limitano la loro contestazione al fatto che la fontana è sul loro terreno e che si sono opposti varie volte all'uso collettivo della stessa. Il che avrebbe un senso se il avesse Pt_1 chiesto l'accertamento della servitù di uso pubblico per ragioni diverse dalla dicatio, la quale, per sua natura, ha un effetto “costitutivo” istantaneo.
Sotto questo profilo, dunque, la domanda è fondata e le prove chieste dal superflue. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
AC n. 229/2022 dichiara l'esistenza della servitù d'uso pubblico in favore della collettività comunale avente ad oggetto la fontana pertinenziale, così come individuata negli elaborati peritali del primo grado;
-condanna ed al pagamento delle spese di lite Pt_3 Persona_1 liquidate in complessivi euro 4.500 di cui euro 120 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 24 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 5/5