Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 9689 01 REPUBBLICA PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21957/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI 00656/00 Cons. Relatore 22211 CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron. Consigliere Dott. RI Gabriella LUCCIOLI 3295 Rep. Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Ud. 28/03/01 Consigliere OGGETTO:revocatoria Dott. Mario ADAMO fallimentare ha pronunciato la seguente: SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studic BANCO di SICILIA spa, in persona del legale dal Sig-90LE 24 ORE... rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, per diritti L. 3000 17 LUG. 200°il via Antonio Musa 23, rappresentato e difeso giusta IL CANCELLIERE delega in atti dal prof.avv. Giovanni Caratozzolo con studio in Messina, via N. Fabrizi 3; CANCELLER A - ricorrente contro avv. Antonino SAITTA, non in proprio ma qu curatore del FALLIMENTO AR AL e MI RI CE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana 5, presso l'avv. Nicola Romano, rappresentato e 6/351 difeso dal prof. avv. Raffaele Tommasini, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 7 del 16.11.98/14.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo Con atto in data 22.09.93 la curatela del fallimento di AL RI, di IL RI CE e della società di fatto tra loro esistente esponeva che AL RI, pagando due effetti cambiari (dell'importo di lire 4.007.521 ciascuno e scadenti rispettivamente il 31.7 ed il 31.10.89) a favore del Banco di Sicilia, aveva posto in essere atti solutori su conto corrente scoperto, perché volti a riportare il passivo del c/c 1817/4100562/45, da lui aperto presso il Banco di Sicilia, nei limiti del fido di 60 milioni concessogli dalla banca. Il Tribunale, con sentenza 7/15.03.96, rigettava la domanda, ritenendo non provata la scientia decoctionis, e condannava la curatela alle spese di causa. Su impugnazione della curatela, la Corte d'appello di Messina, con decisione 25.11.98/14.01.99, riformava parzialmente la sentenza, ritenendo che della scientia sussistesse la prova limitatamente alla cambiale scadente 2 برة il 31.10.89 e, statuendo sulle spese dell'intero giudizio, le compensava per metà, ponendo il residuo a carico del Banco di Sicilia. Contro la sentenza d'appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il Banco di Sicilia spa avanzando, con atto notificato il 24.11.99, due motivi di censura. Resiste la curatela, proponendo altresì, con atto notificato il 30.12.99, un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso principale si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L.F. nonché errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto essenziale della controversia. In sintesi, sostiene il ricorrente che il versamento impugnato costituiva un addebito e non una rimessa in conto corrente, nel senso che la cambiale era stata pagata attraverso l'addebito in conto corrente, con conseguente aumento della esposizione complessiva del c/c. La sentenza impugnata ha ritenuto, in diritto, che le rimesse in conto corrente bancario con saldo passivo sono revocabili quando dette rimesse abbiano nei confronti della CA natura solutoria;
che tale natura spetta alle rimesse che abbiano la funzione di rientrare nei limiti del fido concesso;
ha accertato, in fatto, che il Banco di Sicilia aveva autorizzato uno scoperto massimo di 60 milioni, superato dal RI (il saldo passivo, al momento della scadenza della seconda cambiale, era di lire 63.561.026) ed eliminato con il pagamento al Banco di Sicilia della seconda cambiale. "Sulla natura solutoria” del primo pagamento, prosegue la sentenza (c.6) “concorda la stessa CA appellata”, ma non poteva venire in contestazione neppure la 3 Caf natura solutoria del secondo, dato lo scoperto di conto esistente alla scadenza. Perciò, quando la ricorrente assume che la Corte d'appello è incorsa in equivoco tra rimessa ed addebito denuncia un preteso errore non di diritto, ma di fatto ed è quindi infondata la censura di violazione dell'art. 67 L.F. proposta. Ugualmente infondata è la censura di vizio della motivazione. La Corte d'appello, nell'esaminare la questione della natura solutoria dei pagamenti, dopo aver precisato che il giudice di primo grado aveva arrestato il proprio giudizio alla esclusione dell'elemento soggettivo e non si era quindi espresso sulla sussistenza di quello oggettivo, osserva che, dato lo scoperto esistente al momento della scadenza, non poteva negarsi la natura solutoria della seconda cambiale, mentre la stessa CA aveva riconosciuto quella della prima. Non si ravvisa un'incompatibilità assoluta tra il dato che secondo la ricorrente emerge dall'esame dell'estratto conto, trascurato dalla sentenza impugnata e la configurazione giuridica accolta. Infatti, esclusa l'ipotesi dello sconto cambiario di crediti verso terzi (art. 1858 cc), che si articola in accredito, addebito ed eventuale pagamento, sia l'emissione di cambiale tratta sulla banca (ove gli usi lo consentano: art. 1843 cc) sia il prelievo garantito da pagherò costituiscono forme di utilizzazione dell'apertura di credito che si esprimono, sul piano contabile, in un addebito seguito, al momento della rimessa da parte del correntista, in un accredito che, ove al momento del pagamento l'affidamento sia stato superato, assume funzione solutoria. برة Con l'unico motivo di ricorso incidentale la curatela deduce la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 62 L.F. perché i numerosi protesti pubblicati negli appositi bollettini, le “innumerevoli" sentenze di condanna per assegni a vuoto -indizianti dalla pubblicazione e non solo dal giudicato e sulla cui analitica esposizione la curatela “rinvia ai precedenti atti e verbali di causa", costituiscono valide prove della scientia decoctionis anche rispetto all'effetto cambiario scadente il 31.07.89. Col secondo motivo del ricorso principale si assume violazione dell'art. 67:2 L.F. nonché vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia. Assume la ricorrente che l'elemento indiziario è privo dei requisiti di certezza, serietà e concordanza necessari, dovendosi valutare, in contrario, il comparativamente notevole patrimonio immobiliare del RI, l'andamento regolare del conto passato a sofferenza solo nel maggio 1990, la mancata revocatoria della iscrizione ipotecaria. La sentenza d'appello ha ritenuto che l'iscrizione in data 10.8.89 a favore della società Gemel s.r.l. di ipoteca volontaria sui beni immobili di proprietà dei falliti per l'importo di lire 1.200.000.000 fosse sicuramente indicativa del loro stato di insolvenza e che quindi sussistesse la scientia da parete della banca -tenuto anche conto delle specifiche conoscenze tecniche e degli specifici mezzi di informazione a disposizione degli istituti di credito- al momento (31.10.89) del pagamento del secondo effetto cambiario. Ha escluso invece la scientia al momento del pagamento del primo, perché la pubblicazione dei protesti ed il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna è successiva al 31.07.89. 5 Caf Il ricorso incidentale è infondato. Poiché la conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e non meramente potenziale, occorre che la curatela fornisca la prova del mezzo di conoscenza dei protesti e delle condanne da parte dell'istituto di credito. La pubblicazione dei protesti - successiva alla scadenza del primo effetto- non costituiva quindi un idoneo veicolo di conoscenza, come esattamente hanno rilevato i due giudici di merito. Quanto alle condanne per emissione di assegni a vuoto, la curatela non indica quale poteva essere la fonte della conoscenza da parte della banca, giacché, esclusa l'anteriorità della pubblicazione del protesto, i veicoli legali di possibile conoscenza erano dati dalla pubblicazione della sentenza di condanna o dall'iscrizione nel casellario, eventi entrambi successivi al giudicato. Infondato è altresì il secondo motivo del ricorso principale che, senza contestare la conoscenza della circostanza da parte della banca, ne esclude il carattere indiziante, sia per carenza di pluralità, sia sulla base di una serie di elementi di fatto, addotti come contrari. Non può negarsi il valore di prova presuntiva anche ad un solo elemento (Cass. 5356/87; 1377/93) qualora nel caso concreto risulti univoco e decisivo;
la valutazione in fatto della Corte territoriale risulta coerentemente motivata e l'impugnazione si risolve nella richiesta di un'ulteriore valutazione di merito, inammissibile in questa sede. Col terzo motivo del ricorso principale si censura la sentenza per violazione dell'art. 91 cpc con argomenti ("una corretta, puntuale e completa motivazione dei diversi profili della controversia... avrebbe certamente comportato una diversa statuizione") che incidono sull'opportunità della بره statuizione e non sulla sua legittimità o sulla congruità delle ragioni espresse: il motivo va quindi rigettato. Spese compensate, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, compensa le spese. Roma, 28 marzo 2001-03-29 Il Cons.est. ELLERIA C N 001 IL CANCELLIERE A C G. 2 RI Di Nuzzo IN TA a U SITA IN 7 L IL CANCELLIER EPO uzzo D gi, Di N g aria O M 109T 250.000 456T 40000 TOT. 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 610.2002 4 al n. 257 versate € 149.77 . in data?... (euroCENTOQUARANTANOVE/77) Regist p. Il Dirigente Area Cont (Dott.ssa RI Grazia C!! Responsabile Servizio At Certari Dr. M. RACCICAINT . 2 0 DELLE 0 7 Caf