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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al N. 23275/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 23.12.20, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 20.3.2025
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede della signora Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata in [...] il [...] (C.F. Persona_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Civica, che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTORE-
E
in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Corra- Controparte_1
do Di Nardo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, CP_1
-CONVENUTO-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.9.2021 , nella quali- Parte_1
tà di erede della IG.ra , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Persona_1
1
Napoli, il per sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva Controparte_1
responsabilità, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti dalla IG.ra Per_1
a seguito di una caduta al suolo causata da una buca presente
[...] sull'attraversamento pedonale intervenuta in data 25.9.2016, alle ore 13:50 circa, in Na- poli, nei pressi di Via Duomo. Parte attrice deduceva:
che nel corso di una gita turistica nella città di nei pressi della centralissima via CP_1
Duomo, mentre la IGnora attraversava via Arte della Lana, sulle strisce pedo- Per_1
nali, unitamente agli altri partecipanti della comitiva di viaggio, inciampava in una buca presente sull'attraversamento pedonale;
che nel cadere rovinosamente a terra riportava gravi lesioni fisiche;
che la buca non era in alcun modo visibile;
che la buca era causata dalla mancanza di alcuni sanpietrini posti sulle strisce pedonali;
che mentre la IGnora veniva soccorsa dai propri compagni di viaggio, gli Per_1
agenti di una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Vicaria-Mercato che si trovavano a transitare nei pressi della zona, notando la donna riversa a terra che si lamentava per il dolore, intervenivano per prestare soccorso e, all'uopo, dopo aver ac- quisito informazioni sull'accaduto ed effettuato i necessari rilievi, documentavano le condizioni del tratto di strada interessato, redigendo una “Relazione di servizio” corre- data da rilievi fotografici e misurazioni della buca presente sul manto stradale;
che il IGnor coniuge della IGnora resosi conto della gravità delle Pt_1 Per_1
condizioni della consorte, la quale lamentava forti dolori alla spalla sinistra, predispo- neva l'immediato rientro della stessa a Roma per sottoporla alle cure dei medici del no- socomio della città di residenza;
che, giunta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, la IGnora Pt_2 veniva sottoposta ad accertamenti medici all'esito dei quali le veniva diagnosticata
[...] una “frattura a quattro frammenti meta-epifisi prossimale dell'omero sinistro”, oltre a contusioni ad entrambe le ginocchia, con prognosi di giorni clinici 30 s.c. (come da re- ferto del 25.9.2016);
che, in data 14.10.2016, la IGnora veniva sottoposta ad un intervento chirurgi- Per_1
co per la riduzione della frattura scomposta del collo chirurgico e del trochide omerale sinistro (Cartella clinica n. 2016.010847);
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che, in data 7.11.2016 a mezzo PEC e, successivamente, in data 14.3.2017 a mezzo rac- comandata a/r, la IG.ra provvedeva a costituire in mora il Persona_1 CP_1
con contestuale richiesta di risarcimento dei danni;
[...]
che entrambe le lettere di diffida restavano prive di riscontro da parte del CP_1
[...]
che in data 15.01.2020 la IGnora è deceduta lasciando come propri Persona_1
eredi il coniuge IGnor e i suoi due figli e Persona_2 Persona_3 Pt_1
[...]
L'attore, pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“a) Accertare la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del CP_1
[...]
b) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., nella Controparte_1
causazione del danno de quo, a causa della mancata manutenzione della strada;
c) Condannare lo stesso in persone del Sindaco p.t al pagamento in Controparte_1
favore del IGnor , nella sua qualità di erede della IGnora Parte_1 Persona_4
, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conse-
[...] guenti alle lesioni subite dalla IGnora in occasione e a causa dell'evento de Per_1
quo, della somma pari ad Euro 53.469,36, ovvero della diversa somma ritenuta di giu- stizia, che sarà quantificata nel corso del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali nella misura di legge, sulla somma via via rivalutata, dalla data del fatto sino al saldo;
d) Condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio, da attribuirsi all'avv. Daniela Civica per anticipo fat- to, rivalsa Iva, Cpa e maggiorazione 15% L.P.(…)”
In data 27.02.2022 si costituiva il con comparsa di costituzione e ri- Controparte_1
sposta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto deduceva :
che era carente la legittimazione attiva dell'attore, che agiva quale erede della sig.ra e pur depositando documentazione comprovante di non essere l'unico erede, Per_5
chiedeva l'intero risarcimento del danno per sé;
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che risultava mancante la prova del fatto storico e, in particolare, risultava non provato il nesso causale con il danno lamentato;
che mancava la responsabilità quale custode delle strade, in considerazione dell'estrema estensione del bene demaniale;
che sussisteva il caso fortuito, atteso che la buca, conseguente alla mancanza di cubetti di porfido, si era manifestata in modo del tutto improvviso ed imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non potevano garantire un tempestivo inter- vento;
che il comportamento negligente e imprevedibile della danneggiata configurava il caso fortuito esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.;
che, seppure il comportamento colposo della danneggiata non fosse tale da interrompere completamente il nesso causale, era in ogni caso configurabile un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co. e 2° co, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente, in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso;
Il pertanto, concludeva chiedendo: Controparte_1
“1) il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e co- munque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
2)il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione.
3)con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
Acquisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, era escusso nelle forme di cui all'art. 257 bis cpc innanzi il Tribunale di Tivoli (dott.
[...]
), il testimone , che all'udienza del 2.3.2023 dichiarava : ADR sul Tes_1 Testimone_2 capo 1, memorie 183.6 n 2 di parte attrice, “Ero presente in quanto anch'io facevo par- te della stessa comitiva e ho visto la signora cadere;
quando è caduta io mi trovavo die- tro di lei;
stavamo entrambi attraversando le strisce pedonali”. ADR sul capo 2, memo- rie 183, comma 6, n 2 di parte attrice “E' vero, riconosco il tratto di strada che stava- mo percorrendo e le strisce pedonali, così come raffigurate nelle fotografie;
preciso che
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si trattava di una piccola buca che era originata dalla mancanza di uno o due sampie- trini;
la buca effettivamente non era visibile”; sui capi 3,4,5 memorie 183.6 n 2 di parte attrice, “E' vero”; sul capo 6, memorie 183.6 n 2 di parte attrice, “Io so ciò che mi ha riferito mia moglie che frequentava la signora caduta in terra;
posso dire che mia mo- glie mi ha riferito che l'infortunata era stata operata ma l'operazione era stata sbaglia- ta;
quindi era stata di nuovo sottoposta ad intervento chirurgico dopodiché ogni volta che l'ho potuta sentire mi riferiva di sentirsi male e di essere sofferente per i dolori”.
Veniva espletata CTU cartolare, essendovi premorienze dell'infortunata per causa di- versa.
Con perizia depositata in data 4.1.20 il dr riconosceva, sotto il Persona_6 profilo causale, la compatibilità delle lesioni riportate dall'infortunata (frattura pluri- frammentaria scomposta del collo e del trochite omerale a sinistra) con la dinamica traumatica riferita consistente in una caduta al suolo a causa della presenza di una buca del manto stradale, quantificando un danno biologico permanente pari al 26% (ventisei per cento), con una ITT di 30 (trenta) giorni conseguente alla malattia post-traumatica, seguita da una parziale (ITP) di giorni 90 (novanta), progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, quale sintesi del periodo di cure certificate. Risultano documentate congrue spese di assistenza sanitaria per un totale di Euro 668,12 (seicen- tosessantotto/12).
All'udienza del 23.12.20 celebrata ex art. 127-ter c.p.c la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali.
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Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va parzialmente ac- colta.
La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che esercitano, a qualun- que titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la quale, alla fattispecie concreta, sa- rebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051 c.c., a causa dell'estensione del be- ne demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come po-
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tere di fatto sulla cosa. Appare, certamente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con riguardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ab- bia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso causale inter- corrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del cu- stode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass.
14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in cu- stodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n.
20943/2022). Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad in- terrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale del- la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'ap- prezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il pri- mo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua
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non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p.
(in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo tempe- ramento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrile- vanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo del- la serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determina- re l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – in- tegra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente neces- sario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adegua- ta – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del cu- stode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del
01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinami- smo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimo- strare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può rite-
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nersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di norma- le interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in rela- zione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurispruden- za ha inteso temprare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051
c.c. quando:
a) la vittima, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontariamente
(Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023);
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio
2012, n° 13681);
c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727).
Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, anche uffi- ciosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga con- to del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, ricondu- cibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civi- le sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile 16149/2019).
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, preve- dibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete cir- costanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma
1 cc.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per
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l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da par- te del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo cau- sale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del ca- so fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carat- tere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattuale, così sin- tetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescin- de da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di crite- ri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa
e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedi- bilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispon- dere;
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d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclu- siva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneg- giato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevo- le cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente pre- vedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Inoltre , ancor più di recente Cass 09/05/20 n. 12760 riprendendo il ragionamento seguito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del ricono- scimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve for- nire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in cu- stodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine suffi- ciente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e comples- sivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale statuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi - la dimostrazio- ne che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire al- la sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiu- de con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - che nega- tivi (l'impredicibilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
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Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata affermando che
“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile
e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferi- mento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapie- de, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedi- me)”.
Ed ancora nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente severa, ha ulterior- mente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato sia in punto di caso fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rile- vanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa uma- na e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass.
16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratte- rizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedi- bile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la ricondu- cibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fat- to umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridica- mente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi compor- tamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera oc- casione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza
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di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia cau- sale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fon- da non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fat- ti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla speci- fica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità ci- vile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è con- dizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n.
5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una pre- sunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fos- se stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libere- rebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at- tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sfor- zo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche
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dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad eman- ciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fon- dare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiega- zione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabiliz- zare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con
l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma,
Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avu- to già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come crite- rio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configu- razione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il compor- tamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859;
Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fat- to che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della respon-
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sabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché re- sponsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusiva- mente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insu- scettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7)
l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di poliva- lenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondi- meno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca- gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan- no”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in consi- derazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito
(cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”)
è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art.
2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato no- nostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggetti- vamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di mino-
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re prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verifi- carsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisi- bilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può es- sere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scel- ta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabi- le alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ri- corrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
com- portamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in al- tri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore in citazione è stata confermata dalla deposizione del teste ( Testimone_2 sentito all'udienza del 2.3.2023) quanto alle circostanze spazio-temporali dell'evento, ma l'esclusiva responsabilità del convenuto deve escludersi in considerazione dei rilievi fotografici ritraenti il manto stradale del luogo dell'incidente.
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È, infatti, provata la dinamica dei fatti descritti dal ricorrente, secondo il quale la IG.ra sarebbe inciampata in una buca presente sul manto stradale mentre Persona_1 stava attraversando le strisce pedonali in via Duomo a all'angolo con via Arte CP_1
della Lana. Tuttavia, quanto alla buca nella quale sarebbe inciampata la IG.ra Per_1
le risultanze fotografiche dimostrano che, benché non segnalata, potesse comunque es- sere vista da un pedone di media diligenza, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la buca fosse presente sull'attraversamento pedonale. Infatti, pur volendosi ritenere la danneggiata intenta, da un lato, a seguire agli altri partecipanti della comitiva di viag- gio e, dall'altro, a sincerarsi del flusso veicolare, la buca in oggetto non può comunque considerarsi del tutto esclusa dalla sua sfera di percezione visiva. A supportare tale conclusione vi è la “Relazione di servizio” redatta dagli agenti del commissariato PS
Vicaria che transitavano sul posto corredata da rilievi fotografici della buca presente sul manto stradale (doc. n. 1 produzione attorea), i quali ritraggono il tratto stradale atten- zionato nel momento dell'incidente. Nella specie, dalle istantanee si può notare una dif- ferente colorazione del manto stradale, circostanza idonea ad escludere l'esistenza di una cd. insidia o trabocchetto in senso stretto per il pedone, in quanto appare evidente la possibilità per quest'ultimo di poter distinguere il tratto di strada sano da quello disse- stato. Particolarmente significativa è anche la rilevante dimensione della buca, così co- me riportata nella relazione di servizio, che si dipana nella misura di 41x31 cm, profon- da circa 10 cm e per una circonferenza di circa 150 cm. Il dissesto inoltre era posto su un tratto di strada rettilineo, trattandosi di un attraversamento pedonale dove, dunque,
l'attenzione dei pedoni dovrebbe essere concentrato sul percorso. E ciò a maggior ra- gione se si tiene conto che la caduta si è verificata intorno alle 13,50 del 25.9.16 mo- mento della giornata in cui, atteso che non sono state allegate particolari condizioni at- mosferiche, è fatto notorio che la luce di quell'ora rende discretamente visibile la strada.
Pertanto, se in linea di principio si ritiene che buche nascoste rappresentino un'insidia
(Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014); nondimeno, ove il danneggiato possa rendersi conto edotto della presenza di “buche” egli è tenuto in ogni caso ad evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela ( in tal senso Cass 2019 n 17443 e Cass 2495/2022).
Inoltre, va detto che la signora non poteva non percepire il pericolo della stra- Per_1 da, sebbene non la conoscesse, perché l'assenza dei sanpietrini era evidente, avendo an- che la possibilità di farsi aiutare dagli altri componenti la comitiva in modo da avere un maggior equilibrio in fase di attraversamento pedonale.
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Tali circostanze consentono di ritenere rilevante la condotta della danneggiata che per disattenzione non ha visto la buca e comunque ne ha sottovalutato la pericolosità, an- dando a mettervi il piede dentro e perdendo l'equilibrio.
Occorre, inoltre, considerare che “le fratture della porzione superiore dell'omero si ve- rificano in circa 100 persone ogni 100.000 abitanti/anno ed il picco d'incidenza si veri- fica nella popolazione femminile nella fascia di età compresa tra 80 e 89 anni. Meno del 20% di queste fratture colpisce i pazienti sotto i 50 anni, mentre nei pazienti di età superiore ai 65 anni le fratture dell'omero prossimale sono al terzo posto come fre- quenza. Ciò, come per tutte le fratture che coinvolgono l'arto superiore, per fattori pre- disponenti tipici del soggetto anziano quali quelli associati alla perdita della massa os- sea e quelli predisponenti alle cadute a terra (condizioni patologiche o iatrogene in grado di alterare l'equilibrio e la stabilità durante la marcia)” (pag. 17 CTU).
Occorre, tuttavia, comunque considerare, da un lato, che l'evento si è verificato nel cor- so di una gita turistica nella città di e che la signora risiedeva all'epoca CP_1 Per_1
a Roma e, dall'altro, che la pavimentazione in sampietrini, è soggetta, a causa del conti- nuo passaggio delle auto, a notevoli e frequenti sollecitazioni che ne determinano l'im- provviso distacco e che i medesimi erano “saltati” solo poco prima dell'evento (infatti, come emerge dalla foto in atti, nel luglio 2016, la pavimentazione sulle strisce pedonali era integra). Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, la quale non notò un ostacolo agevolmente visibile in orario diurno ed in assenza di condizioni di luogo particolari che le avrebbero permesso di evi- tarlo, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 60% nel verificarsi del danno ed il risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. In conclusione, va diminuito del 60% il risarcimento spet- tante a in virtù del concorso del suo fatto colposo ex art. 1227 comma Persona_1
1 cc, alla produzione del sinistro e, quindi, all'evento danno va affermata la responsabi- lità del convenuto nella residua misura del 40%. Provata poi la qualità di chia- CP_1 mata all'eredità di , figlio di (cfr. certificato morte, sat- Parte_1 Persona_1
to di famiglia , dichiarazione di successione ed atto di citazione valevole come accet- tazione tacita di eredità ) e richiamato il principio di diritto chiarito dalle SS.UU. secon- do cui “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non po- nendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atte- so che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei
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riguardi di tutte le parti interessate, restando, peraltro, estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere defini- ti con la divisione” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 24657 del 28.11.2007), va pronun- ciata condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati Controparte_1
come segue.
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esa- minata dal CTU. Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenu- to il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risul- tanze documentali e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n.
33742 del 16/11/2022) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consu- lente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consu- lenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazio- ni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano im- plicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di moti- vazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n.
1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ri- tenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla va- lutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immu- ne da difetti o lacune. Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di mo- tivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessaria- mente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incom- patibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e spe- cifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'e-
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laborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/20).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha formulato osservazioni al consulente nei ter- mini ex art 195 cpc, potendo da ciò dedursi una loro integrale condivisione del contenu- to della relazione. Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orien- tamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un si- stema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione co- stituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale deri- vante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in sen- so stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giuri- sprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n.
8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurispru- denziale, vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente inter- vento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
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Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conse- guente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa defini- zione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, let- tera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sen- tenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdi- ta anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribu- zione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pre- giudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità per- manente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'ani- mo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, es- si dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass n.
7513/2018). In altre parole la S.C., sulla base delle nuove definizioni di danno non pa- trimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la li- quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno pa- trimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peg-
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giorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto av- viene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valu- tato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modi- ficazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzional- mente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingres- so a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le mas- sime di esperienza, le presunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili ge- neralizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. In base alla relazione del CTU i postu- mi permanenti vanno quantificati nel 26% di danno biologico permanenti (frattura a quattro frammenti della meta epifisi prossimale dell'omero sinistro - collo chirurgico e trochite, trattata chirurgicamente, complicata da VT superficiale della vena cefalica de- stra, con residua rigidità di spalla e lesione parziale del nervo ascellare. Cicatrice chi- rurgica curvilinea estesa per cm. 14 e rilevata nel segmento medio-distale), con una ITT di giorni 30 (trenta), seguita da una Parziale (ITP) di giorni 90 (novanta), progressiva- mente decrescente e mediamente valutabile al 50%. Quanto alla sofferenza interiore pa- tita, questo giudice fa sue le deduzioni del CTU, secondo cui “Il livello di sofferenza conseguito alla lesione e al successivo iter terapeutico deve ritenersi di entità elevata, rispetto ad una scala strutturata in assente / lieve / media / elevata / elevatissima”. In riferimento a siffatti postumi non sono enucleabili ricadute sulla capacità lavorativa,
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stante la probabile condizione di pensionata della danneggiata. Va riconosciuta la com- ponente di sofferenza soggettiva nella sfera morale alla luce della tipologia di lesione riscontrata che ha indubbiamente determinato in soggetto femminile (di età non partico- larmente giovane) un particolare dolore per l'effettuazione dell'intervento chirurgico documentato di sintesi della frattura mediante placca di Axos avvitata;
il dolore indub- biamente va presuntivamente riconosciuto anche per la terapia prolungata che è stata effettuata nei mesi seguenti all'intervento (cfr documenti medici in atti). Nella fatti- specie in esame viene in rilievo il danno biologico da premorienza che è quella tipolo- gia di illecito che si verifica nell'ipotesi in cui, un soggetto vittima di un illecito deceda prima della liquidazione della lesione subita, per effetto di circostanze esterne ed indi- pendenti dalle menomazioni invalidanti patite nell'incidente. In tale eventualità, agli eredi potrà essere liquidato, iure hereditatis, il danno biologico sulla base del tempo tra- scorso tra il sinistro e la morte del dante causa. Ciò posto, ai fini della quantificazione occorre considerare che la IG.ra è deceduta in data 15.1.2020 per Persona_1
cause indipendenti dalla responsabilità qui dedotta, sicché il danno non patrimoniale da lesioni non può che essere temporalmente limitato al periodo intercorrente tra il sinistro
(25.9.2016) e la data del decesso (15.1.2020), ovvero 39 mesi. Invero, in base a Cassa- zione n. 41933 del 29.12.2021: “ (…) In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iu- re successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (…)" (ex multis Cass. Civ. 1476/2003, n. 22338/2007,
n. 2297/2011, n. 679/2016 e n. 10897/2016, 12913/2020). Ciò premesso, con riferi- mento ai criteri da utilizzare nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, occorre prendere le mosse dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29832 del 19/11/20) secondo la quale “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguen- te all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nel- la versione del 20, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al dan-
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no biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poi- ché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di inva- lidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di
Roma)”. Invero, il criterio liquidativo utilizzato dal Tribunale di AN 20 muove dalla premessa secondo la quale il danno non può essere considerato come una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento, per poi decrescere. Ad avviso della Suprema Corte (vedasi motivazione della sentenza
41933/2021) tale premessa non sarebbe condivisibile sotto tre aspetti:
1) sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha sen- so ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si defini- sce, appunto, “permanente”. Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo;
2) sul piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste, infatti, in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane;
il danno biologico permanente, è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente, comunque, di recuperare le abilità perdute;
3) sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perché “permanenti” sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono, perciò, caratterizzati da una condizione di sta- bilità nel tempo.
Il danno biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, con il si- stema del punto, proprio come invalidità permanente.
La Suprema Corte ritiene che le suddette criticità conducano a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle Milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza.
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Orbene, seguendo il criterio proporzionale sancito dalla Suprema Corte di cassazione, applicate le tabelle di AN ed 20 , stimando un'aspettativa di vita pari ad anni 86, ne consegue che, essendo il sinistro avvenuto quando la IG.ra aveva 76 anni, Per_1 in luogo dei 120 mesi di vita stimati per aspettativa di vita (12 mesi all'anno per 10 an- ni) consta che la ha vissuto 39 mesi, e quindi va proporzionalmente ridotto il Per_1
risarcimento spettante.
Per le tabelle di AN ed 20 il danno biologico dinamico relazionale è pari ad euro
73.583, per cui effettuando la divisione di detto importo in mesi ne consegue che per ogni mese di vita stimato la avrebbe ha avuto diritto a percepire euro 613,20 Per_1
(73.583 diviso 120 ), ed essendo deceduta dopo 39 mesi aveva diritto ad un ristoro per danno biologico dinamico relazionale di euro 23.914,80(euro 613.20 *39 mesi).
In base a Cass n. 12060 del 13/04/2022 “Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifi- ca, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momen- to, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vitti- ma, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinami- co-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita”
A tale l'importo di danno biologico dinamico razionale va aggiunto l'importo di euro
31.152/00 , quale danno morale liquidato nella tabella ES ed 20 ( per un caso di individuo di 76 anni con il 26% di invalidità)
In tal modo si pervenire ad un risultato che appare, nei limiti dell'umanamente possibi- le, maggiormente conforme al criterio dell'equità.
A tale importo va poi aggiunta l'inabilità assoluta e temporanea, pari a giorni 30 giorni di inabilità totale per euro 3.450,00 (€ 115 al giorno per 30 gg) e 90 giorni di inabilità temporanea al 50% pari ad euro 5.175,00 (€ 57,50 al giorno per 90 gg) e spese mediche documentate di assistenza sanitaria di euro 668,12.
Quanto alla personalizzazione del danno dinamico relazionale, ritiene questo Giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato che l'attrice ha sof- ferto dei postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biolo-
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gico temporaneo e permanente, postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria, non essendo allegate e provate peculiari.
In particolare, anche considerando come evidenzia il CTU che “A distanza di diversi mesi, dopo l'intensificazione dei trattamenti riabilitativi, la vicenda risulta essersi com- plicata anche per sofferenza del nervo ascellare dell'arto fratturato” e che, pertanto, “Il livello di sofferenza conseguito alla lesione e al successivo iter terapeutico deve rite- nersi di entità elevata, rispetto ad una scala strutturata in assente/ lieve / media /elevata
/ elevatissima”, occorre evidenziare che “Le fratture del collo anatomico (…) predi- spongono alla necrosi della testa omerale, mentre quelle del collo chirurgico possono non guarire bene se molto scomposte, anche quando trattate chirurgicamente” (pag. 18
CTU) e che “I rischi però, anche se relativamente rari, sono quelli comuni dell'atto operatorio (quali le complicanze anestesiologiche) e quelli specifici della chirurgia or- topedica come infezioni, emorragie, lesioni vascolari e nervose. Queste ultime compli- canze sono più frequenti nelle persone anziane, motivo per cui in questi pazienti si ten- de ad optare, quando possibile, per un trattamento non chirurgico” (pag. 19 CTU).
Per tutto quanto sopra, la quantificazione in concreto del danno risulta pari ad euro
64.359,92 (€ 23.914,80+31.152+3.450+5.175+668,12). Il 40% di tale importo (di euro
64.359,92 ) a carico del convenuto (in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato al 60 %) è pari ad euro 25.743,96.
Conclusivamente, il va condannato al pagamento iure successionis in Controparte_1 favore di quale erede della IG.ra , dell'importo di € Parte_1 Persona_1
25.743,96.
Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dalla produzione dell'evento di danno (25.9.2016).
La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di meri- to può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulte- riore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla
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data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo
d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del
2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”.
Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella li- quidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 23.500,98 dal 25.9.2016 (data dell'infortunio) alla data di pubblicazione della sentenza.
L'importo di euro 23.500,98 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione (euro 25.743,96 ) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 21.258) secondo il seguente calcolo: euro
25.743,96 +€ 21.258= € 47.001,96 diviso 2= € 23.500,98.
Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale appena liquidata (somma rivalutata
+ interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione del riconosciuto concorso di col- pa;
per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm
147/2022 (sul valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000 in base al decisum ), con valori medi e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il 40% del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione causale Controparte_1 dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con concorso ex art. 1227 comma 1° cc della danneggiata IG.ra Persona_4
alla causazione del sinistro nella misura del 60%;
[...]
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2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Parte_1
25.743,96 oltre interessi legali sul minore importo di euro 21.258 a far data dal
25.9.2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori inte- ressi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento - in favore di parte attrice – della re- siduo a metà delle spese di giudizio, che si liquidano in € 400/00 per esborsi ed in €
3.808/00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distrazione in favore dell'avv. Civica Daniela, ex art. 93 cpc per dichiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 5/4/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Carmine
Pignatiello Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al N. 23275/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 23.12.20, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 20.3.2025
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede della signora Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata in [...] il [...] (C.F. Persona_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Civica, che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTORE-
E
in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Corra- Controparte_1
do Di Nardo, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale siti in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, CP_1
-CONVENUTO-
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.9.2021 , nella quali- Parte_1
tà di erede della IG.ra , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Persona_1
1
Napoli, il per sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva Controparte_1
responsabilità, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti dalla IG.ra Per_1
a seguito di una caduta al suolo causata da una buca presente
[...] sull'attraversamento pedonale intervenuta in data 25.9.2016, alle ore 13:50 circa, in Na- poli, nei pressi di Via Duomo. Parte attrice deduceva:
che nel corso di una gita turistica nella città di nei pressi della centralissima via CP_1
Duomo, mentre la IGnora attraversava via Arte della Lana, sulle strisce pedo- Per_1
nali, unitamente agli altri partecipanti della comitiva di viaggio, inciampava in una buca presente sull'attraversamento pedonale;
che nel cadere rovinosamente a terra riportava gravi lesioni fisiche;
che la buca non era in alcun modo visibile;
che la buca era causata dalla mancanza di alcuni sanpietrini posti sulle strisce pedonali;
che mentre la IGnora veniva soccorsa dai propri compagni di viaggio, gli Per_1
agenti di una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Vicaria-Mercato che si trovavano a transitare nei pressi della zona, notando la donna riversa a terra che si lamentava per il dolore, intervenivano per prestare soccorso e, all'uopo, dopo aver ac- quisito informazioni sull'accaduto ed effettuato i necessari rilievi, documentavano le condizioni del tratto di strada interessato, redigendo una “Relazione di servizio” corre- data da rilievi fotografici e misurazioni della buca presente sul manto stradale;
che il IGnor coniuge della IGnora resosi conto della gravità delle Pt_1 Per_1
condizioni della consorte, la quale lamentava forti dolori alla spalla sinistra, predispo- neva l'immediato rientro della stessa a Roma per sottoporla alle cure dei medici del no- socomio della città di residenza;
che, giunta al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, la IGnora Pt_2 veniva sottoposta ad accertamenti medici all'esito dei quali le veniva diagnosticata
[...] una “frattura a quattro frammenti meta-epifisi prossimale dell'omero sinistro”, oltre a contusioni ad entrambe le ginocchia, con prognosi di giorni clinici 30 s.c. (come da re- ferto del 25.9.2016);
che, in data 14.10.2016, la IGnora veniva sottoposta ad un intervento chirurgi- Per_1
co per la riduzione della frattura scomposta del collo chirurgico e del trochide omerale sinistro (Cartella clinica n. 2016.010847);
2
che, in data 7.11.2016 a mezzo PEC e, successivamente, in data 14.3.2017 a mezzo rac- comandata a/r, la IG.ra provvedeva a costituire in mora il Persona_1 CP_1
con contestuale richiesta di risarcimento dei danni;
[...]
che entrambe le lettere di diffida restavano prive di riscontro da parte del CP_1
[...]
che in data 15.01.2020 la IGnora è deceduta lasciando come propri Persona_1
eredi il coniuge IGnor e i suoi due figli e Persona_2 Persona_3 Pt_1
[...]
L'attore, pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“a) Accertare la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del CP_1
[...]
b) Dichiarare l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., nella Controparte_1
causazione del danno de quo, a causa della mancata manutenzione della strada;
c) Condannare lo stesso in persone del Sindaco p.t al pagamento in Controparte_1
favore del IGnor , nella sua qualità di erede della IGnora Parte_1 Persona_4
, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conse-
[...] guenti alle lesioni subite dalla IGnora in occasione e a causa dell'evento de Per_1
quo, della somma pari ad Euro 53.469,36, ovvero della diversa somma ritenuta di giu- stizia, che sarà quantificata nel corso del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali nella misura di legge, sulla somma via via rivalutata, dalla data del fatto sino al saldo;
d) Condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del giudizio, da attribuirsi all'avv. Daniela Civica per anticipo fat- to, rivalsa Iva, Cpa e maggiorazione 15% L.P.(…)”
In data 27.02.2022 si costituiva il con comparsa di costituzione e ri- Controparte_1
sposta contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, il convenuto deduceva :
che era carente la legittimazione attiva dell'attore, che agiva quale erede della sig.ra e pur depositando documentazione comprovante di non essere l'unico erede, Per_5
chiedeva l'intero risarcimento del danno per sé;
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che risultava mancante la prova del fatto storico e, in particolare, risultava non provato il nesso causale con il danno lamentato;
che mancava la responsabilità quale custode delle strade, in considerazione dell'estrema estensione del bene demaniale;
che sussisteva il caso fortuito, atteso che la buca, conseguente alla mancanza di cubetti di porfido, si era manifestata in modo del tutto improvviso ed imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non potevano garantire un tempestivo inter- vento;
che il comportamento negligente e imprevedibile della danneggiata configurava il caso fortuito esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.;
che, seppure il comportamento colposo della danneggiata non fosse tale da interrompere completamente il nesso causale, era in ogni caso configurabile un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co. e 2° co, con conseguente diminuzione della responsabilità dell'Ente, in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso;
Il pertanto, concludeva chiedendo: Controparte_1
“1) il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e co- munque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
2)il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione.
3)con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
Acquisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, era escusso nelle forme di cui all'art. 257 bis cpc innanzi il Tribunale di Tivoli (dott.
[...]
), il testimone , che all'udienza del 2.3.2023 dichiarava : ADR sul Tes_1 Testimone_2 capo 1, memorie 183.6 n 2 di parte attrice, “Ero presente in quanto anch'io facevo par- te della stessa comitiva e ho visto la signora cadere;
quando è caduta io mi trovavo die- tro di lei;
stavamo entrambi attraversando le strisce pedonali”. ADR sul capo 2, memo- rie 183, comma 6, n 2 di parte attrice “E' vero, riconosco il tratto di strada che stava- mo percorrendo e le strisce pedonali, così come raffigurate nelle fotografie;
preciso che
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si trattava di una piccola buca che era originata dalla mancanza di uno o due sampie- trini;
la buca effettivamente non era visibile”; sui capi 3,4,5 memorie 183.6 n 2 di parte attrice, “E' vero”; sul capo 6, memorie 183.6 n 2 di parte attrice, “Io so ciò che mi ha riferito mia moglie che frequentava la signora caduta in terra;
posso dire che mia mo- glie mi ha riferito che l'infortunata era stata operata ma l'operazione era stata sbaglia- ta;
quindi era stata di nuovo sottoposta ad intervento chirurgico dopodiché ogni volta che l'ho potuta sentire mi riferiva di sentirsi male e di essere sofferente per i dolori”.
Veniva espletata CTU cartolare, essendovi premorienze dell'infortunata per causa di- versa.
Con perizia depositata in data 4.1.20 il dr riconosceva, sotto il Persona_6 profilo causale, la compatibilità delle lesioni riportate dall'infortunata (frattura pluri- frammentaria scomposta del collo e del trochite omerale a sinistra) con la dinamica traumatica riferita consistente in una caduta al suolo a causa della presenza di una buca del manto stradale, quantificando un danno biologico permanente pari al 26% (ventisei per cento), con una ITT di 30 (trenta) giorni conseguente alla malattia post-traumatica, seguita da una parziale (ITP) di giorni 90 (novanta), progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, quale sintesi del periodo di cure certificate. Risultano documentate congrue spese di assistenza sanitaria per un totale di Euro 668,12 (seicen- tosessantotto/12).
All'udienza del 23.12.20 celebrata ex art. 127-ter c.p.c la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali.
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Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va parzialmente ac- colta.
La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che esercitano, a qualun- que titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la quale, alla fattispecie concreta, sa- rebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051 c.c., a causa dell'estensione del be- ne demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come po-
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tere di fatto sulla cosa. Appare, certamente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con riguardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ab- bia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso causale inter- corrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del cu- stode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass.
14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in cu- stodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n.
20943/2022). Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad in- terrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale del- la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'ap- prezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il pri- mo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua
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non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p.
(in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo tempe- ramento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrile- vanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo del- la serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determina- re l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – in- tegra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente neces- sario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adegua- ta – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del cu- stode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del
01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinami- smo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimo- strare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può rite-
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nersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di norma- le interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in rela- zione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurispruden- za ha inteso temprare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051
c.c. quando:
a) la vittima, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontariamente
(Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023);
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio
2012, n° 13681);
c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727).
Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, anche uffi- ciosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga con- to del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, ricondu- cibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civi- le sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile 16149/2019).
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, preve- dibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete cir- costanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma
1 cc.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per
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l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da par- te del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo cau- sale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del ca- so fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
La Corte ha colto, in tale occasione, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di carat- tere generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattuale, così sin- tetizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescin- de da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di crite- ri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa
e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedi- bilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispon- dere;
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d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclu- siva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneg- giato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevo- le cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente pre- vedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Inoltre , ancor più di recente Cass 09/05/20 n. 12760 riprendendo il ragionamento seguito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del ricono- scimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve for- nire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in cu- stodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine suffi- ciente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e comples- sivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale statuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi - la dimostrazio- ne che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire al- la sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiu- de con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - che nega- tivi (l'impredicibilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
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Di recente Cass n. 14228 del 23/05/2023 si è nuovamente pronunciata affermando che
“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile
e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferi- mento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapie- de, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedi- me)”.
Ed ancora nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente severa, ha ulterior- mente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato sia in punto di caso fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato :“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rile- vanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concorso tra causa uma- na e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr. Cass.
16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come caratte- rizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedi- bile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la ricondu- cibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fat- to umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridica- mente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi compor- tamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera oc- casione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
"interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penalistico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza
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di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità naturale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di efficacia cau- sale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fon- da non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fat- ti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla speci- fica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità ci- vile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è con- dizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n.
5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una pre- sunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fos- se stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libere- rebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at- tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sfor- zo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche
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dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad eman- ciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fon- dare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiega- zione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabiliz- zare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con
l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma,
Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avu- to già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come crite- rio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configu- razione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il compor- tamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859;
Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fat- to che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della respon-
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sabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché re- sponsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusiva- mente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insu- scettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7)
l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di poliva- lenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondi- meno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca- gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten- zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan- no”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in consi- derazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito
(cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”)
è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art.
2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato no- nostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggetti- vamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di mino-
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re prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verifi- carsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisi- bilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può es- sere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scel- ta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabi- le alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ri- corrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
com- portamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in al- tri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore in citazione è stata confermata dalla deposizione del teste ( Testimone_2 sentito all'udienza del 2.3.2023) quanto alle circostanze spazio-temporali dell'evento, ma l'esclusiva responsabilità del convenuto deve escludersi in considerazione dei rilievi fotografici ritraenti il manto stradale del luogo dell'incidente.
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È, infatti, provata la dinamica dei fatti descritti dal ricorrente, secondo il quale la IG.ra sarebbe inciampata in una buca presente sul manto stradale mentre Persona_1 stava attraversando le strisce pedonali in via Duomo a all'angolo con via Arte CP_1
della Lana. Tuttavia, quanto alla buca nella quale sarebbe inciampata la IG.ra Per_1
le risultanze fotografiche dimostrano che, benché non segnalata, potesse comunque es- sere vista da un pedone di media diligenza, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la buca fosse presente sull'attraversamento pedonale. Infatti, pur volendosi ritenere la danneggiata intenta, da un lato, a seguire agli altri partecipanti della comitiva di viag- gio e, dall'altro, a sincerarsi del flusso veicolare, la buca in oggetto non può comunque considerarsi del tutto esclusa dalla sua sfera di percezione visiva. A supportare tale conclusione vi è la “Relazione di servizio” redatta dagli agenti del commissariato PS
Vicaria che transitavano sul posto corredata da rilievi fotografici della buca presente sul manto stradale (doc. n. 1 produzione attorea), i quali ritraggono il tratto stradale atten- zionato nel momento dell'incidente. Nella specie, dalle istantanee si può notare una dif- ferente colorazione del manto stradale, circostanza idonea ad escludere l'esistenza di una cd. insidia o trabocchetto in senso stretto per il pedone, in quanto appare evidente la possibilità per quest'ultimo di poter distinguere il tratto di strada sano da quello disse- stato. Particolarmente significativa è anche la rilevante dimensione della buca, così co- me riportata nella relazione di servizio, che si dipana nella misura di 41x31 cm, profon- da circa 10 cm e per una circonferenza di circa 150 cm. Il dissesto inoltre era posto su un tratto di strada rettilineo, trattandosi di un attraversamento pedonale dove, dunque,
l'attenzione dei pedoni dovrebbe essere concentrato sul percorso. E ciò a maggior ra- gione se si tiene conto che la caduta si è verificata intorno alle 13,50 del 25.9.16 mo- mento della giornata in cui, atteso che non sono state allegate particolari condizioni at- mosferiche, è fatto notorio che la luce di quell'ora rende discretamente visibile la strada.
Pertanto, se in linea di principio si ritiene che buche nascoste rappresentino un'insidia
(Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014); nondimeno, ove il danneggiato possa rendersi conto edotto della presenza di “buche” egli è tenuto in ogni caso ad evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela ( in tal senso Cass 2019 n 17443 e Cass 2495/2022).
Inoltre, va detto che la signora non poteva non percepire il pericolo della stra- Per_1 da, sebbene non la conoscesse, perché l'assenza dei sanpietrini era evidente, avendo an- che la possibilità di farsi aiutare dagli altri componenti la comitiva in modo da avere un maggior equilibrio in fase di attraversamento pedonale.
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Tali circostanze consentono di ritenere rilevante la condotta della danneggiata che per disattenzione non ha visto la buca e comunque ne ha sottovalutato la pericolosità, an- dando a mettervi il piede dentro e perdendo l'equilibrio.
Occorre, inoltre, considerare che “le fratture della porzione superiore dell'omero si ve- rificano in circa 100 persone ogni 100.000 abitanti/anno ed il picco d'incidenza si veri- fica nella popolazione femminile nella fascia di età compresa tra 80 e 89 anni. Meno del 20% di queste fratture colpisce i pazienti sotto i 50 anni, mentre nei pazienti di età superiore ai 65 anni le fratture dell'omero prossimale sono al terzo posto come fre- quenza. Ciò, come per tutte le fratture che coinvolgono l'arto superiore, per fattori pre- disponenti tipici del soggetto anziano quali quelli associati alla perdita della massa os- sea e quelli predisponenti alle cadute a terra (condizioni patologiche o iatrogene in grado di alterare l'equilibrio e la stabilità durante la marcia)” (pag. 17 CTU).
Occorre, tuttavia, comunque considerare, da un lato, che l'evento si è verificato nel cor- so di una gita turistica nella città di e che la signora risiedeva all'epoca CP_1 Per_1
a Roma e, dall'altro, che la pavimentazione in sampietrini, è soggetta, a causa del conti- nuo passaggio delle auto, a notevoli e frequenti sollecitazioni che ne determinano l'im- provviso distacco e che i medesimi erano “saltati” solo poco prima dell'evento (infatti, come emerge dalla foto in atti, nel luglio 2016, la pavimentazione sulle strisce pedonali era integra). Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, la quale non notò un ostacolo agevolmente visibile in orario diurno ed in assenza di condizioni di luogo particolari che le avrebbero permesso di evi- tarlo, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 60% nel verificarsi del danno ed il risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. In conclusione, va diminuito del 60% il risarcimento spet- tante a in virtù del concorso del suo fatto colposo ex art. 1227 comma Persona_1
1 cc, alla produzione del sinistro e, quindi, all'evento danno va affermata la responsabi- lità del convenuto nella residua misura del 40%. Provata poi la qualità di chia- CP_1 mata all'eredità di , figlio di (cfr. certificato morte, sat- Parte_1 Persona_1
to di famiglia , dichiarazione di successione ed atto di citazione valevole come accet- tazione tacita di eredità ) e richiamato il principio di diritto chiarito dalle SS.UU. secon- do cui “ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non po- nendosi la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore, atte- so che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei
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riguardi di tutte le parti interessate, restando, peraltro, estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere defini- ti con la divisione” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 24657 del 28.11.2007), va pronun- ciata condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati Controparte_1
come segue.
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esa- minata dal CTU. Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenu- to il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risul- tanze documentali e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n.
33742 del 16/11/2022) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consu- lente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consu- lenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazio- ni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano im- plicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di moti- vazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n.
1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ri- tenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla va- lutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immu- ne da difetti o lacune. Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di mo- tivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessaria- mente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incom- patibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e spe- cifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'e-
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laborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/20).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha formulato osservazioni al consulente nei ter- mini ex art 195 cpc, potendo da ciò dedursi una loro integrale condivisione del contenu- to della relazione. Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orien- tamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un si- stema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione co- stituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale deri- vante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in sen- so stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giuri- sprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n.
8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). Non solo, ma partendo da tale orientamento giurispru- denziale, vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente inter- vento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il
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Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conse- guente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa defini- zione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico- relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, let- tera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sen- tenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdi- ta anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribu- zione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pre- giudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità per- manente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'ani- mo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, es- si dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass n.
7513/2018). In altre parole la S.C., sulla base delle nuove definizioni di danno non pa- trimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la li- quidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno pa- trimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peg-
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giorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto av- viene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valu- tato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modi- ficazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzional- mente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingres- so a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le mas- sime di esperienza, le presunzioni. In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili ge- neralizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. In base alla relazione del CTU i postu- mi permanenti vanno quantificati nel 26% di danno biologico permanenti (frattura a quattro frammenti della meta epifisi prossimale dell'omero sinistro - collo chirurgico e trochite, trattata chirurgicamente, complicata da VT superficiale della vena cefalica de- stra, con residua rigidità di spalla e lesione parziale del nervo ascellare. Cicatrice chi- rurgica curvilinea estesa per cm. 14 e rilevata nel segmento medio-distale), con una ITT di giorni 30 (trenta), seguita da una Parziale (ITP) di giorni 90 (novanta), progressiva- mente decrescente e mediamente valutabile al 50%. Quanto alla sofferenza interiore pa- tita, questo giudice fa sue le deduzioni del CTU, secondo cui “Il livello di sofferenza conseguito alla lesione e al successivo iter terapeutico deve ritenersi di entità elevata, rispetto ad una scala strutturata in assente / lieve / media / elevata / elevatissima”. In riferimento a siffatti postumi non sono enucleabili ricadute sulla capacità lavorativa,
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stante la probabile condizione di pensionata della danneggiata. Va riconosciuta la com- ponente di sofferenza soggettiva nella sfera morale alla luce della tipologia di lesione riscontrata che ha indubbiamente determinato in soggetto femminile (di età non partico- larmente giovane) un particolare dolore per l'effettuazione dell'intervento chirurgico documentato di sintesi della frattura mediante placca di Axos avvitata;
il dolore indub- biamente va presuntivamente riconosciuto anche per la terapia prolungata che è stata effettuata nei mesi seguenti all'intervento (cfr documenti medici in atti). Nella fatti- specie in esame viene in rilievo il danno biologico da premorienza che è quella tipolo- gia di illecito che si verifica nell'ipotesi in cui, un soggetto vittima di un illecito deceda prima della liquidazione della lesione subita, per effetto di circostanze esterne ed indi- pendenti dalle menomazioni invalidanti patite nell'incidente. In tale eventualità, agli eredi potrà essere liquidato, iure hereditatis, il danno biologico sulla base del tempo tra- scorso tra il sinistro e la morte del dante causa. Ciò posto, ai fini della quantificazione occorre considerare che la IG.ra è deceduta in data 15.1.2020 per Persona_1
cause indipendenti dalla responsabilità qui dedotta, sicché il danno non patrimoniale da lesioni non può che essere temporalmente limitato al periodo intercorrente tra il sinistro
(25.9.2016) e la data del decesso (15.1.2020), ovvero 39 mesi. Invero, in base a Cassa- zione n. 41933 del 29.12.2021: “ (…) In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iu- re successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (…)" (ex multis Cass. Civ. 1476/2003, n. 22338/2007,
n. 2297/2011, n. 679/2016 e n. 10897/2016, 12913/2020). Ciò premesso, con riferi- mento ai criteri da utilizzare nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, occorre prendere le mosse dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 29832 del 19/11/20) secondo la quale “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguen- te all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nel- la versione del 20, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al dan-
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no biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poi- ché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di inva- lidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di
Roma)”. Invero, il criterio liquidativo utilizzato dal Tribunale di AN 20 muove dalla premessa secondo la quale il danno non può essere considerato come una funzione costante nel tempo, ma è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento, per poi decrescere. Ad avviso della Suprema Corte (vedasi motivazione della sentenza
41933/2021) tale premessa non sarebbe condivisibile sotto tre aspetti:
1) sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha sen- so ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si defini- sce, appunto, “permanente”. Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo;
2) sul piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste, infatti, in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane;
il danno biologico permanente, è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente, comunque, di recuperare le abilità perdute;
3) sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perché “permanenti” sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono, perciò, caratterizzati da una condizione di sta- bilità nel tempo.
Il danno biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, con il si- stema del punto, proprio come invalidità permanente.
La Suprema Corte ritiene che le suddette criticità conducano a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle Milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza.
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Orbene, seguendo il criterio proporzionale sancito dalla Suprema Corte di cassazione, applicate le tabelle di AN ed 20 , stimando un'aspettativa di vita pari ad anni 86, ne consegue che, essendo il sinistro avvenuto quando la IG.ra aveva 76 anni, Per_1 in luogo dei 120 mesi di vita stimati per aspettativa di vita (12 mesi all'anno per 10 an- ni) consta che la ha vissuto 39 mesi, e quindi va proporzionalmente ridotto il Per_1
risarcimento spettante.
Per le tabelle di AN ed 20 il danno biologico dinamico relazionale è pari ad euro
73.583, per cui effettuando la divisione di detto importo in mesi ne consegue che per ogni mese di vita stimato la avrebbe ha avuto diritto a percepire euro 613,20 Per_1
(73.583 diviso 120 ), ed essendo deceduta dopo 39 mesi aveva diritto ad un ristoro per danno biologico dinamico relazionale di euro 23.914,80(euro 613.20 *39 mesi).
In base a Cass n. 12060 del 13/04/2022 “Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifi- ca, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momen- to, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vitti- ma, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinami- co-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita”
A tale l'importo di danno biologico dinamico razionale va aggiunto l'importo di euro
31.152/00 , quale danno morale liquidato nella tabella ES ed 20 ( per un caso di individuo di 76 anni con il 26% di invalidità)
In tal modo si pervenire ad un risultato che appare, nei limiti dell'umanamente possibi- le, maggiormente conforme al criterio dell'equità.
A tale importo va poi aggiunta l'inabilità assoluta e temporanea, pari a giorni 30 giorni di inabilità totale per euro 3.450,00 (€ 115 al giorno per 30 gg) e 90 giorni di inabilità temporanea al 50% pari ad euro 5.175,00 (€ 57,50 al giorno per 90 gg) e spese mediche documentate di assistenza sanitaria di euro 668,12.
Quanto alla personalizzazione del danno dinamico relazionale, ritiene questo Giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato che l'attrice ha sof- ferto dei postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biolo-
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gico temporaneo e permanente, postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria, non essendo allegate e provate peculiari.
In particolare, anche considerando come evidenzia il CTU che “A distanza di diversi mesi, dopo l'intensificazione dei trattamenti riabilitativi, la vicenda risulta essersi com- plicata anche per sofferenza del nervo ascellare dell'arto fratturato” e che, pertanto, “Il livello di sofferenza conseguito alla lesione e al successivo iter terapeutico deve rite- nersi di entità elevata, rispetto ad una scala strutturata in assente/ lieve / media /elevata
/ elevatissima”, occorre evidenziare che “Le fratture del collo anatomico (…) predi- spongono alla necrosi della testa omerale, mentre quelle del collo chirurgico possono non guarire bene se molto scomposte, anche quando trattate chirurgicamente” (pag. 18
CTU) e che “I rischi però, anche se relativamente rari, sono quelli comuni dell'atto operatorio (quali le complicanze anestesiologiche) e quelli specifici della chirurgia or- topedica come infezioni, emorragie, lesioni vascolari e nervose. Queste ultime compli- canze sono più frequenti nelle persone anziane, motivo per cui in questi pazienti si ten- de ad optare, quando possibile, per un trattamento non chirurgico” (pag. 19 CTU).
Per tutto quanto sopra, la quantificazione in concreto del danno risulta pari ad euro
64.359,92 (€ 23.914,80+31.152+3.450+5.175+668,12). Il 40% di tale importo (di euro
64.359,92 ) a carico del convenuto (in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato al 60 %) è pari ad euro 25.743,96.
Conclusivamente, il va condannato al pagamento iure successionis in Controparte_1 favore di quale erede della IG.ra , dell'importo di € Parte_1 Persona_1
25.743,96.
Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dalla produzione dell'evento di danno (25.9.2016).
La recente pronuncia della Cassazione 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di meri- to può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulte- riore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla
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data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo
d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (Cass. Sez. U. n. 16990 del
2017; Id. n. 8520 del 2007; Cass. n. 21396 del 2014)”.
Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella li- quidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 23.500,98 dal 25.9.2016 (data dell'infortunio) alla data di pubblicazione della sentenza.
L'importo di euro 23.500,98 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione (euro 25.743,96 ) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 21.258) secondo il seguente calcolo: euro
25.743,96 +€ 21.258= € 47.001,96 diviso 2= € 23.500,98.
Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale appena liquidata (somma rivalutata
+ interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate per metà in ragione del riconosciuto concorso di col- pa;
per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm
147/2022 (sul valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000 in base al decisum ), con valori medi e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il 40% del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione causale Controparte_1 dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con concorso ex art. 1227 comma 1° cc della danneggiata IG.ra Persona_4
alla causazione del sinistro nella misura del 60%;
[...]
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2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Parte_1
25.743,96 oltre interessi legali sul minore importo di euro 21.258 a far data dal
25.9.2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori inte- ressi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna il convenuto Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento - in favore di parte attrice – della re- siduo a metà delle spese di giudizio, che si liquidano in € 400/00 per esborsi ed in €
3.808/00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distrazione in favore dell'avv. Civica Daniela, ex art. 93 cpc per dichiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 5/4/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Carmine
Pignatiello Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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