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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5317 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Amat Di San
Filippo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Amat Di San
Filippo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ferrara.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/07/2012 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pt_1 CP_1
Ferrara, anno 2012, numero 122, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Ferrara in data 8 luglio 2012, regolarmente trascritto, Atto n. 122 parte 1 - anno 2012
- Comune di Ferrara (FE), ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato civile di detto Comune.
2. La casa coniugale, costituita dall'appartamento ad uso civile abitazione, sito in Pula nella via Libeccio n. 39, int. 4, concesso in locazione alla SI.ra
[...]
, resterà assegnata interamente alla stessa, che vi risiede tutt'ora con Pt_1 il figlio minore mentre il SI. ha già provveduto a Persona_1 CP_1 trasferire la propria abitazione in altro domicilio.
Pag. 2 di 3
3. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per
l'espatrio anche per il figlio minore Persona_1
4. I coniugi dichiarano di esser economicamente indipendenti e, pertanto, rinunziano a chiedere un contributo al mantenimento per sé stessi.
5. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio l'importo di € 300,00, anticipatamente Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita.
6. Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1 relative al figlio minore.
7. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, dai quali Per_2 dovrà continuare a ricevere cura, educazione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
8. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente.
9. Le parti si rimettono al Piano genitoriale allegato al ricorso, da intendersi qui integralmente riportato, per la disciplina degli ulteriori aspetti della gestione del figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5317 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Amat Di San
Filippo, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Amat Di San
Filippo, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/07/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ferrara.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/07/2012 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pt_1 CP_1
Ferrara, anno 2012, numero 122, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Ferrara in data 8 luglio 2012, regolarmente trascritto, Atto n. 122 parte 1 - anno 2012
- Comune di Ferrara (FE), ordinando l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato civile di detto Comune.
2. La casa coniugale, costituita dall'appartamento ad uso civile abitazione, sito in Pula nella via Libeccio n. 39, int. 4, concesso in locazione alla SI.ra
[...]
, resterà assegnata interamente alla stessa, che vi risiede tutt'ora con Pt_1 il figlio minore mentre il SI. ha già provveduto a Persona_1 CP_1 trasferire la propria abitazione in altro domicilio.
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3. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per
l'espatrio anche per il figlio minore Persona_1
4. I coniugi dichiarano di esser economicamente indipendenti e, pertanto, rinunziano a chiedere un contributo al mantenimento per sé stessi.
5. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio l'importo di € 300,00, anticipatamente Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita.
6. Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1 relative al figlio minore.
7. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, dai quali Per_2 dovrà continuare a ricevere cura, educazione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
8. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente.
9. Le parti si rimettono al Piano genitoriale allegato al ricorso, da intendersi qui integralmente riportato, per la disciplina degli ulteriori aspetti della gestione del figlio minore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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