TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2679/2024 R.G. promosso con ricorso in data 11 dicembre 2024 da parte di: nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
e
nato a [...] il [...], residente in [...]
26 (C.F.: ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Fantini ( ) con studio in C.F._3
Ferrara (FE) alla Via Armari n. 28 – PEC: – presso il quale hanno eletto Email_1
domicilio dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura allegata in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I due figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. In considerazione dei pacifici rapporti
1 intercorrenti fra i coniugi, considerando il preminente interessi degli stessi figli minori a continuare a vivere nella casa famigliare, essi convengono che l'abitazione sita in Ferrara, Via Arianuova 26, non venga assegnata ma continui a rimanere della disponibilità di entrambi i genitori, quale centro di interessi dei figli, con alternanza dei genitori che frequenteranno, a rotazione, i figli nella casa famigliare in base ai loro impegni scolastici e sportivi;
in tal modo, ciascun genitore si impegna a reperire un alloggio alternativo a sua cura e spese ove dimorare per il tempo necessario a favorire la frequentazione fra i figli e l'altro genitore. In caso di disaccordo, i figli avranno diritto di stare con ciascun genitore, che si alternerà presso la casa coniugale, per 7 giorni ogni due settimane, compatibilmente con i turni di ciascun genitore che dovranno essere comunicati con preavviso di una settimana e che in linea di massima si svolgeranno secondo le seguenti regole: Ogni giorno di sua competenza il genitore provvederà al ritiro di entrambi i figli all'uscita dalla scuola, alla gestione dell'attività sportiva (accompagnamento e ritiro), alla cena, al pernottamento presso la casa famigliare di via Arianuova 26 e all'accompagnamento a scuola il giorno successivo di entrambi i figli. La permanenza con i figli sarà, in caso di disaccordo, la seguente: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica Settimana 1 mamma papa mamma papa mamma papa mamma Settimana 2 papa mamma papa mamma papa mamma papa Non sarà ammessa la presenza di entrambi i genitori presso la casa coniugale se non per il tempo occorrente all'avvicendamento di un genitore all'altro.
Gli stessi genitori, paritariamente, provvederanno alla cura ed alla educazione della prole.
3. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli e più precisamente ogni spesa relativa al sostentamento del presente accordo di separazione viene assunta dai genitori per capitoli di spesa come di seguito suddivisi: - Spese per il pagamento della rata di mutuo relativo alla casa coniugale saranno a carico dei genitori al 50%. - Spese per mantenere la casa coniugale (luce, gas, acqua, rifiuti, internet, pulizie e altri oneri condominiali) e abbigliamento compreso quello sportivo e calzature, saranno a carico dei genitori al 50%. - Spese di babysitter a carico del genitore che dovrebbe essere presente in quel giorno e ne richiede l'ausilio. Spese straordinarie da ripartirsi al 50% secondo il seguente schema di cui al protocollo dell'intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
e) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche: c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza
2 pernottamento;
e) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto. b) corsi di specializzazione. c) gite scolastiche con pernottamento. d) corsi di recupero e lezioni private. e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio: l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
b) tempo prolungato. c) mensa scolastica. - Le spese di baby sitter saranno sostenute da chi richiede il servizio nel giorno assegnato. – L'assegno unico e universale per i figli a carico, sarà equamente diviso al 50% fra i genitori.
4. I minori trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non continuativi, tra il 15 giugno e il 15 settembre, periodo di vacanza che verrà definito concordemente tra i coniugi con almeno trenta giorni di anticipo, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I minori trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente.
5. I minori trascorreranno con la madre quindici giorni, anche non continuativi, tra il 15 giugno e il 15 settembre, periodo di vacanza che verrà definito concordemente tra i coniugi con almeno trenta giorni di anticipo, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I minori trascorreranno con la madre anche una settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente.
6. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
8. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti gli altri documenti validi per l'espatrio.
9. I coniugi rilasciano altresì reciprocamente il consenso e l'autorizzazione per recarsi all'estero con i figli minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
3 In data 4 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19/10/1977, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Chicago (USA) il 15 agosto 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Comacchio: Atto n. 36 Parte II Serie C Anno 2010).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2679/2024 R.G. promosso con ricorso in data 11 dicembre 2024 da parte di: nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
e
nato a [...] il [...], residente in [...]
26 (C.F.: ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Fantini ( ) con studio in C.F._3
Ferrara (FE) alla Via Armari n. 28 – PEC: – presso il quale hanno eletto Email_1
domicilio dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni come da procura allegata in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I due figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. In considerazione dei pacifici rapporti
1 intercorrenti fra i coniugi, considerando il preminente interessi degli stessi figli minori a continuare a vivere nella casa famigliare, essi convengono che l'abitazione sita in Ferrara, Via Arianuova 26, non venga assegnata ma continui a rimanere della disponibilità di entrambi i genitori, quale centro di interessi dei figli, con alternanza dei genitori che frequenteranno, a rotazione, i figli nella casa famigliare in base ai loro impegni scolastici e sportivi;
in tal modo, ciascun genitore si impegna a reperire un alloggio alternativo a sua cura e spese ove dimorare per il tempo necessario a favorire la frequentazione fra i figli e l'altro genitore. In caso di disaccordo, i figli avranno diritto di stare con ciascun genitore, che si alternerà presso la casa coniugale, per 7 giorni ogni due settimane, compatibilmente con i turni di ciascun genitore che dovranno essere comunicati con preavviso di una settimana e che in linea di massima si svolgeranno secondo le seguenti regole: Ogni giorno di sua competenza il genitore provvederà al ritiro di entrambi i figli all'uscita dalla scuola, alla gestione dell'attività sportiva (accompagnamento e ritiro), alla cena, al pernottamento presso la casa famigliare di via Arianuova 26 e all'accompagnamento a scuola il giorno successivo di entrambi i figli. La permanenza con i figli sarà, in caso di disaccordo, la seguente: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica Settimana 1 mamma papa mamma papa mamma papa mamma Settimana 2 papa mamma papa mamma papa mamma papa Non sarà ammessa la presenza di entrambi i genitori presso la casa coniugale se non per il tempo occorrente all'avvicendamento di un genitore all'altro.
Gli stessi genitori, paritariamente, provvederanno alla cura ed alla educazione della prole.
3. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli e più precisamente ogni spesa relativa al sostentamento del presente accordo di separazione viene assunta dai genitori per capitoli di spesa come di seguito suddivisi: - Spese per il pagamento della rata di mutuo relativo alla casa coniugale saranno a carico dei genitori al 50%. - Spese per mantenere la casa coniugale (luce, gas, acqua, rifiuti, internet, pulizie e altri oneri condominiali) e abbigliamento compreso quello sportivo e calzature, saranno a carico dei genitori al 50%. - Spese di babysitter a carico del genitore che dovrebbe essere presente in quel giorno e ne richiede l'ausilio. Spese straordinarie da ripartirsi al 50% secondo il seguente schema di cui al protocollo dell'intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
e) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche: c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza
2 pernottamento;
e) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto. b) corsi di specializzazione. c) gite scolastiche con pernottamento. d) corsi di recupero e lezioni private. e) alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio: l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
b) tempo prolungato. c) mensa scolastica. - Le spese di baby sitter saranno sostenute da chi richiede il servizio nel giorno assegnato. – L'assegno unico e universale per i figli a carico, sarà equamente diviso al 50% fra i genitori.
4. I minori trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non continuativi, tra il 15 giugno e il 15 settembre, periodo di vacanza che verrà definito concordemente tra i coniugi con almeno trenta giorni di anticipo, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I minori trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente.
5. I minori trascorreranno con la madre quindici giorni, anche non continuativi, tra il 15 giugno e il 15 settembre, periodo di vacanza che verrà definito concordemente tra i coniugi con almeno trenta giorni di anticipo, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. I minori trascorreranno con la madre anche una settimana nel periodo invernale e/o natalizio, da concordare preventivamente.
6. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori alternativamente con uno dei genitori ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
8. Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti gli altri documenti validi per l'espatrio.
9. I coniugi rilasciano altresì reciprocamente il consenso e l'autorizzazione per recarsi all'estero con i figli minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 gennaio 2025.
3 In data 4 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19/10/1977, e nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a Chicago (USA) il 15 agosto 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di Comacchio: Atto n. 36 Parte II Serie C Anno 2010).
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comacchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4