Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2025, proposto da
Samoa Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Caggiano, Giuseppe Sgroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riposto, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1691/2024, reso all'esito del procedimento monitorio iscritto sub. n. 4268/2024 del Tribunale di Catania, notificato in data 04.06.2024, non opposto e passato in giudicato, reso esecutivo per mancata opposizione con decreto di esecutorietà n. 2870 del 16.09.2024, notificato in detta forma in data 17.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa PP GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 1691/2024– R.G.N. 4268/2024 del 03.06.2024, il Tribunale di Catania ha intimato al Comune di Riposto il pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di € 20.713,89, “ oltre interessi come da domanda, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, ed il titolo esecutivo è stato notificato in data 17 settembre 2024;
- con ricorso notificato in data 10 settembre 2025, depositato il giorno 12 settembre 2025, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 DL. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore;
- decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale dello stesso Comune di Riposto, precisandosi che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) nel caso di specie, il commissario ad acta, individuato all’interno della stessa amministrazione debitrice – anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale-, non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex plurimis, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246);
c) nel caso di suo eventuale insediamento, il commissario ad acta dovrà dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
- debba essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Riposto di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme dovute, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Riposto, perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni sessanta (60), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza; dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
c) respinge la domanda relativa al riconoscimento della penalità di mora;
c) condanna il Comune intimato alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e contributo unificato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP GG, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP GG |
IL SEGRETARIO