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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2215/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2215 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 6.12.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi sia in proprio sia in qualità di eredi di;
C.F._2 _1
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
elettivamente domiciliati in Navacchio-Cascina, Via Tosco Romagnola n. 2097/A, presso lo studio dell'avv. GERBI FRANCESCA che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attori
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n.67, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti CARLA FIASCHI e ANNUNZIATA TIMPANO, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702-bis c.p.c. Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno agito in giudizio, Parte_3 Parte_4 Parte_5 chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi cui alla narrativa, accertare e dichiarare la grave negligenza ed imperizia dei sanitari dell' convenuta che ebbero in cura la CP_2
Sig.ra dal suo ingresso nella U.O. di Ortopedia 1° Univ. il 15.05.2008 sino al suo Persona_2
decesso avvenuto presso la U.O. Anestesia e Rianimazione in data 25.06.2008 e quindi accertare e dichiarare la responsabilità della medesima , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del decesso della Sig.ra Persona_2
Per l'effetto condannare quindi la convenuta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito dai ricorrenti: - quanto alla Sig.ra per la somma di Euro 421.687,90 Parte_2
S.E.&O (quanto ad Euro 284.394,30 a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, in esito al decesso della madre, secondo le Tabelle di Roma;
quanto ad Euro 137.293,60
a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, patito dalla Sig.ra
[...]
madre superstite della Sig.ra secondo le Tabelle di Roma. Somma _1 Persona_2
pari al 50% del risarcimento totale richiesto, da liquidarsi in favore della Sig.ra Parte_2
erede della nonna unitamente al fratello . O comunque nella diversa misura, Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto al Sig. per la somma di Euro Parte_1
382.461,10 S.E.&O. (quanto ad Euro 245.167,50 a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, in esito al decesso della madre, secondo le Tabelle di Roma;
quanto ad Euro
137.293,60 a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, patito dalla Sig.ra
madre superstite della Sig.ra secondo le Tabelle di Roma. _1 Persona_2
Somma pari al 50% del risarcimento totale richiesto, da liquidarsi in favore del Sig. Parte_1
erede della nonna unitamente alla sorella . O comunque nella diversa misura,
[...] Parte_2
maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto alla Sig.ra per la somma di euro Parte_3
176.520,60 S.E.&O., secondo le Tabelle di Roma o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto alla Sig.ra per la somma di euro 176.520,60 S.E.&O., Parte_4
secondo le Tabelle di Roma o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto alla
Sig.ra per la somma di euro 137.293,80 S.E.&O., secondo le Tabelle di Roma o Parte_5 nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione. Con condanna della convenuta al rimborso dei compensi e delle spese legali, sia relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. sia per il presente giudizio, che ci si riserva di quantificare. Con condanna della convenuta altresì al rimborso delle spese tecniche sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., per la somma complessiva di euro 9.028,00, da liquidarsi in favore dei Sigg.ri e nella misura di ½ ciascuno”. Parte_1 Parte_2
A sostengo delle domande svolte, i ricorrenti hanno preliminarmente precisato che: - Parte_2
e hanno agito in proprio, in qualità di figli di in ragione di Parte_1 Persona_2
detto rapporto parentale, nonché iure hereditatis, in qualità di eredi di madre di _1
in vita e convivente con quest'ultima al momento del suo decesso;
- Persona_2 Parte_3
e (figlie di e (LI di
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_5 Parte_1
in qualità di nipoti di hanno agito in proprio in ragione di detto rapporto parentale. Persona_2
Ciò premesso, le parti ricorrenti hanno allegato: - che in data 15.05.2008, all'età Persona_2
di 59 anni, sana, a seguito della comparsa di un'infezione periprotesica al ginocchio sinistro, è stata ricoverata presso la U.O. Ortopedia 1° Univ., dove è stata sottoposta a terapia farmacologica e a lavaggi antibiotici;
- che durante il ricovero, a causa dei trattamenti farmacologici ricevuti
(segnatamente il CUBICIN, quindi IC) ha manifestato l'insorgenza di una grave insufficienza renale, tale da renderne necessario il ricovero, il giorno 10.06.2008, presso la U.O.
Nefrologia dei 1° per essere sottoposta a dialisi, ove ha altresì contratto Parte_6
un'infezione nosocomiale (Klebsiella Pneumonie) e una micosi sistemica da Candida, che hanno ulteriormente aggravato il quadro di sostanziale compromissione dell'apparato renale;
- che in data
24.06.2008 ha accusato grave cefalea e nausea, con episodi di vomito, in presenza di valori pressori particolarmente elevati;
- che, nonostante il quadro clinico e la sintomatologia tipica, i medici si sono limitati a richiedere per la paziente solo la somministrazione, in successione, di numerosi farmaci dai quali essa non ha tratto alcun beneficio, nonché a richiedere per lei una nuova emodialisi alle ore
23.45 - dopo la prima effettuata alle ore 15.55; - che i medesimi sanitari si sono determinati a richiedere una consulenza neurologica solo alle ore 1.50 del giorno 25.06.2008; - che il ritardo con il quale i medici hanno deciso di indagare le cause della persistenza della cefalea e della nausea si è protratto ulteriormente ai danni di dal momento che l'ambulanza è stata chiamata Persona_2
-per il trasporto della paziente presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione 2°- solo alle ore 2.50 ed è sopraggiunta solo dopo un'ulteriore ora, alle ore 3.20; - che alle ore 4.45 del 25.06.2018,
[...]
sottoposta a TAC, ha presentato un'emorragia cerebrale che non ha lasciato alcuno spazio Per_2
ad ulteriori trattamenti, anche chirurgici, e la stessa, ormai in coma, è stata quindi trasportata presso la U.O. Nefrologia dei Trapianti e Dialisi 1°, ove ne è stato dichiarato il decesso, alle ore 12.00, in conseguenza di emorragia cerebrale;
- che secondo l'esame medico legale condotto dalla Dott.ssa il decesso della risulta ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell' Persona_3 Per_2 [...]
, presso la quale i sanitari intervenuti nelle cure della paziente hanno Controparte_1
assunto condotte imprudenti e negligenti, da ultimo ritardando gli accertamenti invece basilari ed indispensabili al fine di sottoporre alle dovute cure la paziente;
- che il Dott. Persona_4
Specialista in Medicina Legale, su incarico conferito dalla Procura della Repubblica di Pisa nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti di causa (n. 3917/2008 Mod.
44 – R.G. 2302/2017 Mod. 21) ha accertato profili di negligenza e imperizia nel comportamento dei medici che ebbero in cura la - che essi ricorrenti hanno quindi chiesto (in data 10.04.2018) Per_2 all' in via stragiudiziale, il risarcimento del danno parentale da essi subito, senza successo;
- CP_2
di avere successivamente intrapreso il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo;
- che a seguito di ricorso ex art 696 bis c.p.c. depositato in data 28.02.2020 e rubricato al numero R.G.
934/2020 del Tribunale di Pisa è stata espletata la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla ricostruzione degli eventi e all'accertamento delle cause che hanno condotto al decesso di
[...]
nonché all'accertamento della responsabilità dell' che ebbe in cura la paziente, Per_2 CP_2 all'esito della quale, il collegio peritale nominato e composto da Dott. , Specialista Persona_5
in medicina Legale e delle Assicurazioni e il Dott. Specialista in Malattie Infettive, ha Persona_6 accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari dell' ed il decesso della CP_2
individuando una serie di criticità nelle cure prestate a quest'ultima, consistite, in sintesi: Per_2
a) nell'aver somministrato l'antibiotico PT (Cubicin) senza effettuare i necessari controlli della funzione renale e con mantenimento del farmaco per 5 giorni anche dopo l'evidente incremento dei valori della creatininemia indicativi del danno renale;
b) nella mancata esecuzione di accertamenti strumentali specifici (RM o TAC) in presenza di sintomatologia quale rialzo pressorio, cefalea e vomito manifestata dalla nonché nella somministrazione di eparina in corso di emorragia Per_2 celebrale;
- che giovane ed in salute prima dell'ingresso in ospedale, era, al Persona_2
momento della prematura scomparsa, figura di riferimento per tutta la famiglia, prendendosi essa cura dell'anziana madre, dei figli e ancor più delle nipoti, che aveva cresciuto e che trascorrevano con lei il pomeriggio, dopo le attività scolastiche, mentre i genitori erano al lavoro;
- che la prematura scomparsa della ha cagionato ai ricorrenti enorme sofferenza, acuita dalla rapidità con la Per_2
quale si sono succedute le vicende che ne hanno condotto al decesso;
- che, in particolare, la prematura scomparsa della nonna ha avuto un gravissimo impatto sulla minore che ha subito Parte_4 all'epoca un grave calo nel rendimento scolastico più volte segnalato dai docenti ai genitori;
- che, in conseguenza delle responsabilità dell' i ricorrenti hanno subito un danno da perdita parentale CP_2 quantificabile, in applicazione delle Tabelle di Roma: a) in euro 284.394,30 per LI Parte_2 di e di 38 anni all'epoca della morte della madre e con quest'ultima convivente;
b) Persona_2 in Euro 245.167,50 per figlio di e di 35 anni all'epoca della Parte_1 Persona_2
morte della madre;
b) in Euro 274.587,60 per e eredi di Parte_2 Parte_1 [...]
madre della ed in vita al momento del decesso della LI, nonché con essa _1 Per_2
convivente da sempre, da liquidarsi iure hereditatis a favore di ciascun nipote, nella misura di ½ ciascuno;
c) in euro 176.520,60 per di anni 15 al momento del decesso della nonna e Parte_3
con essa convivente;
d) in euro 176.520,60 per di anni 8 al momento della nonna e Parte_4
con essa convivente;
d) in euro 137.293,80 per di anni 7 al momento del decesso Parte_5 della nonna;
- che l' ha procrastinato in ogni modo possibile Controparte_1
il confronto con essi ricorrenti, in ognuna delle sedi nelle quali i medesimi hanno cercato di instaurare una trattativa.
In data 23.09.2022 si è costituita l' che ha contestato Controparte_1
integralmente in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, deducendo: - che la (59 anni), ha Per_2
fatto accesso al reparto U.O. Ortopedia e Traumatologia 1 Universitaria dell'Ospedale Cisanello in data 15/05/2008 con diagnosi di "protesi ginocchio sinistro clinicamente infetta", presentando un quadro setticemico dovuto alla nuova infezione della protesi del ginocchio sinistro;
- che da una decina di giorni prima del ricovero la paziente presentava dolore all'articolazione del ginocchio sx con gonfiore e innalzamento della temperatura corporea con picchi a 39°C, senza alcuna somministrazione di antibiotico al proprio domicilio;
- che l'anamnesi patologica remota della paziente includeva obesità grave (120 Kg), ipertensione arteriosa, versamento articolare recidivante in protesi totale di ginocchio sinistro (gonartrosi sinistra sottoposta a protesizzazione totale di ginocchio sinistro nel 1995; versamento articolare post-traumatico nel 1999 con successive recidive di versamento che hanno comportato necessità di revisione della protesi nel 2001; nel 2002 recidiva di versamento a11icolare con diagnosi di infezione periprotesica e lavaggio con antibiotico e successivo impianto di spaziatore articolare;
nel 2003 rimozione dello spaziatore e reimpianto di protesi, da allora la paziente negava sintomi); - che nel corso del ricovero sono state inoltre diagnosticate alla una cardiopatia ipertrofica, insufficienza mitralica, gammopatia Per_2
oligoclonale di tipo IgG, tireopatia e spondiloartrosi osteofitica dorsale;
- che all'esame obiettivo la paziente presentava iperpiressia (37,2°C) e tumefazione del ginocchio sinistro con cute calda e minuta ulcera della regione antero-superiore della tibia;
- che agli esami ematochimici eseguiti all'ingresso, si evidenziava leucocitosi (15,5) neutrofilia 85%, lieve rialzo della creatinina (1,39 mg/dl, valore normale < 1,24 mg/dl), glicemia 122, rialzo febbrile 37,6, rialzo del D-Dimero, del fibrinogeno e delle piastrine;
- che al momento del ricovero la è stata quindi sottoposta a terapia Per_2 antibiotica empirica (Tavanic) per trattare la setticemia e ridurre il rischio di shock settico potenzialmente fatale;
- che il giorno seguente al ricovero è stato eseguito un lavaggio interarticolare con soluzione antibiotica a base di rifamicina (Rifocin) ed è stato posizionato un drenaggio articolare per consentire ulteriori lavaggi, poi eseguiti nei giorni successivi;
- che è stata avviata terapia antibiotica endovenosa a base di levofloxacina (Tavanic) prima (15 e 16/05) e teicoplanina (Targosid) poi (18/1905); - che è stata anche iniziata profilassi tromboembolica con nadroparina calcica
(Fraxiparina); - che sulla base dell'esito degli esami microbiologici (positività al batterio
Staphyloccocus aureus meticillino-resistente) e per la comparsa di lesioni petecchiali agli arti, il
19/05/2008, su indicazione dello specialista infettivologo è stata iniziata la somministrazione di IC (Cubicin) nel dosaggio di "1,5 fiala = 525 mg o 550 mg IL 1J = 7 ml + 4 ml diluite in
100 ml di sol fisiol”, con controlli periodici della creatininemia;
- che in data 26/05/2008 la Per_2
è stata nuovamente valutata da specialista infettivologo, il quale, oltre a confermare la terapia antibiotica in atto, ha consigliato anche consulenza reumatologica, la quale ha poi escluso una eziologia immuno-mediata delle lesioni cutanee;
- che durante la degenza nel reparto di Ortopedia, dato il calo dell'emoglobina, la ha ricevuto alcune emotrasfusioni;
- che in data 6/06/2008, Per_2
con creatinina salita a 2,33 mg/dl, l'infettivologo ha sospeso la terapia antibiotica (dopo discussione telefonica con nefrologo di guardia), segnalando urine "a lavatura di carne"; - che in data 07.05.2008,
a seguito di visita nefrologica, sono state prescritte idratazioni esami ematochimici;
- che il 9/06/2008 la ha manifestato anche dolore lombare a fascia, per cui è stato eseguito esame radiografico Per_2
dell'addome che non ha evidenziato nulla di patologico, ecografia dell'addome (il 10/06/2008) che ha rilevato "ectasie calico-pieliche di medio grado in entrambi i reni. Corticale regolare" ed urinocolture (in data 9/06/2008 e 11/06/2008) positive per Klebsiella pneumoniae;
- che in data
10/06/2008, a fronte dell'ulteriore aumento del valore di creatininemia (in quadro di insufficienza renale acuta) si è reso necessario trattamento dialitico, per cui la paziente è stata trasferita al reparto
U.O. Nefrologia, Trapianti e Dialisi, ove le è stato posizionato CVC e sono state eseguite emocolture, risultate positive per batterio Gram neg e Candida;
che sulla base di consulenza infettivologica, è stata quindi attuata anche terapia antibiotica a base di linezolid (Zvvoxid), IN (Cancidas) e piperacillina+tazobactam (Tazocin); - che il giorno 24/06/2008, in corso di seduta dialitica (ore
15.55), la ha lamentato forte cefalea;
- che pertanto, i sanitari hanno proceduto alla Per_2
misurazione della pressione arteriosa, rilevando il valore di 210/120 mmHg;
- che di conseguenza è stato somministrato alla paziente l'antiipertensivo clonidina (Catapresan) 150 mg per os;
- che alla sera (20.30), persistendo forte cefalea e valori pressori notevolmente elevati (220/120 mmHg), il medico di guardia ha prescritto un antiinfiammatorio non steroideo (Novalgina), clonidina ev
(Catapresan) e nifedipina sublinguale (Adalat), senza che il quadro cefalalgico ed ipertensivo si modificassero;
- che tra le ore 23.15 e 23.30 la ha manifestato anche episodi di vomito e Per_2
stato soporoso;
- che la paziente è stata sottoposta a trattamento dialitico ed è stata richiesta consulenza neurologica;
- che, dato lo stato soporoso della paziente che non responsiva agli stimoli nocicettivi, con pupille miotiche non reagenti e segno di debolmente positivo bilateralmente, Per_7
il neurologo ha prescritto una TC encefalica urgente;
- che è stata quindi chiamata l'ambulanza per trasportare la paziente al Dipartimento Immagini dell'Ospedale Cisanello, ove, all'esito dell'esame, è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale intraparenchimale, che non poneva indicazione ad intervento chirurgico;
- che la paziente è deceduta alle ore 12:00 del giorno 25/06/2008; - che solo in data 10.4.2018 è pervenuta all' resistente richiesta risarcitoria stragiudiziale, alla quale ha CP_1
fatto seguito la comunicazione dell'U.O. competente di AOUP di presa in carico del sinistro, come da nota prot. AOUP n. 20838 del 17.4.2018.
Ciò premesso in fatto, l' resistente ha eccepito in via preliminare la natura extracontrattuale CP_2
della responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai ricorrenti e quindi l'intervenuta prescrizione di detti diritti in quanto soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c., il quale, nel momento in cui i ricorrenti hanno avanzato la richiesta risarcitoria (primo atto interruttivo) ad (11.4.2018), era già ampiamente decorso, CP_2
essendo il decesso della avvenuto il 25.6.2008. Sempre in via preliminare, ha eccepito il Per_2
difetto di legittimazione attiva di e , in qualità di eredi della Parte_2 Parte_1
signora deceduta nel 2013 atteso che: - il danno non patrimoniale per la perdita _1
del proprio congiunto e la conseguente lesione del rapporto con lo stesso attiene a un diritto personalissimo, avendo ad oggetto un aspetto essenziale della persona umana, che in quanto tale può essere fatto valere solo dalla persona stessa;
- il diritto della al risarcimento del danno da _1
perdita del parentale per la morte della LI non sussisteva nel patrimonio della stessa al momento della sua morte, non avendo essa rivolto all'azienda resistente alcuna richiesta risarcitoria quando era in vita;
- non è provata la qualità di eredi dei ricorrenti, né l'eventuale quota ereditaria degli stessi.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese risarcitorie, asserendo che l'operato dei sanitari dell' nella gestione complessiva del caso clinico della risulta esente da ogni CP_2 Persona_2
profilo di criticità, conforme alle leges artis in relazione allo specifico caso concreto e posto in essere con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. e deducendo, in sintesi: - l'appropriatezza e la necessità della terapia antibiotica a base di IC;
- l'avvenuto controllo da parte del personale sanitario dei valori di creatininemia e la corretta gestione dell'insufficienza renale acuta – instauratasi per eziologia non riconducibile alla somministrazione di IC;
- l'insussistenza del nesso causale tra esiti lamentati dai ricorrenti e l'operato dei sanitari - il carattere acuto dell'evento CP_2
emorragico e quindi l'imprevedibilità e imprevenibilità dello stesso, indipendentemente dall'esecuzione anticipata della TAC;
- la riconducibilità dell'emorragia ad un rialzo pressorio verosimilmente già in atto al momento del primo trattamento dialitico e dovuto ad un danno centrale, quindi non riconducibile all'operato dei medici. La difesa resistente ha inoltre contestato le risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c. in quanto non adeguatamente motivate e sconfessate dalla documentazione clinica in atti.
Infine, l' resistente ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an che nel quantum, CP_1
eccependo: - che i danni lamentati dai ricorrenti sono sati genericamente allegati e comunque non provati;
- che la quantificazione di detti danni operata dalla ricorrente è esorbitante ed ingiustificata in quanto fondata sull'erronea applicazione delle Tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano;
- la mancata prova della convivenza di e con la Parte_2 Parte_4 Parte_3
- che la richiesta di risarcimento del danno in tesi subito dalla deceduta senza Per_2 _1
aver mai avanzato alcuna richiesta risarcitoria a titolo di danno da perdita del rapporto parentale all' è infondata e comunque erroneamente quantificata, stante il limitato tempo della durata CP_2
della lesione patita dalla deceduta nel 2013 e quindi a distanza di pochi anni dal decesso _1
della Per_2
Pertanto, la difesa resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 6.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita per tabulas, tramite acquisizione della CTU espletata nel procedimento ex art
696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G.n. 934/2020) e con integrazione della stessa (relazione integrativa depositata in data 01.07. 2024); sono stati altresì escussi testi all'udienza del 24.4.2024
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1.In limine litis deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuta. CP_3
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, l'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni iure proprio subiti dai prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria responsabile della morte del proprio parente prescinde da un rapporto contrattuale diretto, essendo invece la responsabilità dell'azienda sanitaria qualificabile come extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale causato dalla condotta colposa o dolosa del medico è soggetto al più breve termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. (Cass. n. 5590/2015; Cass. n. 14258/2020; Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, n.19188; Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14471; Cassazione civile sez. III, 15/02/2022, n.4904). Ciò premesso, con specifico riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica, la Suprema Corte ha chiarito che esso “si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello
(che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. civile,
Sez.
3 - Sentenza n. 29859 del 27/10/2023).
Analogamente, in caso di morte del prossimo congiunto ascrivibile alla condotta colposa del sanitario, il termine prescrizionale del diritto dei congiunti al risarcimento del danno parentale decorre non già dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno (morte), bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica, ossia dal momento in cui il decesso venga percepito – o possa essere percepito, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto eziologicamente riconducibile alla condotta dei sanitari.
Nel caso di specie, data la complessità del quadro clinico presentato dalla deve ritenersi Per_2 verosimile che gli attori, usando l'ordinaria diligenza, non abbiano potuto rappresentarsi la riferibilità causale della morte di quest'ultima al comportamento colposo dei sanitari prima del novembre 2017, allorquando, cessato il segreto istruttorio relativo al procedimento penale n. 3917/2008 Mod. 44- RG
n. 2302/2017 Mod. 21 avente ad oggetto i medesimi fatti di causa, essi sono venuti a conoscenza delle risultanze della relazione medica espletata nel medesimo procedimento dal CTU incaricato Dott.
il quale ha accertato chiari profili di negligenza ed imperizia dei sanitari che ebbero Persona_8 in cura la nonché la relazione causale tra la condotta dell' e il decesso della paziente. Per_2 CP_2
Deve quindi escludersi che nel momento in cui gli attori hanno avanzato la richiesta risarcitoria
(primo atto interruttivo) ad (11.4.2018), così come nel momento dell'introduzione del presente CP_2
giudizio con deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c. (15.6.2022), il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art 2947 c.c., pacificamente applicabile al caso concreto, fosse già decorso.
2.Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e Parte_1 Pt_2
con riguardo alla domanda di risarcimento da essi svolta in relazione alla posizione di
[...]
. _1
Premesso che la posta risarcitoria, da qualificarsi correttamente in termini di risarcimento del danno
(parentale) iure proprio della è stata azionata da coloro che si assumono eredi della _1
medesima sul presupposto che la stessa costituisse un credito trasmissibile mortis causa, si rammenta che per la giurisprudenza di legittimità colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede (Cassazione civile, sez. II, 18 Aprile
2024, n. 10519; Cass. Sez. 2 n. 10519/2024; cfr. anche Sez. 2 n. 22730/2021).
Emerge per tabulas che gli attori hanno correttamente assolto al proprio onere probatorio tramite la produzione degli atti dello stato civile (certificato di nascita di e Persona_2
certificato di morte di doc. 2 allegato al ricorso;
certificato di nascita di _1
e doc. 1 allegato al ricorso) dai quali è dato coerentemente Parte_1 Parte_2
desumere il rapporto di parentela allegato dagli attori con la de cuius e quindi la loro legittimazione alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Vero è che detta documentazione, pur idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità dei soggetti che devono ritenersi chiamati all'eredità, non prova la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dai richiamati certificati;
tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recentemente ribadito, “tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. sez. 3, ord. 11 gennaio 2021, n. 210; Cassazione, sez. III, 26 giugno 2018
n. 16814).
Peraltro, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha recentemente specificato che “la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, […], gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (Cass. Sez. 2 n.
390/2025).
Nel caso di specie, e certamente chiamati all'eredità di Parte_1 Parte_2 [...]
agendo giudizialmente per far valere il danno subito (iure proprio) dalla nonna _1
defunta, hanno compiuto un atto che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi, così accettando tacitamente l'eredità ex art. 476 cod. civ. In assenza di prova contraria, nessun dubbio residua sulla qualità di eredi degli attori e dunque sulla loro legittimazione ad agire in giudizio. 3. Venendo al merito della controversia, le domande delle parti attrici sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
3.1 Invero, l'accertamento peritale svolto nel procedimento ex art 696 bis c.p.c. dal Dott. Per_5
e dal Dott. i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente,
[...] Persona_6
completa ed immune da vizi logici o metodologici (ed ulteriormente sottoposti a contraddittorio e a vaglio critico nell'ambito del presente giudizio), ha stabilito la sussistenza di un nesso di causalità tra l'operato dei sanitari dell' ed il decesso di CP_2 Persona_2
Il Collegio peritale ha infatti riscontrato criticità nella gestione della paziente sotto un duplice profilo.
In primis, i consulenti hanno accertato la condotta negligente del personale sanitario nella somministrazione della terapia medica con PT (Cubicin). Nel dettaglio, dalla consulenza tecnica preventiva e dalla successiva relazione integrativa emerge che, pur essendovi stata la corretta e frequente esecuzione degli esami utili a controllare la funzione renale (pag. 4 della relazione integrativa), risulta un'inescusabile negligenza nella valutazione di tali esami con grave sottovalutazione della costante salita dei valori di creatininemia a partire dall'1.6.2008 ed un ritardo nel mettere in essere azioni per impedire l'aggravarsi del danno renale come, per esempio, la sospensione del farmaco PT, proseguita invece per cinque giorni in seguito all'incremento dei valori della creatininemia indicativi di danno renale e sospesa soltanto in data 06.06.2008 (pag.
29 e 38 della relazione di consulenza tecnica;
pag. 4 della relazione integrativa).
Sull'eziopatogenesi del danno renale, il collegio peritale ha acclarato che, sebbene non risulti possibile, in assenza di una biopsia renale, definire con certezza l'esatta natura dell'insufficienza renale sviluppata dalla deve comunque escludersi che nella determinazione di tale Per_2
patologia possano aver avuto una qualche incidenza causale gli episodi febbrili presentati dalla nei dieci giorni antecedenti l'ospedalizzazione, essendo stato accertato che al momento Per_2 dell'inizio del trattamento con PT, ovvero il 21/5/2008, i valori di creatinina risultavano nella norma, come pure il giorno successivo (22/5/2008) e fino all'1/6/2008 (pag. 2 della relazione integrativa).
È inoltre da ritenersi poco probabile che il danno renale possa essere stato causato dall'insorgenza di una glomerulo-nefrite post-infettiva, trattandosi di malattia che nella popolazione italiana, in soggetti adulti, ha valori ben inferiori a 1 caso per milione di abitanti, dovendosi invece concludere, sulla base dei dati anamnestici e clinici relativi alla (donna, 59 anni, non diabetica, non alcoolista e Per_2
senza altre patologie croniche con immunodepressioneappare), che la grave insufficienza renale riportata dalla paziente sia da ricondurre con elevata probabilità all'assunzione di IC (pag.
7 e 8 della relazione integrativa), la cui somministrazione cagiona danni renali del tipo di quelli verificatisi nel caso in esame con una probabilità che si colloca tra il 10 ed il 20% (pag. 3 della relazione integrativa).
In secondo luogo, il collegio peritale ha rilevato ulteriori comportamenti improntati a negligenza ed imperizia dei sanitari, i quali, pur in presenza di tutti gli elementi sintomatici di una problematica cerebrale (cefalea intensa, conati di vomito, stato soporoso) hanno ritardato la richiesta di una consulenza neurologica e quindi una valutazione TAC cerebrale, procedendo, in presenza di emorragia celebrale, ad effettuare una seconda dialisi con ulteriore somministrazione di eparina, con conseguente peggioramento del quadro coagulativo ed estensione dell'emorragia celebrale che, divenuta quindi incontrollabile, ha causato il rapido decesso della paziente (pag. 36 e 37 della relazione di consulenza tecnica).
Pertanto, non residuano dubbi in ordine alla sussistenza dei profili di negligenza ed imperizia denunciati dagli attori, né del nesso causale intercorrente tra dette condotte (omissive) e l'evento morte.
4. Tali le ragioni che fondano la responsabilità della struttura, le domande di risarcimento del “danno da perdita parentale” meritano accoglimento.
4.1. In proposito, la Suprema Corte è costante nell'affermare: “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (Cass. civ., sez. III, 14/02/2023, n. 4571); detto danno può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati, con la conseguenza che il preteso danneggiato secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale (Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752).
La morte di un prossimo congiunto determina per i parenti prossimi superstiti un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per il definitivo venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto soprattutto nel suo aspetto affettivo o di assistenza morale cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare è previsto dall' art. 143 c.c.; per il genitore dall'art. 147 c.c. , e, ancor prima, da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale.
In altri termini, il danno parentale, quale autonoma voce di danno ritenuta risarcibile, è quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività , sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Sotto il profilo probatorio, la prova del danno può essere data anche per presunzioni ex art. 2727 c.c., rimanendo esclusa qualsiasi valutazione di danno liquidabile in re ipsa.
Nel caso quindi di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessaria la prova positiva dell'esistenza di un vincolo relazionale affettivo di tipo parentale, che può inferirsi più agevolmente, per quanto non necessariamente, dal dato della convivenza (Cass. civ.,
20/10/2016, n. 21230).
La quantificazione del danno deve essere effettuata in applicazione delle tabelle integrate a punti, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano 2022, che garantiscono una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame (Cass. civ., sez. III,
16/12/2022, n. 37009).
Invero, in applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita parentale, la valutazione equitativa di detto danno “deve tenere conto degli ultimi parametri indicati dalle tabelle milanesi, quali l'età dei soggetti interessati, la qualità e intensità dei rapporti affettivi, la sussistenza di un rapporto di convivenza e la sopravvivenza di altri congiunti” (Cassazione civile sez. III, 01/07/2024, n.18052).
L'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori di influenza del risarcimento una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, vale a dire: 1) l'età della vittima primaria, dovendosi anche in questo caso ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2) l'età della vittima secondaria, ossia il congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
3) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4) la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in cui si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Le cinque circostanze considerate ai fini della attribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Il risarcimento totale risulta, quindi, pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione, fermo restando che sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
4.2. Nella fattispecie, il rapporto di parentela della vittima con gli attori e Pt_2
(figli) e con , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
nipoti) risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, dal certificato
[...]
di nascita di e (doc. 1 allegato al ricorso) e dai certificati di nascita di Pt_2 Parte_1
e (doc. 1 e 3 allegati al ricorso). Parte_3 Parte_4 Parte_5
È stata inoltre documentata la convivenza di e Parte_2 Parte_4
con come da atti dell'anagrafe comunale (doc. 2 Parte_3 Persona_2
allegato al ricorso). Detta circostanza ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dei testi
Testimone_1 Testimone_2 Invero, il teste escusso sul capitolo 19 della memoria ex art. 183, sesto Testimone_1
comma, n. 2 c.p.c. della parte attrice e, nello specifico, interrogato sulla frequenza con cui
[...]
si occupava per la famiglia (per lui, per e per le figlie e Per_2 Parte_2 Parte_3
) della preparazione dei pasti e della cura della casa, ha dichiarato: “Avveniva tutti i giorni. Parte_4
Pranzo e cena si mangiava in casa, insieme, lei stava con noi. Stava con noi, preparava e dava attenzione alle bimbe quando rientravano da scuola”. La teste sentita sul cap. Testimone_2
1 della medesima memoria ha confermato che e i trovavano Parte_3 Parte_4 quotidianamente presso l'abitazione della dove vivevano, dichiarando: "Ero vicina di casa Per_2
di e Vedevo che e vivevano lì”. Pt_2 Testimone_1 Parte_3 Parte_4
4.3. Procedendo ad un esame di dettaglio, le domande risarcitorie svolte da e Pt_2
ure proprio meritano accoglimento. Parte_1
4.4. In particolare, la domanda svolta da deve essere accolta nella misura di Parte_2
complessivi € 277.681,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (38 anni), della convivenza con il genitore, della presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 210.205,15 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) da fissare al 28.02.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
335.955,30.
4.5. La domanda svolta da deve essere accolta nella misura di Parte_1 complessivi € 242.482,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (35 anni), e con applicazione di un punteggio pari a 10 punti per la qualità della relazione, non essendo stata data prova di un particolare legame affettivo con la madre.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 183.559,42 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) da fissare al 28.02.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
293.369,40.
4.6. Devono altresì essere accolte le domande risarcitorie svolte da e Parte_4 Parte_3
[...]
4.7. In particolare, il risarcimento dovuto ad er il danno da essa subito per la Parte_4
perdita della nonna deve essere quantificato nella misura di complessivi € 113.766,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (8 anni), della convivenza con la nonna, e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 86.121,12 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
137.640,95.
4.8. Il risarcimento dovuto a per il danno da essa subito per la perdita della Parte_3
nonna deve essere quantificato nella misura di complessivi € 113.766,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (15 anni), della convivenza con la nonna, e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 86.121,12 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
137.640,95.
4.9. Analogamente, merita accoglimento la domanda svolta da ella misura Parte_5
di complessivi € 79.806,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (7 anni) e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione in ragione della frequentazione nonna – nipote pressoché quotidiana la dimostrata, nel corso dell'istruttoria orale, tramite le dichiarazioni testimoniali rese da RI
DI e Testimone_2 In particolare, RI DI, rispondendo sul cap. 27 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2 c.p.c. della parte attrice ha dichiarato: “Quando mia suocera era in vita, mia LI trascorreva molto tempo con la nonna e anche con gli altri due cugini. Mia LI vedeva la nonna quotidianamente. Eravamo vicinissimi, a poche centinaia di metri;
ci sono due abitazioni in mezzo”.
La teste interrogata sui capitoli 1 e 2 della medesima memoria ha dichiarato: Testimone_2
“Vedevo che e vivevano lì e spesso e volentieri era là da Parte_3 Parte_4 Parte_5 loro, anche spesso. Non so quantificare, ma spesso era lì”. Parte_5
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 60.413,32 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
96.554,14.
4.10. Merita infine accoglimento la domanda risarcitoria svota da e Pt_2 Parte_1 nipoti ed eredi di per il danno subito da quest'ultima per la perdita della LI _1
(danno parentale iure proprio, azionato dagli eredi in epoca successiva al decesso Persona_2
del congiunto danneggiato).
Invero, il rapporto di filiazione della vittima con è provato per tabulas _1
(certificato di nascita di doc. 2 allegato al ricorso); è inoltre documentalmente Persona_2
provata la convivenza della con la madre (certificato storico di Per_2 _1
famiglia, doc. 2 allegato al ricorso), ulteriormente confermata nel corso dell'istruttoria orale dalla teste la quale, rispondendo sui capitoli di prova n. 6 e 7 della memoria ex art Testimone_2
193 comma 6 n 2 di parte attrice ha confermato che presso l'abitazione di dimorava Persona_2
altresì la madre di questa, della quale la LI si prendeva cura provvedendo per _1
questa alla preparazione dei pasti, aiutandola negli spostamenti e nell'assunzione della terapia per l'ipertensione.
Il risarcimento dovuto a per il danno da essa subito per la perdita della _1
nonna deve essere quantificato nella misura di complessivi € 207.283,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (93 anni), della convivenza con la LI, e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 156.913,70 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
250.783,53.
Detta somma deve essere ripartita nella misura del 50% fra e ai Parte_1 Parte_2 quali spetta quindi la somma di € 125.391,76 ciascuno, dovendosi escludere la presenza di altri eredi alla luce delle produzioni documentali.
5. E' del pari accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale svolta dagli attori, danno pari alle spese (vive e compensi legali) sostenute dagli attori in sede di ATP
(procedimento RG n. 934/2020).
Sul punto, si rammenta che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente” (Cass. civ., n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021).
Dette spese, congrue, si quantificano in: - euro 9.028,00 (in favore di e Pt_2 Parte_1
per spese di CTU e CTP in sede di ATP (fatture all. 21 al ricorso); - euro 286,00 (per CU
[...]
e marca da bollo del procedimento di ATP); - euro 5.500,00 per compensi legali del procedimento
RG n. 934/2020, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge (liquidate in applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, applicabile ratione temporis).
6. Le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum
(scaglione da 1.000.000 a 2.000.000 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto svolta.
Le spese vive ammontano ad euro 843 + 843 + 27, per complessivi euro 1.713,00, cui si aggiungono
61,25 euro per l'intimazione dei testi, per complessivi euro 1.774,25.
I costi per l'integrazione della CTU (Collegio peritale), liquidati con separato decreto, debbono essere posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra NO, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede: 1) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dell' Controparte_1
per le condotte di negligenza ed imperizia imputabili ai sanitari che hanno determinato il
[...]
decesso di in data 25.6.2008, nel corso del periodo di ricovero tra il Persona_2
15.5.2008 e il 256.2008;
2) per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori, e precisamente:
- € 335.955,30 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali dalla Parte_2
sentenza e sino al soddisfo;
- € 293.369,40 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 137.640,95 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali Parte_4
dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 137.640,95 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali Parte_3
dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 96.554,14 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali Parte_5
dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 250.783,53 in favore di a titolo di danno Parte_2 Parte_1
parentale subito iure proprio da oltre interessi legali dalla sentenza e _1
sino al soddisfo;
3) CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di i euro 9.028,00 per spese di CTU e Parte_2 Parte_1
CTP sostenute in sede di ATP;
di euro 286,00 (per CU e marca da bollo del procedimento di ATP); di euro 5.500,00 per compensi legali del procedimento RG n. 934/2020, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.774,25 per spese, euro 37.951,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) PONE definitivamente i costi dell'integrazione alla CTU nel presente giudizio, già liquidati con separato decreto, a carico della convenuta soccombente.
Pisa, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2215 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 6.12.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi sia in proprio sia in qualità di eredi di;
C.F._2 _1
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
elettivamente domiciliati in Navacchio-Cascina, Via Tosco Romagnola n. 2097/A, presso lo studio dell'avv. GERBI FRANCESCA che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attori
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma n.67, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti CARLA FIASCHI e ANNUNZIATA TIMPANO, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702-bis c.p.c. Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno agito in giudizio, Parte_3 Parte_4 Parte_5 chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi cui alla narrativa, accertare e dichiarare la grave negligenza ed imperizia dei sanitari dell' convenuta che ebbero in cura la CP_2
Sig.ra dal suo ingresso nella U.O. di Ortopedia 1° Univ. il 15.05.2008 sino al suo Persona_2
decesso avvenuto presso la U.O. Anestesia e Rianimazione in data 25.06.2008 e quindi accertare e dichiarare la responsabilità della medesima , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del decesso della Sig.ra Persona_2
Per l'effetto condannare quindi la convenuta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito dai ricorrenti: - quanto alla Sig.ra per la somma di Euro 421.687,90 Parte_2
S.E.&O (quanto ad Euro 284.394,30 a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, in esito al decesso della madre, secondo le Tabelle di Roma;
quanto ad Euro 137.293,60
a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, patito dalla Sig.ra
[...]
madre superstite della Sig.ra secondo le Tabelle di Roma. Somma _1 Persona_2
pari al 50% del risarcimento totale richiesto, da liquidarsi in favore della Sig.ra Parte_2
erede della nonna unitamente al fratello . O comunque nella diversa misura, Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto al Sig. per la somma di Euro Parte_1
382.461,10 S.E.&O. (quanto ad Euro 245.167,50 a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, in esito al decesso della madre, secondo le Tabelle di Roma;
quanto ad Euro
137.293,60 a titolo di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, patito dalla Sig.ra
madre superstite della Sig.ra secondo le Tabelle di Roma. _1 Persona_2
Somma pari al 50% del risarcimento totale richiesto, da liquidarsi in favore del Sig. Parte_1
erede della nonna unitamente alla sorella . O comunque nella diversa misura,
[...] Parte_2
maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto alla Sig.ra per la somma di euro Parte_3
176.520,60 S.E.&O., secondo le Tabelle di Roma o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto alla Sig.ra per la somma di euro 176.520,60 S.E.&O., Parte_4
secondo le Tabelle di Roma o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- quanto alla
Sig.ra per la somma di euro 137.293,80 S.E.&O., secondo le Tabelle di Roma o Parte_5 nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in applicazione di diversi criteri tabellari. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione. Con condanna della convenuta al rimborso dei compensi e delle spese legali, sia relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. sia per il presente giudizio, che ci si riserva di quantificare. Con condanna della convenuta altresì al rimborso delle spese tecniche sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., per la somma complessiva di euro 9.028,00, da liquidarsi in favore dei Sigg.ri e nella misura di ½ ciascuno”. Parte_1 Parte_2
A sostengo delle domande svolte, i ricorrenti hanno preliminarmente precisato che: - Parte_2
e hanno agito in proprio, in qualità di figli di in ragione di Parte_1 Persona_2
detto rapporto parentale, nonché iure hereditatis, in qualità di eredi di madre di _1
in vita e convivente con quest'ultima al momento del suo decesso;
- Persona_2 Parte_3
e (figlie di e (LI di
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_5 Parte_1
in qualità di nipoti di hanno agito in proprio in ragione di detto rapporto parentale. Persona_2
Ciò premesso, le parti ricorrenti hanno allegato: - che in data 15.05.2008, all'età Persona_2
di 59 anni, sana, a seguito della comparsa di un'infezione periprotesica al ginocchio sinistro, è stata ricoverata presso la U.O. Ortopedia 1° Univ., dove è stata sottoposta a terapia farmacologica e a lavaggi antibiotici;
- che durante il ricovero, a causa dei trattamenti farmacologici ricevuti
(segnatamente il CUBICIN, quindi IC) ha manifestato l'insorgenza di una grave insufficienza renale, tale da renderne necessario il ricovero, il giorno 10.06.2008, presso la U.O.
Nefrologia dei 1° per essere sottoposta a dialisi, ove ha altresì contratto Parte_6
un'infezione nosocomiale (Klebsiella Pneumonie) e una micosi sistemica da Candida, che hanno ulteriormente aggravato il quadro di sostanziale compromissione dell'apparato renale;
- che in data
24.06.2008 ha accusato grave cefalea e nausea, con episodi di vomito, in presenza di valori pressori particolarmente elevati;
- che, nonostante il quadro clinico e la sintomatologia tipica, i medici si sono limitati a richiedere per la paziente solo la somministrazione, in successione, di numerosi farmaci dai quali essa non ha tratto alcun beneficio, nonché a richiedere per lei una nuova emodialisi alle ore
23.45 - dopo la prima effettuata alle ore 15.55; - che i medesimi sanitari si sono determinati a richiedere una consulenza neurologica solo alle ore 1.50 del giorno 25.06.2008; - che il ritardo con il quale i medici hanno deciso di indagare le cause della persistenza della cefalea e della nausea si è protratto ulteriormente ai danni di dal momento che l'ambulanza è stata chiamata Persona_2
-per il trasporto della paziente presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione 2°- solo alle ore 2.50 ed è sopraggiunta solo dopo un'ulteriore ora, alle ore 3.20; - che alle ore 4.45 del 25.06.2018,
[...]
sottoposta a TAC, ha presentato un'emorragia cerebrale che non ha lasciato alcuno spazio Per_2
ad ulteriori trattamenti, anche chirurgici, e la stessa, ormai in coma, è stata quindi trasportata presso la U.O. Nefrologia dei Trapianti e Dialisi 1°, ove ne è stato dichiarato il decesso, alle ore 12.00, in conseguenza di emorragia cerebrale;
- che secondo l'esame medico legale condotto dalla Dott.ssa il decesso della risulta ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell' Persona_3 Per_2 [...]
, presso la quale i sanitari intervenuti nelle cure della paziente hanno Controparte_1
assunto condotte imprudenti e negligenti, da ultimo ritardando gli accertamenti invece basilari ed indispensabili al fine di sottoporre alle dovute cure la paziente;
- che il Dott. Persona_4
Specialista in Medicina Legale, su incarico conferito dalla Procura della Repubblica di Pisa nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti di causa (n. 3917/2008 Mod.
44 – R.G. 2302/2017 Mod. 21) ha accertato profili di negligenza e imperizia nel comportamento dei medici che ebbero in cura la - che essi ricorrenti hanno quindi chiesto (in data 10.04.2018) Per_2 all' in via stragiudiziale, il risarcimento del danno parentale da essi subito, senza successo;
- CP_2
di avere successivamente intrapreso il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo;
- che a seguito di ricorso ex art 696 bis c.p.c. depositato in data 28.02.2020 e rubricato al numero R.G.
934/2020 del Tribunale di Pisa è stata espletata la consulenza tecnica preventiva finalizzata alla ricostruzione degli eventi e all'accertamento delle cause che hanno condotto al decesso di
[...]
nonché all'accertamento della responsabilità dell' che ebbe in cura la paziente, Per_2 CP_2 all'esito della quale, il collegio peritale nominato e composto da Dott. , Specialista Persona_5
in medicina Legale e delle Assicurazioni e il Dott. Specialista in Malattie Infettive, ha Persona_6 accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari dell' ed il decesso della CP_2
individuando una serie di criticità nelle cure prestate a quest'ultima, consistite, in sintesi: Per_2
a) nell'aver somministrato l'antibiotico PT (Cubicin) senza effettuare i necessari controlli della funzione renale e con mantenimento del farmaco per 5 giorni anche dopo l'evidente incremento dei valori della creatininemia indicativi del danno renale;
b) nella mancata esecuzione di accertamenti strumentali specifici (RM o TAC) in presenza di sintomatologia quale rialzo pressorio, cefalea e vomito manifestata dalla nonché nella somministrazione di eparina in corso di emorragia Per_2 celebrale;
- che giovane ed in salute prima dell'ingresso in ospedale, era, al Persona_2
momento della prematura scomparsa, figura di riferimento per tutta la famiglia, prendendosi essa cura dell'anziana madre, dei figli e ancor più delle nipoti, che aveva cresciuto e che trascorrevano con lei il pomeriggio, dopo le attività scolastiche, mentre i genitori erano al lavoro;
- che la prematura scomparsa della ha cagionato ai ricorrenti enorme sofferenza, acuita dalla rapidità con la Per_2
quale si sono succedute le vicende che ne hanno condotto al decesso;
- che, in particolare, la prematura scomparsa della nonna ha avuto un gravissimo impatto sulla minore che ha subito Parte_4 all'epoca un grave calo nel rendimento scolastico più volte segnalato dai docenti ai genitori;
- che, in conseguenza delle responsabilità dell' i ricorrenti hanno subito un danno da perdita parentale CP_2 quantificabile, in applicazione delle Tabelle di Roma: a) in euro 284.394,30 per LI Parte_2 di e di 38 anni all'epoca della morte della madre e con quest'ultima convivente;
b) Persona_2 in Euro 245.167,50 per figlio di e di 35 anni all'epoca della Parte_1 Persona_2
morte della madre;
b) in Euro 274.587,60 per e eredi di Parte_2 Parte_1 [...]
madre della ed in vita al momento del decesso della LI, nonché con essa _1 Per_2
convivente da sempre, da liquidarsi iure hereditatis a favore di ciascun nipote, nella misura di ½ ciascuno;
c) in euro 176.520,60 per di anni 15 al momento del decesso della nonna e Parte_3
con essa convivente;
d) in euro 176.520,60 per di anni 8 al momento della nonna e Parte_4
con essa convivente;
d) in euro 137.293,80 per di anni 7 al momento del decesso Parte_5 della nonna;
- che l' ha procrastinato in ogni modo possibile Controparte_1
il confronto con essi ricorrenti, in ognuna delle sedi nelle quali i medesimi hanno cercato di instaurare una trattativa.
In data 23.09.2022 si è costituita l' che ha contestato Controparte_1
integralmente in fatto ed in diritto la pretesa avversaria, deducendo: - che la (59 anni), ha Per_2
fatto accesso al reparto U.O. Ortopedia e Traumatologia 1 Universitaria dell'Ospedale Cisanello in data 15/05/2008 con diagnosi di "protesi ginocchio sinistro clinicamente infetta", presentando un quadro setticemico dovuto alla nuova infezione della protesi del ginocchio sinistro;
- che da una decina di giorni prima del ricovero la paziente presentava dolore all'articolazione del ginocchio sx con gonfiore e innalzamento della temperatura corporea con picchi a 39°C, senza alcuna somministrazione di antibiotico al proprio domicilio;
- che l'anamnesi patologica remota della paziente includeva obesità grave (120 Kg), ipertensione arteriosa, versamento articolare recidivante in protesi totale di ginocchio sinistro (gonartrosi sinistra sottoposta a protesizzazione totale di ginocchio sinistro nel 1995; versamento articolare post-traumatico nel 1999 con successive recidive di versamento che hanno comportato necessità di revisione della protesi nel 2001; nel 2002 recidiva di versamento a11icolare con diagnosi di infezione periprotesica e lavaggio con antibiotico e successivo impianto di spaziatore articolare;
nel 2003 rimozione dello spaziatore e reimpianto di protesi, da allora la paziente negava sintomi); - che nel corso del ricovero sono state inoltre diagnosticate alla una cardiopatia ipertrofica, insufficienza mitralica, gammopatia Per_2
oligoclonale di tipo IgG, tireopatia e spondiloartrosi osteofitica dorsale;
- che all'esame obiettivo la paziente presentava iperpiressia (37,2°C) e tumefazione del ginocchio sinistro con cute calda e minuta ulcera della regione antero-superiore della tibia;
- che agli esami ematochimici eseguiti all'ingresso, si evidenziava leucocitosi (15,5) neutrofilia 85%, lieve rialzo della creatinina (1,39 mg/dl, valore normale < 1,24 mg/dl), glicemia 122, rialzo febbrile 37,6, rialzo del D-Dimero, del fibrinogeno e delle piastrine;
- che al momento del ricovero la è stata quindi sottoposta a terapia Per_2 antibiotica empirica (Tavanic) per trattare la setticemia e ridurre il rischio di shock settico potenzialmente fatale;
- che il giorno seguente al ricovero è stato eseguito un lavaggio interarticolare con soluzione antibiotica a base di rifamicina (Rifocin) ed è stato posizionato un drenaggio articolare per consentire ulteriori lavaggi, poi eseguiti nei giorni successivi;
- che è stata avviata terapia antibiotica endovenosa a base di levofloxacina (Tavanic) prima (15 e 16/05) e teicoplanina (Targosid) poi (18/1905); - che è stata anche iniziata profilassi tromboembolica con nadroparina calcica
(Fraxiparina); - che sulla base dell'esito degli esami microbiologici (positività al batterio
Staphyloccocus aureus meticillino-resistente) e per la comparsa di lesioni petecchiali agli arti, il
19/05/2008, su indicazione dello specialista infettivologo è stata iniziata la somministrazione di IC (Cubicin) nel dosaggio di "1,5 fiala = 525 mg o 550 mg IL 1J = 7 ml + 4 ml diluite in
100 ml di sol fisiol”, con controlli periodici della creatininemia;
- che in data 26/05/2008 la Per_2
è stata nuovamente valutata da specialista infettivologo, il quale, oltre a confermare la terapia antibiotica in atto, ha consigliato anche consulenza reumatologica, la quale ha poi escluso una eziologia immuno-mediata delle lesioni cutanee;
- che durante la degenza nel reparto di Ortopedia, dato il calo dell'emoglobina, la ha ricevuto alcune emotrasfusioni;
- che in data 6/06/2008, Per_2
con creatinina salita a 2,33 mg/dl, l'infettivologo ha sospeso la terapia antibiotica (dopo discussione telefonica con nefrologo di guardia), segnalando urine "a lavatura di carne"; - che in data 07.05.2008,
a seguito di visita nefrologica, sono state prescritte idratazioni esami ematochimici;
- che il 9/06/2008 la ha manifestato anche dolore lombare a fascia, per cui è stato eseguito esame radiografico Per_2
dell'addome che non ha evidenziato nulla di patologico, ecografia dell'addome (il 10/06/2008) che ha rilevato "ectasie calico-pieliche di medio grado in entrambi i reni. Corticale regolare" ed urinocolture (in data 9/06/2008 e 11/06/2008) positive per Klebsiella pneumoniae;
- che in data
10/06/2008, a fronte dell'ulteriore aumento del valore di creatininemia (in quadro di insufficienza renale acuta) si è reso necessario trattamento dialitico, per cui la paziente è stata trasferita al reparto
U.O. Nefrologia, Trapianti e Dialisi, ove le è stato posizionato CVC e sono state eseguite emocolture, risultate positive per batterio Gram neg e Candida;
che sulla base di consulenza infettivologica, è stata quindi attuata anche terapia antibiotica a base di linezolid (Zvvoxid), IN (Cancidas) e piperacillina+tazobactam (Tazocin); - che il giorno 24/06/2008, in corso di seduta dialitica (ore
15.55), la ha lamentato forte cefalea;
- che pertanto, i sanitari hanno proceduto alla Per_2
misurazione della pressione arteriosa, rilevando il valore di 210/120 mmHg;
- che di conseguenza è stato somministrato alla paziente l'antiipertensivo clonidina (Catapresan) 150 mg per os;
- che alla sera (20.30), persistendo forte cefalea e valori pressori notevolmente elevati (220/120 mmHg), il medico di guardia ha prescritto un antiinfiammatorio non steroideo (Novalgina), clonidina ev
(Catapresan) e nifedipina sublinguale (Adalat), senza che il quadro cefalalgico ed ipertensivo si modificassero;
- che tra le ore 23.15 e 23.30 la ha manifestato anche episodi di vomito e Per_2
stato soporoso;
- che la paziente è stata sottoposta a trattamento dialitico ed è stata richiesta consulenza neurologica;
- che, dato lo stato soporoso della paziente che non responsiva agli stimoli nocicettivi, con pupille miotiche non reagenti e segno di debolmente positivo bilateralmente, Per_7
il neurologo ha prescritto una TC encefalica urgente;
- che è stata quindi chiamata l'ambulanza per trasportare la paziente al Dipartimento Immagini dell'Ospedale Cisanello, ove, all'esito dell'esame, è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale intraparenchimale, che non poneva indicazione ad intervento chirurgico;
- che la paziente è deceduta alle ore 12:00 del giorno 25/06/2008; - che solo in data 10.4.2018 è pervenuta all' resistente richiesta risarcitoria stragiudiziale, alla quale ha CP_1
fatto seguito la comunicazione dell'U.O. competente di AOUP di presa in carico del sinistro, come da nota prot. AOUP n. 20838 del 17.4.2018.
Ciò premesso in fatto, l' resistente ha eccepito in via preliminare la natura extracontrattuale CP_2
della responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai ricorrenti e quindi l'intervenuta prescrizione di detti diritti in quanto soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c., il quale, nel momento in cui i ricorrenti hanno avanzato la richiesta risarcitoria (primo atto interruttivo) ad (11.4.2018), era già ampiamente decorso, CP_2
essendo il decesso della avvenuto il 25.6.2008. Sempre in via preliminare, ha eccepito il Per_2
difetto di legittimazione attiva di e , in qualità di eredi della Parte_2 Parte_1
signora deceduta nel 2013 atteso che: - il danno non patrimoniale per la perdita _1
del proprio congiunto e la conseguente lesione del rapporto con lo stesso attiene a un diritto personalissimo, avendo ad oggetto un aspetto essenziale della persona umana, che in quanto tale può essere fatto valere solo dalla persona stessa;
- il diritto della al risarcimento del danno da _1
perdita del parentale per la morte della LI non sussisteva nel patrimonio della stessa al momento della sua morte, non avendo essa rivolto all'azienda resistente alcuna richiesta risarcitoria quando era in vita;
- non è provata la qualità di eredi dei ricorrenti, né l'eventuale quota ereditaria degli stessi.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese risarcitorie, asserendo che l'operato dei sanitari dell' nella gestione complessiva del caso clinico della risulta esente da ogni CP_2 Persona_2
profilo di criticità, conforme alle leges artis in relazione allo specifico caso concreto e posto in essere con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. e deducendo, in sintesi: - l'appropriatezza e la necessità della terapia antibiotica a base di IC;
- l'avvenuto controllo da parte del personale sanitario dei valori di creatininemia e la corretta gestione dell'insufficienza renale acuta – instauratasi per eziologia non riconducibile alla somministrazione di IC;
- l'insussistenza del nesso causale tra esiti lamentati dai ricorrenti e l'operato dei sanitari - il carattere acuto dell'evento CP_2
emorragico e quindi l'imprevedibilità e imprevenibilità dello stesso, indipendentemente dall'esecuzione anticipata della TAC;
- la riconducibilità dell'emorragia ad un rialzo pressorio verosimilmente già in atto al momento del primo trattamento dialitico e dovuto ad un danno centrale, quindi non riconducibile all'operato dei medici. La difesa resistente ha inoltre contestato le risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art 696 bis c.p.c. in quanto non adeguatamente motivate e sconfessate dalla documentazione clinica in atti.
Infine, l' resistente ha contestato la domanda risarcitoria sia nell'an che nel quantum, CP_1
eccependo: - che i danni lamentati dai ricorrenti sono sati genericamente allegati e comunque non provati;
- che la quantificazione di detti danni operata dalla ricorrente è esorbitante ed ingiustificata in quanto fondata sull'erronea applicazione delle Tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano;
- la mancata prova della convivenza di e con la Parte_2 Parte_4 Parte_3
- che la richiesta di risarcimento del danno in tesi subito dalla deceduta senza Per_2 _1
aver mai avanzato alcuna richiesta risarcitoria a titolo di danno da perdita del rapporto parentale all' è infondata e comunque erroneamente quantificata, stante il limitato tempo della durata CP_2
della lesione patita dalla deceduta nel 2013 e quindi a distanza di pochi anni dal decesso _1
della Per_2
Pertanto, la difesa resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 6.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
La causa è stata istruita per tabulas, tramite acquisizione della CTU espletata nel procedimento ex art
696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G.n. 934/2020) e con integrazione della stessa (relazione integrativa depositata in data 01.07. 2024); sono stati altresì escussi testi all'udienza del 24.4.2024
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1.In limine litis deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuta. CP_3
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, l'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni iure proprio subiti dai prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria responsabile della morte del proprio parente prescinde da un rapporto contrattuale diretto, essendo invece la responsabilità dell'azienda sanitaria qualificabile come extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale causato dalla condotta colposa o dolosa del medico è soggetto al più breve termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. (Cass. n. 5590/2015; Cass. n. 14258/2020; Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, n.19188; Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14471; Cassazione civile sez. III, 15/02/2022, n.4904). Ciò premesso, con specifico riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica, la Suprema Corte ha chiarito che esso “si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello
(che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario” (Cass. civile,
Sez.
3 - Sentenza n. 29859 del 27/10/2023).
Analogamente, in caso di morte del prossimo congiunto ascrivibile alla condotta colposa del sanitario, il termine prescrizionale del diritto dei congiunti al risarcimento del danno parentale decorre non già dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno (morte), bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica, ossia dal momento in cui il decesso venga percepito – o possa essere percepito, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto eziologicamente riconducibile alla condotta dei sanitari.
Nel caso di specie, data la complessità del quadro clinico presentato dalla deve ritenersi Per_2 verosimile che gli attori, usando l'ordinaria diligenza, non abbiano potuto rappresentarsi la riferibilità causale della morte di quest'ultima al comportamento colposo dei sanitari prima del novembre 2017, allorquando, cessato il segreto istruttorio relativo al procedimento penale n. 3917/2008 Mod. 44- RG
n. 2302/2017 Mod. 21 avente ad oggetto i medesimi fatti di causa, essi sono venuti a conoscenza delle risultanze della relazione medica espletata nel medesimo procedimento dal CTU incaricato Dott.
il quale ha accertato chiari profili di negligenza ed imperizia dei sanitari che ebbero Persona_8 in cura la nonché la relazione causale tra la condotta dell' e il decesso della paziente. Per_2 CP_2
Deve quindi escludersi che nel momento in cui gli attori hanno avanzato la richiesta risarcitoria
(primo atto interruttivo) ad (11.4.2018), così come nel momento dell'introduzione del presente CP_2
giudizio con deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c. (15.6.2022), il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art 2947 c.c., pacificamente applicabile al caso concreto, fosse già decorso.
2.Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e Parte_1 Pt_2
con riguardo alla domanda di risarcimento da essi svolta in relazione alla posizione di
[...]
. _1
Premesso che la posta risarcitoria, da qualificarsi correttamente in termini di risarcimento del danno
(parentale) iure proprio della è stata azionata da coloro che si assumono eredi della _1
medesima sul presupposto che la stessa costituisse un credito trasmissibile mortis causa, si rammenta che per la giurisprudenza di legittimità colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede (Cassazione civile, sez. II, 18 Aprile
2024, n. 10519; Cass. Sez. 2 n. 10519/2024; cfr. anche Sez. 2 n. 22730/2021).
Emerge per tabulas che gli attori hanno correttamente assolto al proprio onere probatorio tramite la produzione degli atti dello stato civile (certificato di nascita di e Persona_2
certificato di morte di doc. 2 allegato al ricorso;
certificato di nascita di _1
e doc. 1 allegato al ricorso) dai quali è dato coerentemente Parte_1 Parte_2
desumere il rapporto di parentela allegato dagli attori con la de cuius e quindi la loro legittimazione alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Vero è che detta documentazione, pur idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità dei soggetti che devono ritenersi chiamati all'eredità, non prova la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dai richiamati certificati;
tuttavia, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, recentemente ribadito, “tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. sez. 3, ord. 11 gennaio 2021, n. 210; Cassazione, sez. III, 26 giugno 2018
n. 16814).
Peraltro, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha recentemente specificato che “la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, […], gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (Cass. Sez. 2 n.
390/2025).
Nel caso di specie, e certamente chiamati all'eredità di Parte_1 Parte_2 [...]
agendo giudizialmente per far valere il danno subito (iure proprio) dalla nonna _1
defunta, hanno compiuto un atto che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi, così accettando tacitamente l'eredità ex art. 476 cod. civ. In assenza di prova contraria, nessun dubbio residua sulla qualità di eredi degli attori e dunque sulla loro legittimazione ad agire in giudizio. 3. Venendo al merito della controversia, le domande delle parti attrici sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
3.1 Invero, l'accertamento peritale svolto nel procedimento ex art 696 bis c.p.c. dal Dott. Per_5
e dal Dott. i cui esiti si condividono in quanto preceduti da indagine coerente,
[...] Persona_6
completa ed immune da vizi logici o metodologici (ed ulteriormente sottoposti a contraddittorio e a vaglio critico nell'ambito del presente giudizio), ha stabilito la sussistenza di un nesso di causalità tra l'operato dei sanitari dell' ed il decesso di CP_2 Persona_2
Il Collegio peritale ha infatti riscontrato criticità nella gestione della paziente sotto un duplice profilo.
In primis, i consulenti hanno accertato la condotta negligente del personale sanitario nella somministrazione della terapia medica con PT (Cubicin). Nel dettaglio, dalla consulenza tecnica preventiva e dalla successiva relazione integrativa emerge che, pur essendovi stata la corretta e frequente esecuzione degli esami utili a controllare la funzione renale (pag. 4 della relazione integrativa), risulta un'inescusabile negligenza nella valutazione di tali esami con grave sottovalutazione della costante salita dei valori di creatininemia a partire dall'1.6.2008 ed un ritardo nel mettere in essere azioni per impedire l'aggravarsi del danno renale come, per esempio, la sospensione del farmaco PT, proseguita invece per cinque giorni in seguito all'incremento dei valori della creatininemia indicativi di danno renale e sospesa soltanto in data 06.06.2008 (pag.
29 e 38 della relazione di consulenza tecnica;
pag. 4 della relazione integrativa).
Sull'eziopatogenesi del danno renale, il collegio peritale ha acclarato che, sebbene non risulti possibile, in assenza di una biopsia renale, definire con certezza l'esatta natura dell'insufficienza renale sviluppata dalla deve comunque escludersi che nella determinazione di tale Per_2
patologia possano aver avuto una qualche incidenza causale gli episodi febbrili presentati dalla nei dieci giorni antecedenti l'ospedalizzazione, essendo stato accertato che al momento Per_2 dell'inizio del trattamento con PT, ovvero il 21/5/2008, i valori di creatinina risultavano nella norma, come pure il giorno successivo (22/5/2008) e fino all'1/6/2008 (pag. 2 della relazione integrativa).
È inoltre da ritenersi poco probabile che il danno renale possa essere stato causato dall'insorgenza di una glomerulo-nefrite post-infettiva, trattandosi di malattia che nella popolazione italiana, in soggetti adulti, ha valori ben inferiori a 1 caso per milione di abitanti, dovendosi invece concludere, sulla base dei dati anamnestici e clinici relativi alla (donna, 59 anni, non diabetica, non alcoolista e Per_2
senza altre patologie croniche con immunodepressioneappare), che la grave insufficienza renale riportata dalla paziente sia da ricondurre con elevata probabilità all'assunzione di IC (pag.
7 e 8 della relazione integrativa), la cui somministrazione cagiona danni renali del tipo di quelli verificatisi nel caso in esame con una probabilità che si colloca tra il 10 ed il 20% (pag. 3 della relazione integrativa).
In secondo luogo, il collegio peritale ha rilevato ulteriori comportamenti improntati a negligenza ed imperizia dei sanitari, i quali, pur in presenza di tutti gli elementi sintomatici di una problematica cerebrale (cefalea intensa, conati di vomito, stato soporoso) hanno ritardato la richiesta di una consulenza neurologica e quindi una valutazione TAC cerebrale, procedendo, in presenza di emorragia celebrale, ad effettuare una seconda dialisi con ulteriore somministrazione di eparina, con conseguente peggioramento del quadro coagulativo ed estensione dell'emorragia celebrale che, divenuta quindi incontrollabile, ha causato il rapido decesso della paziente (pag. 36 e 37 della relazione di consulenza tecnica).
Pertanto, non residuano dubbi in ordine alla sussistenza dei profili di negligenza ed imperizia denunciati dagli attori, né del nesso causale intercorrente tra dette condotte (omissive) e l'evento morte.
4. Tali le ragioni che fondano la responsabilità della struttura, le domande di risarcimento del “danno da perdita parentale” meritano accoglimento.
4.1. In proposito, la Suprema Corte è costante nell'affermare: “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (Cass. civ., sez. III, 14/02/2023, n. 4571); detto danno può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati, con la conseguenza che il preteso danneggiato secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale (Cass. civ., sez. III, 20/01/2023, n. 1752).
La morte di un prossimo congiunto determina per i parenti prossimi superstiti un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per il definitivo venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto soprattutto nel suo aspetto affettivo o di assistenza morale cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare è previsto dall' art. 143 c.c.; per il genitore dall'art. 147 c.c. , e, ancor prima, da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale.
In altri termini, il danno parentale, quale autonoma voce di danno ritenuta risarcibile, è quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività , sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti. Sotto il profilo probatorio, la prova del danno può essere data anche per presunzioni ex art. 2727 c.c., rimanendo esclusa qualsiasi valutazione di danno liquidabile in re ipsa.
Nel caso quindi di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessaria la prova positiva dell'esistenza di un vincolo relazionale affettivo di tipo parentale, che può inferirsi più agevolmente, per quanto non necessariamente, dal dato della convivenza (Cass. civ.,
20/10/2016, n. 21230).
La quantificazione del danno deve essere effettuata in applicazione delle tabelle integrate a punti, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano 2022, che garantiscono una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame (Cass. civ., sez. III,
16/12/2022, n. 37009).
Invero, in applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita parentale, la valutazione equitativa di detto danno “deve tenere conto degli ultimi parametri indicati dalle tabelle milanesi, quali l'età dei soggetti interessati, la qualità e intensità dei rapporti affettivi, la sussistenza di un rapporto di convivenza e la sopravvivenza di altri congiunti” (Cassazione civile sez. III, 01/07/2024, n.18052).
L'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori di influenza del risarcimento una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, vale a dire: 1) l'età della vittima primaria, dovendosi anche in questo caso ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
2) l'età della vittima secondaria, ossia il congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
3) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
4) la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi;
5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in cui si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale).
Le cinque circostanze considerate ai fini della attribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Il risarcimento totale risulta, quindi, pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione, fermo restando che sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
4.2. Nella fattispecie, il rapporto di parentela della vittima con gli attori e Pt_2
(figli) e con , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
nipoti) risulta dalla documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, dal certificato
[...]
di nascita di e (doc. 1 allegato al ricorso) e dai certificati di nascita di Pt_2 Parte_1
e (doc. 1 e 3 allegati al ricorso). Parte_3 Parte_4 Parte_5
È stata inoltre documentata la convivenza di e Parte_2 Parte_4
con come da atti dell'anagrafe comunale (doc. 2 Parte_3 Persona_2
allegato al ricorso). Detta circostanza ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dei testi
Testimone_1 Testimone_2 Invero, il teste escusso sul capitolo 19 della memoria ex art. 183, sesto Testimone_1
comma, n. 2 c.p.c. della parte attrice e, nello specifico, interrogato sulla frequenza con cui
[...]
si occupava per la famiglia (per lui, per e per le figlie e Per_2 Parte_2 Parte_3
) della preparazione dei pasti e della cura della casa, ha dichiarato: “Avveniva tutti i giorni. Parte_4
Pranzo e cena si mangiava in casa, insieme, lei stava con noi. Stava con noi, preparava e dava attenzione alle bimbe quando rientravano da scuola”. La teste sentita sul cap. Testimone_2
1 della medesima memoria ha confermato che e i trovavano Parte_3 Parte_4 quotidianamente presso l'abitazione della dove vivevano, dichiarando: "Ero vicina di casa Per_2
di e Vedevo che e vivevano lì”. Pt_2 Testimone_1 Parte_3 Parte_4
4.3. Procedendo ad un esame di dettaglio, le domande risarcitorie svolte da e Pt_2
ure proprio meritano accoglimento. Parte_1
4.4. In particolare, la domanda svolta da deve essere accolta nella misura di Parte_2
complessivi € 277.681,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (38 anni), della convivenza con il genitore, della presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 210.205,15 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) da fissare al 28.02.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
335.955,30.
4.5. La domanda svolta da deve essere accolta nella misura di Parte_1 complessivi € 242.482,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (35 anni), e con applicazione di un punteggio pari a 10 punti per la qualità della relazione, non essendo stata data prova di un particolare legame affettivo con la madre.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 183.559,42 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) da fissare al 28.02.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
293.369,40.
4.6. Devono altresì essere accolte le domande risarcitorie svolte da e Parte_4 Parte_3
[...]
4.7. In particolare, il risarcimento dovuto ad er il danno da essa subito per la Parte_4
perdita della nonna deve essere quantificato nella misura di complessivi € 113.766,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (8 anni), della convivenza con la nonna, e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 86.121,12 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
137.640,95.
4.8. Il risarcimento dovuto a per il danno da essa subito per la perdita della Parte_3
nonna deve essere quantificato nella misura di complessivi € 113.766,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (15 anni), della convivenza con la nonna, e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 86.121,12 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
137.640,95.
4.9. Analogamente, merita accoglimento la domanda svolta da ella misura Parte_5
di complessivi € 79.806,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (7 anni) e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione in ragione della frequentazione nonna – nipote pressoché quotidiana la dimostrata, nel corso dell'istruttoria orale, tramite le dichiarazioni testimoniali rese da RI
DI e Testimone_2 In particolare, RI DI, rispondendo sul cap. 27 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2 c.p.c. della parte attrice ha dichiarato: “Quando mia suocera era in vita, mia LI trascorreva molto tempo con la nonna e anche con gli altri due cugini. Mia LI vedeva la nonna quotidianamente. Eravamo vicinissimi, a poche centinaia di metri;
ci sono due abitazioni in mezzo”.
La teste interrogata sui capitoli 1 e 2 della medesima memoria ha dichiarato: Testimone_2
“Vedevo che e vivevano lì e spesso e volentieri era là da Parte_3 Parte_4 Parte_5 loro, anche spesso. Non so quantificare, ma spesso era lì”. Parte_5
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 60.413,32 (devalutazione monetaria).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
96.554,14.
4.10. Merita infine accoglimento la domanda risarcitoria svota da e Pt_2 Parte_1 nipoti ed eredi di per il danno subito da quest'ultima per la perdita della LI _1
(danno parentale iure proprio, azionato dagli eredi in epoca successiva al decesso Persona_2
del congiunto danneggiato).
Invero, il rapporto di filiazione della vittima con è provato per tabulas _1
(certificato di nascita di doc. 2 allegato al ricorso); è inoltre documentalmente Persona_2
provata la convivenza della con la madre (certificato storico di Per_2 _1
famiglia, doc. 2 allegato al ricorso), ulteriormente confermata nel corso dell'istruttoria orale dalla teste la quale, rispondendo sui capitoli di prova n. 6 e 7 della memoria ex art Testimone_2
193 comma 6 n 2 di parte attrice ha confermato che presso l'abitazione di dimorava Persona_2
altresì la madre di questa, della quale la LI si prendeva cura provvedendo per _1
questa alla preparazione dei pasti, aiutandola negli spostamenti e nell'assunzione della terapia per l'ipertensione.
Il risarcimento dovuto a per il danno da essa subito per la perdita della _1
nonna deve essere quantificato nella misura di complessivi € 207.283,00 tenuto conto dell'età della vittima primaria (59 anni) al momento del decesso, dell'età della vittima secondaria (93 anni), della convivenza con la LI, e con applicazione di un punteggio medio per la qualità della relazione, rispetto alla quale non sono state dimostrate circostanze tali da determinare l'applicazione del parametro massimo (avendo la convivenza una sua autonoma rilevanza).
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di giugno 2008, sia pari € 156.913,70 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al 28.02.2025 tenuto conto del bimestre di riferimento, per un totale che ammonta quindi ad €
250.783,53.
Detta somma deve essere ripartita nella misura del 50% fra e ai Parte_1 Parte_2 quali spetta quindi la somma di € 125.391,76 ciascuno, dovendosi escludere la presenza di altri eredi alla luce delle produzioni documentali.
5. E' del pari accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale svolta dagli attori, danno pari alle spese (vive e compensi legali) sostenute dagli attori in sede di ATP
(procedimento RG n. 934/2020).
Sul punto, si rammenta che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente” (Cass. civ., n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021).
Dette spese, congrue, si quantificano in: - euro 9.028,00 (in favore di e Pt_2 Parte_1
per spese di CTU e CTP in sede di ATP (fatture all. 21 al ricorso); - euro 286,00 (per CU
[...]
e marca da bollo del procedimento di ATP); - euro 5.500,00 per compensi legali del procedimento
RG n. 934/2020, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge (liquidate in applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, applicabile ratione temporis).
6. Le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite in base al decisum
(scaglione da 1.000.000 a 2.000.000 euro), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto svolta.
Le spese vive ammontano ad euro 843 + 843 + 27, per complessivi euro 1.713,00, cui si aggiungono
61,25 euro per l'intimazione dei testi, per complessivi euro 1.774,25.
I costi per l'integrazione della CTU (Collegio peritale), liquidati con separato decreto, debbono essere posti definitivamente a carico della parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra NO, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede: 1) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità dell' Controparte_1
per le condotte di negligenza ed imperizia imputabili ai sanitari che hanno determinato il
[...]
decesso di in data 25.6.2008, nel corso del periodo di ricovero tra il Persona_2
15.5.2008 e il 256.2008;
2) per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori, e precisamente:
- € 335.955,30 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali dalla Parte_2
sentenza e sino al soddisfo;
- € 293.369,40 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 137.640,95 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali Parte_4
dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 137.640,95 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali Parte_3
dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 96.554,14 in favore di a titolo di danno parentale, oltre interessi legali Parte_5
dalla sentenza e sino al soddisfo;
- € 250.783,53 in favore di a titolo di danno Parte_2 Parte_1
parentale subito iure proprio da oltre interessi legali dalla sentenza e _1
sino al soddisfo;
3) CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di i euro 9.028,00 per spese di CTU e Parte_2 Parte_1
CTP sostenute in sede di ATP;
di euro 286,00 (per CU e marca da bollo del procedimento di ATP); di euro 5.500,00 per compensi legali del procedimento RG n. 934/2020, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore degli attori delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 1.774,25 per spese, euro 37.951,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) PONE definitivamente i costi dell'integrazione alla CTU nel presente giudizio, già liquidati con separato decreto, a carico della convenuta soccombente.
Pisa, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra NO