Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 121/2022 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cro,
elettivamente domiciliata in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 33, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Sciacca
APPELLANTE
CONTRO
- in Siracusa (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti,
dall'avv. Gabriele Majorca, elettivamente domiciliato con studio sito a Siracusa in
Via Tisia Ronco I n. 11
APPELLATO
E CONTRO
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2242/2021, emessa il 23/12/2021,
definitivamente pronunciando, condannava ad arretrare Parte_1
l'immobile sito a Siracusa, via Pitia n. 50, in Catasto al foglio 34, particella 682,
subalterno 1, sino a raggiungere, in tutte le sue parti e piani, la distanza minima di
5,00 metri dai confini interni del lotto nonché al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione Parte_2
notificato il 13.4.2023.
Si è costituito il ed ha chiesto chiamarsi in giudizio Controparte_1 CP_2
, cessionaria dell'immobile oggetto di giudizio, con identificativo mutato (f.
[...]
34, p.lla 682, da sub 1 a sub 13), comunque il rigetto, spese vinte e distratte.
Integrato il contraddittorio nei confronti della predetta cessionaria dell'immobile,
all'udienza del 2.10.2023 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In esito a detta udienza la causa, con ordinanza del 25.1.2024 è stata rimessa sul ruolo e disposta un'integrazione di CTU.
Quindi all'udienza del 2.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente si dichiara la contumacia di , regolarmente citata e Controparte_2
non comparsa.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha valutato la CTU, ha omesso di esaminare la documentazione prodotta nonché laddove ha applicato la normativa in materia di distanze legali.
Il Giudice di prime cure non ha considerato che i lavori di ristrutturazione del vano deposito non hanno determinato la modifica della sagoma né l'aumento della cubatura e quindi nessuna lesione ricorre per i diritti condominiali e dei condomini.
Tale deposito risale agli anni precedenti al 1967, preesistente allo stabile condominiale e ab origine aveva un'altezza di circa m. 2,60.
Tale affermazione è provata dal verbale di allineamento delle quote del 22/01/1986,
redatto dal Comune di Siracusa in contraddittorio con la ditta impresa CP_3
costruttrice dello stabile condominiale, ove in premessa è scritto “sul confine est è
stata riscontrata, nel lotto limitrofo, la presenza di un locale a piano terra, rustico….
con altezza massima di m. 2,60 circa” (v. all. 3). Il suddetto verbale venne esibito all'udienza del 13/02/2017 (v. all. 4) e ne venne richiesta l'allegazione all'eventuale perizia integrativa di CTU, poi svolta, ma di esso detto non vi è traccia.
Detto verbale, redatto senza alcun contributo dell'appellante, era stato ottenuto dopo che l'appellante ne aveva appreso l'esistenza dal suo dante causa a giudizio iniziato.
L'appellante, dopo avere ottenuto un'autorizzazione edilizia (n. 7953 del
28/04/2010), ha realizzato un vano W.C. di circa mq 3,00 con apertura di n. 2
finestre e n. 2 porte in alluminio preverniciato ed una porta laterale che consente
3 l'accesso ad un preesistente appartamento di mq 100. A seguito di procedimento penale, chiedeva ed otteneva la concessione in sanatoria n. 258/12. CP_2
Tale concessione prevedeva la trasformazione del vano WC in ripostiglio e il ridimensionamento dell'altezza fino ad un massimo di metri 2,50 nel rispetto della normativa urbanistica, nonché il ripristino della destinazione a garage.
Successivamente al rilascio della concessione in sanatoria veniva presentato un progetto di variante alla C.E. n. 258/2012 e, pertanto, in attesa del rilascio di detta variante, i lavori, regolarmente iniziati in data 9/07/2013, venivano temporaneamente sospesi, per poi essere ultimati in data 28/04/2021. Veniva eliminato definitivamente il servizio igienico e altresì ridotta l'altezza del fabbricato sino a metri 2,37, come risulta dal modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali presentato all'Agenzia delle Entrate, e dalla visura catastale dell'immobile del 10/05/2021.
Nella relazione di servizio del Comune di Siracusa-Settore Territorio,
dell'1/03/2021, con la quale è stata riscontrata la corrispondenza dei luoghi al progetto approvato (all. 1, 2 e 3 della conclusionale). Detta documentazione,
formatasi successivamente all'udienza del 31/03/2021, è stata prodotta con la comparsa conclusionale.
Il CTU Ing. nella sua prima relazione depositata in data Persona_1
15/04/2016 afferma chenon sono stati alterati i paramenti murari portanti già esistenti prima del '67 e sanati con condono edilizio e che le distanze dai manufatti circostanti non sono state alterate: analogamente al punto c) della relazione.
Nella perizia integrativa del 30/12/2016 il CTU riferiva che l'art. 12 del
Regolamento Edilizio di Siracusa prevede “che la distanza minima tra gli edifici sia
4 di 5,00 m per pareti finestrate e di 3,00 m per pareti cieche o dotate di solo luci, ma che l'art. 111 3.d) delle Norme Tecniche di Attuazione, ammette la costruzione a confine quando l'edificio in progetto sia una autorimessa di pertinenza di edifici residenziali, ma con altezza massima di 2,50 m”: al riguardo il tecnico precisava che il ripristino del fabbricato come da progetto, le garantirebbe di legittimare, ai sensi dell'art. 111 delle N.T.A., la distanza attuale di 6,5 m dall'edificio condominiale”.
Comunque, prosegue l'appellante, a seguito dei lavori ultimati il 28.4.2021, di avere ripristinato i luoghi secondo quanto previsto dalla concessione edilizia in sanatoria,
di avere riportato l'altezza fino a 2,37 m, in osservanza a quanto disposto dall'art. 111 delle N.T.A., cioè altezza massima di m 2,50 per “le autorimesse di pertinenza esclusiva di edifici residenziali”.
Il primo giudice si è limitato ad esaminare la concessione in sanatoria n. 258/12, ma non la variante richiesta con l'istanza del 2/02/2013, e neppure ha considerato il verbale di allineamento quote del 22/01/1986, con altezza di circa m. 2,60. In ogni caso, la ha riportato l'altezza del fabbricato a quella ex lege e il primo CP_2
giudice, per errore, ha ritenuto la documentazione relativa come irrituale ed irrilevante, in quanto con essa si prova l'altezza preesistente alla riconduzione della stessa nei limiti della normativa urbanistica che consente di mantenere il locale deposito addossato al confine. Si tratta di documentazione decisiva, indispensabile ai fini della decisione della causa.
Il motivo, osserva la Corte, è fondato.
La vicenda urbanistico-edilizia del piccolo fabbricato oggetto di causa può essere riassunta nel senso che con una prima istanza il ha ottenuto la CP_2
5 trasformazione dell'originario deposito (altezza di mt. 1,90 alla gronda e 2,60 al colmo) in garage, di avere violato le prescrizioni progettuali, di avere ottenuto provvedimento in sanatoria ed infine di avere ricondotto le altezze a quelle del progetto originario, non superiori a mt. 2,50, per come rpevede lo strumento urbanistico vigente, che consente la realizzazione/mantenimento dei garage al confine.
La Corte osserva altresì, secondo la descrizione che si può leggere nell'integrazione di CTU disposta in questo grado, che è stato eliminato il bagno e che la destinazione attuale è a deposito. Le altezze riscontrate con la predetta ultima relazione di CTU
sono di mt. 2,62 alla gronda e 2,73 al colmo, all'esterno, e di mt. 2,41 e 2,39
all'interno del locale.
L'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico è di mt. 2.50.
Quanto alla natura delle opere edilizie, pregiudiziale è stabilire se esse costituiscano o meno una vera e propria sopraelevazione.
Nel caso a mani l'altezza supera di poco quella del deposito preesistente (cm. 70 alla gronda e cm. 13 al colmo e, rispetto a quanto consentito dallo strumento urbanistico vigente, rispettivamente cm. 13 e cm 12 e cm. 23.
Inoltre, la Corte osserva altresì che l'attuale destinazione è rimasta inalterata rispetto a quella originaria, esistente ante 1967, cioè deposito (vedi atto di acquisto del
2003).
Lo stesso CTU ha scritto nelle sue relazioni che le distanze sono rimaste inalterate,
nonostante la limitata modifica dell'altezza.
6 In materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura;
spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali (Cass., II - 10/05/2023, n. 12562).
Analogamente altra decisione ha statuito nel senso che in materia di distanze legali tra edifici, infatti, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura, spettando, peraltro, al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali ovvero se, al contrario, l'opera presenti le anzidette caratteristiche e sia, come tale, assoggettata alla disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non operando il criterio della prevenzione riferito alle costruzioni originarie in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass, II, 24/06/2022, n. 20428; in termini II,
28/10/2019, n. 27476).
Nel caso che ci occupa la destinazione del manufatto, infine, non è stata modificata e le altezze originarie sono state modificate in misura del tutto marginale, in
7 particolare quella al colmo (soli 13 cm) mentre alla gronda di circa 70 cm rispetto al deposito in origine esistente e cm. 12 rispetto all'altezza massima consentita.
L'altezza alla gronda è stata innalzata al fine di consentire un minimo di praticabilità/accesso all'interno del locale deposito e l'aumento di cubatura è
trascurabile in quanto esso si concentra nella parte alla gronda per una più che limitata estensione in quanto il locale misura circa 21 mq.: detto aumento può essere definito di natura complementare ovvero accessoria rispetto al tutto, tecnicamente tollerabile e coerente ad una sistemazione minima dell'accesso e quindi della copertura secondo i più moderni parametri costruttivi rispetto a quelli risalenti ad oltre 40 anni prima: il tutto coerentemente alla giurisprudenza più sopra rammentata che distingue l'ipotesi di vera e propria sopraelevazione rispetto a modifiche complementari rispetto alle caratteristiche ed alla destinazione del manufatto.
Neppure, osserva ulteriormente la Corte, le opere in questione possono essere considerate come di nuova costruzione: invero, a mente della giurisprudenza, se gli interventi di ristrutturazione, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendono l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente, per cui si ha un organismo diverso dal precedente (Cass, II, 30/06/2017, n.1626; II, 03/03/2008 n.5741.
Nel caso a mani ciò non è avvenuto per tutte le considerazioni sopra indicate, in primis la destinazione effettiva attuale, ricondotta infine a quella originaria, cioè a deposito (vedi p. 2 CTU esperita in questo grado) e la creazione di due gradini che conducono al piano di calpestio interno, più basso di quello esterno di circa 40 cm.,
con la creazione, quindi, di una parte seminterrata anche al fine di rendere praticabile
8 l'interno rispetto all'originaria altezza alla gronda, di mt. 1,90. Quindi, l'aumento di altezza (e di cubatura) è complementare a ciò e non alla creazione di un organismo edilizio diverso da quello preesistente. Ciò si evidenzia dalle foto allegate alle CTU
di I e II grado e dalla planimetria in atti (CTU in II grado), che descrive le altezze all'interno, inferiori alle esterne.
Inoltre, nelle foto e nella planimetria della CTU esperita in II grado non risulta più
rappresentato il bagno, la cui eliminazione è stata prevista con la concessione in sanatoria del 10.8.2012 insieme ad altre modifiche rispetto a quanto in precedenza realizzato. A quest'ultimo riguardo è agli atti una relazione di servizio del
[...]
Ufficio Tecnico, dalla quale si evince che tutte le modifiche CP_4
rappresentate nella concessione in sanatoria del 2012 e successiva variante, sono state effettuate. Sono quelle modifiche menzionate nella relazione di CTU del I
grado, pagina 2, datata 9.6.2012, sub risposta alle osservazioni, modifiche che l'ausiliario ritiene necessarie per regolarizzare urbanisticamente il locale in controversia.
Ancora, la Corte rileva che sia nell'atto pubblico di acquisto (2003) di detto deposito che nelle più recenti visure catastali, la superficie del locale oggetto di causa appare sostanzialmente la medesima, cioè 21 mq: nelle risposte alle osservazioni di CTP
(CTI I grado del 9.6.2016) si legge di circa 22 mq.
Prosegue il Collegio nel senso che, di recente, la giurisprudenza ha considerato ristrutturazione, non rilevante ai fini delle distanze, le opere di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "nuova costruzione", come tale
9 sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima in un caso nel quale vi è stata sopraelevazione comportante la modifica della sagoma ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi (Cass., II, 08/05/2024,
n.12535).
Deve trattarsi, nella sostanza, per aversi nuova costruzione, di un intervento di ristrutturazione che renda l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cass., II, 24/06/2022, n.20428).
Ciò, nella specie, considerato tutto quanto sopra indicato, non è accaduto.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha statuito sulle spese di lite.
Sostiene l'appellante che il diverso esito della causa, fondato su quanto più sopra dedotto, avrebbe determinato una decisione sulle spese favorevole ad essa appellante, per cui anche sul punto la prima decisione merita di essere riformata.
Il motivo è assorbito dalla regolazione delle spese, che segue.
*****
Pare opportuno alla Corte compensare integralmente le spese dei due gradi di lite in considerazione della peculiarità della fattispecie, caratterizzata da questioni in diritto relativamente ad una materia che presenta fattispecie largamente diversificate,
incertezza ed opinabilità e risulta di non agevole riconduzione ad unità (Cass., lav.,
12/09/2024, n.24529; lav., 13/06/2024, n.16450; VI, 24/09/2020, n.20001).
Nulla per , contumace. Controparte_2
P.Q.M.
10 la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 512/2023 R.G., nella dichiarata contumacia di , accoglie l'appello proposto da Controparte_2 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 2242/2021, emessa il
[...]
23/12/2021. Compensa integralmente le spese di lite dei due gradi. Nulla per
[...]
, contumace. CP_2
Così deciso in Catania, il 7 febbraio 2024, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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