Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 641/2025 r.g.a.c.
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Federica Sacchetto Presidente dott. Elisa Rubbis Giudice Relatore dott. Alberto Stocco Giudice all'esito dell'udienza del 21/03/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 641/2025 promosso da:
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NICOTINA ANGELICA MARIA e dell'avv. FARINA GIUSEPPE ( VIA E. DEGLI SCROVEGNI 29 PADOVA;
C.F._1 [...]
( VIA ENRICO DEGLI SCROVEGNI 29 35131 Parte_1 C.F._2
PADOVA; ( VIA DEGLI SCROVEGNI 29 PADOVA;
Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VI E DEGLI SCROVEGNI 29 35131 PADOVA presso il difensore avv. NICOTINA ANGELICA MARIA
RECLAMANTE contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CUSIN ANTONELLA e dell'avv. MUNARI TITO ( ) C.F._4 CP_3
- AVVOCATURA REGIONALE - CANNAREGIO, 23 30121 VENEZIA;
[...] Parte_3
( ) VIA CANNAREGIO AVVOCATURA REGIONALE
[...] C.F._5
VENETO 23 30100 VENEZIA;
( ) CANNAREGIO 23 Parte_4 C.F._6
VENEZIA; elettivamente domiciliato in (AVVOCATURA REGIONALE) FONDAMENTA
SANTA LUCIA CANNAREGIO 23 30121 VENEZIA presso il difensore avv. CUSIN ANTONELLA
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
RECLAMATE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il presente reclamo riguarda il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p,c proposto in corso di causa dalla al fine di evitare ogni Controparte_5 pregiudizio derivante dalla esecuzione del provvedimento di decadenza dal contributo pubblico ottenuto in via di anticipo, con richiesta di restituzione, da parte di dell'acconto ricevuto di _2
Pagina 1
Invero nei fatti rappresentati dalle parti emerge quanto segue:
La presentava in data 12 novembre 2022 Controparte_5 domanda (ID n. 5409487) ad al fine di ottenere l'accesso ai benefici previsti dal _2
Regolamento UE n. 1308/2013 art. 50 misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, di cui al bando allegato B alla DGR n. 1208 del 4 ottobre 2022
(“investimenti per la trasformazione e commercializzazione bando biennale 2023 – 2024”).
Con nota Prot. N. 46138 del 3 marzo 2023 e successiva Prot. N. 53788 del 15 marzo 2023, la veniva ammessa al predetto beneficio e alla stessa veniva dunque riconosciuto da Controparte_5
il contributo di euro 210.000,00, somma corrispondente al 30% della spesa complessiva di _2 euro 700.000,00 ammessa a finanziamento.
Con successivo Prot. n. 67498 del 31 marzo 2023, la chiedeva ed otteneva un Controparte_5 anticipo di euro 168.000,00, pari all'80% del contributo riconosciuto di euro 210.000,00, a fronte del rilascio di apposita garanzia fideiussoria di importo pari al 110% dell'anticipo (polizza fideiussoria n. 32352, stipulata in data 29 marzo 2023 con la Banca della Marca Credito
Cooperativo – Società Cooperativa).
Con nota n. 290179 del 27 dicembre 2023 la presentava poi domanda di acconto a Controparte_5 dimostrazione della spesa sostenuta alla data del 15 ottobre 2023, come richiesto dall'art.
4.5 del bando, e con nota del 25 marzo 2024 presentava infine domanda di pagamento del saldo corredata della documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta per gli investimenti ritenuti ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto, rendicontando una spesa complessiva di euro
737.946,70 per ottenere la liquidazione dell'importo del saldo pari ad euro 42.000,00 al netto dell'anticipo già percepito di euro 168.000,00.
, a seguito dello svolgimento di una serie di controlli, comunicava con nota prot. _2
235149/2024 del 27 luglio 2024 alla l'avvio del procedimento di decadenza totale Controparte_5 dal contributo concesso con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipo di euro 168.000,00, non avendo la raggiunto, entro il termine intermedio del 15 ottobre 2023, la soglia Controparte_5 minima di spesa richiesta dall'art.
4.5 del bando, corrispondente al 30% della spesa ammessa a finanziamento. Ciò in quanto la aveva erroneamente computato nelle spese rendicontate CP_5 anche l'IVA che doveva, per contro, essere esclusa non costituendo, secondo le prescrizioni del bando, spesa ammissibile.
Venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento, la trasmetteva ad le Controparte_5 _2 proprie osservazioni procedimentali, le quali non venivano tuttavia condivise dall'Ente.
Con decreto prot. 301865/2024 del 19 settembre 2024 – rep. 1560/2024 veniva quindi adottato il provvedimento di decadenza dalla domanda n. 5409487, notificato alla con nota Controparte_5 prot. n. 301940 del 19 settembre 2024.
A seguito della mancata restituzione, da parte della , dell'anticipo ricevuto, Controparte_5 _2 con nota prot. 329347/2024 diffidava la stessa a restituire entro 15 giorni la somma di euro
168.023,00, comprensiva degli interessi, con l'avvertimento che in difetto dell'integrale pagamento avrebbe proceduto all'escussione della polizza fideiussoria.
Nel merito la Cantina con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 18 novembre 2024 (r.g. 5581/2024) adiva il Tribunale di Padova, chiedendo: “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - accertare e dichiarare, incidenter tantum, la sussistenza della giurisdizione ordinaria per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: disapplicare e/o annullare il Decreto del Dirigente
Pagina 2 dell' , n. 1560 del 19.09.2024, nonché, per quanto occorrer Controparte_6 possa, ogni altro atto, presupposto e/o connesso e/o consequenziale al predetto provvedimento, siccome indicato in parte narrativa, per le ragioni ivi esposte, accertare e dichiarare, sempre per le ragioni esposte in narrativa, l'insussistenza dei presupposti per la decadenza dall'aiuto concesso da a _2 [...]
in relazione alla domanda di aiuto n. 5409487 del Controparte_5
12.11.2022, e pertanto;
accertare e dichiarare il diritto della Controparte_5
al conseguimento del contributo già oggetto di concessione;
accertare e dichiarare la
[...] non debenza da parte di dell'importo di € Controparte_5 168.000,00 richiesto da a titolo di restituzione dell'anticipo già erogato;
condannare a porre _2 _2 in essere gli adempimenti consequenziali all'accertamento e alla declaratoria di cui sopra;
IN VIA SUBORDINATA: disapplicare e/o annullare parzialmente il Decreto del Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di , n. 1560 del 19.09.2024, nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto, _2 presupposto e/o connesso e/o consequenziale al predetto provvedimento, siccome indicato in parte narrativa, per le ragioni ivi esposte, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
al conseguimento del contributo già oggetto di concessione, nella misura Controparte_5 inferiore pari ad € 172.200,00; accertare e dichiarare la non debenza da parte di
[...]
dell'importo di € 168.000,00 richiesto da a titolo di Controparte_5 _2 restituzione dell'anticipo già erogato;
condannare a porre in essere gli adempimenti consequenziali _2 all'accertamento e alla declaratoria di cui sopra;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: disapplicare e/o annullare parzialmente il Decreto del Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di , n. _2
1560 del 19.09.2024, nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto, presupposto e/o connesso e/o consequenziale al predetto provvedimento, siccome indicato in parte narrativa, per le ragioni ivi esposte, accertare e dichiarare il diritto della al Controparte_5 conseguimento del contributo già oggetto di concessione, nella misura inferiore pari ad € 51.745,50, o nella diversa misura, maggiore o inferiore, ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la non debenza da parte di
dell'importo di € 116.254,50 richiesto da Controparte_5 _2 a titolo di restituzione dell'anticipo già erogato;
condannare a porre in essere gli adempimenti _2 consequenziali all'accertamento e alla declaratoria di cui sopra;
Con vittoria di spese e compensi”. In particolare, la deduceva: Controparte_5
- che in nessun testo normativo, atto o provvedimento applicabile al caso di specie (in particolare, Reg. 1306/2013, art. 5, comma 7, lett. B) Regolamento UE n. 2117/2021, Regolamento 2116/2021 e d.lgs. 42/2023) era prevista la decadenza totale o la revoca del contributo per il caso di mancato raggiungimento, da parte del beneficiario dello stesso, della soglia di spesa del 30% dell'investimento ammesso a finanziamento entro il termine del 15 ottobre 2023;
- che in ogni caso la stessa aveva integralmente realizzato l'investimento ammesso a finanziamento nel rispetto dei termini stabiliti dal bando (31 marzo 2024), senza recare dunque alcun pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo perseguito dal Legislatore comunitario attraverso le misure di sostegno al settore vitivinicolo di cui al Regolamento UE 1308/2013;
- che l'errore in cui era incorsa era dettato dal computo dell'IVA ai fini del raggiungimento della quota del 30% di spesa entro il 15 ottobre 2023 (a fronte di una spesa ammessa di euro 700.000,00, essa avrebbe dovuto sostenere al 15 ottobre 2023 una spesa di euro 210.000,00, IVA esclusa, avendo invece sostenuto, entro la predetta data, una spesa di euro 172.485,00, IVA esclusa);
- che lo scostamento della percentuale di spesa effettuata al 15 ottobre 2023 rispetto alla soglia prevista (30% della spesa ammessa) era del 5,4% e, come tale, impercettibile;
- che neppure il bando di cui all'Allegato B della DGR 1208/2022 prevedeva alcuna ipotesi di decadenza dal contributo per il caso di mancato raggiungimento, entro il 15 ottobre 2023, della soglia del 30% della spesa pianificata, decadenza prevista unicamente per il caso di mancata presentazione, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità, di una richiesta di anticipo pari al 80% dell'aiuto concesso, corredata da specifica polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo;
- che in ogni caso, anche laddove introdotta all'interno del bando, una causa di decadenza dal contributo sarebbe stata illegittima nonché suscettibile di disapplicazione, poiché in contrasto con le predette disposizioni eurounitarie e nazionali, che non consentono di prevedere la decadenza totale
Pagina 3 del contributo nell'ipotesi di mancato raggiungimento, entro il 15 ottobre 2023, della soglia del 30% della spesa pianificata;
- che non poteva applicarsi al caso di specie l'ipotesi di decadenza prevista nelle premesse alla delibera di approvazione del bando, dovendosi ritenere vincolanti tanto per l'Amministrazione quanto per i privati le sole disposizioni contenute nel bando di cui all'Allegato B della DGR 1208/2022;
- che il provvedimento di decadenza adottato da doveva ritenersi in contrasto con il principio _2 di proporzionalità di derivazione comunitaria, avendo comunque la interamente Controparte_5 realizzato e rendicontato l'investimento ammesso a finanziamento nel rispetto del termine finale previsto dal bando.
La ricorrente depositava, quindi, in data 28 novembre 2024 ricorso ex art.700 c.p.c. e 669 bis c.p.c. in corso di causa con richiesta di “adottare, avuto riguardo all'interesse alla tutela cautelare della
con decreto inaudita altera Controparte_7 parte, attesa la ristrettezza dei tempi ( escuterà la polizza fideiussoria il prossimo 05.12.2024), i _2 provvedimenti necessari ritenuti idonei al fine di consentire alla
[...]
di evitare il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla Controparte_5 esecutività del Decreto del Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di , n. 1560 del _2 19.09.2024, per il tempo necessario alla definizione del giudizio di cognizione introdotto con ricorso semplificato ex art. 281-decies e ss. R.G. 5581/2024”, in particolare richiamandosi, per quanto riguarda il fumus bonis iuris, alle argomentazioni già dedotte nel ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 18 novembre 2024, e allegando, quanto al periculum in mora e alla richiesta di inibitoria inaudita altera parte:
- che il decreto n. 1560 del 19 settembre 2024, oltre alla decadenza della beneficiaria dal contributo, disponeva altresì l'iscrizione della nel Registro debitori dell'AVEPA e che tale Controparte_5 iscrizione era ostativa alla concessione di altri finanziamenti;
- che il predetto decreto disponeva inoltre l'obbligo da parte della di restituire la Controparte_5 somma erogata come anticipo (euro 168.000,00) nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento e che in caso di mancata restituzione della somma nel termine AVEPA avrebbe potuto escutere immediatamente la garanzia fideiussoria o trattenere altre somme concesse dall'Ente a titolo di finanziamento per altre operazioni in compensazione del predetto importo, in pregiudizio alle esigenze di pianificazione e organizzazione degli investimenti da parte della e Controparte_5 alla credibilità finanziaria di quest'ultima nei confronti degli istituti bancari;
- che la polizza fideiussoria n. 32352, stipulata in data 29.03.2023 con la Banca della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa aveva validità estesa fino al 2 ottobre 2028 e che pertanto in caso di rigetto, all'esito del giudizio di cognizione, delle domande formulate dalla _2
, avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto di credito mediante escussione della predetta CP_5 polizza fideiussoria.
Con provvedimento del 28 novembre 2024, il Giudice ordinava ad di astenersi dal _2 richiedere l'escussione della polizza fideiussoria n. 32352 stipulata in data 29 marzo 2023 con la Banca della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa e fissava l'udienza dell'11 dicembre
2024 per la discussione del ricorso nel contradditorio delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento adottato.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva la revoca del provvedimento inaudita altera _2 parte del 28 novembre 2024 e il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato, deducendo:
- che la spesa sostenuta dalla entro il 15 ottobre 2023 era inferiore al 30% della spesa Controparte_5 ammessa, non potendosi considerare l'importo riferito all'IVA ai fini del raggiungimento della predetta percentuale in ragione della previsione di cui al paragrafo 3.5 dell'allegato B alla DGR 1208/2022, che prevedeva tra le spese non ammissibili l'IVA;
- che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il testo della D.G.R. n. 1208/2022 alla pag. 2 prevedeva l'ipotesi di decadenza per il caso di mancato pagamento entro il 15 ottobre 2023 di almeno il 30% delle spese complessive preventivate e che tale previsione trovava la propria fonte nella disciplina comunitaria (art. 5, par. 7 Reg. UE n. 2021/2117);
Pagina 4 - che il decreto di decadenza, avendo previsto la non applicazione della sanzione riguardante l'esclusione per tre anni dal beneficio, non era stato adottato in violazione del principio di proporzionalità;
- che non corrispondeva al vero che l'iscrizione nel registro dei debitori era ostativa alla concessione di altri finanziamenti e che anzi la aveva ammesso di essere beneficiaria di un Controparte_5 ulteriore finanziamento di;
_2
- che non vi era prova del pregiudizio alle esigenze di organizzazione e pianificazione degli investimenti lamentato dalla;
Controparte_5
- che pertanto non sussisteva il periculum in mora.
Con ordinanza del 26 gennaio 2025, il Giudice rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa dalla e revocava il decreto del 29 novembre 2024 emesso inaudita Controparte_5 altera parte, rilevando in particolare:
- che era fatto pacifico che la al 15 ottobre 2023 non avesse raggiunto il limite del Controparte_5
30% della spesa pianificata e che tale circostanza si era verificata per colpa della stessa beneficiaria del contributo;
- che la “Rettifica e integrazione della comunicazione di ammissibilità e finanziabilità” del 15 marzo 2023 prodotta da sub doc. 7, inviata da quest'ultima alla ad integrazione della _2 CP_5 precedente comunicazione del 3 marzo 2023, precisava che la mancata presentazione di tale rendicontazione avrebbe determinato la decadenza dalla domanda e l'esclusione dal beneficio;
- che tale comunicazione costituiva parte integrante della disciplina regolante la fase successiva all'accesso ai benefici e la modalità di esecuzione dei progetti finanziati ed era certamente vincolante;
- che la previsione relativa alla decadenza dalla domanda per mancato rispetto della soglia di spesa del
30% al 15.10.2023 era stata altresì inserita nel corpo del verbale della Giunta Regionale ed era da ritenersi parte integrante del provvedimento di approvazione del bando;
- che la previsione relativa alla decadenza dalla domanda per mancato rispetto della soglia di spesa del
30% al 15.10.2023 non costituiva una sanzione tout court ma una sorta di condizione risolutiva apposta allo svolgimento del rapporto per cui in caso di mancato verificarsi della condizione si sarebbe verificata la decadenza dalla domanda;
- che la decadenza dalla domanda non costituiva misura sproporzionata, in quanto posta a presidio del primario interesse al buon andamento dell'azione amministrativa oltre che giustificata dal principio di autoresponsabilità del beneficiario;
- che pertanto la prospettazione della non era munita di verosimile fondatezza. Controparte_5
Avverso il predetto provvedimento, la proponeva reclamo ex art 669 terdecies Controparte_5
c.p.c., deducendo che:
- le note per la trasparenza della DGR n. 1208/2022 non costituivano parte integrante del bando, essendo i criteri e le condizioni per l'accesso ai benefici in questione unicamente quelli contenuti negli allegati A e B approvati con la Delibera della Giunta;
- la nota di del 15 marzo 2023 (“Rettifica e integrazione della comunicazione di _2 ammissibilità e finanziabilità”) non poteva dirsi vincolante, in quanto con la stessa la reclamata non si era limitata a rettificare e integrare la comunicazione di ammissibilità al finanziamento, ma aveva illegittimamente integrato i criteri e le condizioni stabilite nell'Allegato B alla DGR n. 1208/2022;
- che nessuna previsione contenuta nell'Allegato B alla D.G.R. n. 1208/2022 sanzionava con la decadenza il mancato raggiungimento entro il 15 ottobre 2023 della soglia del 30% della spesa pianificata;
- che il provvedimento di decadenza adottato da doveva ritenersi in contrasto con il principio _2 di proporzionalità di derivazione comunitaria, avendo comunque la realizzato Controparte_5
l'investimento ammesso a finanziamento nel rispetto del termine finale previsto dal bando;
- che contrariamente a quanto affermato dal Giudice con l'ordinanza del 26 gennaio 2025 sussisteva, per i motivi già esposti nel ricorso ex art. 700 c.p.c., il periculum in mora.
Pagina 5 Nel giudizio così instaurato si costituiva , chiedendo, per gli stessi motivi di cui alla _2 comparsa di costituzione nel giudizio di merito r.g. 5581/2024, il rigetto del reclamo proposto dalla e la conferma dell'ordinanza del 26 gennaio 2025. ribadiva sostanzialmente Controparte_5 _2 le precedenti difese inoltre sottolineando che la usuale tecnica redazionale dei provvedimenti amministrativi consentiva di ritenere che la Giunta regionale avesse manifestato, facendo propria la relazione introduttiva, la volontà di applicare la decadenza del finanziamento in caso di inadempimento della condizione in contesto, precisata nella stessa relazione. All'udienza del 21 marzo 2025 , sulle conclusioni ribadite dalle parti, il Collegio si riservava.
***
Preliminarmente il Tribunale prende atto che non vi è contestazione sul riparto di giurisdizione in base a consolidati principi pienamente condivisi;
invero qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
Ciò posto, i rilievi difensivi della quanto al fumus boni iuris, impongono la disamina del CP_5 testo normativo costituente il bando approvato che disciplina l'accesso al beneficio economico richiesto, ossia la deliberazione della Giunta Regionale n. 1208 del 4-10-2022.
Non possono condividersi, invero, le argomentazioni del primo giudice in ordine all'efficacia vincolante della ritenuta ipotesi di decadenza per come evidenziata. Effettivamente, quanto alla redazione del testo pubblicato in Bur, pur tenendo conto dell'usuale modus operandi dell'Amministrazione, come segnalato da il Collegio riscontra incertezza e _2 ambiguità in ordine all'inserimento della relazione dell'assessore come facente parte delle Tes_1
”premesse” oggetto di successiva approvazione da parte della Giunta, ad integrazione del provvedimento precettivo, costituente lex specialis.
Invero, a rigore, le premesse poi approvate rimangono confinate alle sole puntualizzazioni oggetto di “visto” conseguenti alle determinazioni de “La Giunta Regionale”. Nè certamente poteva _2 arrogarsi, con la comunicazione di cui al suo doc.7, alcun potere di interpretazione autentica del bando, né tantomeno di sua integrazione dispositiva. E' dunque possibile e non può escludersi che da un punto di vista formale quanto decretato a pag. 2 del documento in contesto, in seno alla relazione dell'assessore non faccia parte del bando Tes_1 approvato e conseguentemente delle disposizioni precettive, riscontrandosi peraltro contraddizione e/o incoerenza con le prescrizioni di cui ai punti 4.4, 4.5 e 4.6 dell'allegato A, ove non risulta espressamente e chiaramente prescritta, quale conseguenza di carente rendicontazione intermedia, la disposta decadenza, ma altra diversa penalità (esclusione dalle misure di sostegno future per tre anni ), poi non applicata.
Peraltro, se la previsione di decadenza indicata nella relazione fosse stata oggetto di approvazione e integrazione come facente parte delle premesse del bando, non vi sarebbe stata la necessità dell'ulteriore comunicazione di cui al doc. 7 di con la quale si ingiungeva al beneficiario di _2 ottemperare all'obbligo di rendicontazione intermedia onde evitare la decadenza dalla domanda. Pertanto le doglianze di parte reclamante rendono prospettabile la sussistenza del fumus boni iuris, non sussistendo certezza e chiarezza della sicura previsione di decadenza per la inosservanza di corretta rendicontazione intermedia all'interno del bando. Tuttavia rimangono del tutto vaghe e ipotetiche le circostanze allegate a sostegno del periculum in mora che non può considerarsi in re ipsa. Invero non emerge dalle generiche allegazioni e produzioni della come incida in concreto e quale impatto possa avere la sottrazione in CP_5 restituzione della somma ricevuta in acconto (euro 168.000,00) sulla generale situazione finanziaria dell'impresa, in mancanza di specifici elementi indicativi di una probabile destabilizzazione della situazione economica della società (allo stato sconosciuta in assenza di documentazione specifica al
Pagina 6 riguardo: es. bilanci) o di discredito finanziario dell'Azienda agli occhi degli Istituti bancari per il ricorso a nuova liquidità. Né può dirsi che l'iscrizione nel registro dei debitori sia di ostacolo alla concessione di altri finanziamenti risultando ammesso dalla reclamante di essere beneficiaria di un ulteriore finanziamento di di ben maggiore importo. Non vi è, peraltro, prova del lamentato generico _2 pregiudizio in termini di organizzazione e pianificazione degli investimenti.
Ne discende che, in assenza di periculum, va comunque confermata la statuizione di rigetto. Spese al definitivo. Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo confermando il gravato provvedimento.
Spese al definitivo Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Padova, 21/03/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Federica Sacchetto) (dott. Elisa Rubbis)
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