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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3710/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2725/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220052244664 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso 2 distinte cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica degli anni 2017 e 2019 e lasciava le spese del giudizio a carico della parte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente, insistendo per la prescrizione anche del tributo relativo all'anno 2019, non essendo applicabile la sospensione di 24 mesi per i ruoli, come quello in oggetto, consegnati oltre il 31/12/2021.
Non si costituivano l'Assessorato regionale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione regolarmente intimate presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto in punto di fatto dal giudice di prime cure, il ruolo è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 10/03/2022 e, quindi, fuori dal periodo indicato espressamente dal
Legislatore.
Dal momento che non vi era alcun atto esecutivo e, tanto meno, un ruolo consegnato all'Agente della
Riscossione, non si applica alcuna delle ipotesi di sospensione dell'attività di riscossione e, quindi, di prescrizione, neppure quella di 542 giorni che, secondo l'orientamento della Sezione, deve applicarsi ai ruoli consegnati prima dell'8/03/2020.
Senza sospensioni il termine di prescrizione del tributo scadeva il 31/12/2022, mentre la cartella di pagamento, che nel caso di specie rappresenta anche il primo atto notificato al contribuente, risulta notificato il 23/01/2023 e, quindi, quando la prescrizione triennale era già maturata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti appellate ancorché non costituite.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana Assessorato all'Economia al pagamento in favore di Ricorrente_1 Ricorrente_1 della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
Il contributo unificato, ove effettivamente corrisposto dalla controparte, va rimborsato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ter, d.lgs. n. 546/1992 dal soggetto condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara prescritta la tassa automobilistica dovuta da Ricorrente_1 Ricorrente_1 per l'anno 2019 e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe nei termini indicati in motivazione
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana Assessorato all'Economia al pagamento in favore di Ricorrente_1 Ricorrente_1 delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 233,00 per il primo grado ed euro 233,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
IG PE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3710/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2725/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220052244664 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso 2 distinte cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica degli anni 2017 e 2019 e lasciava le spese del giudizio a carico della parte.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente, insistendo per la prescrizione anche del tributo relativo all'anno 2019, non essendo applicabile la sospensione di 24 mesi per i ruoli, come quello in oggetto, consegnati oltre il 31/12/2021.
Non si costituivano l'Assessorato regionale e l'Agenzia delle Entrate Riscossione regolarmente intimate presso il difensore domiciliatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto in punto di fatto dal giudice di prime cure, il ruolo è stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 10/03/2022 e, quindi, fuori dal periodo indicato espressamente dal
Legislatore.
Dal momento che non vi era alcun atto esecutivo e, tanto meno, un ruolo consegnato all'Agente della
Riscossione, non si applica alcuna delle ipotesi di sospensione dell'attività di riscossione e, quindi, di prescrizione, neppure quella di 542 giorni che, secondo l'orientamento della Sezione, deve applicarsi ai ruoli consegnati prima dell'8/03/2020.
Senza sospensioni il termine di prescrizione del tributo scadeva il 31/12/2022, mentre la cartella di pagamento, che nel caso di specie rappresenta anche il primo atto notificato al contribuente, risulta notificato il 23/01/2023 e, quindi, quando la prescrizione triennale era già maturata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti appellate ancorché non costituite.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana Assessorato all'Economia al pagamento in favore di Ricorrente_1 Ricorrente_1 della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
Il contributo unificato, ove effettivamente corrisposto dalla controparte, va rimborsato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ter, d.lgs. n. 546/1992 dal soggetto condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara prescritta la tassa automobilistica dovuta da Ricorrente_1 Ricorrente_1 per l'anno 2019 e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe nei termini indicati in motivazione
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana Assessorato all'Economia al pagamento in favore di Ricorrente_1 Ricorrente_1 delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 233,00 per il primo grado ed euro 233,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
IG PE