Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2026, proposto da
AR RI RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Barrile, Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Liceo Artistico Statale Brera di Milano, non costituito in giudizio;
nei confronti
IS MA GA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto dell'USR per la Lombardia, formatosi sull'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente il 12.12.2025, trasmessa via pec in pari data nonché, ove occorresse, della nota del Dirigente del Liceo Artistico Statale Brera di Milano prot. n. 164/2026 del 09.01.2026,
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con la prefata istanza
E PER LA ON
all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. EA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’USR per la Lombardia formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata in data 12.12.2025, nonché, ove occorresse, la nota del Dirigente del Liceo Artistico Statale Brera di Milano prot. n. 164/2026 del 9.01.2026.
1.1. In fatto, ha dedotto di aver partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Istruzione con DDG n. 3059/2024 (c.d. PNRR2), collocandosi al primo posto della relativa graduatoria di merito.
Con riferimento al medesimo concorso risulta inserita nella graduatoria cd. integrata degli idonei 30% di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 7.4.2025, conv. dalla legge n. 79/2025, la prof.ssa GA IS MA, odierna controinteressata.
Con decreto dirigenziale prot. n. 2548 del 9.12.2025, l’USR per la Lombardia ha proceduto all’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato (o determinato finalizzato all’immissione in ruolo), a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nonché all’assegnazione delle sedi di servizio.
Nella tabella A allegata al predetto decreto, l’odierna ricorrente è stata assegnata al Liceo artistico “ G. AS ”, mentre nella successiva tabella B, la prof.ssa GA IS MA risulta assegnata ( rectius confermata) al Liceo Artistico Statale Brera di Milano, in forza dell’art. 2, comma 4, del D.L. 7.4.2025, conv. dalla legge n. 79/2025, avendo presumibilmente sottoscritto nell’a.s. 2025/2026 un contratto su posto vacante per la medesima classe di concorso A005.
In data 11.12.2025, l’istante ha accettato la nomina in ruolo e, nel sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato, dichiarando di accettare con riserva l’assegnazione della sede di servizio del Liceo “ G. AS ”.
Con istanza di accesso del 12.12.2025, la ricorrente, evidenziando il proprio interesse a contestare in via giudiziale gli esiti delle operazioni di reclutamento definite con il DDG prot. n. 2548/2025 - e, in particolare, l’assegnazione della prof.ssa GA IS MA presso il Liceo Artistico Brera di Milano - ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Liceo Artistico Brera di Milano l’accesso, mediante estrazione di copia informatica, ai seguenti atti e documenti: “ a) tutti i contratti a tempo determinato fino all’avente diritto sottoscritti nell’a.s. 2025/2026 per la copertura del posto comune per l’insegnamento della materia “design del tessuto e della moda” (c.d.c. A005) presso il Liceo Artistico Brera di Milano; b) il contratto a tempo determinato fino all’avente diritto sottoscritto nell’a.s. 2025/2026 tra il Dirigente scolastico del Liceo Artistico Brera e la prof.ssa GA IS MA, per la copertura del posto comune per l’insegnamento della materia “design del tessuto e della moda” (c.d.c. A005); c) i dati anagrafici della prof.ssa GA IS MA, trattandosi di controinteressato alla quale notificare il proponendo ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente ”.
Il termine di legge entro cui provvedere è infruttuosamente decorso in data 12.1.2026, senza che le amministrazioni destinatarie abbiano riscontrato l’istanza. Con nota del 9.1.2026, il Dirigente scolastico del Liceo Artistico Brera ha declinato la propria competenza sull’istanza di accesso formulata dalla ricorrente.
1.2. Il ricorso è affidato a un motivo di diritto, sintetizzato come segue:
I) “ Diritto della ricorrente all’accesso agli atti e documenti: violazione degli artt. 3, 22, 24, 25 della legge. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. - violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento - violazione dell’art. 97 Cost. - difetto di motivazione ”. La ricorrente avrebbe un interesse diretto, concreto e attuale evidente, poiché l’accesso riguarda atti relativi alla propria posizione lavorativa e all’assegnazione della sede, ritenuta illegittima, ad altra candidata del medesimo concorso per l’accesso ai ruoli. I documenti richiesti sarebbero necessari per la tutela in giudizio dei diritti della ricorrente; ciononostante, l’USR Lombardia non ha risposto all’istanza, determinando un silenzio-rigetto illegittimo. D’altronde, l’esercizio del diritto difensivo fatto valere dalla ricorrente mal si concilia con l’assenza di una qualsiasi motivazione al diniego.
Anche la nota con cui l’Istituto ha declinato la propria competenza sarebbe illegittima, in quanto l’istanza di accesso può essere rivolta anche all’Amministrazione che detiene i documenti, indipendentemente dalla competenza alla loro formazione.
2. Il Ministero intimato, costituitosi per resistere al ricorso, con memoria difensiva ha dedotto quanto segue.
2.1. La ricorrente, abilitata per la classe di concorso A005, si è classificata al primo posto nel concorso bandito con DDG n. 3059/2024. Nell’ambito della stessa procedura, la candidata GA, odierna controinteressata, è stata inserita tra gli idonei (c.d. “idonei 30%”) ed è stata confermata nella medesima sede e cattedra ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. 45/2025.
Con decreto dell’USR Lombardia n. 2548/2025 sono stati individuati i docenti destinatari di incarico e assegnate le sedi: la ricorrente è stata destinata ad altra sede, mentre la controinteressata è stata confermata presso il Liceo “Brera”, in ragione della continuità didattica, avendo già in essere un contratto a tempo determinato.
La ricorrente ha accettato la nomina con riserva e ha presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo i contratti relativi alla controinteressata e i suoi dati anagrafici, al fine di contestare giudizialmente l’assegnazione.
2.2. In diritto, il Ministero ha eccepito l’infondatezza del ricorso, in quanto l’accesso ai documenti amministrativi incontra limiti legati alla tutela di altri interessi, tra cui la riservatezza, nonché al divieto di istanze esplorative.
Nel caso di specie, la richiesta relativa a tutti i contratti risulterebbe generica ed esplorativa e non adeguatamente collegata alla posizione della ricorrente.
Quanto alla posizione della controinteressata, i documenti richiesti conterrebbero dati personali e la sua assegnazione sarebbe giustificata direttamente dalla legge, in quanto finalizzata a garantire la continuità didattica, come già esplicitato nel decreto con il quale l’USR Lombardia ha proceduto all’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato all’immissione in ruolo. L’accesso richiesto non sarebbe necessario ai fini difensivi e comporterebbe un sacrificio ingiustificato del diritto alla riservatezza.
3. La ricorrente ha depositato memoria di replica, deducendo che il Ministero avrebbe formulato in giudizio una motivazione postuma del diniego.
Inoltre, la richiesta di accesso ai contratti non sarebbe esplorativa, ma strettamente connessa alla posizione della ricorrente, interessata a verificare la legittimità dell’applicazione dell’art. 2, comma 4, del D.L. 45/2025.
Quanto ai dati anagrafici, la successiva conoscenza degli stessi non escluderebbe il diritto di accesso, da valutare al momento della richiesta.
Quanto alla riservatezza, essa non potrebbe prevalere sul diritto di accesso difensivo, essendo i documenti necessari per la tutela giurisdizionale. Infine, l’Amministrazione non potrebbe valutare la fondatezza o decisività dei documenti ai fini del giudizio, spettando tale valutazione solo al giudice competente.
4. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2026, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
6. La parte ricorrente, nell’istanza di accesso del 12.12.2025, ha chiesto all’Amministrazione l’acquisizione della documentazione relativa ai contratti a tempo determinato fino all’avente diritto sottoscritti nell’a.s. 2025/2026 per la copertura del posto comune per l’insegnamento della materia “design del tessuto e della moda” (c.d.c. A005) presso il Liceo Artistico Brera di Milano, nonché al contratto a tempo determinato fino all’avente diritto sottoscritto nell’a.s. 2025/2026 dalla prof.ssa GA, per la copertura del posto comune per l’insegnamento della materia “design del tessuto e della moda” (c.d.c. A005).
Nell’istanza, la ricorrente ha precisato di aver partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Istruzione con DDG n. 3059/2024 (c.d. PNRR2), collocandosi al primo posto della relativa graduatoria di merito, e di essere stata poi assegnata al Liceo artistico “ G. AS ”, mentre la prof.ssa GA - inserita nella graduatoria cd. integrata degli idonei 30% di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 45/2025, conv. dalla legge n. 79/2025 - è stata assegnata al Liceo artistico Brera di Milano, in forza dell’art. 2, comma 4, del medesimo D.L., avendo presumibilmente sottoscritto nell’a.s. 2025/2026 un contratto su posto vacante per la medesima classe di concorso A005.
La ricorrente ha ulteriormente evidenziato all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, la strumentalità della documentazione richiesta in ostensione, stante il proprio interesse “ a contestare in via giudiziale gli esiti delle operazioni di reclutamento definite con il prefato DDG prot. n. 2548/2025, in particolare, l’assegnazione della prof.ssa GA IS MA presso il Liceo Artistico Brera di Milano in quanto ritenuta destinataria del beneficio di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. 07.04.2025, conv. in legge 79/2025 ”.
6.1. È quindi fondata la prospettazione ricorsuale secondo la quale la richiesta di ostensione della documentazione relativa alla Prof.ssa GA è chiaramente finalizzata alla tutela degli interessi giuridici della richiedente; viceversa, non può condividersi la tesi, proposta dalla difesa erariale, secondo la quale l’istanza di accesso risulterebbe generica ed esplorativa e non adeguatamente collegata alla posizione della ricorrente.
6.2. Al riguardo, giova ricordare che:
1) l’art. 22, co. 2, l. n. 241/1990 stabilisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” ;
2) dalla lettura del secondo comma del suindicato articolo emerge, altresì, che l’accessibilità degli atti rappresenta la “regola” cui l’azione amministrativa deve ispirarsi, regola cui fanno eccezione le sole ipotesi contemplate nei commi da 1 a 6 del successivo art. 24
3) il comma 7 dell’art. 24 l. n. 241/1990 prevede, inoltre, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” ;
4) la fattispecie di accesso appena detta integra il cd. accesso difensivo, i cui connotati sono stati chiariti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021 mediante l’affermazione dei seguenti principi: a) “in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare” ; b) “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” .
Le suesposte coordinate ermeneutiche conducono a concludere nel senso che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti del cd. accesso difensivo.
Nell’istanza di accesso sono stati infatti adeguatamente specificati gli atti richiesti. Parte ricorrente è inoltre portatrice di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata » ai documenti oggetto dell’istanza. Ella può infatti trarre un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla conoscenza delle modalità con cui si è formata la determinazione relativa all’individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato all’immissione in ruolo, all’esito del concorso che l’ha vista classificarsi prima in graduatoria, anche per valutare l’opportunità di contestarne in giudizio l’eventuale illegittimità.
6.3. Non è idoneo a confutare la legittimità della richiesta di accesso il generico riferimento, contenuto nella memoria difensiva dell’Amministrazione resistente, ad esigenze di riservatezza della controinteressata “ stante la presenza di dati personali nell’ambito del contratto dalla medesima sottoscritto ”.
Con riferimento ai documenti relativi alla posizione della controinteressata, giova osservare che a come precisato più volte dalla giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III Quater, 30 marzo 2026, n. 5929), il diritto di accesso agli atti di una procedura concorsuale esclude l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.
È noto poi che la giurisprudenza amministrativa ha espressamente delineato il rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della "riservatezza", distinguendo tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza "semplice" (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza "rafforzata" (dati "sensibili" e "supersensibili", come ad esempio i dati relativi a vicende giudiziarie, alla salute o all'orientamento sessuale), rispetto ai quali l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessari età, indispensabilità e parità di rango (cfr. ancora Consiglio di Stato, IV, n. 10277/2022). Nel caso di specie, non è stata neppure dedotta la sussistenza di dati sensibili o supersensibili; in ogni caso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel bilanciamento tra l’interesse difensivo connesso all’accesso e quello alla privacy l'Amministrazione può oscurare eventuali dati caratterizzati da una riservatezza rafforzata che non attengano alla posizione oggetto dell'istanza ( ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 2 aprile 2026, n. 628; T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 7/11/2025, n. 3614).
6.4. Non può condividersi neppure l’assunto della difesa erariale secondo cui l’accesso richiesto non sarebbe necessario ai fini difensivi. Come sopra rammentato, salva l’ipotesi di manifesta pretestuosità dell’istanza - non ricorrente nel caso di specie, per le ragioni esposte ai punti che precedono – la pubblica amministrazione, e il giudice amministrativo nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., non devono valutare preventivamente se il documento sia ammissibile, rilevante o decisivo in un eventuale giudizio instaurando, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione.
7. Alla stregua di quanto esposto, sussiste il diritto del ricorrente all’accesso richiesto con l’istanza presentata all’Amministrazione resistente in data 12 dicembre 2025, con conseguente accoglimento dell’odierno ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. e correlato obbligo dell’Amministrazione di ostensione integrale della documentazione richiesta dalla ricorrente entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.
Ordina all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso nel termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte) del presente provvedimento.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EA PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA PA | AN EL |
IL SEGRETARIO