Sentenza 6 settembre 2022
Commentario • 1
- 1. TARI, il riparto dei costi tra utenze domestiche e non domesticheGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 12 settembre 2022
Il TAR Puglia, con sentenza n. 1391 del 06 settembre 2022 ha respinto il ricorso di alcune categorie economiche avverso provvedimento PEF servizio rifiuti e tariffe TARI approvato dal Consiglio comunale, in basato, secondo i ricorrenti, su una arbitraria e indiscriminata ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, a danno di queste ultime. Il Tribunale ha ricordato come la normativa TARI, nel disporre che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza e dunque di stabilire le tariffe TARI non solo la quantità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2022
N. 01391/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2017, proposto da
Associazione Datoriale Pmitalia Lecce, Fai - Federazione Autotrasportatori Italiani, Laica - Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, Pmi Servizi & Formazione S.r.l., Sia Sas di FE ET & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello 13/A;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto ed Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Laura Astuto in Lecce, via Rubichi 16;
nei confronti
SA RG, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione di C.C. n. 20/2017;
- della deliberazione di C.C. n. 23/2017;
- della deliberazione di C.C. n. 59/2016;
- della deliberazione di C.C. n. 58/2016;
- ove occorra della deliberazione di G.C. n. 69/2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed ove occorra degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Lecce per il pagamento del tributo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono impugnate, da parte delle ricorrenti Associazioni di Categoria delle Medie e Piccole Imprese nella Provincia di Lecce, nonché Società che, operando nel settore delle attività commerciali, ai fini del pagamento della TARI, sono qualificate quali utenti non domestici, le epigrafate deliberazioni con le quali il Comune di Lecce ha disposto l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2017, l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, l’ approvazione del Piano finanziario di gestione della TARI , unitamente Regolamento TARI, ivi compresi gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Lecce per il pagamento del tributo.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione del d.P.R. 158/1999, del D. L. n. 201/2011, delle Linee guida per l’elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.I.) elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Violazione e falsa applicazione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tari). Violazione e falsa applicazione delle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello statuto dei contribuenti e degli artt. 24 e 97 della Cost.. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti.
1.2. Il 20 luglio 2017 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce contestando l’ex adverso dedotto, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 luglio 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.In limine, in punto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo (per tutte Cass. Sez, Unite Civili 1 marzo 2002 n.3030) con riferimento ai soli atti autoritativi costituiti dalle deliberazioni regolamentari impugnate (ossia gli atti autoritativi presupposti alle singole obbligazioni tributarie) e non in ordine ai consequenziali avvisi di accertamento che comunque, riguardano, i singoli cittadini e non già le Associazioni ricorrenti, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del Giudice Tributario.
3. Nel merito, il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto; può, conseguentemente, per ragioni di economia processuale, prescindersi dall’esaminare le censure di inammissibilità sollevate dalla difesa civica.
3.1.Osserva, questo Tribunale, che con ricorso n.1344/2016 l’Associazione Datoriale PMITALIA Lecce, F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, Laica Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, Pmi Servizi & Formazione S.r.l., Sia S.a.s. di FE ET & C. hanno già impugnato innanzi al TAR Lecce 3° Sezione la deliberazione C. C. 59 del 6.6.2016 del Comune di Lecce di approvazione delle tariffe TARI relative all’anno 2016, la deliberazione C. C. 58 del 6.6.2016 di approvazione del Piano finanziario di gestione della TARI e la deliberazione C. C. n. 69 del 10.9.2014 di approvazione del regolamento TARI.
Il suddetto ricorso è stato trattenuto per la decisione in data 13 giugno 2017 e deciso con sentenza di rigetto n.1275/2017, i cui principi possono in questa sede essere integralmente riportati, stante la comunanza delle censure oggetto del presente ricorso.
“ La tassa rifiuti (T.A.R.I.), che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa prevede che l’Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l’approvazione del Piano Economico Finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i costi indicati nel Piano Economico Finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali la ripartizione dei costi, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n° 158, deve avvenire secondo criteri razionali”.
Tanto premesso, e passando al merito del ricorso, ed in particolare alla lamentata illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999 citato, osserva il Tribunale che la relativa censura è priva di fondamento considerato che, in primo luogo, dalla difesa del Comune resistente emerge chiaramente come le utenze non domestiche del Comune di Lecce producano ben il 44% (e non il 28,43% come si sostiene nel ricorso) dei rifiuti totali, sicchè il riparto dei costi del servizio di igiene urbana, pari complessivamente ad € 23.950.000,00, nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 50% per le utenze non domestiche, appare sotto tale profilo non incongruo.
Peraltro, la norma testè richiamata, nel disporre che la ripartizione dei costi avvenga secondo criteri di razionalità, impone di valutare, ai fini della ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le diverse fasce di utenza e dunque di stabilire le tariffe T.A.R.I., non solo la quantità del rifiuto prodotto dalle singole fasce di utenza domestica e non domestica, ma anche la tipologia di servizio di igiene urbana reso in favore di ciascuna categoria che, con riferimento alle utenze non domestiche, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti (e ulteriori prestazioni) e risulta, pertanto, certamente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche; anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, le valutazioni discrezionali effettuate dal Comune di Lecce negli atti impugnati, in materia di ripartizione dei costi del servizio di igiene urbana tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche, peraltro identiche a quelle già assunte con riferimento sia all’anno 2014 che all’anno 2015 mai contestate, si palesano scevre dei lamentati profili di irrazionalità ed incongruenza, adeguatamente giustificate e tali da consentire ai cittadini di comprendere chiaramente l'iter logico seguito dal Comune per determinare la tariffa da pagare da parte di ciascuna categoria di utenze ”.
Con l’impugnata deliberazione C. C. 23/2017 il Comune di Lecce si è limitato a ritenere automaticamente applicabili le tariffe TARI 2016 già approvate con deliberazione C. C. 59/2016 in base ai criteri di cui alla legge n. 147/2013 art. 1 comma 652 e alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a dell’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
Inoltre, l’art. 1, comma art. 169, legge 296/2006 sancisce il principio di ultrattività delle tariffe e aliquote vigenti.
In base a tale principio in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, sicchè in caso di mancata rideterminazione in aumento delle tariffe entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe già adottate sono da intendersi automaticamente prorogate di anno in anno per cui è prevista una prorogatio ex lege degli atti impositivi adottati in precedenza e dei relativi effetti.
3.2. Del pari mal calibrata è la censura con la quale parte ricorrente assume che la deliberazione C. C. 23/2017 e ancor prima la deliberazione C. C. 59/2016 relativa alla determinazione della tariffa TARI del Comune di Lecce sarebbero illegittime per violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 158 del 1999 in quanto la ripartizione dei costi - 50% all’utenza domestica e 50% all’utenza non domestica - sarebbe errata, illogica e incongrua.
Come efficacemente eccepito dalla difesa civica, l’Amministrazione, come risulta dalla delibera 2016, ha utilizzato i coefficienti KA e KC (coefficienti potenziali di produzione) e KB e KD (coefficienti di produzione kg/mq anno) indicati in delibera al fine di calcolare le tariffe e non già per ricavare il peso dei rifiuti singolarmente prodotti dalle varie tipologie di utenze.
Tale decisione, frutto di un corretto esercizio di discrezionalità tecnica spettante alle Amministrazioni Comunali in subiecta materia, a giudizio del Collegio non si appalesa illogica o manifestamente irrazionale o sproporzionata avendo l’Amministrazione Comunale fondato legittimamente la sua decisione, ai fini della determinazione della tariffa T.A.R.I., non tanto sul dato numerico delle utenze, quanto sul dato più obiettivo del quantitativo di rifiuti prodotti e del tipo di servizio reso.
A tale conclusione l’Amministrazione è, peraltro, giunta dopo verificato che dalla istruttoria esperita era emerso che le utenze domestiche producono circa il 56% del totale dei rifiuti mentre le utenze non domestiche producono circa il 44% dei rifiuti.
Costituisce, altresì, principio condiviso in giurisprudenza secondo il quale un esercizio commerciale ha una maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto ad una abitazione (cfr: Cass. Civ. Sez. Unite 31 marzo 2008 n. 8278; Cass. Civ. n. 5722/2007; TAR Toscana, 20 ottobre 2004 n. 5003).
3.3. Tali considerazioni consentono di ritenere rispettato anche il principio comunitario di “chi inquina paga”.
4.In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (in considerazione della peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO