Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/1985, n. 3110
CASS
Sentenza 23 maggio 1985

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I ricorsi per Cassazione contro due sentenze, una di merito ed un'altra di rigetto della domanda di revocazione, possono proporsi con unico atto ovvero riunirsi se proposti separatamente, per cui, ove il ricorso contro la sentenza che abbia rigettato l'istanza di revocazione venga accolto, rivive la causa di sospensione di cui all'art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che ove invece il ricorso contro la stessa sentenza venga rigettato si può immediatamente passare all'esame del ricorso contro la sentenza di merito. ( V 5918/79, mass n 402592; ( V 1297/77, mass n 384991).*

L'actio confessoria, come Azione reale a difesa della servitù, trova il suo fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità dell'Esercizio del diritto di servitù, laddove se si è in presenza di turbative o minacce che non implichino la contestazione della servitù, si è fuori dell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1079 cod. civ. e al titolare della servitù spetta, oltre alla tutela possessoria, la Azione di risarcimento di cui all'art. 2043 ovvero, ai fini della riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative o molestie, quella di reintegrazione in Forma specifica prevista dall'art. 2058 dello stesso codice.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/1985, n. 3110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3110
    Data del deposito : 23 maggio 1985

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