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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2024, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
n. 5005/2023 R. G. A. C.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- TERZA SEZIONE CIVILE -
UDIENZA DEL 30 APRILE 2024
G. I. dott.ssa Fabrizia Fiore
Verbale di udienza relativo alla causa civile iscritta al numero
5005/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace e promossa
DA
(c.f. e numero di Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di MA ) in persona del P.IVA_1
CP legale rappresentante rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Melillo (c.f.
) presso il quale è elett.te domiciliata in Napoli, alla C.F._1
via Travesa Michele Pietravalle n. 11, giusta procura in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
NONCHE'
Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE –
1
È presente nell'interesse dell' per delega dell'avvocato Org_1
Giovanni Melillo, la dottoressa Roberta Troiano. La scrivente si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello e in particolare si chiede che la sentenza di primo grado n.
289/2023, emessa dal giudice di pace di Napoli nord, venga riformata nella parte in cui dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento nr. 02820130009729337000, in quanto non risultano maturati i termini di prescrizione della stessa stante gli atti interruttivi nonché l'effetto sospensivo prodotto dalla legge di stabilità 147 del 2013 . È da rilevare, altresì, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in linea con il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione sez unite n. 26283/2022.
In subordine si richiede che la causa venga introitata a sentenza.
A questo punto, il G.I invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
C. P. C..
Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, alle ore 10,30 questo giudice, in assenza delle parti le quali hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies C. P. C., del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- III SEZIONE CIVILE -
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nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Fabrizia
Fiore, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies del Codice di
Procedura Civile, la seguente
SENTENZA
causa civile iscritta al numero 5005/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso
sentenza del Giudice di Pace e promossa
DA
(c.f. e numero di Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di MA ) in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni Melillo (c.f.
) presso il quale è elett.te domiciliata in Napoli, alla C.F._1
via Travesa Michele Pietravalle n. 11, giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t.; Controparte_3
- APPELLATA CONTUMACE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies del Codice di
Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19
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ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies C. P. C. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 C. P. C. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso,
sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico
Ministero nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Ciò premesso e passando, quindi, al merito della res controversa, va evidenziato che parte appellante ha inteso impugnare la sentenza n.
289/2023 emessa in data 23/03/2023 dall' di Controparte_4
Napoli Nord, con la quale era stata accolta la domanda dell'odierno appellato di opposizione avverso la cartella di pagamento n.
02820130009729337000 della cui esistenza lo stesso ne avrebbe appreso notizia unicamente in occasione di richiesta di un estratto ruolo relativo alla sua posizione debitoria;
deduceva la mancata notifica di qualsivoglia titolo che potesse giustificare l'iscrizione dei ruoli opposti nonché l'estinzione per prescrizione.
In riforma della impugnata sentenza, la Parte_1
chiede dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e
[...]
l'infondatezza nel merito, con vittoria delle spese del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese anche del giudizio di appello.
Gli appellati, benché regolarmente citati, non si costituivano in giudizio, di talchè ne va dichiarata la contumacia.
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L'appello è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto ammissibile l'opposizione spiegata e prescritto il credito di cui alla cartella impugnata.
Ritiene, invece, questo Giudice che in via preliminare, la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
Depongono in questo senso sia le meno recenti pronunzie della Corte di Cassazione, la 20618/2016 e la 22946/2016, che hanno chiarito i termini della questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, che l'intervento legislativo di cui al D.L. n. 146/2021 che ha introdotto una specifica norma sul punto, ovverosia il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 ed i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Cass. 26283/22).
Trattasi, ad avviso dei giudici di legittimità anche prima della riforma, di azione di accertamento negativo del credito.
Orbene, in termini generali, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
In difetto di azione esecutiva da parte del concessionario,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo non costituirebbe l'unico strumento attraverso il quale il debitore potrebbe far valere l'intervenuta prescrizione del credito, potendo il debitore attivarsi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio in via di autotutela. Solo un eventuale provvedimento che negasse lo sgravio potrebbe essere legittimamente oggetto di impugnazione.
Né detto orientamento si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria.
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Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Controparte_5
senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
E' una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
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Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Non è possibile ricorrere a tale forma di tutela, invece, nel caso in cui la cartella sia stata regolarmente notificata.
Diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata, atteso che dalla relata di notifica in atti risulta ricevuta dal destinatario.
Né rileva che non sia stata prodotta in giudizio la cartella esattoriale dal momento che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, ai fini della prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della copia della relata di notifica, senza che occorra la produzione in giudizio di copia integrale della cartella stessa (cfr.
Cass. n. 10326 del 13/05/2014; Cass. n. 3036 del 17.02.2016).
L'opponente, era quindi ( o avrebbe potuto essere, il che è equivalente) ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti.
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La citata sentenza n. 22946/2016 aggiunge una considerazione di carattere generale sulla possibilità di far valere, in via di azione,
l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui.
E' ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia,
l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.), nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione. Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
In altri termini, la Cassazione ha chiarito che finché perdura l'inerzia del concessionario, non è possibile agire in giudizio per far valere la prescrizione (non si tratta, infatti, di opposizione all'esecuzione, ma di un'inammissibile azione di accertamento negativo del credito).
Solo nel caso in cui il concessionario, già decorso il termine di prescrizione, notifichi un atto con cui intende far valere la pretesa nei confronti del contribuente, quest'ultimo può far valere la prescrizione con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione.
Di recente il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a ribadire, con il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e a prevedere le
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casistiche in cui l'interesse del debitore ad impugnare direttamente
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio
(derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso) e consistente nella la partecipazione a una procedura di appalto oppure la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le SS.UU. della Cassazione (n. 26283/2022) sopra richiamate hanno ribadito, inoltre, l'applicazione della normativa predetta ai giudizi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
In conclusione, l'appello va accolto, in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., attesi i recenti interventi legislativi e chiarificatori della Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fabrizia Fiore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 289/2023 emessa in data
[...]
23/03/2023 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- 1) dichiara la contumacia della e di Controparte_3 [...]
CP_2
- 2) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_2
- 3) compensa tra le parti integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Aversa, 30.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Fiore
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