Ordinanza collegiale 6 dicembre 2021
Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/04/2022, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00639/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto
della ricorrente ad esercitare l’accesso e a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione.
nonché per la condanna di INPS all’esibizione del modello AR (estratto conto analitico) e del modello RETR. PENS. dell’ultima ricostituzione relativa alla pensione -OMISSIS-cat VO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti U. Troso e F.sco Cannoletta per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Casarano, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello AR e modello RETR-PENS, relativi alla pensione di cui è titolare;
Ritenuto che vada preliminarmente respinta l’eccezione, proposta dalla difesa dell’Istituto, di nullità della procura speciale allegata al ricorso introduttivo, in quanto – come attestato dal procuratore di parte attrice – il mandato ad litem è apposto su un foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto processuale cui si riferisce, ed inoltre reca la data della firma digitale apposta dal difensore per asseverarne la conformità all’originale cartaceo;
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b) a seguito della costituzione in giudizio dell’INPS, la difesa attorea ha preso atto delle motivazioni addotte dall’Istituto per cui non è possibile ottenere l’esibizione del Mod. AR ( trattasi di una pensione risalente all’anno 1992 ), insistendo contestualmente per l’ostensione del modello RETR. PENS.;
c ) l’INPS non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1780/2021 del 6.12.2021, tesi ad acquisire una relazione di chiarimenti “ utile a rappresentare le ragioni del mancato integrale riscontro all’istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata dello specifico documento richiesto (modello Retr. Pens.), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati ”;
d ) l’Istituto resistente non ha fornito i chiarimenti richiesti neppure a seguito del rinvio appositamente disposto in esito all’udienza camerale del 13.1.2022;
e ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
f ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla residua documentazione richiesta (modello RETR-PENS), sia senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Casarano, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il suddetto modello – ovvero, nell’eventualità in cui la ricorrente sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione del modello richiesto, un modello equivalente –, con facoltà per la ricorrente di estrarne copia;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Troso e Cannoletta, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Casarano, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il modello RETR-PENS – ovvero, nell’eventualità in cui la ricorrente sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione del modello richiesto, un modello equivalente – con facoltà per la ricorrente di estrarne copia.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Ugo Troso e Francesco Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO