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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino ha pronunciato all'udienza del 16.01.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 103 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Pierpaolo Laurenza ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario dipendente dr. Domenico D'Angelo resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente ha proposto ricorso il 4.01.2024 al fine di ottenere dall'
[...]
convenuto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, stante CP_2
l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 26.07.2023.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione dell'11.01.2024, cfr. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la CP_1
cessazione della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 25.10.2024, il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, considerato che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data praticamente coeva al deposito del ricorso giudiziale, tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per predisporre il pagamento di importi arretrati di notevole entità.
CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 16.01.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino