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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28346 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/12/1972), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FIGA' GIACOMO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/04/1973), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MANFRONI IRENE e dell'avv. MAURO GIUSEPPE
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 13/6/2003 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
23/3/2005) e (Roma, 10/4/2011), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, Per_2
assegnazione a costei della casa familiare, di proprietà del CP_1
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 600,00 per ciascun figlio, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
la ricorrente chiedeva, altresì, di porre a carico del il residuo debito contratto dalla medesima con la CP_1 [...]
ed afferente la ristrutturazione della casa familiare, Controparte_2
nonché, quale comproprietario di fatto dell'unità immobiliare sita in Roma
Via Prenestina n. 42 scala M, il pagamento della quota pari al 50% del mutuo gravante sull'immobile, oltre oneri condominiali e tasse,
appartamento formalmente intestato alla esponente ma di comproprietà di 3
entrambi in forza di scrittura privata inter partes del 16/5/2018.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e, quindi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, nonché alla domanda afferente l'intestazione fiduciaria dell'immobile di Via Prenestina, ma contestava le ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo di addebitare la separazione alla moglie per il contegno contrario al dovere di fedeltà dalla stessa serbato,
disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2
residenza presso il padre, assegnazione al medesimo della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, obbligo di costei di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di euro 250,00 per e di euro 350,00 per , Per_2 Per_1
onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Alla prima udienza del 14/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disponeva procedersi all'ascolto di e con Per_1 Per_2
l'ausilio di una psicologa dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale per la successiva udienza del 20/11/2023 e all'esito adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (Roma, 10/04/2011) ad entrambi i Per_2
genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su 4
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni su questioni di maggior
importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
a) a settimane alterne dal lunedì (uscita da scuola ovvero dalle Per_2
ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) al lunedì successivo (ingresso a
scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare
negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà della durata delle vacanze
scolastiche estive, secondo un calendario concordato con la madre entro il
mese di aprile di ciascun anno;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Palestro n. 49 alla
ricorrente disponendo che il se Parte_1 CP_1
ne allontani asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 20/01/2024;
dispone che a far data dal mese di febbraio 2024 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la
somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, e
condanna il al versamento, in favore della entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa
di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato 5
Protocollo.
Invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare
presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa
consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale.
Non ammette le prove orali articolate.
Rinvia la causa per la decisione sullo status di separazione
all'udienza del 19/03/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui
all'art. 473bis.28 c.p.c.
Fissa sin d'ora per la rimessione della causa in decisione anche sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'udienza del
17/12/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando alle stesse di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni reddituali successive a
quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Con sentenza non definitiva n. 5354 del 2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con decreto del 18/7/2024 la Corte d'appello di Roma, all'esito del reclamo proposto dal avverso i provvedimenti provvisori e in CP_1
parziale accoglimento dello stesso, dichiarava non dovuto dal padre l'assegno di mantenimento per il figlio a far data dalla Per_2
pubblicazione dell'ordinanza impugnata che per il resto confermava integralmente.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/12/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 6
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status di separazione, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla domanda di addebito proposta dal resistente non avendo alcuno CP_1
dei coniugi formulato domanda di mantenimento per sé.
La predetta domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, a fronte delle specifiche allegazioni svolte dal nella comparsa di costituzione, alla prima CP_1
udienza del 14/11/2024 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato che “i
coniugi non avevano rapporti dal 2021 e dal 2022 il marito era al corrente
della relazione della moglie e non c'è contestazione sull'addebito”, così
ammettendo e riconoscendo che la relazione extraconiugale della Pt_1
ha determinato la crisi familiare e la definitiva rottura del rapporto coniugale, di talché le argomentazioni svolte successivamente dalla ricorrente negli scritti conclusionali circa l'esistenza di una crisi pregressa sono del tutto irrilevanti, tardive e contrastanti con le sopra riportate dichiarazioni.
Passando all'esame della contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per detta pronuncia giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3
n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Premesso che alcuno dei coniugi ha formulato domanda di assegno divorzile e che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di (Roma, 10/4/2011) ad entrambi i genitori, il collegio Per_2 7
ritiene di potere e dovere confermare le vigenti statuizioni, peraltro positivamente vagliate anche dalla Corte d'appello di Roma in esito al reclamo proposto dal resistente, relativamente al collocamento e alla disciplina dei tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore tenuto conto delle risultanze processuali e soprattutto di quanto emerso dall'ascolto di con assegnazione della casa familiare, di proprietà Per_2
del alla ricorrente con la quale vive prevalentemente la figlia CP_1
maggiorenne , statuizione pure questa passata al positivo vaglio della Per_1
Corte d'appello.
Anche in questa sede deve essere reiterato l'invito ad ambo le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa, tenuto conto di quanto evidenziato dalla psicologa ausiliaria del giudice nell'ascolto di e Per_1 Per_2
nonché delle criticità evidenziate dal negli scritti conclusionali CP_1
in ordine ad asserite triangolazioni dei figli e all'introduzione nella vita di costoro dell'attuale compagno della madre.
Devono, altresì, essere confermati i vigenti provvedimenti economici,
come modificati dal giudice di secondo grado, non essendo intervenuto e emerso alcun fatto nuovo e/o diverso tale da indurre il collegio a differenti valutazioni.
In particolare dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa è emerso che: la ricorrente nel 2023 ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 3.609,00 su dodici mensilità, comprensivo del canone di locazione dell'immobile di Via
Prenestina n. 42, mentre il resistente nello stesso periodo d'imposta ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 3.445,00 su dodici 8
mensilità; la è piena proprietaria del predetto immobile di Via Pt_1
Prenestina n. 42, essendo, peraltro, la domanda afferente la corretta intestazione dello stesso inammissibile nel presente giudizio in quanto non connessa con l'oggetto e il titolo;
ambo le parti sono gravate e stanno di fatto corrispondendo il mutuo gravante sul ridetto immobile per euro 640,00
mensili circa ciascuna;
il è pieno proprietario della casa CP_1
familiare sita in Roma Via Palestro n. 49, assegnata alla ricorrente e gravata da mutuo per euro 741,00 mensili;
lo stesso è anche tenuto, in CP_1
solido con la sorella, al pagamento del mutuo gravante sulla casa sita in
Roma Via Tiburtina 612, per euro 674,00 mensili complessivi, casa di cui è
comproprietario in ragione del 50% unitamente alla sorella
[...]
Parte_2
Alla luce di tali emergenze istruttorie, tenuto altresì conto dell'età dei figli delle parti, della prevalente permanenza di presso la madre Per_1
nonché del collocamento alternato e paritario di presso ciascun Per_2
genitore, il collegio reputa equo prevedere, così confermando i provvedimenti provvisori come modificati dalla Corte d'appello, che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di Per_2
durante i tempi di permanenza dello stesso presso ognuno e che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1
la somma mensile di euro 200,00 dal mese di febbraio 2024, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Devono, infine, essere dichiarate inammissibili le domande afferenti l'intestazione dell'immobile sito in Roma Via Prenestina n. 42 e il 9
pagamento dei relativi oneri nonché il pagamento dei mutui e finanziamenti contratti dalle parti in quanto estranee e non connesse in senso e proprio e qualificato con l'oggetto e il titolo del giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della ricorrente soccombente rispetto alla domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28346/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza non definitiva n. 5354 del 2024, è da addebitare alla moglie
Parte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 13/6/2003 tra Parte_1
(ROMA (RM), 10/12/1972) e (ROMA (RM), Controparte_1
03/04/1973) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 630, Parte II, Serie A04, Anno 2003, alle seguenti condizioni:
il figlio (Roma, 10/4/2011) è affidato in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita 10
quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore negli esatti termini di cui in motivazione, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi di permanenza dello stesso presso Per_2
ognuno;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e a far data dal mese di febbraio 2024, la somma Per_1
mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base febbraio 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Palestro n. 49 alla ricorrente Parte_1
dichiara inammissibili le domande afferenti l'intestazione dell'immobile sito in Roma Via Prenestina n. 42 e il pagamento dei relativi oneri nonché il pagamento dei mutui e finanziamenti contratti dalle parti;
invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione presso un centro o un professionista scelto di comune intesa;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
11
condanna la ricorrente a rifondere al resistente il restante 50% delle spese di lite liquidato in complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28346 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/12/1972), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FIGA' GIACOMO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/04/1973), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MANFRONI IRENE e dell'avv. MAURO GIUSEPPE
giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso Parte_1
che in data 13/6/2003 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
23/3/2005) e (Roma, 10/4/2011), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, Per_2
assegnazione a costei della casa familiare, di proprietà del CP_1
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 600,00 per ciascun figlio, onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
la ricorrente chiedeva, altresì, di porre a carico del il residuo debito contratto dalla medesima con la CP_1 [...]
ed afferente la ristrutturazione della casa familiare, Controparte_2
nonché, quale comproprietario di fatto dell'unità immobiliare sita in Roma
Via Prenestina n. 42 scala M, il pagamento della quota pari al 50% del mutuo gravante sull'immobile, oltre oneri condominiali e tasse,
appartamento formalmente intestato alla esponente ma di comproprietà di 3
entrambi in forza di scrittura privata inter partes del 16/5/2018.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e, quindi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, nonché alla domanda afferente l'intestazione fiduciaria dell'immobile di Via Prenestina, ma contestava le ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo di addebitare la separazione alla moglie per il contegno contrario al dovere di fedeltà dalla stessa serbato,
disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_2
residenza presso il padre, assegnazione al medesimo della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso la madre, obbligo di costei di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di euro 250,00 per e di euro 350,00 per , Per_2 Per_1
onere di entrambi i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Alla prima udienza del 14/11/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, disponeva procedersi all'ascolto di e con Per_1 Per_2
l'ausilio di una psicologa dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale per la successiva udienza del 20/11/2023 e all'esito adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
affida il figlio minore (Roma, 10/04/2011) ad entrambi i Per_2
genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su 4
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita
quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni su questioni di maggior
importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della
residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
a) a settimane alterne dal lunedì (uscita da scuola ovvero dalle Per_2
ore 9.00 in caso di chiusura scolastica) al lunedì successivo (ingresso a
scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare
negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle
vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà della durata delle vacanze
scolastiche estive, secondo un calendario concordato con la madre entro il
mese di aprile di ciascun anno;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Palestro n. 49 alla
ricorrente disponendo che il se Parte_1 CP_1
ne allontani asportando i suoi beni ed effetti personali entro il 20/01/2024;
dispone che a far data dal mese di febbraio 2024 il padre corrisponda
alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la
somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, e
condanna il al versamento, in favore della entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa
di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato 5
Protocollo.
Invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare
presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa
consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale.
Non ammette le prove orali articolate.
Rinvia la causa per la decisione sullo status di separazione
all'udienza del 19/03/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui
all'art. 473bis.28 c.p.c.
Fissa sin d'ora per la rimessione della causa in decisione anche sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'udienza del
17/12/2024, ore di rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473bis.28 c.p.c. e mandando alle stesse di depositare unitamente alle note
di precisazione delle conclusioni le dichiarazioni reddituali successive a
quelle in atti nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e
contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza.
Con sentenza non definitiva n. 5354 del 2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con decreto del 18/7/2024 la Corte d'appello di Roma, all'esito del reclamo proposto dal avverso i provvedimenti provvisori e in CP_1
parziale accoglimento dello stesso, dichiarava non dovuto dal padre l'assegno di mantenimento per il figlio a far data dalla Per_2
pubblicazione dell'ordinanza impugnata che per il resto confermava integralmente.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/12/2024 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 6
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status di separazione, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla domanda di addebito proposta dal resistente non avendo alcuno CP_1
dei coniugi formulato domanda di mantenimento per sé.
La predetta domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che, a fronte delle specifiche allegazioni svolte dal nella comparsa di costituzione, alla prima CP_1
udienza del 14/11/2024 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato che “i
coniugi non avevano rapporti dal 2021 e dal 2022 il marito era al corrente
della relazione della moglie e non c'è contestazione sull'addebito”, così
ammettendo e riconoscendo che la relazione extraconiugale della Pt_1
ha determinato la crisi familiare e la definitiva rottura del rapporto coniugale, di talché le argomentazioni svolte successivamente dalla ricorrente negli scritti conclusionali circa l'esistenza di una crisi pregressa sono del tutto irrilevanti, tardive e contrastanti con le sopra riportate dichiarazioni.
Passando all'esame della contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per detta pronuncia giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3
n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Premesso che alcuno dei coniugi ha formulato domanda di assegno divorzile e che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di (Roma, 10/4/2011) ad entrambi i genitori, il collegio Per_2 7
ritiene di potere e dovere confermare le vigenti statuizioni, peraltro positivamente vagliate anche dalla Corte d'appello di Roma in esito al reclamo proposto dal resistente, relativamente al collocamento e alla disciplina dei tempi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore tenuto conto delle risultanze processuali e soprattutto di quanto emerso dall'ascolto di con assegnazione della casa familiare, di proprietà Per_2
del alla ricorrente con la quale vive prevalentemente la figlia CP_1
maggiorenne , statuizione pure questa passata al positivo vaglio della Per_1
Corte d'appello.
Anche in questa sede deve essere reiterato l'invito ad ambo le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa, tenuto conto di quanto evidenziato dalla psicologa ausiliaria del giudice nell'ascolto di e Per_1 Per_2
nonché delle criticità evidenziate dal negli scritti conclusionali CP_1
in ordine ad asserite triangolazioni dei figli e all'introduzione nella vita di costoro dell'attuale compagno della madre.
Devono, altresì, essere confermati i vigenti provvedimenti economici,
come modificati dal giudice di secondo grado, non essendo intervenuto e emerso alcun fatto nuovo e/o diverso tale da indurre il collegio a differenti valutazioni.
In particolare dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti anche in vista della decisione della causa è emerso che: la ricorrente nel 2023 ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 3.609,00 su dodici mensilità, comprensivo del canone di locazione dell'immobile di Via
Prenestina n. 42, mentre il resistente nello stesso periodo d'imposta ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 3.445,00 su dodici 8
mensilità; la è piena proprietaria del predetto immobile di Via Pt_1
Prenestina n. 42, essendo, peraltro, la domanda afferente la corretta intestazione dello stesso inammissibile nel presente giudizio in quanto non connessa con l'oggetto e il titolo;
ambo le parti sono gravate e stanno di fatto corrispondendo il mutuo gravante sul ridetto immobile per euro 640,00
mensili circa ciascuna;
il è pieno proprietario della casa CP_1
familiare sita in Roma Via Palestro n. 49, assegnata alla ricorrente e gravata da mutuo per euro 741,00 mensili;
lo stesso è anche tenuto, in CP_1
solido con la sorella, al pagamento del mutuo gravante sulla casa sita in
Roma Via Tiburtina 612, per euro 674,00 mensili complessivi, casa di cui è
comproprietario in ragione del 50% unitamente alla sorella
[...]
Parte_2
Alla luce di tali emergenze istruttorie, tenuto altresì conto dell'età dei figli delle parti, della prevalente permanenza di presso la madre Per_1
nonché del collocamento alternato e paritario di presso ciascun Per_2
genitore, il collegio reputa equo prevedere, così confermando i provvedimenti provvisori come modificati dalla Corte d'appello, che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di Per_2
durante i tempi di permanenza dello stesso presso ognuno e che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , Per_1
la somma mensile di euro 200,00 dal mese di febbraio 2024, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Devono, infine, essere dichiarate inammissibili le domande afferenti l'intestazione dell'immobile sito in Roma Via Prenestina n. 42 e il 9
pagamento dei relativi oneri nonché il pagamento dei mutui e finanziamenti contratti dalle parti in quanto estranee e non connesse in senso e proprio e qualificato con l'oggetto e il titolo del giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della ricorrente soccombente rispetto alla domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28346/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara che la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza non definitiva n. 5354 del 2024, è da addebitare alla moglie
Parte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 13/6/2003 tra Parte_1
(ROMA (RM), 10/12/1972) e (ROMA (RM), Controparte_1
03/04/1973) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 630, Parte II, Serie A04, Anno 2003, alle seguenti condizioni:
il figlio (Roma, 10/4/2011) è affidato in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita 10
quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, con disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore negli esatti termini di cui in motivazione, salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi di permanenza dello stesso presso Per_2
ognuno;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e a far data dal mese di febbraio 2024, la somma Per_1
mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base febbraio 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Palestro n. 49 alla ricorrente Parte_1
dichiara inammissibili le domande afferenti l'intestazione dell'immobile sito in Roma Via Prenestina n. 42 e il pagamento dei relativi oneri nonché il pagamento dei mutui e finanziamenti contratti dalle parti;
invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione presso un centro o un professionista scelto di comune intesa;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
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condanna la ricorrente a rifondere al resistente il restante 50% delle spese di lite liquidato in complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi