Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8945 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Della Li- C.F._1 bertà, N. 56, presso lo studio dell'Avv. Miceli Sopo Mauro che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di impre- Controparte_1 P.IVA_1 sa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliata in Palermo, Via Libertà, n. 159, presso lo studio dell'Avv.
Grieco Giambattista che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 22/10/2024, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Fatto e svolgimento del processo.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
ha convenuto in giudizio la nella qualità
[...] Controparte_1 di impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Stra- da per la regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31/10/2018 al-
A tal fine ha dedotto che, mentre stava percorrendo la via Duca degli Ab- bruzzi, in direzione Stadio, alla guida del ciclo motore Piaggio Scarabeo, tg
X75TFX, di proprietà della Sig.ra giunta Parte_3 all'intersezione con Via dei Quartieri, era stata urtata da un'autovettura Fiat
Panda di colore bianco, rimasta non identificata.
Quest'ultima, “si trovava a percorrere, in Palermo, la via dei Quartieri con direttrice di marcia verso via Duca degli Abruzzi;
Allorquando, pervenuta all'intersezione con la suddetta via Duca degli Abruzzi, oltrepassava ed impe- gnava la stessa proseguendo dritto, senza osservare il segnale di Stop ivi pre- sente”.
L'attrice ha aggiunto che il conducente dell'autovettura Fiat Panda “finiva con l'intercettare la direttrice di marcia ed urtare il motociclo PIAGGIO Pt_4
, Tg. X75TFX, condotto dalla Sig.ra ”, causandone la
[...] Parte_1 caduta.
Perdichizzi ha allegato che l'urto era avvenuto tra la parte anteriore sini- stra del veicolo non identificato e la fiancata destra del motociclo e che, no- nostante avesse posto in essere una manovra di frenata, non era riuscita ad evitare l'impatto.
Peraltro, “subito dopo il sinistro, l'autovettura non identificata non arrestava la propria marcia, omettendo di prestare i dovuti soccorsi e si allontanava ra- pidamente dal luogo del sinistro”.
Accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Univer- sitaria “Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo, le era stato diagnosticato un
«trauma distorsivo al ginocchio destro», con prognosi di dieci giorni.
La attrice ha dedotto di aver iniziato, in conseguenza al sinistro, “un lungo periodo di degenza sottoponendosi a diverse visite di controllo, Rm, Rx, Fkt, visite specialistiche ed ortopediche, nonché a due ricoveri presso la “Nuova
Casa di cure Demma Srl” di Palermo”.
Completato il necessario iter clinico, ha allegato che Parte_1
Pers erano residuati esiti invalidanti permanenti riconosciuti dal C.T.P., Dott.
- 2 - cosia, nel 12% di danno biologico, I.T.A. di giorni 15, I.T.P. al 75% gg. 20,
I.T.P. al 50% gg. 30 e 30 gg. di I.T.P. al 25%.
La ha, altresì, richiesto il riconoscimento del danno morale, Parte_1 quantificato in € 6.928,42, “spettante in ragione della rilevanza penale del fatto, in quanto fattispecie che integra in tutti i suoi elementi costitutivi gli estremi di un fatto-reato, ed in relazione alle gravi sofferenze ed ai notevoli di- sagi complessivamente patiti”.
La attrice ha aggiunto di avere chiesto, senza esito, con p.e.c. del
28/11/2018, alla n.q. di impresa designata ex lege dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia il risarci- mento dei danni subiti e di aver esperito, in data 20/02/2020, il tentativo di negoziazione assistita, anch'esso disatteso dalla Compagnia.
Tanto premesso, parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di «rite- nere e dichiarare responsabile unico ed esclusivo del sinistro per cui oggi è causa il conducente dell'autovettura non identificata;
conseguentemente, con- dannare la n.q. di impresa designata per il ter- Controparte_1 ritorio ai sensi del D. Lgs 07/09/2005 (art. 283 lett. A), in persona del suo le- gale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore, della sig.ra
[...]
, conducente del motociclo Piaggio Scarabeo, Tg. X75TFX, della CP_2 somma di Euro 41.570,56 per i danni fisici subiti dalla Sig.ra Parte_5
, in occasione del sinistro per cui oggi è causa, comprensiva del danno mo-
[...] rale, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo come specificato in narrativa, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che
l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e giusta all'esito dell'istruttoria; condannare, inoltre, gli odierni convenuti al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1
della somma di euro 4.944,00 a titolo di spese mediche sostenute,
[...] come da documentazione allegata alla produzione di parte attrice (Doc. 13), ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e giusta all'esito dell'istruttorie; le superiori richieste sono formulate al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti fisici e morali, patri- moniali ed extrapatrimoniali e per le spese vive sostenute nonché per le spese
- 3 - da sostenere. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e spese generali nella misura del 15,00 %., oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favo- re del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. ed oltre ancora le spese di regi- strazione della sentenza di definizione del presente contenzioso».
Dopo essere stata dichiarata contumace all'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/10/2021, in data 06/06/2022 si è costituita tardiva- mente la n.q. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
e invocando l'onere, posto a carico di parte attrice, di provare l'apporto cau- sale e la responsabilità, nella determinazione dell'occorso, di un mezzo rima- sto sconosciuto, soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Nel merito, la convenuta ha contestato l'an e il quantum della pretesa ri- sarcitoria, chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, laddove accertato il fatto storico e la responsabilità del conducente, ha invocato il concorso colposo di nella causazione del sinistro, con la Parte_1 conseguente riduzione del proprio obbligo risarcitorio e ha concluso chie- dendo: “Prendere atto che la si costituisce nel presente giudi- Controparte_1 zio nella qualità di cui alle premesse;
preliminarmente, si chiede la rimessione in termini, rimettendosi al prudente apprezzamento della S.V. Ill.ma; sempre in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare, per i motivi esposti sub 2) nella parte motiva, il difetto di legittimazione passiva o, comunque, l'inopponibilità del si- nistro “de quo” al Fondo di Garanzia e per esso dell'Impresa Designata, riget- tando tutte le avverse richieste;
ritenere e dichiarare, in ogni caso, improponi- bili, improcedibili, inammissibili, illegittime, infondate, in fatto ed in diritto o, comunque, non provate tutte le domande formulate da nei Parte_1 confronti del Fondo di Garanzia e per esso dell'Impresa Designata e, pertanto, rigettarle;
ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'evento “de quo” è, comunque, da attribuire alla predetta, rigettando, conseguentemente, tutte le domande avanzate nei confronti della Società concludente n.q.; rigettare, in ogni caso, tutte le avverse richieste risarcitorie, in quanto inammissibili, illegit- time, infondate, non dovute, vaghe, generiche, sommarie, non provate e non ri- conducibili al sinistro dedotto in giudizio. In linea del tutto subordinata, solo
- 4 - per completezza e mero scrupolo difensivo e senza recesso dalle superiori pre- giudiziali assorbenti eccezioni e richieste, ritenere e dichiarare che alla produ- zione dell'evento di danno dedotto in giudizio ha concorso la colpa di
[...]
e ciò anche alla stregua dell'art. 2054 2^ comma c.c., quantifi- CP_2 candola in misura non inferiore al 50%; conseguentemente, diminuire il risar- cimento in favore della predetta, in misura proporzionale all'entità di tale colpa
o, comunque, di quella, maggiore o minore, che le verrà attribuita alla stregua delle emergenze processuali;
liquidare, in ogni caso, gli avversi danni nei limiti sia dell'adempimento dell'onere probatorio quale disciplinato dall'art. 2697 c.c.
e sia dei principi che regolano l'istituto del risarcimento da fatto illecito, riget- tando le richieste illegittime, non dovute, non provate e non legate causalmente all'evento da cui si assumono generate;
rigettare, infine, la richiesta relativa agli interessi dal fatto o, comunque, il cumulo fra gli stessi e la rivalutazione, in quanto illegittima e non dovuta. Si produce: 1) Comparsa di costituzione e risposta;
2) procura alle liti;
3) atto di citazione notificato. Con riserva espressa di formulare eventuali ulteriori richieste anche all'esito dell'espletanda istrutto- ria. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa - istruita mediante la prova testimoniale del Sig. Testimone_1
e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e C.T.U. medico le- gale affidata al dott. , specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni, - è stata posta in decisione all'udienza cartolare del
22/10/2024.
2. Proponibilità della domanda
Così succintamente compendiati i fatti per cui è causa e le difese svolte dalle parti, in via preliminare, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, alla luce della richiesta stra- giudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta e alla CP_3
a norma dell'art. 287 del Codice delle assicurazioni private emanato
[...] con D.lgs. 209/2005, a mezzo p.e.c. del 28/11/2018 e 20/02/2020 (all. 10-
11 al libello introduttivo), nonché del verificarsi della condizione di procedibi- lità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con mod., dalla L. 162/2014),
- 5 - stante l'esperimento ante causam (con esito negativo), nei confronti della compagnia medesima, del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento (cfr. doc. 12 della produzione allegata all'atto di citazione).
3. Gli esiti dell'istruttoria in ordine alla dinamica del sinistro.
Nel merito, va rilevato che la dinamica del sinistro riferita nell'atto di cita- zione ha trovato riscontro negli elementi probatori emersi nel corso dell'i- struttoria.
In proposito va evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispon- dere il Fondo ex art. 283, primo comma, Controparte_4 lett. a), D.lgs. n. 209/2015, è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità di verificazione del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n.
10323/2012).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide – e in conformità alle regole di ripartizione dell'onere della prova, “In tema di assi- curazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di ri- sarcimento dei danni nei confronti del ai sensi dell'art. 19, Parte_6 primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o na- tante, il cui conducente sia rimasto sconosciuto” (in termini la massima di
Cass. civ. n.10484/2001; conforme Cass. civ. n.10762/1992).
Ciò posto, nella specie, la ricostruzione della dinamica dell'incidente forni- ta dall'attrice in atto di citazione ha trovato piena conferma nelle dichiara- zioni rese dal testimone , il quale ha riferito quanto segue: Testimone_1
“stavo percorrendo a Palermo la via Duca degli Abruzzi alla guida della vettura di mia madre una “Berlingo” in direzione dello stadio, di fronte a me c'era una ragazzina alla guida di uno scooter quando, all'altezza della via Dei Quartieri,
- 6 - all'improvviso una Panda di colore bianco a velocità si è immessa nella via
Duca degli Abruzzi e ha tagliato la strada alla ragazzina che è rovinata per terra. Preciso che non si è verificato uno scontro tra i due mezzi e da dietro ho avuto modo di vedere soltanto che la ragazzina, come ho detto, frenava all'improvviso e cadeva unitamente allo scooter”, aggiungendo che “Il condu- cente della Panda si è poi dileguato”.
La deposizione del testimone è da ritenere attendibile e le perplessità ma- nifestate dalla difesa della Compagnia convenuta circa l'attendibilità del te- stimone, poiché coinvolto in due sinistri (del 15.9.2016 e del 9.7.2014) non appaiono fondate.
Sul punto è appena il caso di ricordare che, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento civile sono riser- vate al giudice del merito “l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla forma- zione del proprio convincimento” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, Ord. n. 21187 del 08/08/2019).
Ora la deposizione, oltre a provenire da un soggetto estraneo alle parti e indifferente alle sorti della causa, è apparsa intrinsecamente logica e affida- bile, anche in ragione della dovizia di particolari forniti, in mancanza di ele- menti che rivelino compiacenza nei confronti dell'attrice.
Non v'è peraltro alcun indizio che smentisca la ricostruzione fornita dal te- ste e che convalidi una dinamica alternativa dell'accaduto e anzi altri e di- versi elementi convergono verosimilmente verso tale prospettazione dei fatti.
Nel verbale del pronto soccorso, infatti, risultano confermate le modalità del sinistro (“riferisce di aver perso il controllo della moto per evitare una mac- china”) (All.1).
Inoltre, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, Dott. , ha ravvisato Per_2
“il nesso di causalità tra la dinamica riferita e le lesioni riportate”.
Posto che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo
- 7 - cui per “sinistro stradale” è da intendersi, non soltanto quell'incidente che produce obbligatoriamente lo scontro tra veicoli o il coinvolgimento di terze persone con lesioni alle stesse, bensì ogni situazione che “ecceda” dalla nor- male marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione e che sia fonte di pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente del mezzo e in tale contesto, l'art. 2054 c.c. deve ritenersi “estensivamente applicabile an- che all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli, ciò è consentito ove sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di col- pa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accerta- to anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scon- tro ed il sinistro” (Cass. Civ., Sez. III, 31.07.2013 n. 18337), sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata e che l'illustrato compen- dio probatorio sia sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 2054
c.c. e a fondare l'affermazione in concreto della responsabilità - esclusiva – del veicolo rimasto ignoto.
4. Lesioni prospettate e nesso causale.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate da parte attrice e, più in particolare, dei danni permanenti residui.
Ebbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, Dott. , ha ravvisa- Per_2 to “il nesso di causalità tra la dinamica riferita e le lesioni riportate”, accer- tando in capo all'attrice «postumi di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con lesione del menisco laterale e del menisco mediale e di lesione a ca- rico del legamento crociato anteriore, trattate chirurgicamente con intervento di ricostruzione biologica del legamento crociato anteriore con TE STGR e, meni- scectomia selettiva».
Appaiono appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 7
(sette) e successivi 50 (cinquanta) della durata dei periodi di inabilità tempo- ranea assoluta e di inabilità temporanea parziale, quest'ultima suddivisa in
10 giorni al 75%, in 15 giorni al 50% e negli ulteriori 25 giorni al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, global-
- 8 - mente stimata nella misura del 9%.
Ha, infine, reputato congrue le spese mediche documentate pari ad euro
4.840,00.
Dette conclusioni – su cui le parti non hanno mosso rilievi – sono da con- dividere perché fondate su un corretto e motivato percorso logico e medico.
5. Quantificazione dei danni risarcibili.
Provato che la condotta del conducente dell'autovettura non identificata è stata l'unica causa dell'incidente ed il conseguente pregiudizio patito dall'attrice, deve concludersi nel senso di ritenere obbligata al risarcimento del danno sofferto dal medesimo, in conseguenza del sinistro oggetto di cau- sa, la n.q., data la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 CP_1
CdA.
Venendo al quantum debeatur, in considerazione della rilevanza costitu- zionale del bene (salute) attinto e della conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale che ne è derivato, per la relativa liquidazione (necessaria- mente equitativa ex. artt. 1226 e 2056 c.c.), trattandosi di lesioni microper- manenti (attestate sulla soglia del 9%), deve farsi applicazione della Tabella richiamata dal quarto comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da ultimo aggiornata dal D.M. 8 giugno 2022 (pubblicato su GURI n. 144/22).
Prima di dar conto nel dettaglio dei criteri liquidatori, mette conto ricorda- re che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidi- tà permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che ab- biano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte conside-
- 9 - rate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali alle- gate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conse- guenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 10912/18; 7513/18).
Ebbene, nell'ambito dei danni derivanti dalla circolazione stradale è il di- ritto positivo che, sostituendosi ai criteri equitativi in uso presso gli Uffici giudiziari, disciplina la quantificazione del danno alla salute: la norma dell'art. 139 cod. ass. trova infatti piena applicazione, essendo stati elaborati i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, così come tro- va piena attuazione il criterio di liquidazione del danno biologico tempora- neo, essendo stato parimenti determinato l'importo spettante per ogni giorno di inabilità assoluta.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare inten- sità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto pre- visto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Tenuto dunque conto della percentuale (9%) di danno attribuita ai postu- mi ormai stabilizzati, del valore punto base (€ 947,30),dell'età (anni 16) della danneggiata all'epoca del sinistro e del corrispondente coefficiente decremen- tativo, ed effettuati i calcoli, va innanzitutto liquidato l'importo di €
19020,84, a ristoro del danno da invalidità permanente, mentre con riferi- mento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va
- 10 - equitativamente liquidata la somma di € 55,24 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, per un totale di € 1560,53, di cui € 386,68 per inabili- tà temporanea assoluta, € 414,30 per invalidità temporanea parziale al 75%;
€ 414,30 per invalidità temporanea parziale al 50% ed € 345,25 per invalidi- tà temporanea parziale al 25%. Il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ammonta, dunque, a € 20.581,37, in valori attuali.
A questo punto è opportuno precisare che anche nel caso di incidente stradale da cui siano derivate lesioni di lieve entità è consentita la liquida- zione del danno morale qualora tale ulteriore componente del pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto, oltre a quella attinente agli aspetti dinamico-relazionali, sempre che sia allegata e provata anche in via presuntiva.
Chi giudica condivide, invero, l'opinione che, in linea di principio, neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si possa escludere la sussistenza e la risarcibilità del c.d. danno morale (inteso quale patema d'anima, frustrazio- ne, disistima di sé) – derivandone in caso contrario una incomprensibile dif- ferenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa dal sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio dell'integralità della liquidazione, e i danni di minore entità de- rivanti da sinistro stradale, per i quali il danneggiato beneficerebbe di una ridotta tutela;
nondimeno è onere del danneggiato allegare tutte le circostan- ze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi anche mediante lo strumen- to delle presunzioni.
Nel caso di specie non può essere riconosciuto né l'incremento personaliz- zante previsto dalla disposizione in esame, né il separato ristoro della com- ponente descrittiva costituta dal danno morale soggettivo, in ragione della modesta entità dei postumi residuati e dell'irrimediabile genericità delle alle- gazioni al riguardo.
Parte attrice ha, infatti, genericamente fondato la richiesta del danno mo-
- 11 - rale “in ragione della rilevanza penale del fatto, in quanto fattispecie che inte- gra in tutti i suoi elementi costitutivi gli estremi di un fatto-reato, ed in relazio- ne alle gravi sofferenze ed ai notevoli disagi complessivamente patiti”.
Vanno invece riconosciute all'attrice le spese mediche sostenute, pari ad €
4.840,00, ritenute dal C.T.U., congrue e coerenti per i trattamenti sanitari ri- tenuti necessari, che occorre rivalutare all'attualità (€ 5.691,84) secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita, dalla data di ciascun esborso (ovvero, prefe- ribilmente, da una data intermedia), trattandosi di credito di valore.
6. Interessi e rivalutazione.
Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimonia- le, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo inter- corso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta - vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestiva- mente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compen- sativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e
- 12 - procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: su- gli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Operati i conteggi spetta pertanto a l'importo di euro 22.529,76 Parte_1 per danno non patrimoniale e di euro 5691,84 per danno patrimoniale.
7. Le spese processuali
In ossequio al principio della soccombenza, Controparte_1
n.q. va condannata alla refusione delle spese processuali in favore della par- te attrice, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal
D.M. n. 55 del 2014, applicando, per le prime due fasi, i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum e riducendo del 40% quelli relativi alle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della speditezza dell'attività istruttoria orale e tecnica e della semplicità delle que- stioni decisorie, somme da distrarre in favore del procuratore di parte attrice
(che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.).
Alla Società convenuta vanno addossate, in via definitiva, le spese occorse per la C.T.U.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta n.q. la parte nei cui Controparte_1 confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna n.q. di impresa designata ex le- Controparte_1
- 13 - ge dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_2
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale la somma di euro
[...]
28.221,62, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
condanna n.q. di impresa designata ex le- Controparte_1 ge dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
5731,60 oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre C.U., disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Mauro
Miceli Sopo;
indica nella n.q. di impresa designata ex lege dal Fondo Controparte_1 di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Sicilia la parte obbliga- ta al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui con- fronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del com- binato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 05/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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