Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 27126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato il [...], a [...]/PR, codice fiscale "CPF" Parte_1
, residente in [...], 1188, Centro, Guarapuava/PR, Brasile, C.F._1
CAP: 85.010-300, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale
(congiuntamente alla moglie, la Sig.ra sul minore Persona_1
nato il [...] a [...]/PR, titolare del codice fiscale Persona_2
"CPF" n. , residente in [...], 1188, Centro, Guarapuava/PR, C.F._2
Brasile, CAP: 85.010-300;
, nato il [...], a [...]/RS, codice fiscale "CPF" ON
, residente in [...], 1855, Santana, Guarapuava/PR, Brasile, CAP: C.F._3
85012-000;
, nato il [...], a [...]/PR, codice Controparte_2
fiscale "CPF" , residente in [...], 1855, Santana, Guarapuava/PR, C.F._4
Brasile, CAP: 85012-000;
, nata il [...], a [...]/PR, codice Controparte_3
fiscale "CPF" , residente in [...], 1855, Santana, Guarapuava/PR, C.F._5
Brasile, CAP: 85012-000;
nato il [...], a [...]/SC, codice fiscale "CPF" Controparte_4
, residente in [...]de novembro, 380, Capinzal/SC, Brasile, CAP: C.F._6
89.665-000;
, nata il [...], a [...]/SC, codice fiscale "CPF" Controparte_5
, residente in [...], 1357, interno 301, Cidade Jardim, C.F._7
Catanduvas/SP, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale
nato il [...], a [...]/SC, titolare del codice fiscale "CPF" n. Parte_2
, residente in [...], 1357, interno 301, Cidade Jardim, C.F._8
Catanduvas/SP, Brasile e nata il [...], a Parte_3
Joaçaba/SC, titolare del codice fiscale "CPF" n. , residente in [...]C.F._9
TA, 1357, interno 301, Cidade Jardim, Catanduvas/SP, Brasile rappresentati e difesi dagli avv.ti MADEO MARIANTONIETTA e ROTUNNO VAL DE
SOUSA GABRIELA come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_6
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: a) accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei suddetti Ricorrenti e per l'effetto ordinare al e/o ad ogni altra Controparte_6
Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
b) con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati di I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali;
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] Persona_4
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_4
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_6
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 30/12/2024 dopo avere vanamente tentato alcuni mesi prima di ottenere un appuntamento presso il attraverso la piattaforma informatica dedicata CP_7
(cfr. doc. 29).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a LA EN (Vi) Persona_4
il 20/07/1865 come risulta dal certificato di battesimo prodotto dai ricorrente quale documento n. 3(cfr. certificato di nascita doc. 3).
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Persona_4
Santa Giustina, all'epoca della sua nascita avvenuta il 20 luglio del 1865, era situato nel Veneto facente parte all'epoca dell'Impero austriaco;
egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli è stato battezzato il giorno successivo a quello della nascita, è da presumere stante la tenera età che i genitori non si siano avvalsi della facoltà di conservare per lui la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del
Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Accertata la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla, e considerato che nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace, va verificato, in applicazione dei richiamati principi enunciati dal
Supremo Collegio la continuità della linea di trasmissione.
La linea di discendenza è stata allegata nel ricorso nei seguenti termini :
“1.In data 20/07/1865 a ZA (VI) nasceva , figlio del Sig. Persona_4 Persona_4
e della Sig.ra , come comprovato dal “Certificato Integrale di nascita”, Parte_4
che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.3)
2.In data 12/02/1885 a Caxiasdo Sul (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_4
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, che si Parte_4
allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.4)
3.In data 30/04/1948 a Rio Grande do Sul (Brasile) decedeva il Sig. , come Persona_4 comprovato dal “Certificato Integrale di Morte”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.5)
4.Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Flores Da Persona_4 Parte_4
Cunha (Brasile), il giorno 26/08/1896, il Sig. , come comprovato dal Parte_5
“Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.6)
5.In data 05/03/1913 a Flores Da Cunha (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_5
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, che si Persona_5
allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.7)
6.Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Rio Grande do Parte_5 Persona_5
Sul (Brasile), il giorno 05/03/1927, la Sig.ra , come comprovato dal Parte_6
“Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.8)
7.In data 09/04/1944 a Rio Grande do Sul (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_6
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, che si Controparte_8
allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.9)
8.Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Rio Grande Parte_6 Controparte_8
do Sul (Brasile), il giorno 14/05/1949, il Sig. , come comprovato dal Parte_7
“Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.10)
9.In data 20/04/1974 a Rio Grande do Sul (Brasile), contraeva matrimonio Parte_7 con , come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, che si Persona_6
allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.11) 10.Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Rio Grande Parte_7 Persona_6
do Sul (Brasile), il giorno 11/10/1976, la Sig.ra , come comprovato dal Controparte_4
“Certificato Integrale di Nascita”, che siallega debitamente tradotto e legalizzato. (all.12)
11.Dall'unioneconiugale tra e , nasceva a Rio Grande Parte_7 Persona_6
do Sul (Brasile), il giorno 12/10/1978, la Sig.ra , come comprovato dal Controparte_5
“Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.13)
12.In data 11/10/2004 a Santa TA (Brasile), contraeva matrimonio Controparte_5 con come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, che si Persona_3
allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.14)
13.Dall'unione coniugale tra e nasceva a Santa Controparte_5 Persona_3
TA (Brasile), il giorno 03/09/2007, il minore come Parte_2 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.15)
14.Dall'unione coniugale tra e nasceva aSanta Controparte_5 Persona_3
TA (Brasile), il giorno 13/11/2009, la minore come Parte_3 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.16)
15.Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Rio Grande Parte_6 Controparte_9
do Sul (Brasile), il giorno 15/07/1959, il Sig. , come comprovato dal ON
“Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.17)
16.In data 11/11/1999 a Paraná (Brasile), contraeva matrimonio con ON
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, Persona_7
che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.18)
17.Dall'unione coniugale tra e , nasceva ON Persona_7
a Paraná (Brasile), il giorno 09/06/2006, il Sig. , come Controparte_2
comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato.(all.19)
18.Dall'unione coniugale tra e , nasceva ON Persona_7
a Paraná (Brasile), il giorno 02/10/2002, la Sig.ra , come Parte_8 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.20) 19.In data 06/01/1966 a Porto Alegre (Brasile), nasceva la Sig.ra da , Parte_9 Pt_1 come comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.21)
20.Dall'unione coniugale tra da e , Parte_10 Pt_1 Persona_8
nasceva a Paraná (Brasile), il giorno 17/12/1984, il Sig. , come Parte_1 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.22)
21.In data 24/04/2009 a Paraná (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_1
come comprovato dal “Certificato Integrale di Persona_1
Matrimonio”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.23)
22.Dall'unione coniugale tra e , Parte_1 Persona_1
nasceva a Paraná (Brasile), il giorno 10/02/2012, il minore , come Persona_2 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.24)”.
La linea dei discendenza nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori.
Deve pertanto accertarsi che ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis al figlio Persona_4
che l'ha trasmessa alla figlia (cfr docc. 3,7,10). CP_10 Parte_6
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da la Parte_6
quale ha contratto matrimonio con in data 29/04/1944 (cfr doc. 11) Controparte_8
generando i figli nato il [...] , nato il [...] e Parte_7 ON
da nata il [...]. Persona_9 Pt_1
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nei matrimoni richiamati e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali. ha pertanto trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai figli ON1 CP_4
e e questa a sua volta l'ha trasmessa ai figli e
[...] Controparte_5 Parte_2
. ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai figli Parte_3 ON
e . Infine, l'ha Controparte_2 Persona_10 Persona_9 Parte_11
trasmessa al figlio che l'ha trasmessa a sua volta al figlio Pt_1 Parte_1 Persona_2
(cfr. docc. 12,19,23,14,15,17,18,21,22,26,28).
[...]
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
27126/2024, promossa da nato il [...], a [...]/PR, Parte_1 codice fiscale "CPF" , residente in [...], 1188, Centro, C.F._1
Guarapuava/PR, Brasile, CAP: 85.010-300, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale (congiuntamente alla moglie, la Sig.ra Persona_1
sul minore nato il [...] a [...]/PR,
[...] Persona_2
titolare del codice fiscale "CPF" n. , residente in [...], 1188, C.F._2
Centro, Guarapuava/PR, Brasile, CAP: 85.010-300;
, nato il [...], a [...]/RS, codice fiscale "CPF" ON
, residente in [...], 1855, Santana, Guarapuava/PR, Brasile, CAP: C.F._3
85012-000;
, nato il [...], a [...]/PR, codice Controparte_2
fiscale "CPF" , residente in [...], 1855, Santana, Guarapuava/PR, C.F._4
Brasile, CAP: 85012-000;
, nata il [...], a [...]/PR, codice Controparte_3
fiscale "CPF" , residente in [...], 1855, Santana, Guarapuava/PR, C.F._5
Brasile, CAP: 85012-000;
nato il [...], a [...]/SC, codice fiscale "CPF" Controparte_4
, residente in [...]de novembro, 380, Capinzal/SC, Brasile, CAP: C.F._6
89.665-000;
, nata il [...], a [...]/SC, codice fiscale "CPF" Controparte_5
, residente in [...], 1357, interno 301, Cidade Jardim, C.F._7
Catanduvas/SP, Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale
(congiuntamente al marito, il Sig. sui minori: Persona_3 [...]
nato il [...], a [...]/SC, titolare del codice fiscale "CPF" n. Parte_2
, residente in [...], 1357, interno 301, Cidade Jardim, C.F._8
Catanduvas/SP, Brasile e nata il [...], a Parte_3
Joaçaba/SC, titolare del codice fiscale "CPF" n. , residente in [...]C.F._9
TA, 1357, interno 301, Cidade Jardim, Catanduvas/SP, Brasile contro
[...]
, con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: CP_6
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Venezia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo