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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1254/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16025/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. V1020250004800013 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 958/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 settembre 2024 la parte propone ricorso contro la Corte Di Giustizia Tributaria
Di Primo Grado Di Napoli, avverso il provvedimento n. V10 2025 000480001 3, notificato l'8/8/2025, recante in vito al pagamento di Euro 38,75 per Contributo Unificato in relazione alla causa iscritta al RGR n.
14605/20254 eccependo che l'onere tributario venne assolto mediante versamento con Mod. F23 eseguito presso Poste Italiane in data 31/7/2025.
Con controdeduzioni del 10 novembre 2025 la Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Napoli, comunica di avere notificato al ricorrente in data 22 settembre 2025 il provvedimento di annullamento in autotutela n. 547476/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposti - facendo venir meno ogni interesse delle parti alla definizione delle questioni dedotte in lite - impone, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione dell'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
In tema di contenzioso tributario, l'annullamento nel corso del processo, da parte dell'ufficio erariale, dell'atto impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica - ed ontologicamente diversa - fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione del contendere comporta che non si faccia luogo a liquidazione di spese a favore di una parte o dell'altra, ma che si disponga la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16025/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. V1020250004800013 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 958/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 settembre 2024 la parte propone ricorso contro la Corte Di Giustizia Tributaria
Di Primo Grado Di Napoli, avverso il provvedimento n. V10 2025 000480001 3, notificato l'8/8/2025, recante in vito al pagamento di Euro 38,75 per Contributo Unificato in relazione alla causa iscritta al RGR n.
14605/20254 eccependo che l'onere tributario venne assolto mediante versamento con Mod. F23 eseguito presso Poste Italiane in data 31/7/2025.
Con controdeduzioni del 10 novembre 2025 la Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Napoli, comunica di avere notificato al ricorrente in data 22 settembre 2025 il provvedimento di annullamento in autotutela n. 547476/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposti - facendo venir meno ogni interesse delle parti alla definizione delle questioni dedotte in lite - impone, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione dell'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
In tema di contenzioso tributario, l'annullamento nel corso del processo, da parte dell'ufficio erariale, dell'atto impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica - ed ontologicamente diversa - fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 46 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, l'estinzione del giudizio per cessazione del contendere comporta che non si faccia luogo a liquidazione di spese a favore di una parte o dell'altra, ma che si disponga la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese