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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3809 del ruolo generale per l'anno 2024 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. Brigida Marra;
Parte_1 parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 la società ffinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 127/2023, Controparte_1 con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ingiunto il pagamento della somma di
€.33.064,10 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno della domanda,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e nel merito deduceva la natura vessatoria delle clausole dei contratti di finanziamento n. 12317329 e n. 8306156 che prevedevano interessi superiori al tasso soglia e di quelle che prevedevano l'applicazione di penali per il caso di mancato o ritardato pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.2025, la società
[...] si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, l'opposizione non può essere accolta. In via preliminare, con note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 25.03.2025, parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio di parte opposta.
L'eccezione va accolta poiché la società opposta si è costituita in data 06.03.2025 mentre avrebbe dovuto costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. e, dunque, avrebbe dovuto costituirsi entro il 16.01.2025.
Pertanto, restano ferme per parte opposta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Sempre in via preliminare, occorre disattendere l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
Infatti, tale eccezione è inammissibile poiché “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale” (Cass. SS.UU. 9479/2023).
Tale opposizione, quindi, deve riguardare solo ed esclusivamente le clausole dei contratti stipulati aventi carattere vessatorio mentre non possono essere oggetto del presente giudizio le eccezioni fondate sull'asserito difetto di legittimazione attiva della società opposta, atteso che si è al cospetto del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini ex art. 641 c.p.c.
Ciò posto, l'opponente ha dedotto la natura abusiva delle clausole in ragione del superamento del tasso soglia.
Tuttavia, tale doglianza non è fondata, poiché la parte non ha indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, ha omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Ne consegue che tale genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente
"esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Infine, occorre disattendere anche l'eccezione sulla natura vessatoria delle clausole penali previste nei contratti n. 8306156 e nel contratto n. 1231732.
L'art. 33 co. 2 lett. f) prevede che si presumono vessatorie sino a prova contraria quelle clausole che hanno come effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.
Dall'analisi degli estratti conto emerge che la società opposta non ha applicato le penali.
Pertanto, la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €.26.000,00 e €.52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione;
II) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di
€.7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3809 del ruolo generale per l'anno 2024 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. Brigida Marra;
Parte_1 parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 la società ffinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 127/2023, Controparte_1 con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ingiunto il pagamento della somma di
€.33.064,10 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno della domanda,
l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e nel merito deduceva la natura vessatoria delle clausole dei contratti di finanziamento n. 12317329 e n. 8306156 che prevedevano interessi superiori al tasso soglia e di quelle che prevedevano l'applicazione di penali per il caso di mancato o ritardato pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.2025, la società
[...] si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, l'opposizione non può essere accolta. In via preliminare, con note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 25.03.2025, parte opponente ha eccepito la tardività della costituzione in giudizio di parte opposta.
L'eccezione va accolta poiché la società opposta si è costituita in data 06.03.2025 mentre avrebbe dovuto costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c. e, dunque, avrebbe dovuto costituirsi entro il 16.01.2025.
Pertanto, restano ferme per parte opposta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Sempre in via preliminare, occorre disattendere l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
Infatti, tale eccezione è inammissibile poiché “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole;
conseguentemente, il giudice dell'opposizione ha il potere (ex art. 649 c.p.c.) di sospendere, in tutto o in parte, l'esecutorietà del provvedimento monitorio a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole negoziali potrebbe comportare sul titolo giudiziale” (Cass. SS.UU. 9479/2023).
Tale opposizione, quindi, deve riguardare solo ed esclusivamente le clausole dei contratti stipulati aventi carattere vessatorio mentre non possono essere oggetto del presente giudizio le eccezioni fondate sull'asserito difetto di legittimazione attiva della società opposta, atteso che si è al cospetto del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini ex art. 641 c.p.c.
Ciò posto, l'opponente ha dedotto la natura abusiva delle clausole in ragione del superamento del tasso soglia.
Tuttavia, tale doglianza non è fondata, poiché la parte non ha indicato il tasso soglia del periodo di riferimento né tantomeno le modalità di calcolo (se al suo interno è incluso o meno anche il tasso di mora) e, più in generale, ha omesso di assolvere agli oneri probatori dettagliatamente indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al tipo di rapporto instaurato con l'istituto di credito (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Ne consegue che tale genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente
"esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Infine, occorre disattendere anche l'eccezione sulla natura vessatoria delle clausole penali previste nei contratti n. 8306156 e nel contratto n. 1231732.
L'art. 33 co. 2 lett. f) prevede che si presumono vessatorie sino a prova contraria quelle clausole che hanno come effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.
Dall'analisi degli estratti conto emerge che la società opposta non ha applicato le penali.
Pertanto, la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €.26.000,00 e €.52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione;
II) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di
€.7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 05.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso