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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2024, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G. 640/2021, concernete l'impugnativa della sentenza n. 540/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 11.3.2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva (ME), via Lungomare P. Borsellino n. 108,
presso lo studio dell'avv. Antonio Scarcella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- appellante -
contro
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'avv. Salvatore Berritta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Taormina, via Bastione n. 6 , giusta procura in atti;
- appellato -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
2.5.2024: I procuratori delle parti “precisano le conclusioni richiamandosi agli atti e verbali
di causa, con rigetto di ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2015 onveniva in giudizio Parte_1
; l'attore esponeva che il convenuto, nella sua qualità di Ispettore Capo della CP_1
Polizia Municipale di Taormina, aveva comunicato una notizia di reato a carico del Pt_1
affermando che quest'ultimo aveva calunniato accusandolo falsamente di Persona_1
avere realizzato un'opera edilizia abusiva, abuso non riscontrato dal convenuto nel corso della ricognizione dei luoghi. Il procedimento penale a carico dell'attore per il reato di calunnia era stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta del P.M. L'attore evidenziava la colpa grave del convenuto nella sua comunicazione di reato, non avendo tenuto in debito conto la situazione dei luoghi, dalla quale emergeva l'esistenza di una tettoia verosimilmente collocata dal e poi dallo stesso rimossa. Chiedeva quindi la Per_1
condanna, ex artt. 2043 e 2059 c.c., del al risarcimento dei danni subiti a causa della CP_1
ingiusta accusa subita. , costituendosi, contestava la fondatezza della domanda CP_1
e ne chiedeva il rigetto.
Sulla scorta delle prove documentali in atti veniva emessa sentenza n. 540/2021, con la quale il Tribunale di Messina tanto statuiva: “rigetta la domanda;
condanna l'attore al
pagamento, a favore del convenuto, delle spese di giudizio liquidate in € 3.600,00 per
compensi ex D.M. n. 55/14 (€ 600,00 fase studio, € 500,00 fase introduttiva, € 1.300,00 fase
istruttoria, € 1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per
legge”.
Avverso detto provvedimento, il soccombente proponeva appello con atto di citazione del
3/09/2021, lamentando l'illegittimità della sentenza sotto vari profili. Si costituiva in giudizio , contestando i motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, CP_1
vinte le spese.
Rigettata la richiesta di inibitoria, precisate le conclusioni, all'udienza a trattazione scritta del 2 maggio 2024, la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un articolato gravame l'appellante lamenta ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA – CARENZA DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA'
MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C.
L'appellante si duole della decisione resa dal giudice di primo grado, ritenendo di aver assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante tramite la produzione documentale in atti e la prova per testi immotivatamente non ammessa e riproposta in grado di appello, mentre di contro alcun elemento probatorio, né fattuale né giuridico, a sostegno della mancanza di responsabilità a proprio carico e, indi, a sostegno dell'infondatezza della richiesta risarcitoria del aveva offerto nel giudizio di primo grado. Pt_1 CP_1
Il gravame è infondato.
Spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza
dell'innocenza del denunciato, in ragione del fatto che la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata o che ha portato ad un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento del danno.
( In senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 3, sentenza n. 10033 del 25/05/2004; Sez.
2, sentenza n. 22020 del 19/10/2007). Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea con la seguente motivazione: “alcuna prova è
stata fornita dall'attore in merito alla consapevolezza, da parte del convenuto , della CP_1
innocenza del le prove orali articolati dall'attore devono ritenersi irrilevanti a tal fine e Pt_1
con riferimento alle prove documentali, si evince che anche il geom. , presente CP_2
unitamente al durante il sopralluogo eseguito in data 22 febbraio 2011, aveva CP_1
constatato l'assenza di qualsivoglia opera abusiva realizzata dal , contrariamente a Per_1
quanto affermato dal nella sua denuncia. Inoltre anche nel provvedimento di Pt_1
archiviazione del G.I.P. emergono formule dubitative idonee ad escludere una situazione
particolarmente evidente (“ritenuto, infatti, che sul cornicione del prospetto dell'edificio
appartenente a otrebbe essere stata appoggiata una tettoia;
che tale tesi Persona_1
appare suffragata dalla documentazione fotografica in atti”).
Le prove istruttorie riproposte in grado di appello sono le seguenti:
: a) “Vero o no che il sig. nel proprio immobile sito in Taormina – Fraz. Persona_1
Trappitello, via Arancio n. 7, ha realizzato una tettoia non autorizzata, così come denunciato
dal sig. ?”; Parte_1
b) “Vero o no che la firma apposta in calce alla richiesta difensiva depositata in data
30.03.2012 dal sig. nell'ambito del proc. pen. n. 4680/2011 R.G.N.R. è Persona_1
dello stesso sig. ”; Persona_1
c) “Vero o no che a causa dell'instaurazione del procedimento penale a carico del sig.
[...]
per il reato di calunnia ex art. 368 c.p., a seguito della comunicazione di notizia di Pt_1
reato a firma dell'Ispettore Capo di P.M. , lo stesso ha patito notevoli CP_1 Pt_1
sofferenze psicologiche?”;
d) “Vero o no che a causa dell'instaurazione del detto procedimento penale a carico del sig.
, questi ha trascorso un periodo di forte stress e di disagio a causa della Parte_1
lesione del proprio onore e della propria reputazione e ha dovuto affrontare anche delle
spese legali?”; e) “Vero o no che il sig. è uno stimato e conosciuto cittadino taorminese, sempre dedito Pt_1
alla famiglia ed al lavoro?”.
Le prove sono irrilevanti perché non mirano a dimostrare che il avesse CP_1
consapevolezza dell'innocenza del e che avesse pertanto coscienziosamente agito Pt_1
con dolo e/o colpa grave.
Ancora è da dire che la formula dubitativa usata dal GIP “nel decreto di archiviazione : “…
rilevato che, sebbene dal sopralluogo effettuato dal personale del Comando di polizia
municipale di Taormina (unitamente all'U.T.C., nda) SIA L'INSUSSISTENZA della Pt_2
notitia criminis rilasciata dal non sussistono ad avviso del deducente Pt_1 [...]
in giudizio a carico dell'indagato, ritenuto Parte_3
infatti che sul cornicione dell'edificio appartenente al POTREBBE Persona_1
ESSERE STATA APPOGGIATA UNA TETTOIA...” ha interrotto “ogni nesso causale” tra l'iniziativa del denunciante e il danno eventualmente subìto dal denunciato.
La Giurisprudenza della Suprema Corte, in casi del tutto analoghi a quello di specie, ha statuito : “Perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato
perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte,
in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa
considerarsi calunniosa ovvero che la stessa contenga sia l'elemento oggettivo che
l'elemento soggettivo del reato di calunnia………..poichè, al di fuori di tale ipotesi, l'attività
pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del
denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno
eventualmente subito dal denunciato” (Cassaz. Civ., Sez. III, 10/6/2016, n. 11898; in senso conforme Cassaz. Civ., Sez. III, 8/5/2015, n. 9322; Cassaz. Civ. 26/1/2010 n. 1542).
Il superiore principio, pacificamente espresso dalla Corte di Cassazione, va applicato al caso in questione, trattandosi di un reato perseguibile d'ufficio . Correttamente, il Giudice di primo grado ha riferito, in sentenza che “.Nel caso di specie,
alcuna prova è stata fornita dall'attore in merito alla consapevolezza, da parte del convenuto
, della innocenza del ..” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). CP_1 Pt_1
La Cassazione ha individuato i requisiti che il reato di calunnia deve avere per potersi configurare;
più nello specifico: “è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e
abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura
conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere
entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia”. (cfr. Cass. Pen.,
12.03.2009, n. 10972; sul punto v. anche Cass. Pen. 07.03.2012 n. 10997: Cass. Pen.,
11.01.2012, n. 3179; Cass. Pen., 30.09.2011, n. 35592).
Dalle risultanze processuali non emergono elementi atti a suffragare l'esistenza del dolo in merito alla denuncia sporta dall' appellato.
Vale, al riguardo, riportare quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
“il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende
colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o
avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia ed il
conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante” ( Cass. Civ.
sent. n. 300 del 12.01.2012).
Correttamente il Tribunale ha riferito in sentenza che la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti che rischierebbe di essere frustato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G. 640/2021, concernete l'impugnativa della sentenza n. 540/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 11.3.2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così
provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in complessive € 3.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%,c.p.a. e i.v.a.;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.9.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)