Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4770/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.SS Adriana De Tommaso Presidente dott.SS Laura Di Bernardi Giudice dott.SS AleSSndra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4770/2024 V.G., congiuntamente promoSS con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Stefano Frizzi ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia
1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) La minore , nata il [...] in [...], viene Persona_2
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
2) La minore rimarrà collocata presso la madre e residente nell'abitazione di Viale
Trieste n. 6, Terre d'Adige (TN); la madre gestirà e provvederà personalmente al suo accudimento;
3) A partire dal mese di giugno 2024, il sig. verserà 400,00 euro Controparte_1
al mese, riv. ISTAT come per legge, con prima rivalutazione al 1° giugno 2025, quale contributo al mantenimento della figlia minore, via bonifico sul c/c della signora entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF;
4) Al fine di modificare il meno possibile le abitudini della minore, il sig. CP_1
andrà a prendere a scuola e riaccompagnerà a casa la figlia due
[...]
pomeriggi a settimana, previo accordo con la madre, rendendosi disponibile anche ad eventuali accompagnamenti mattutini, nei giorni in cui la dr.SS non Pt_1
potesse, a causa del lavoro, provvedervi personalmente, previo accordo tra le parti;
5) Una sera a settimana, a termine di uno dei pomeriggi in cui il padre preleverà la figlia all'uscita dalla scuola, cenerà con il padre presso l'abitazione Per_1
paterna, con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 20 al fine di consentire la meSS a letto in orario consono all'età della bambina;
6) starà con il padre a weekend alternati, secondo il seguente calendario: Per_1
- un fine settimana, il padre prenderà all'uscita da scuola il venerdì Per_1
pomeriggio (nella fascia oraria 15.30 – 17.30, a seconda delle esigenze di lavoro), la bambina pernotterà presso il padre, che la accompagnerà il giorno dopo al corso di nuoto alle ore 9.30, al termine del quale la bambina sarà presa dalla madre;
- il successivo fine settimana alternato, il padre prenderà il pomeriggio del Per_1
sabato e la terrà con sé fino alla domenica ore 18.00, con riaccompagnamento dalla madre;
- condizione essenziale affinché presso il padre è la presenza a Persona_3
casa dello stesso di un letto dedicato alla figlia;
2 - i pernottamenti presso il padre saranno introdotti gradualmente, prevedendo per il primo mese dal deposito del presente ricorso il pernottamento per il solo weekend a cavallo tra venerdì e sabato, ed introducendo il secondo (sabato – domenica) dal mese successivo;
7) trascorrerà la giornata del suo compleanno (26 settembre) con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni;
trascorrerà il giorno del compleanno della madre assieme alla madre e quello del padre assieme al padre;
8) se un genitore, quando gestisce la figlia, dovesse trovarsi in difficoltà ad accompagnarla o ritirarla da scuola o ad accudirla per l'intera giornata, dovrà darne comunicazione all'altro genitore, al fine di concordare insieme la migliore modalità di gestione;
9) entrambi i genitori si impegnano, quanto meno per tutto l'anno successivo alla separazione, nel rispetto della sensibilità di , a non convivere con terze Per_1
persone in presenza della figlia, anche per evitare nella minore confusione riguardo alle figure di riferimento genitoriale;
10)il sig. nulla oppone a che la dr.SS , come da abitudini Controparte_1 Pt_1
consolidate, trascorra presso i suoi famigliari a Potenza periodi di più giorni assieme alla figlia, previa comunicazione con congruo anticipo delle date di partenza e rientro, anche per le ferie natalizie e pasquali, che saranno alternate;
11)i genitori concordano che trascorrerà il mese di agosto con la madre a Per_1
Sibari, e con il padre, in rispetto dell'età e delle esigenze della bambina, 15 giorni frazionati, a seconda della disponibilità delle ferie, da individuarsi nei mesi di giugno (con la specificazione che l'ultima settimana di giugno verrà riservata alla madre) /luglio/settembre, in località e con date di partenza e rientro da comunicare con congruo anticipo alla madre. I genitori concordano, per lo meno nell'immediato anno successivo a tale accordo, di escludere la presenza di terzi estranei;
12)tali accordi saranno applicati nel pieno rispetto della volontà della bambina, senza forzature che turbino la sua serenità;
13)le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.”.
3 Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente indipendenti: la sig.ra
è dipendente di Trentino School of Management con un reddito lordo Pt_1 annuale di circa € 37.000, mentre il sig. è dipendente della Società Controparte_1
SIMES Snc sita a Trento in via Kufstein n. 5 con un reddito lordo annuale di circa
€ 32.000.
Le parti hanno esposto che la sig.ra è proprietaria esclusiva dell'abitazione Pt_1
familiare sita in Terre d'Adige (TN) in viale Trieste n.
6 - per il cui acquisto ha acceso un mutuo con rata mensile di € 1.270,00 -, nonché di un immobile sito nel
Comune di CaSSno all'Ionio; ella è altresì comproprietaria per la quota di 7/36 di altro immobile sito in Potenza ed è intestataria di un'autovettura. I ricorrenti hanno allegato che il sig. non è proprietario di alcun immobile o veicolo. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in Per_1
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la steSS pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espreSS previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la figlia ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento della minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone
4 che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento della figlia , Per_1
nata a [...] il [...], siano disciplinati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.SS AleSSndra Tolettini Dott.SS Adriana De Tommaso
5