Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1463 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23.12.2024 tra
(cod. fisc.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Luisa Verticchio, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-attrice in riassunzione- e
(cod. fisc. ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona del Sindaco pro tempore, avv. Mauro Lombardo, domiciliato presso l'avv. Antonella Auciello (p.e.c.: , che Email_1 la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello;
-convenuta in riassunzione- OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in di- Parte_1 versa composizione, ogni contraria domanda e istanza disattesa, in accogli- mento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 38199/2021:
1) condannare la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore della società Parte_1
[...]
12.10.2015, dovuti a titolo di rata di saldo come liquidata nel certificato di collaudo emesso in data 13/04/2004;
2) condannare la , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore della società Parte_1 dell'importo di € 6.045,38 per interessi sulla rata di maturati alla
[...] Pt_3 data del 31.10.2005, oltre gli interessi successivi al 31.10.2005 fino al pa- gamento della suddetta rata di saldo, nella misura di cui ai DD.MM. emanati ed emanandi a norma dell'art. 36 del DPR 1063 del 1962, nonché gli inte- ressi anatocistici nella stessa misura, a decorrere dalla domanda (21.12.2005) sull'importo di € 6.045, 38.
3) Condannare la al pagamento delle spese di Controparte_2 lite, di tutti e tre i gradi di giudizio, come disposto dalla sentenza di rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, nonché alle spese di lite per il presente giudizio di riassunzione”; per : “In principale, rigettare le pretese della Controparte_3 società attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24.12.2005, la ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il per Controparte_3 sentirlo condannare al pagamento dei residui corrispettivi, con relativi inte- ressi, dell'appalto stipulato tra le parti il 16.6.2000 per l'esecuzione dei la- vori di ampliamento della “ . In particolare, la Parte_4 società attrice ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare il
[...]
all'adempimento delle seguenti obbligazioni pecuniarie: Controparte_3
(i) pagamento dell'importo di € 21.282,79, oltre I.V.A. e interessi, in, rela- zione alla fattura n. 21/03 emessa a fronte del sesto certificato di paga- mento;
(ii) pagamento dell'importo di € 58.340,13, oltre I.V.A. e interessi così come liquidati nell'atto di collaudo e descritti nella fattura n. 16/2005.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il Controparte_3 chiedendo il rigetto di ogni domanda della deducendo, in Parte_1 particolare, che il diritto al pagamento della rata di saldo si sarebbe perfe- zionato soltanto con l'approvazione dell'atto di collaudo, approvazione che 2 non era stata ancora effettuata dall'amministrazione comunale committente;
e concludendo, dunque, per il rigetto della domanda di pagamento.
Con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. depositata in data 4.4.2006 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha ingiunto al Controparte_3
il pagamento della somma di € 21.372,79, oltre I.V.A. e interessi,
[...]
a saldo della fattura n. 21 del 28.11.2003.
All'udienza del 13.11.2008 la ha dato atto dell'avvenuto pa- Parte_1 gamento (a seguito di pignoramento presso terzi) da parte del CP_3
dell'importo di € 21.379,79, oltre I.V.A. e interessi, e pertanto ha
[...] precisato le conclusioni chiedendo la condanna dell'ente convenuto al paga- mento delle seguenti residue somme, e segnatamente: (a) € 64.174,15 (€ 58.340,13, oltre I.V.A.) dovuta per la rata di saldo liquidata all'esito del col- laudo, e per cui è stata emessa dalla società attrice la fattura n. 16 del 12.10.2015; (b) € 6.045,38 per interessi sulla rata di saldo maturati alla data del 31.10.2005, oltre gli interessi successivi al 31.10.2005 fino al pa- gamento della suddetta rata di saldo, nella misura di cui ai decreti ministeriali emanati ed emanandi a norma dell'art. 36 del d.P.R. 16.7.1962, n. 1063, nonché gli interessi anatocistici nella stessa misura, a decorrere dalla do- manda (21.12.2005) sull'importo di € 6.045, 38; (iii) € 1.001,76 per inte- ressi successivi al 31.10.2005, calcolati sino alla data di pagamento del 26.1.2007 sull'importo di € 21.371,79, nella misura di cui ai decreti mini- steriali emanati ed emanandi a norma dell'art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962, nonché gli interessi anatocistici nella stessa misura, a decorrere dalla do- manda (21.12.2005) sull'importo di € 3.900,00.
Con la sentenza n. 5417/2008 del 17.2.2008 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha confermato la condanna disposta con l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del 4.4.2006, rigettando nel resto le domande della compensando per la metà le spese di lite. In particolare, il Parte_1 giudice di primo grado ha rigettato la domanda di pagamento della somma di € 64.174,15, I.V.A. inclusa, e dei relativi interessi, di cui alla fattura n. 16 del 12.10.2005, costituente la rata di saldo liquidata con il certificato di collaudo del 13.4.2004, deducendo che il certificato di collaudo non sarebbe stato inidoneo a far sorgere il diritto di credito per la misura liquidata con lo stesso in capo all'appaltatore in mancanza dell'approvazione da parte
3 dell'amministrazione comunale, avendo questa la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore e ordinare la rinnovazione della procedura.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte la censurando sia il mancato accoglimento della richiesta di Parte_1 pagamento di interessi anatocistici e di mora sia il mancato riconoscimento dell'importo di € 64.174,15 e relativi interessi, richiesti a titolo di liquida- zione del saldo riconosciuto nell'atto di collaudo. In particolare, con riguardo a tale secondo importo ha dedotto la violazione delle norme (applicabile ratione temporis al rapporto per cui è causa) che disciplinano il contratto di opera pubblica, e segnatamente: (i) dell'art. 5 della legge 10.12.1981, n.
742, il quale dispone che, "se il certificato di collaudo non viene approvato entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni di collaudo (sei mesi dall'ultimazione dei lavori), l'appaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo e alla restituzione della cauzione"; (ii) dell'art. 28, co 3, della legge 11.2.1994, n. 109, il quale stabilisce che, “de- corsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia inter- venuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini”; (iii) dell'art. 101 del r.d. 25.5.1895, n. 350, il quale attribuisce al collaudatore, in rela- zione alle opere eseguite, il compito di verifica della "discordanza fra conta- bilità e lo stato di fatto" e il potere di "apportare le opportune rettifiche al conto finale".
Si è costituito nel giudizio di secondo grado il _4
, contestando le censure svolte dall'appellante e concludendo per il ri-
[...] getto dell'impugnazione.
Con la sentenza n. 5/2016 del 4.1.2016 questa Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla riconoscendo il diritto Parte_1 di questa a percepire gli interessi di mora e anatocistici, cosi come richiesti, sulle somme corrisposte in ritardo da parte del _4
, ma ha rigettato l'impugnazione quanto al rigetto da parte del giudice
[...] di prime cure della domanda dell'appellante di pagamento dell'importo resi- duo di € 64.174,15, I.V.A. inclusa, oltre ai relativi interessi, dovuto a titolo di saldo liquidato nell'atto di collaudo.
4 3. Avverso la suddetta sentenza di questa Corte la ha propo- Parte_1 sto ricorso per cassazione in data 30.6.2016, deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata: (a) nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta dalla stessa di pagamento dell'importo di € 64,174,15 (I.V.A. inclusa) a titolo di saldo riconosciuto nel certificato di collaudo, per violazione e omessa, o comunque erronea, applicazione del combinato disposto di cui all'art. 28, co. 3, della legge n. 109/1994, degli artt. 101 e 117 del r.d. 25.5.1895, n. 350 e dell'art. 5 della alla legge 10.12.1981, n. 741, disposizioni tutte ap- plicabili al rapporto di appalto pubblico per cui è causa ratione temporis;
(b) nella parte in cui in cui ha omesso di considerare la mancata contestazione, nel giudizio di primo grado, da parte del Controparte_3 dell'avvenuta tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità da parte della per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 Parte_1
e 167 c.p.c.
Si è costituita nel giudizio di legittimità la , de- Controparte_2 positando controricorso e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, in via subordinata, il rigetto dello stesso.
Con sentenza n. 38199/2021 depositata il 3.12.2021 la Suprema Corte di
Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dalla ha Parte_1 cassato la sentenza n. 5/2016 emessa il 4.1.2016 da questa Corte d'Ap- pello, statuendo che “La Corte d'appello, (…) tenuto conto della normativa applicabile, doveva avere riguardo al carattere definitivo assunto dal certifi- cato di collaudo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e all'ulteriore circostanza che, decorso tale termine, il collaudo doveva ritenersi tacita- mente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non era interve- nuto entro i due mesi dalla scadenza del medesimo termine”. E, conseguen- temente, che dovevano ritenersi approvate le riserve iscritte dall'appaltatrice e riconosciute dal collaudatore, costituendo prova del diritto della ricorrente
– la cui esistenza è stata negata dal giudice di secondo grado – proprio la circostanza per cui il certificato di collaudo dava atto che, nel conto finale dei lavori, era compresa (e, quindi, riconosciuta) anche la somma di € 52.510,15, relativa all'iscrizione di riserva da parte dell'impresa per il “quan- titativo di ferro adoperato”, vale a dire quella quantità di ferro impiegata nelle opere superiore di Kg. 73.463,45, che non era stata correttamente contabilizzata, né riconosciuta all'impresa. 5 4. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 2.3.2022, la Parte_1 ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, concludendo come in
[...] epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio la , Controparte_2 che – in buona sostanza – ha ribadito la correttezza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, vale a dire che "è solo con l'approvazione del col- laudo che viene liquidato il credito dell'appaltatore, sulla base delle conclu- sioni del collaudatore e che quindi le riserve, se accolte, si concretizzano per lo stesso appaltatore in un credito certo, liquido ed esigibile"; laddove, nel caso in esame, non è avvenuta alcuna approvazione da parte dell'ammini- strazione committente del collaudo, il quale, anche ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, doveva essere approvato con determinazione del com- petente dirigente dell'Area Lavori Pubblici dell'Ente convenuto. E che, per- tanto, nulla è dovuto alla società attrice relativamente alla fattura n.
16/2005, in quanto determinata dal certificato di collaudo e, quindi, da ri- serva non accettata dal Comune committente.
5. Preliminarmente, si deve osservare come i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio siano fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale, in caso di annullamento per violazione di norme di diritto (qual è il caso in esame), non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 28.2.2024, n. 5253; Cass. civ., Sez. III, 25.7.2013, n. 18039). Ne consegue che questo giudicante non può ulteriormente mettere in discussione la definitività del certificato di collaudo e, quindi, anche la sussistenza del diritto di credito della a titolo di saldo, come riconosciuto dallo stesso, e quindi Parte_1 nella misura di € 58.340,13, oltre I.V.A.
Il riferimento da parte della Suprema Corte al solo importo di € 52.510,15, relativa alla presentazione di riserva della società inerente il “quantitativo di ferro adoperato”, vale a dire quella quantità di ferro impiegata nelle opere superiore di Kg. 73.463,45, ha riguardo al secondo motivo di ricorso per
6 cassazione della società odierna attrice in riassunzione, dichiarato assorbito da tale giudicante. In buona sostanza, e come si è detto sopra, una volta che si afferma – come ha fatto il giudice di legittimità con l'ordinanza che ha rinviato a questo giudicante – che il certificato di collaudo si deve ritenere approvato dall'amministrazione comunale, allora si deve anche ritenere che è stata accettata la riserva iscritta dall'odierna attrice in riassunzione per €
52.510,15 per il “quantitativo di ferro adoperato” nelle opere superiore di Kg 73.463,45. Come ha osservato parte appellante, infatti, soltanto l'appro- vazione del collaudo da parte della Pubblica Amministrazione pone fine all'appalto, costituendo essa lo strumento legale attraverso il quale l'ammi- nistrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accertare l'opera liquidando il credito dell'appaltatore, atteso che proprio per effetto dell'accettazione senza riserve sorge il vincolo a carico della
[...]
Amministrazione, per quanto concerne la liquidazione del corrispettivo, Pt_5 di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell'atto di col- laudo, così esaurendosi ogni profilo del rapporto intercorso tra le parti (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 5.10.2000, n. 13261).
In altri termini, una volta che si deve ritenere – come ha statuito la Suprema Corte – tacitamente approvato, per il decorso del termine biennale, il certifi- cato di collaudo, si devono ritenere approvate da parte della Parte_6
anche le conclusioni a cui è pervenuto l'appaltatore, il quale
[...] ha fatto proprio il conto finale redatto dal Direttore dei lavori, che – a sua volta – aveva riconosciuto all'appaltatrice l'importo di € 52.510,15 a fronte della riserva iscritta per il “quantitativo di ferro adoperato” nelle opere su- periore di Kg. 73.463,45.
6. In conclusione, con la presente sentenza la Controparte_2 deve essere condannata a pagare alla la somma di € Parte_1
64.174,15, comprensiva di I.V.A. (avendo la società emesso la fattura n. 16/2005, come allegato e documentato sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e quindi avendo già corrisposto l'I.V.A. sull'importo portato da tale documento contabile), quale rata di saldo, nonché € 6.045,38 per interessi maturati alla data del 31.10.2005 su tale rata di saldo, oltre gli interessi successivi, a decorrere dal 1°.11.2005 e fino al pagamento dell'im- porto di € 64.174,15, nella misura di cui ai decreti ministeriali emanati ed emanandi a norma dell'art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962, nonché gli interessi 7 anatocistici nella stessa misura, a decorrere dalla domanda (21.12.2005) sull'importo di € 6.045,38.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Si procede, allora, alla liquidazione nella misura indicata in dispositivo delle spese del primo grado di giudizio, del giudizio di appello, di quello di cas- sazione e del presente giudizio di rinvio secondo il criterio della soccom- benza. Queste vanno commisurate alla condanna complessiva operata, tro- vando applicazione la Tariffa in vigore alla data della presente decisione, e quindi il d.m. 13.8.2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: condanna la a pagare alla Controparte_2 Parte_1
l'importo di € 64.174,15 (I.V.A. inclusa), oltre interessi a decorrere dal 1°.11.2005 e fino al pagamento nella misura di cui ai decreti ministeriali emanati ed emanandi a norma dell'art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962, nonché l'ulteriore importo di € 6.045,38 quali interessi sulla rata di saldo maturati alla data del 31.10.2005, e su tale somma gli interessi anatocistici nella stessa misura, a decorrere dalla domanda (21.12.2005) e fino al pagamento;
condanna la a pagare alla le Controparte_2 Parte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a pagare alla le Controparte_2 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 9.991,00 per 8 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a pagare alla le Controparte_2 Parte_1 spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.655,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a pagare alla le Controparte_2 Parte_1 spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 9.991,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 140021.
Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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