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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), nella sua qualità di socio Parte_1 C.F._1 titolare del 50% del capitale sociale e di amministratore unico della
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. FABIOLA MAGNANI per Controparte_1 procura in atti
- attore -
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del curatore speciale, avv. rappresentato e difeso P.IVA_1 Controparte_2 dal medesimo avv. come in atti Controparte_2
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Abbadessa e Francesco Abbadessa giusta procura in atti convenuti
Oggetto: impugnazione delibere assembleari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione notificato il 22.2.2020, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società di cui è amministratore unico Controparte_1
e detentore del 50% del capitale sociale, nonché quale socio del residuo Controparte_3
50%, al fine di ottenere, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., l'accertamento della conformità ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza e alle norme in tema di bilancio di esercizio del progetto di bilancio al 31.12.2018; l'accertamento dell'avvenuta espressione del voto negativo del socio in conflitto di interessi e, comunque, in violazione Controparte_3 della legge;
l'espunzione di detto voto dalla base di calcolo del quorum deliberativo assembleare, con accertamento della effettiva volontà assembleare;
la declaratoria di avvenuta adozione, da parte dell'assemblea di nella seduta del 17.12.2019, della delibera di CP_1 approvazione dell'esercizio di bilancio al 31.12.2018. In via subordinata, previo annullamento della delibera a contenuto negativo, ha chiesto che venisse ordinata la convocazione dell'assemblea per deliberare sull'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2018.
Ha dichiarato che la condotta del convenuto volta a perseguire un Controparte_3 interesse esclusivamente personale, ovvero a percepire il compenso più elevato possibile per la sua attività di direttore sanitario della società, e a pervenire ad una situazione di stallo della società, risultava in contrasto con il progetto statutario di e pregiudicava CP_1
l'ampliamento degli assets aziendali di posto che per l'acquisto dei macchinari e CP_1 della strumentazione necessaria occorreva produrre l'ultimo bilancio approvato, e che anche le convenzioni con l'ASP di Ragusa richiedevano la regolarità della società sotto questo profilo.
Ha evidenziato che la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta dai due soci pagina 2 di 8 in favore della società era avvenuta, per le annualità pregresse, con il consenso del convenuto, che aveva sempre approvato i bilanci di esercizio della società, senza muovere alcuna contestazione in ordine al mancato appostamento in bilancio, nelle passività della società, dell'asserito debito nei suoi confronti.
Con comparsa del 7.9.2020 si è costituito in giudizio contestando le Controparte_3 domande. Ha rappresentato che il suo voto negativo era stato determinato dalla mancata iscrizione nel conto economico dell'importo di € 718.643,43 per compensi professionali maturati a suo favore dal 2009 al 2018, al netto di quanto già corrispostogli dalla società; inoltre, ha contestato l'erronea iscrizione all'attivo di una voce per imposte anticipate, pari a €
64.826,00, sprovvista del rigoroso presupposto stabilito dai principi contabili.
Ha escluso, pertanto, la sussistenza del suo conflitto di interessi e della illegittimità della sua condotta.
Con provvedimento del 4.10.2020, è stato nominato il curatore speciale della società
[...]
che si è costituito con comparsa del 1.3.2021. Controparte_1
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 20.9.2021, sostituita da note scritte, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.6.2022, anch'essa sostituita da note, alla quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 2.1.2023, vista la copiosa produzione dell'attore effettuata con la comparsa conclusionale, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata rinviata all'udienza del
15.2.2023.
Sono seguiti taluni differimenti per l'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 9.10.2024, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22.1.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande non meritano accoglimento.
L'attore ha chiesto l'annullamento della delibera assembleare del 17.12.2019, con la quale non è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018.
pagina 3 di 8 Occorre rilevare che questa Sezione si è già occupata dell'impugnazione della delibera assembleare di contenuto negativo del 14.07.2020, adottata dalla con la quale non CP_1
è stato approvato il bilancio al 31.12.2019 (cfr. sentenza n. 4268/2023, depositata dalla
[...]
CP_ in data 8.10.2024) e ritiene di non discostarsi dal proprio precedente.
Innanzitutto va menzionata la recente ordinanza n. 7874/2024 con la quale la Suprema
Corte in un caso analogo a quello in esame ha aderito all'orientamento che ritiene ammissibile l'impugnazione delle delibere a contenuto negativo, in quanto “negare ogni impugnazione comporterebbe un evidente vuoto di tutela” e, in merito alle due soluzioni prospettabili, ovvero l'adozione di una mera sentenza di accertamento, con conseguente obbligo dell'organo deliberativo di riesprimere la sua volontà, o l'emissione di una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale, in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata, ha privilegiato quest'ultima.
Anche buona parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto preferibile la soluzione poi prescelta dai giudici di legittimità, in quanto “l'annullamento di una delibera negativa non fornisce alcuna tutela all'impugnante o alla società, […] poiché è inane togliere effetto ad una delibera che per sua natura non l'ha”, dunque il giudice “deve ripercorrere il procedimento deliberativo e, una volta eliminati i voti illegittimamente esercitati e considerati nel quorum, procedere a registrare il risultato deliberativo che vi è stato e che illegittimamente non è stato proclamato” (Tribunale Milano, ordinanza 28.11.2014).
In applicazione dei superiori principi va, pertanto, ammessa l'impugnazione della delibera a contenuto negativo.
Occorre ora valutare se nel caso di specie sussista il conflitto di interessi in capo al convenuto , ovvero l'abuso di potere o l'eccesso di potere, riferibile al voto Controparte_3 negativo da egli espresso.
La Corte di legittimità ha escluso “il carattere abusivo” del voto contrario o dell'astensione - che può indifferentemente consistere in una diversa valutazione dell'atto rispetto alla maggioranza ovvero in una contestazione di vizi della procedura -, in quanto l'art. 2377 cod. civ. non dà rilievo intrinseco ai motivi del dissenso, ma esclusivamente alla sua manifestazione (n. 21816/2006) quando il voto negativo non risulta ingiustificato e frutto dell'intento emulativo di paralisi della società, ma “coerentemente pagina 4 di 8 giustificato”.
Ciò posto, va evidenziato che per l'approvazione del bilancio 2018 l'assemblea dei soci della si è riunita una prima volta in data 27.04.2019, e ha approvato il progetto con il CP_1 solo voto favorevole dal socio Parte_1 ha così presentato atto di nomina degli arbitri al Tribunale di Ragusa, ai Controparte_3 sensi dell'art. 810 c.p.c. e dell'art. 22 dello statuto societario, per l'annullamento della delibera, sollevando diverse censure in merito alla legittimità della stessa;
in particolare, ha lamentato che il progetto di bilancio non menzionava, né a titolo di fondo rischi, né nella nota integrativa, il contenzioso insorto con la società in relazione ai compensi professionali maturati in suo favore e che il progetto di bilancio recava all'attivo un credito per imposte anticipate in violazione dei criteri fissati dall'OIC25.
In prossimità della data della prima udienza fissata dal Presidente del Tribunale di Ragusa,
l'assemblea è stata riconvocata e la detta delibera è stata revocata all'unanimità dei soci, che hanno dato mandato all'amministratore di regidere un nuovo progetto di bilancio, la cui approvazione è stata posta, dapprima, all'ordine del giorno dell'assemblea del 10.10.2019, poi,
a seguito di una serie di incontri tra i legali dei due soci, volti all'esame e all'acquisizione di tutta la documentazione contabile, fiscale e societaria sottesa alla formazione del bilancio, il nuovo progetto di bilancio è stato sottoposto all'assemblea nella seduta del 17.12.2019, in cui non è stato approvato, stante il voto sfavorevole del convenuto motivato Controparte_3 con il mancato inserimento del suo credito per compensi professionali, pari a € 718.643,43, nonché per l'erroneo inserimento nell'attivo delle imposte anticipate, pari a € 64.826,00, privo dei presupposti stabiliti dai principi contabili.
Deve rilevarsi che già nel precedente sezionale di cui s'è detto era stato richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale il conflitto di interessi di cui all'art. 2373
c.c. è un vizio rilevante per l'eventuale annullamento di una deliberazione assembleare solo qualora tale scelta sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno alla società (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
17 luglio 2007, n. 15950; n. 4034/2024).
Ai sensi dell'art. 2479 ter, c. 2, c.c., per di più, rileva il solo conflitto tra l'interesse della società e quello
pagina 5 di 8 perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci, che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale.
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie l'attore non ha fornito elementi idonei da cui desumere la posizione di conflitto di interessi tra il socio convenuto e gli interessi sociali, in quanto il convenuto ha espresso il suo voto negativo con riguardo alla mancata iscrizione nel bilancio di ulteriori compensi professionali a suo dire spettantigli.
La richiesta di integrazione dei compensi per il decennio precedente nei confronti di si fonderebbe sul tenore degli accordi contrattuali inter partes (doc. 12 – Controparte_3
Fascicolo di parte attrice) e sulla circostanza che, ai fini del calcolo della percentuale ad egli dovuta, dovessero includersi il ticket e gli altri accessori delle singole prestazioni rese.
Si osserva che, come dedotto da parte convenuta, la normativa della Regione Siciliana stabilisce che le prestazioni specialistiche e ambulatoriali richieste agli ospedali e alle strutture convenzionate e accreditate riflettano, oltre al costo della prestazione fissato nel tariffario e sostenuto dall'ASL, anche i seguenti oneri a carico degli utenti che non ne siano esenti per reddito e/o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali o per patologie: per ticket
(€. 36,15), per differenza 10% (l'eccedenza ticket impegnativa pari al 10% della differenza tra il prezzo tariffario della prestazione e del ticket 36,15) e per quota ricetta (€. 10,00).
In sostanza, la struttura sanitaria privata convenzionata percepisce il corrispettivo della prestazione sanitaria fissato dalla tariffa in due distinti momenti: immediatamente, da parte dell'utente pagante il ticket per la modesta quota a suo carico (le tre già citate componenti), successivamente, da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, per la restante maggior parte a seguito di specifica rendicontazione mensile.
Ciò detto, in base alle condizioni economiche del contratto stipulato da CP_3 il compenso è pari a una specifica percentuale (50% degli esami RM e il 5% della
[...] referatzione TC per l'importo della prestazione) che, a suo dire, deve essere interpretato quale importo complessivo della prestazione sanitaria, senza la decurtazione delle tre componenti
(per ticket, differenza 10% e quota ricetta).
pagina 6 di 8 Anche se all'epoca della delibera di mancata approvazione del bilancio oggetto di causa non era stato ancora introdotto il contenzioso per l'accertamento della debenza di tali compensi, la pretesa economica del convenuto nei confronti della società non pare manifestamente infondata, per cui la richiesta di iscrivere e prevedere tale posta in bilancio non appare peregrina, e risponde al principio di prudenza, con conseguente insussistenza del conflitto di interessi lamentato dall'attore.
Del resto, il voto negativo del convenuto, laddove giustificato e non irragionevole, non risulta espressione di un conflitto di interessi.
Quanto al dedotto abuso o eccesso di potere, com'è noto, esso è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, “per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli”. L'attore, in casi siffatti, ha l'onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio “fraudolento” del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva “la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi” (Trib. Roma, 31.3.2017, n. 6452).
Anche in questo caso la parte che lamenta l'illegittimità della delibera adottata tramite l'esercizio di un voto espresso con abuso del diritto è onerata di fornire la relativa prova.
Il voto espresso dal socio non è da considerarsi illegittimo o Controparte_3 ingiustificato, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
7874/2024, considerando che egli, come già esposto, ha lamentato la mancata iscrizione di un proprio credito oltre che l'erroneo inserimento delle imposte anticipate, pari a € 64.826,00, nell'attivo.
Le motivazioni indicate non risultano manifestamente e inequivocabilmente finalizzate ad pagina 7 di 8 arrecare un danno alla società o a paralizzare l'attività societaria. Peraltro, la società avrebbe ben potuto adottare la scelta più prudente espressa dal socio e addivenire Controparte_3 in tal modo all'approvazione del bilancio.
Per quanto esposto, non sussistendo gli estremi dell'abuso del diritto e del conflitto di interessi nel voto espresso dal socio convenuto, le domande proposte dall'attore vanno rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indeterminabile) in € 8.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 3532/2020, vertente tra (attore), Parte_1 [...]
e in persona del Curatore CP_3 Controparte_1 speciale (convenuti), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3
di lite, che liquida in € 8.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3532 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), nella sua qualità di socio Parte_1 C.F._1 titolare del 50% del capitale sociale e di amministratore unico della
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. FABIOLA MAGNANI per Controparte_1 procura in atti
- attore -
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del curatore speciale, avv. rappresentato e difeso P.IVA_1 Controparte_2 dal medesimo avv. come in atti Controparte_2
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Abbadessa e Francesco Abbadessa giusta procura in atti convenuti
Oggetto: impugnazione delibere assembleari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione notificato il 22.2.2020, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società di cui è amministratore unico Controparte_1
e detentore del 50% del capitale sociale, nonché quale socio del residuo Controparte_3
50%, al fine di ottenere, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., l'accertamento della conformità ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza e alle norme in tema di bilancio di esercizio del progetto di bilancio al 31.12.2018; l'accertamento dell'avvenuta espressione del voto negativo del socio in conflitto di interessi e, comunque, in violazione Controparte_3 della legge;
l'espunzione di detto voto dalla base di calcolo del quorum deliberativo assembleare, con accertamento della effettiva volontà assembleare;
la declaratoria di avvenuta adozione, da parte dell'assemblea di nella seduta del 17.12.2019, della delibera di CP_1 approvazione dell'esercizio di bilancio al 31.12.2018. In via subordinata, previo annullamento della delibera a contenuto negativo, ha chiesto che venisse ordinata la convocazione dell'assemblea per deliberare sull'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2018.
Ha dichiarato che la condotta del convenuto volta a perseguire un Controparte_3 interesse esclusivamente personale, ovvero a percepire il compenso più elevato possibile per la sua attività di direttore sanitario della società, e a pervenire ad una situazione di stallo della società, risultava in contrasto con il progetto statutario di e pregiudicava CP_1
l'ampliamento degli assets aziendali di posto che per l'acquisto dei macchinari e CP_1 della strumentazione necessaria occorreva produrre l'ultimo bilancio approvato, e che anche le convenzioni con l'ASP di Ragusa richiedevano la regolarità della società sotto questo profilo.
Ha evidenziato che la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta dai due soci pagina 2 di 8 in favore della società era avvenuta, per le annualità pregresse, con il consenso del convenuto, che aveva sempre approvato i bilanci di esercizio della società, senza muovere alcuna contestazione in ordine al mancato appostamento in bilancio, nelle passività della società, dell'asserito debito nei suoi confronti.
Con comparsa del 7.9.2020 si è costituito in giudizio contestando le Controparte_3 domande. Ha rappresentato che il suo voto negativo era stato determinato dalla mancata iscrizione nel conto economico dell'importo di € 718.643,43 per compensi professionali maturati a suo favore dal 2009 al 2018, al netto di quanto già corrispostogli dalla società; inoltre, ha contestato l'erronea iscrizione all'attivo di una voce per imposte anticipate, pari a €
64.826,00, sprovvista del rigoroso presupposto stabilito dai principi contabili.
Ha escluso, pertanto, la sussistenza del suo conflitto di interessi e della illegittimità della sua condotta.
Con provvedimento del 4.10.2020, è stato nominato il curatore speciale della società
[...]
che si è costituito con comparsa del 1.3.2021. Controparte_1
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 20.9.2021, sostituita da note scritte, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.6.2022, anch'essa sostituita da note, alla quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 2.1.2023, vista la copiosa produzione dell'attore effettuata con la comparsa conclusionale, la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata rinviata all'udienza del
15.2.2023.
Sono seguiti taluni differimenti per l'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 9.10.2024, la prima dinanzi al nuovo giudice relatore, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22.1.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande non meritano accoglimento.
L'attore ha chiesto l'annullamento della delibera assembleare del 17.12.2019, con la quale non è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2018.
pagina 3 di 8 Occorre rilevare che questa Sezione si è già occupata dell'impugnazione della delibera assembleare di contenuto negativo del 14.07.2020, adottata dalla con la quale non CP_1
è stato approvato il bilancio al 31.12.2019 (cfr. sentenza n. 4268/2023, depositata dalla
[...]
CP_ in data 8.10.2024) e ritiene di non discostarsi dal proprio precedente.
Innanzitutto va menzionata la recente ordinanza n. 7874/2024 con la quale la Suprema
Corte in un caso analogo a quello in esame ha aderito all'orientamento che ritiene ammissibile l'impugnazione delle delibere a contenuto negativo, in quanto “negare ogni impugnazione comporterebbe un evidente vuoto di tutela” e, in merito alle due soluzioni prospettabili, ovvero l'adozione di una mera sentenza di accertamento, con conseguente obbligo dell'organo deliberativo di riesprimere la sua volontà, o l'emissione di una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale, in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata, ha privilegiato quest'ultima.
Anche buona parte della giurisprudenza di merito aveva ritenuto preferibile la soluzione poi prescelta dai giudici di legittimità, in quanto “l'annullamento di una delibera negativa non fornisce alcuna tutela all'impugnante o alla società, […] poiché è inane togliere effetto ad una delibera che per sua natura non l'ha”, dunque il giudice “deve ripercorrere il procedimento deliberativo e, una volta eliminati i voti illegittimamente esercitati e considerati nel quorum, procedere a registrare il risultato deliberativo che vi è stato e che illegittimamente non è stato proclamato” (Tribunale Milano, ordinanza 28.11.2014).
In applicazione dei superiori principi va, pertanto, ammessa l'impugnazione della delibera a contenuto negativo.
Occorre ora valutare se nel caso di specie sussista il conflitto di interessi in capo al convenuto , ovvero l'abuso di potere o l'eccesso di potere, riferibile al voto Controparte_3 negativo da egli espresso.
La Corte di legittimità ha escluso “il carattere abusivo” del voto contrario o dell'astensione - che può indifferentemente consistere in una diversa valutazione dell'atto rispetto alla maggioranza ovvero in una contestazione di vizi della procedura -, in quanto l'art. 2377 cod. civ. non dà rilievo intrinseco ai motivi del dissenso, ma esclusivamente alla sua manifestazione (n. 21816/2006) quando il voto negativo non risulta ingiustificato e frutto dell'intento emulativo di paralisi della società, ma “coerentemente pagina 4 di 8 giustificato”.
Ciò posto, va evidenziato che per l'approvazione del bilancio 2018 l'assemblea dei soci della si è riunita una prima volta in data 27.04.2019, e ha approvato il progetto con il CP_1 solo voto favorevole dal socio Parte_1 ha così presentato atto di nomina degli arbitri al Tribunale di Ragusa, ai Controparte_3 sensi dell'art. 810 c.p.c. e dell'art. 22 dello statuto societario, per l'annullamento della delibera, sollevando diverse censure in merito alla legittimità della stessa;
in particolare, ha lamentato che il progetto di bilancio non menzionava, né a titolo di fondo rischi, né nella nota integrativa, il contenzioso insorto con la società in relazione ai compensi professionali maturati in suo favore e che il progetto di bilancio recava all'attivo un credito per imposte anticipate in violazione dei criteri fissati dall'OIC25.
In prossimità della data della prima udienza fissata dal Presidente del Tribunale di Ragusa,
l'assemblea è stata riconvocata e la detta delibera è stata revocata all'unanimità dei soci, che hanno dato mandato all'amministratore di regidere un nuovo progetto di bilancio, la cui approvazione è stata posta, dapprima, all'ordine del giorno dell'assemblea del 10.10.2019, poi,
a seguito di una serie di incontri tra i legali dei due soci, volti all'esame e all'acquisizione di tutta la documentazione contabile, fiscale e societaria sottesa alla formazione del bilancio, il nuovo progetto di bilancio è stato sottoposto all'assemblea nella seduta del 17.12.2019, in cui non è stato approvato, stante il voto sfavorevole del convenuto motivato Controparte_3 con il mancato inserimento del suo credito per compensi professionali, pari a € 718.643,43, nonché per l'erroneo inserimento nell'attivo delle imposte anticipate, pari a € 64.826,00, privo dei presupposti stabiliti dai principi contabili.
Deve rilevarsi che già nel precedente sezionale di cui s'è detto era stato richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale il conflitto di interessi di cui all'art. 2373
c.c. è un vizio rilevante per l'eventuale annullamento di una deliberazione assembleare solo qualora tale scelta sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno alla società (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
17 luglio 2007, n. 15950; n. 4034/2024).
Ai sensi dell'art. 2479 ter, c. 2, c.c., per di più, rileva il solo conflitto tra l'interesse della società e quello
pagina 5 di 8 perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci, che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale.
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie l'attore non ha fornito elementi idonei da cui desumere la posizione di conflitto di interessi tra il socio convenuto e gli interessi sociali, in quanto il convenuto ha espresso il suo voto negativo con riguardo alla mancata iscrizione nel bilancio di ulteriori compensi professionali a suo dire spettantigli.
La richiesta di integrazione dei compensi per il decennio precedente nei confronti di si fonderebbe sul tenore degli accordi contrattuali inter partes (doc. 12 – Controparte_3
Fascicolo di parte attrice) e sulla circostanza che, ai fini del calcolo della percentuale ad egli dovuta, dovessero includersi il ticket e gli altri accessori delle singole prestazioni rese.
Si osserva che, come dedotto da parte convenuta, la normativa della Regione Siciliana stabilisce che le prestazioni specialistiche e ambulatoriali richieste agli ospedali e alle strutture convenzionate e accreditate riflettano, oltre al costo della prestazione fissato nel tariffario e sostenuto dall'ASL, anche i seguenti oneri a carico degli utenti che non ne siano esenti per reddito e/o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali o per patologie: per ticket
(€. 36,15), per differenza 10% (l'eccedenza ticket impegnativa pari al 10% della differenza tra il prezzo tariffario della prestazione e del ticket 36,15) e per quota ricetta (€. 10,00).
In sostanza, la struttura sanitaria privata convenzionata percepisce il corrispettivo della prestazione sanitaria fissato dalla tariffa in due distinti momenti: immediatamente, da parte dell'utente pagante il ticket per la modesta quota a suo carico (le tre già citate componenti), successivamente, da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, per la restante maggior parte a seguito di specifica rendicontazione mensile.
Ciò detto, in base alle condizioni economiche del contratto stipulato da CP_3 il compenso è pari a una specifica percentuale (50% degli esami RM e il 5% della
[...] referatzione TC per l'importo della prestazione) che, a suo dire, deve essere interpretato quale importo complessivo della prestazione sanitaria, senza la decurtazione delle tre componenti
(per ticket, differenza 10% e quota ricetta).
pagina 6 di 8 Anche se all'epoca della delibera di mancata approvazione del bilancio oggetto di causa non era stato ancora introdotto il contenzioso per l'accertamento della debenza di tali compensi, la pretesa economica del convenuto nei confronti della società non pare manifestamente infondata, per cui la richiesta di iscrivere e prevedere tale posta in bilancio non appare peregrina, e risponde al principio di prudenza, con conseguente insussistenza del conflitto di interessi lamentato dall'attore.
Del resto, il voto negativo del convenuto, laddove giustificato e non irragionevole, non risulta espressione di un conflitto di interessi.
Quanto al dedotto abuso o eccesso di potere, com'è noto, esso è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, “per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli”. L'attore, in casi siffatti, ha l'onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio “fraudolento” del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva “la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi” (Trib. Roma, 31.3.2017, n. 6452).
Anche in questo caso la parte che lamenta l'illegittimità della delibera adottata tramite l'esercizio di un voto espresso con abuso del diritto è onerata di fornire la relativa prova.
Il voto espresso dal socio non è da considerarsi illegittimo o Controparte_3 ingiustificato, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
7874/2024, considerando che egli, come già esposto, ha lamentato la mancata iscrizione di un proprio credito oltre che l'erroneo inserimento delle imposte anticipate, pari a € 64.826,00, nell'attivo.
Le motivazioni indicate non risultano manifestamente e inequivocabilmente finalizzate ad pagina 7 di 8 arrecare un danno alla società o a paralizzare l'attività societaria. Peraltro, la società avrebbe ben potuto adottare la scelta più prudente espressa dal socio e addivenire Controparte_3 in tal modo all'approvazione del bilancio.
Per quanto esposto, non sussistendo gli estremi dell'abuso del diritto e del conflitto di interessi nel voto espresso dal socio convenuto, le domande proposte dall'attore vanno rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indeterminabile) in € 8.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 3532/2020, vertente tra (attore), Parte_1 [...]
e in persona del Curatore CP_3 Controparte_1 speciale (convenuti), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_3
di lite, che liquida in € 8.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo dott. Mariano Sciacca
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