TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 283/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Vito Nicola Ciullo;
e
), rappresentata e difesa da avv. Vito CP_1 C.F._2
Nicola Ciullo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Ruffano in data 13/10/2001 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 50, parte II, serie A, anno 2001). R.G.V.G. 283/2025
Hanno precisato che dalla loro unione del Capo, Persona_1 Per_2
13/07/2002) e , 13/07/2004). Persona_3 Per_4
Nel ricorso depositato in data 22/01/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi e sono autorizzati a vivere Parte_1 CP_1 separati e a fissare la loro dimora ovunque riterranno, previa comunicazione all'altro coniuge di eventuali cambi di residenza;
2) i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_3 indipendenti, si collocheranno prevalentemente presso il padre, con diritto di visita della madre che potrà avere con sé i figli ogni qualvolta lo vorranno;
3) la casa coniugale sita in Ruffano al Largo D'Annunzio 26 viene assegnata, con tutto il mobilio che la arreda, al che si Pt_1 assumerà interamente tutti i costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa;
4) entrambi i coniugi si danno reciproca rinuncia ad ogni forma di mantenimento;
5) ciascuno dei due coniugi rinuncia, inoltre, ad ogni diritto sui beni immobili di proprietà dell'altro coniuge, mentre, con riferimento ai terreni siti sulla S.P. Tuariusano-Miggiano, censiti in catasto al foglio
37 ptc 52 e 45, intestati all' ed acquistati dopo il matrimonio, i CP_1 coniugi si obbligano, sin d'ora, a donarli ai figli, nella misura del 50% ciascuno, non appena questi gliene faranno richiesta;
6) l'autovettura tg. DV 559 KG, l'autovettura ALFA Parte_2
ROMEO 159 tg. EG 678 CG, l'autovettura RENAULT KANGOO tg. BA
099 NY e lo Scooter YAMAHA tg. CM 90213 rimarranno in uso esclusivo al mentre l'autovettura tg. ER 730 DV rimarrà Pt_1 Parte_3 in uso esclusivo all' ; ciascun coniuge si obbliga a provvedere al CP_1 pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione dei rispettivi veicoli intestati, assumendosi l'esclusiva responsabilità di eventuali danni che il veicolo dovesse causare a persone e cose, con conseguente manleva dell'altro;
2 R.G.V.G. 283/2025
7) i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio;
8) spese compensate.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 22/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
09/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo, precisando che le previsioni di cui alla condizione sub 2) devono intendersi nel senso di consentire ai figli delle parti di continuare a vivere nella casa coniugale di proprietà del padre, seppur maggiorenni e indipendenti.
Hanno, inoltre, precisato che la condizione sub 5) non prevede alcuna rinuncia traslativa.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e/o modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 283/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 22/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
3 R.G.V.G. 283/2025
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Ruffano Parte_1
(LE), 28/04/1974) e (Casarano (LE), 02/01/1980) alle CP_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ruffano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
4